Sentenza 28 novembre 2001
Massime • 1
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata.
Commentari • 9
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
Leggi di più… - 3. Inutilizzabili le dichiarazioni dell’indagato nell’attività ispettiva se assunte in violazione delle garanzie.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Inutilizzabili le dichiarazioni dell'indagato nell'attività ispettiva se assunte in violazione delle garanzie Massima Giurisprudenziale Sono inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. Decisione: Sentenza n. 54590/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale Massima: Nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, quando emergano indizi di reato, sorge l'obbligo – ai sensi …
Leggi di più… - 4. PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE, PRESUNZIONI TRIBUTARIE E DOLO DI EVASIONE. Nota a sentenza della Corte di cassazione penale, III, n. 44170Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE, PRESUNZIONI TRIBUTARIE E DOLO DI EVASIONE RECORD OF FINDINGS, TAX PRESUMPTIONS AND WILFUL EVASION Nota a sentenza della Corte di cassazione penale, III, n. 44170 del 2023 MICAELA LOPINTO Abstract [ITA]: Attraverso l'analisi (anche in chiave critica) di una recente pronuncia della Corte di cassazione si vogliono definire in modo chiaro i concetti di Processo Verbale di Constatazione, Presunzioni Tributarie nel Processo Penale e Tributario e Dolo di Evasione. Abstract [ENG]: Through the analysis (also in critical key) of a recent ruling of the Court of Cassation we want to define clearly the concepts of Minutes of Finding, Tax Presumptions in the Criminal …
Leggi di più… - 5. Acquisizioni risultanze tributarie e processo penale| FilodirittoAlessandro Parrotta · https://www.filodiritto.com/ · 10 settembre 2022
Abstract Da sempre oggetto di dibattito, al confine tra il diritto processuale penale e quello tributario, si pone la delicata questione del rapporto tra l'art. 220 disp. att. c.p.p. e le violazioni compiute nella fase di accertamento fiscale da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate in sede di accesso. In particolare, si tratta di valutare se, come e con quali forme gli atti “frutto dell'albero avvelenato” possano entrare nel processo penale. Le tipologie di accessi conosciute dalla normativa tributaria: poteri e limiti Come noto, la fase istruttoria (o conoscitiva) nell'ambito del procedimento tributario finalizzato all'emersione e al contrasto di comportamenti illeciti sul …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2001, n. 45477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45477 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AL VESSIA - Presidente -
1. " PASQUALE TROJANO - Componente -
2. " GU TI "
3. " BRUNO ROSSI (rel.) "
4. " IO DE TO "
5. " NT GN "
6. " CE NO "
7. " AL LE "
8. " IE AP "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AI, LI, nata in [...] il [...];
2) AI, TO, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 10-1-2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno ROSSI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. Gen. dott. Vincenzo GALGANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore degli imputati Avv.to Paolo Imbornone del Foro di Sciacca, la Corte osserva in fatto e in diritto:
Con sentenza del 10-1-2001 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e duecentomila lire di multa ciascuno emessa il 22-4-1999 dal Tribunale di Sciacca nei confronti di TO e LI AI, riconosciuti colpevoli dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 cpv. n. 2, 483, 61, n. 2, cp., in relazione all'art. 21/1 della legge 7-8-1990, n. 241, per avere con false dichiarazioni sull'esistenza tra loro, nel periodo compreso tra il 21-1-1992 e il 21-6-1994, di un rapporto di piccola colonia agraria, conseguito indebitamente prestazioni assistenziali e previdenziali. Secondo la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, negli anni indicati, NT AI e la figlia LI denunciarono alla competente commissione comunale di Alessandria della Rocca un rapporto di piccola colonia agraria riguardo a due appezzamenti di terreno appartenenti al primo, ottenendo, in tal modo, la seconda, l'iscrizione negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per cinquantotto giornate annue e, quindi, l'erogazione da parte dell'INPS di somme di denaro per complessive duemilionicinquecentosessantamila lire a titolo di indennità di disoccupazione e malattia.
