Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
In applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito sempre, e quindi anche nell'udienza preliminare, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del P.M. (che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'incensurabilità della formulazione del fatto, inteso come accadimento materiale) e fermo restando che l'eventuale correzione del "nomen juris" non può avere effetto oltre il procedimento incidentale eventualmente in corso.
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Dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice dell'udienza preliminare può sindacare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto e delle circostanze aggravanti solo previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero e le parti, invitando il primo a operare le necessarie modifiche dell'imputazione. La riqualificazione operata direttamente nel decreto che dispone il giudizio, senza la preventiva attivazione di tale contraddittorio, è illegittima e integra un'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poiché il giudice esercita un potere non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/1998, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 11.11.1998
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " GI RO " N. 3503
3. " LUCIANO DERIU " REGISTRO GENERALE
4. " GO FO " N. 19411/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Firenze;
avverso sentenza (ex art. 425 CPP) in data 5.2.98 del GIP (Giudice per le indagini preliminari) presso il Tribunale di Pisa;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu Letta la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. dott. Favalli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza ex art. 425 CPP, in data 5.2.98, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa (nel seguito: GIP) dichiarava "non luogo a procedere" a carico di US NN "perché il fatto non sussiste", in ordine al reato di cui all'art.323 CP (perché, quale sovrintendente della PS, dipendente dalla sezione Polizia stradale di Lucca, il 6.8.95, mentre si trovava per ragioni di servizio nell'area autostradale "Castagnola" della A/22 - direzione GN . ritirava d'autorità la macchina fotografica con la quale TT EB stava scattando foto, adducendo esser stata fotografata anche l'autovettura di servizio, asseritamente "obiettivo militare"; - adduceva che detta macchina fotografica era sottoposta a "sequestro" per il quale non redigeva alcun verbale;
- intimava alla TT di seguirlo alla caserma della Polizia Stradale di Viareggio, distante circa 35 km., a bordo dell'auto della Polizia;
- qui elevava verbale di contravvenzione a GR LU, accompagnatore della TT, per una supposta violazione del divieto di sosta commessa un'ora nell'area di servizio di Castagnola;
- restituiva infine la macchina fotografica alla TT, con l'ingiunzione di "non far pubblicare alcuna fotografia riproducente l'autovettura della Polizia").
In motivazione, il GIP particolarmente in evidenza: come le versioni dei fatti fossero contrastanti, avendo ciascuno dei protagonisti taciuto una parte di verità; come dovesse ritenersi che GR avesse lasciato la vettura in divieto di sosta e che la TT avesse scattato le foto con la minaccia di "darle in pasto ai giornali"; come il NN si fosse fatto consegnare illegittimamente la TT a seguirlo fino alla caserma, avesse notificato in Viareggio il verbale a carico del GR;
come il c.d. "sequestro" (1^ punto) fosse privo di rilievo penale, essendosi risolto nella semplice minaccia del provvedimento;
come l'accompagnamento della donna (2^ punto), sicuramente ingiusto, non integrasse l'ipotesi di reato prevista dal nuovo testo dell'art. 323 CP;
come, in ordine al verbale di contestazione (3^ punto), la condotta del NN fosse esente da censure, difettando sia l'illegittimità dell'atto sia il fine emulatorio.
Proponeva ricorso per Cassazione (ex art. 428 c.4 CPP) il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo nell'ordine:
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606/c CPP in relazione agli artt. 423-178/b -179/1 CPP;
2) Erronea applicazione della legge penale (art. 606/b CPP in relazione all'art. 323 CP). Con requisitoria scritta in data 18.7.98, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha concluso per "l'annullamento con rinvio" del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze ha sostenuto: che il pubblico ministero, all'udienza preliminare, avrebbe dovuto puntualizzare la specie dell'abuso e configurare l'ipotesi di reato di cui all'art- 605 p.p. e cpv. 2 CP;
che, trattandosi di reato connesso ai sensi dell'art. 12 c.1/b CPP, il PM avrebbe dovuto modificare le imputazioni nei modi previsti dall'art. 423 c.1 CPP;
che a tali manchevolezze non aveva cercato di ovviare il Giudice dell'udienza preliminare (GUP), che aveva la potestà di invitare il PM a puntualizzare le imputazioni;
che l'omissione di iniziativa da parte del PM avrebbe concretizzato un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile (ex artt. 178/b - 179/1 CPP). Si impongono, in proposito, i seguenti rilievi: secondo quanto deciso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 88 del 15.3.94), il GUP può essere sollecitato dal PM a mutare l'imputazione quando emerge un fatto diverso;
non ha, però, il dovere di farlo se non vi è richiesta del PM (sul quale soltanto, dunque, gravava il relativo eventuale onere nel caso di specie).
