Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2013, n. 1811
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Sentenza 30 ottobre 2013

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Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. 74 del 2000, l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di una società commerciale avente sede legale all'estero ma operante in Italia non sussiste quando la sede della direzione effettiva della società non è sita nel territorio italiano atteso anche quanto previsto dalle norme internazionali contro le doppie imposizioni fiscali. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il sequestro preventivo di un conto corrente di una società avente sede legale ed operativa in Malta da dove, mediante piattaforma informatica, svolgeva in Italia l'attività di concessionario per l'esercizio dei giochi "on line").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2013, n. 1811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1811
    Data del deposito : 30 ottobre 2013

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