Tutto ciò nonostante che, in realtà, la donna, come da lei stessa riferito al funzionario Giacomo CI, incaricato dell'inchiesta aperta dall'Ispettorato del lavoro di Agrigento messo sull'avviso da una denuncia anonima sull'esistenza nella zona di situazioni irregolari, si fosse occupata dei terreni del padre soltanto nel 1992, limitatamente ai mesi di agosto, settembre e novembre, attenendosi, inoltre, scrupolosamente anche per ciò che concerne gli orari e le modalità di lavoro, alle direttive impartitele dal presunto concedente.
Replicando alle obiezioni sollevate dagli appellanti circa l'utilizzabilità della deposizione resa dall'ispettore CI, sulla quale la decisione gravata aveva basato essenzialmente l'affermazione di responsabilità e coerentemente svalutato i dati di segno contrario contrapposti dalla difesa, la corte palermitana, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, nella specie, essendo state le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dalla AI nel corso di un'indagine meramente amministrativa e, quindi, fuori del procedimento penale, istauratosi solo successivamente, il giudice di prime cure non era incorso nella violazione degli artt. 62 e 63 cpp. ed aveva correttamente considerato la testimonianza raccolta un elemento pienamente valido a dimostrare, anche dal punto di vista sostanziale, la fondatezza delle accuse.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati i quali, oltre a censurare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della coerenza e della completezza anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, ripropongono le questioni procedurali sollevate con gli atti d'appello, ribadendo che l'attività svolta dall'ispettore del lavoro, in quanto diretta all'accertamento di eventuali reati e, per ciò stesso, qualificabile come di polizia giudiziaria, si sarebbe dovuta svolgere con le garanzie assicurate dalla legge agli indagati in assenza delle quali i suoi risultati avrebbero dovuti essere espunti dal processo penale. Investita della cognizione dei ricorsi, la seconda sezione penale di questa corte suprema, con ordinanza del 29-9-2001 ne ha rimesso la decisione alle sezioni unite, ritenendo che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dai giudici di merito, favorevole all'utilizzazione delle dichiarazioni rese senza garanzie all'ispettore del lavoro da un soggetto coinvolto in un'inchiesta asseritamente amministrativa, dovesse essere rimesso in discussione alla luce di una più meditata considerazione del disposto dell'art. 220, disp. att. cpp., che impone l'osservanza delle norme del codice anche nel compimento di attività ispettive o di vigilanza ogni qual volta, in presenza di indizi di reato, sorga l'esigenza di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale".
La chiara volontà del legislatore di dettare un precetto di carattere generale tendente a escludere da tale procedimento gli atti amministrativi diretti e, in ogni caso, idonei all'accertamento di fatti già rivelatisi di natura travalicante i confini di un'indagine soltanto amministrativa, in caso di trasgressione, comporterebbe, secondo la sezione rimettente, l'applicazione della sanzione d'inutilizzabilità comminata dagli artt. 62 e 63 cpp., in conformità, del resto, con un più rigoroso indirizzo già seguito, sia pure in una diversa materia, quella delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, da altre sezioni della stessa corte di cassazione con il conseguente manifestarsi di un contrasto non solo potenziale e tale, dunque, da esigere un intervento chiarificatore di questo superiore consesso.
Tanto premesso, rileva il collegio che lo specifico quesito posto dal ricorso degli imputati riguarda l'utilizzabilità a fini probatori della testimonianza dell'ispettore del lavoro sulle dichiarazioni a lui rese nel corso di un'inchiesta amministrativa da persona poi sottoposta a procedimento penale per fatti emersi dall'inchiesta medesima.
La risposta finora data dalla giurisprudenza prevalente (Cass. Sez. II, 25-6-1997 - DONCIGLIO;
Sez. II, 27-11-1998 - RICCI;
Sez. II, 18-2-2000 - TORNATORE), che ritiene ammissibile questo mezzo di prova (art. 194 cpp.), in quanto avente ad oggetto un fatto storico estraneo al procedimento penale e liberamente valutabile dal giudice, non solo trascura la differenza, pur esistente sotto il profilo ontologico, tra le dichiarazioni di un soggetto in sé e per sé considerate ed il loro contenuto, il quale quand'anche assuma un significato non semplicemente constativo, ma in tutto o in parte performativo, non le rende mai assimilabili ad un'azione obiettivamente intesa come evento della realtà fenomenica (cfr, in merito della stessa sezione seconda penale di questa corte sent. n. 2204 del 31-3-1998 - PARRECA), rispetto al quale non possono operare preclusioni o limitazioni probatorie di sorta;
ma, soprattutto, non sembre tenere nel debito conto l'esistenza della norma chiarificatrice dettata dall'art. 220, disp. att. del nuovo codice di rito e il travaglio giurisprudenziale e dottrinale che di tale precetto rappresenta la matrice.
