Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
Quando sia stato ritualmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e sia stata successivamente accolta dal tribunale in composizione monocratica l'eccezione di incompetenza per territorio con restituzione degli atti al pubblico ministero, l'emissione, da parte di quest'ultimo, del nuovo decreto di citazione a giudizio dinanzi alla competente sezione distaccata del medesimo tribunale non richiede la previa notificazione di analogo avviso, a nulla rilevando la formale diversità, dovuta ad errore della segreteria della Procura della Repubblica, del numero di iscrizione del fascicolo nel registro generale. Ne consegue che è illegittima la declaratoria di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio deliberata sull'esclusivo rilievo della citata diversità di numerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2007, n. 8998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8998 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 31/01/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 220
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 8633/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza emessa in data 02.02.2006 dal Tribunale di Napoli sezione distaccata di Portici, nel dibattimento di primo grado del processo
contro
:
EL PR IU, nato a [...] il [...], con la quale è stata dichiarata - restituendosi gli atti al p.m. in sede - la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento censurato;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal procedente p.m. il 17.1.2003 IU EL PR era tratta davanti al Tribunale di Napoli in composizione monocratica per rispondere del delitto di favoreggiamento personale commesso in Napoli il 29.9.1998 (iscritto nel registro delle notizie di reato al n. 5570/99-mod.21). Nella prima udienza del celebrando dibattimento il giudice monocratico, accogliendo l'eccezione sollevata dalla difesa del giudicabile, dichiarava con sentenza ex art. 21 c.p.p. in data 8.7.2003 la propria incompetenza funzionale ratione loci - essendo competente la sezione distaccata di Portici del medesimo Tribunale di Napoli - e disponeva restituirsi gli atti al pubblico ministero. Questi il 20.9.2003 emetteva nuovo decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al giudice monocratico della sezione distaccata di Portici del Tribunale di Napoli. In fase di atti preliminari all'apertura del dibattimento il difensore del EL PR eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stato lo stesso preceduto dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., essendovi in atti copia di avviso ex art. 415 bis c.p.p.
relativo al procedimento penale n. 5570/99-21 NR, definito con la citata sentenza 8.7.2003 del giudice monocratico della sede centrale del Tribunale di Napoli. A sostegno di siffatta eccezione il difensore faceva rilevare che il presunto nuovo procedimento pendente innanzi al giudice di Portici recava un diverso numero di registro generale (n. 33666/03-mod 21), dato suppostamele idoneo a qualificare la diversità del procedimento. Il giudice monocratico di Portici riteneva di dover accogliere l'eccezione e con ordinanza in data 2.2.2006 dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituiva gli atti al pubblico ministero ("Il giudice accoglie l'eccezione difensiva, visti gli artt. 415 bis e 552 c.p.p., rilevata l'assenza nel fascicolo per il dibattimento dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. relativo al procedimento n. 33666/03, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio ed ordina la trasmissione degli atti al p.m."). Dalla trascrizione stenotipica del verbale di udienza si evince che il giudice muove dal presupposto che il procedimento innanzi a lui pendente sia diverso da quello cui pertiene l'avviso di conclusione delle indagini ritualmente presente in atti (p.p. n. 5570/99- 21 NR). Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo l'illegittimità e/o abnormità del provvedimento assunto dal giudice monocratico della sezione distaccata di Portici. Detto giudice, infatti, non ha rilevato che il procedimento - in ragione del contestato reato - è il medesimo per cui è stata già disposta la translatio judicii, previa regolare notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini, restituito al p.m. dal giudice del Tribunale di Napoli - sede centrale dichiaratosi territorialmente incompetente, procedimento cui la segreteria della Procura di Napoli aveva (impropriamente) attribuito un nuovo numero di iscrizione nel registro generale, appunto il n. 33666/03. Conseguentemente osserva il ricorrente p.m. nessun nuovo avviso ex art. 415 bis c.p.p. doveva essere notificato all'imputato. Il ricorso è fondato.
Il giudice monocratico della sezione distaccata di Portici è, in vero, incorso in un grossolano errore, agevolmente rilevabile (ed evitabile) per tabulas, non essendosi avveduto che il procedimento in trattazione davanti a lui era lo stesso per il quale era già intervenuta regolare citazione a giudizio dell'imputato, a nulla rilevando la formale diversità dei numeri di iscrizione nel registro generale della Procura, ove avesse prestato attenzione all'assoluta identicità - per referenti giuridici, modali e temporali - del reato contestato al EL PR e riprodotto nell'avviso di conclusione delle indagini presente nel fascicolo per il dibattimento nonché ove avesse tenuto conto della mera valenza processuale della sentenza 8.7.2003 del Tribunale di Napoli sede centrale (parimenti in atti). Al riguardo possono riprodursi, perché integralmente condivise dal collegio decidente, le considerazioni sviluppate nelle requisitorie scritte del P.G., che osserva:
"L'obbligo di reiterazione dell'avviso a seguito della declaratoria di incompetenza non può essere ritenuto esistente. Codesta Corte ha affermato che la trasmissione ad altro pubblico ministero per motivi di competenza non impone l'invio dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. neanche quando questo, per essere stato emesso il primo decreto di citazione prima della modifica normativa del 1999 che ha introdotto l'esplicita previsione, non fosse stato inviato "in quanto in tal caso l'imputato è comunque stato messo nelle condizioni di conoscere le imputazioni e le indagini svolte e di esercitare appieno il diritto alla difesa", principio a maggior ragione valido nel caso in cui l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. sia stato già inviato prima dell'emissione del primo decreto di citazione in giudizio". L'ordinanza impugnata è, dunque, palesemente illegittima e deve perciò essere dichiarata nulla con pedissequa trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Portici per la prosecuzione del giudizio di primo grado già instaurato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Portici per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007