Articolo 23 del Codice della proprietà industriale
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15 maggio 2005
Art. 23. Trasferimento del marchio 1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.
2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalita' o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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