Del disagio diffusamente avvertito dagli operatori giuridici più sensibili di fronte all'imperante opinione della possibilità di acquisizione illimitata al procedimento penale di atti di qualsivoglia natura compiuti in sede amministrativa o nell'esercizio di attività indagatorie di vario genere si era fatta interprete, sotto il vigore delle vecchie leggi processuali, la Corte costituzionale che con una serie di pronunce dedicate al delicato tema aveva rimarcato la necessità di creare "meccanismi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, di assistenza e di difesa", ogni qual volta le circostanze del caso concreto avessero determinato, anche in via di mero fatto, l'assunzione della qualità d'imputato o d'indiziato di reato nel soggetto coinvolto in inchieste o accertamenti amministrativi (cfr. ex pluribus, C.C. n. 86/68; 149/69; 179/71; 248/83; 15/86). Con la sentenza 2-2-1971 n. 10 il giudice delle leggi nell'ambito delle funzioni demandate all'Ispettorato del lavoro aveva, in particolare, distinto l'attività di vigilanza amministrativa pura e semplice da quella di polizia giudiziaria, ritenendo, peraltro, che a determinare la conversione, reale o fittizia, dall'una all'altra non bastasse una generica notizia di reato, ma fosse necessario il riconoscimento in capo a una determinata persona della condizione di "quasi-imputato". Il dubbio sporadicamente manifestato su quest'ultimo punto anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. III, 29-9-1972, n. 1362 - ROMEO), univocamente orientata, per il resto, nel senso dell'accoglimento della soluzione meno garantistica, non è stato, in effetti, del tutto fugato neppure dal nuovo legislatore, il quale introducendo nel sistema la norma, comunemente qualificata di raccordo, dell'art. 220 disp. att. cpp. ha usato per delimitarne la portata termini alquanto vaghi sia per ciò che concerne la natura delle attività ispettive e di vigilanza che vengono in considerazione, sia per ciò che concerne il requisito dell'emergenza di indizi di reato.
Sotto il primo profilo, l'estrema varietà degli atti ispettivi e, ancor più, di quelli di vigilanza, comprendenti, i primi, inchieste, verifiche e ogni altra operazione riconducibile a un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione;
i secondi, ogni forma di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti che vi sono, a qualsiasi titolo, obbligati, consiglia, anche in vista delle finalità della disposizione, l'accoglimento di una nozione il più ampia possibile. È, in ogni caso, fuori discussione che le inchieste condotte dall'Ispettorato del lavoro in un settore di grande rilevanza sociale e caratterizzato da un'accesa conflittualità, siano sussumibili nella previsione della norma in considerazione e, con riferimento al caso di specie, esattamente annoverabili tra le attività di vigilanza dirette alla verifica della regolarità di rapporti di lavoro subordinato o d'altra natura, soggetti alla disciplina prevista da leggi, regolamenti o altre fonti normative riconosciute.