Nel caso in esame, tuttavia, si tratta alla evidenza non di "fatto diverso", ma dello "stesso fatto" (minutamente descritto nell'imputazione), che potrebbe integrare non il reato sussidiario di cui all'art. 323 CP, ma la più grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 610 CP (fattispecie che parrebbe attagliarsi al caso meglio di quella ex art. 605 CP, indicata dal Procuratore generale ricorrente) all'art. 61 n. 9 CP. È appena il caso di ricordare, sul punto, che - in applicazione del principio di legalità - al giudice è consentito sempre, e quindi anche nell'udienza preliminare, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del PM (che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'incensurabilità della formulazione del fatto, inteso come accadimento materiale) e fermo restando che l'eventuale correzione del nomen juris non può avere effetto oltre il procedimento incidentale eventualmente in corso (Sez. Un., sent. 16 del 22.10.96, Di Francesco;
Cass. I, sent. 4555 del 21.8.97, proc. Spitaleri e altri;
Cass. I, sent. 4864 del 6.11.97, PG in proc. Cavaliere).
È opportuno aggiungere che l'art. 423 CPP si limita a far carico al PM di chiedere la contestazione per "fatto diverso", ma non vieta affatto al GIP di dare una "diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto".
La possibilità di ricondurre i fatti alla ipotesi criminosa di cui agli artt. 610 CP e 61 n. 9 CP d'altro canto, si fonda proprio sugli elementi posti in evidenza dalla sentenza impugnata, e cioè: a) che il NN requisì illegittimamente la macchina fotografica alla TT, nell'area di servizio, e gliela restituì in Viareggio;
b) che altrettanto illegittimamente, e al solo fine di recare alla donna disturbo, costrinse la TT a seguirlo in caserma a Viareggio. Nè possono valere in contrario le argomentazioni del GIP, secondo le quali vi sarebbe stata "una semplice minaccia non seguita da sequestro", e l'"accompagnamento per ritorsione "non avrebbe integrato l'abuso ex art. 323 CP (per mancanza del presupposto della violazione di legge), dovendosi ritenere: quanto al primo punto, che a integrare il requisito della "violenza" (ex art. 610 CP) fosse sufficiente lo "spossessamento" dell'apparecchio fotografico;
quanto al secondo punto, che il comportamento posto in essere dal pubblico ufficiale potesse costituire violazione del precetto penale di cui agli artt. 61 n. 9 - 610 CP. Col secondo motivo di doglianza, il Procuratore generale ricorrente ha lamentato: il Gip avrebbe errato nel valutare i fatti in relazione all'art. 323 Cp "novellato"; l'episodio del "sequestro" della macchina fotografica avrebbe integrato un "eccesso di potere", ma i due episodi rimanenti avrebbero concretizzato due distinti reati di abuso (ancorché unificabili ex art. 81 cpv. CP), giacché connotati da specifiche violazioni di legge (art. 349 CPP, per "l'accompagnamento" di persona che era già stata identificata nell'area di servizio;
art. 200 c. 1 Cod. Strad., per la contestazione in Viareggio dell'infrazione ascritta al GR). Tali censure devono ritenersi assorbite e superate dalle considerazioni già svolte (in ordine alla possibilità di ricondurre gli episodi in questione all'ipotesi criminosa di cui agli artt. 61 n. 9 - 610 CP) nell'esaminare il primo motivo di ricorso. Può e devesi, comunque, ribadire: che la ipotesi di reato di cui all'art. 323 CP è solo "sussidiaria"; che la "requisizione" della macchina fotografica e l'"accompagnamento", proprio sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal GUP, appaiono riconducibili alla ipotesi di reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 610 CP ("diversa qualificazione del fatto", non preclusa al GUP dall'art. 423 CPP). Le considerazioni fin qui svolte, impongono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame ad opera di altro GUP (art. 623/d CPP), che si uniformerà alla presente sentenza e deciderà se e come rivalutare - eventualmente - anche il particolare della notifica in Viareggio del verbale a carico del GR.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Pisa per nuovo esame ad opera di altro giudice dell'udienza preliminare (GUP). Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999