Sentenza 18 maggio 2017
Massime • 1
Anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del d.lgs. 274 del 2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2017, n. 32620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32620 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2017 |
Testo completo
32620-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 18/05/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - Sent. n. sez. 1156/17 EMANUELE DI SALVO SALVATORE DOVERE REGISTRO GENERALE N.8576/2017 LOREDANA MICCICHE' DANIELE CENCI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SAVONA nel procedimento a carico di: RI DI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/11/2016 del GIUDICE DI PACE di SAVONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per GONNALE ON MOMO BRISANO Il Proc. Gen. BALSAMO ANTONIO conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore т RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell'11 novembre 2016 il giudice di pace di Savona ha assolto DI OL dall'accusa di lesioni colpose lievi in danno di OL TT, cliente caduta da un soppalco che si ipotizza essere stato non adeguatamente segnalato né protetto all'interno della pizzeria gestita, appunto, dalla OL, fatto contestato come commesso il 12 ottobre 2013. In particolare, il giudice di pace, preso atto della tardività del deposito della lista testimoniale del P.M. e respinta la richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di escutere la persona offesa, sul presupposto che il potere integrativo ufficioso sarebbe esercitabile solo all'esito delle prove e ad integrazione delle stesse e non già ove un istruttoria non vi sia stata, ha preso atto, appunto, della mancanza di prove circa la sussistenza del fatto contestato, conseguentemente emettendo sentenza assolutoria.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Savona, che, affidandosi ad un unico motivo, denunzia violazione di legge. Assume, infatti, essere stato violato l'art. 507 cod. proc. pen (ed il corrispondente art. 32, comma 2, d. Igs. 28 agosto 2000, n 274), poiché, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2006, ric. P.M. in proc. Greco, «Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907): ne discenderebbe, secondo il ricorrente, che, «pertanto, in applicazione di tale principio, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ammettere il teste persona offesa TT OL ex art. 507 c.p.p. in quanto la sua audizione era assolutamente indispensabile ai fini della decisione» (così alla p. 2 dell'impugnazione). Si segnala che, in ogni caso, anche a voler seguire l'interpretazione fatta propria dal giudice di pace, la tesi del decidente sarebbe contraddetta dal fatto che nel fascicolo erano presenti la querela della p.o., il certificato del pronto soccorso attestante le lesioni e le fotografie relative allo stato dei luoghi, sicché non potrebbe fondatamente sostenersi che l'istruttoria sarebbe stata mancante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato. m In primo luogo, infatti, il ricorrente pretenderebbe di trarre dalla richiamata massima delle Sezioni Unite, secondo cui «Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto», la conseguenza, evidentemente non congrua rispetto alla premessa, della doverosità giudiziale dell'accoglimento, per così dire, "sempre e comunque", dell'istanza medesima. In ogni caso, non tiene in alcuna considerazione il ricorrente il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, di cui sono espressione numerosissime sentenze, anche recenti, e dal quale il Collegio non ravvisa ragione alcuna per discostarsi, secondo cui «La mancata assunzione di una prova decisiva quale motivo di impugnazione per cassazione può essere dedotta - solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (così Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti e altro, Rv. 269270; in termini, cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, PG in proc. Muraca e altri, Rv. 254974; Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, P.G. Napoli, Balsano ed altri, Rv. 227103; Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, P.G. in proc. Pacor, Rv. 226534; Sez. 6, n. 12539 del 12/10/2000, Porcacchia, Rv. 218171). Il medesimo principio è stato espresso, con particolare efficacia, da Sez. 3 n. 24259 del 27/05/2010, C., Rv. 247290, secondo cui: «La mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.». Né potrebbe giungersi a diversa conclusione valorizzando pretese peculiarità del rito innanzi al giudice di pace (argomento, peraltro, nemmeno introdotto dal ricorrente), in quanto, come è stato già condivisibilmente precisato, Anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva quale motivo di impugnazione per cassazione può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del D.Lgs. 274/2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione>> (Sez. 4, n. 45998 del 29/09/2003, P.M in proc. Collina, Rv. 227369; in termini, v. Sez. 5, n. 26085 del 16/06/2005, P.M. in proc. Ziu, Rv. 231753).
2. Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Daniele Cenci متمالا Depositata in Cancelleria 5 LUG. 2017 Oggi. N E R Il Funzionario Giudiziario P Patrizia Corra 4