Sotto il secondo profilo, un primo problema che può porsi è quello della configurabilità del reato, di cui emergono gli indizi, in termini meramente oggettivi (Cass. Sez. III, 1-4-1998 - MOLAYEM;
Sez. V, 25-6-2001 - BUSATTA) o necessariamente anche soggettivi (Cass. Sez. VI, 10-5-1999 - Gatto). L'uso dell'espressione "reato" nel testo dell'articolo, in quanto riferibile a un'entità concettualmente inscindibile nelle sue due componenti essenziali farebbe ritenere che il legislatore abbia inteso dare risalto anche all'elemento soggettivo e, quindi, alla riferibilità del fatto penalmente rilevante ad una persona determinata nei cui soli confronti opera il previsto meccanismo garantistico dell'equiparazione del procedimento amministrativo a quello penale. È pur vero, tuttavia, che quando l'anzidetto legislatore ha voluto mettere in particolare evidenza (cfr. ad es. l'art. 273, cpp.) il profilo della direzione soggettiva degli indizi non ha esitato a ricorrere, sia pure impropriamente, a un termine, quello di "colpevolezza", che contiene in sé addirittura un giudizio di accertata responsabilità di un soggetto determinato. Appare opportuno, dunque, optare, anche qui, per la soluzione più rigorosamente garantistica, ritenendo sufficiente per considerare applicabili le norme del codice la mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge.
Questa conclusione consente di risolvere agevolmente anche il secondo problema che il testo dell'art. 220 potrebbe suscitare, quello del preciso significato da dare allo stesso termine "indizi". Alla luce delle considerazioni dianzi esposte e dell'interpretazione comunemente data a formule analoghe che figurano in altre disposizioni del codice e, in particolare, nell'art. 267/1, tale significato sicuramente non è quello rigorosamente tecnico di prova indiretta proprio degli elementi menzionati dall'art. 192/2, bensì quello di semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile sotto il profilo penale.
Nel caso in esame, peraltro, tutta questa problematica assume scarso rilievo. È certo, infatti, che l'ispettore del lavoro CI a seguito di una denunzia anonima riguardante persona diversa dalla AI decise di estendere l'indagine a tutti i rapporti di piccola colonia agraria dichiarati nella zona di Alessandria della Rocca negli ultimi anni.
Provvide, quindi, anche a raccogliere la deposizione della donna, la quale in palese contrasto con quanto risultante dalla documentazione a suo tempo inoltrata alla commissione comunale confessò candidamente di avere lavorato la terra per soli tre mesi, nell'anno 1992, e, per giunta, non quale colono, bensì alle dirette dipendenze del padre.
La discrepanza, immediatamente percettibile, tra le due fonti d'informazione già costituiva, di per sé, un inequivocabile elemento non solo di conferma dell'esistenza degli "indizi di reato" già adombrati nell'esposto indirizzato all'ispettorato, ma anche di identificazione della AI e del presunto concedente di due tra i probabili autori delle azioni fraudolente in danno dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Emergendo, allora, con solare evidenza il concorso di tutte le condizioni cui l'art. 220 disp. att. cpp. subordina l'anticipazione dell'applicabilità delle norme di garanzia ad un momento antecedente la formale instaurazione del procedimento penale e, quindi, anche dell'operatività del divieto sancito dall'art. 62, cpp., i giudici di merito avrebbero dovuto, per ciò stesso, astenersi dal prendere in considerazione la testimonianza del CI.
Il rilievo è talmente assorbente che non è neppure necessario il richiamo di altre norme di tutela dei soggetti indiziati di reità, segnatamente dell'art. 63, cpp., di una disposizione, cioè, che sarebbe venuta in considerazione eventualmente solo nell'ipotesi che il CI, anziché limitarsi a trasmettere all'autorità giudiziaria, al termine dell'inchiesta amministrativa, il rapporto di cui all'art. 331 cpp., avesse agito fin dall'inizio nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 8 D.P.R. 19-3-1955 n. 520), assumendo informazioni degli indagati ai sensi dell'art. 350 cpp.. I ricorsi proposti dai due imputati sono, dunque, fondati e poiché il tribunale, prima, e la corte d'appello, poi, hanno basato la loro decisione esclusivamente sulla testimonianza inutilizzabile dell'ispettore del lavoro, la sentenza gravata, integralmente confermativa di quella di primo grado, a mente dell'art. 620, lett. L cpp., deve essere annullata senza rinvio, perché manca del tutto la prova della sussistenza dei fatti addebitati (art. 530/2, cpp.).
Per questi motivi
, la Corte, visti gli artt. 606, 615, 620, cpp., in accoglimento dei ricorsi, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Roma, 28 novembre 2001.
Depositato in cancelleria il 20 dicembre 2001