Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2017, n. 32620
CASS
Sentenza 18 maggio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del d.lgs. 274 del 2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2017, n. 32620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32620
    Data del deposito : 18 maggio 2017

    Testo completo