Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale annulla il decreto di citazione a giudizio sull'assunto che il fatto contestato appare diverso da quello indicato nell'avviso di deposito degli atti ex art. 415 bis cod.proc.pen., posto che la declaratoria di nullità della citazione a giudizio è prevista soltanto nell'ipotesi in cui manchi la notifica dell'avviso ex art. 415 bis e non quando la enunciazione del fatto sia ritenuta insufficiente, considerata la diversa funzione assolta dal citato art. 415 bis cod.proc.pen., rispetto a quella di cui all'art. 552 cod.proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 28548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28548 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/06/2007
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 917
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 034328/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. Di LATINA;
nei confronti di:
1) NO RI N. IL 06/12/1968;
2) DE NA RD PP, N. IL 11/04/196;
3) DI RN Nicola, N. IL 19/03/1966;
4) CR UI, N. IL 26/01/1969;
5) OZ VA, N. IL 26/09/1961;
avverso ORDINANZA del 07/06/2006 TRIB. SEZ. DIST. di GAETA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del dottoressa DI ND Annamaria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, con ordinanza emessa in data 7 giugno 2006, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché il fatto contestato era diverso da quello indicato nell'avviso di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p.. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha proposto ricorso per cassazione deducendo la inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e la abnormità dell'ordinanza impugnata .
Con memoria depositata in data 5 giugno 2006 gli imputati DE AI TE PP e CR UI hanno contestato gli argomenti addotti dal Pubblico Ministero ed hanno sostenuto che non era possibile parlare nel caso di specie di provvedimento abnorme. Il motivo posto a sostegno del ricorso, come sostenuto dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, è fondato. In primo luogo va detto che già con precedente ordinanza del 19 maggio 2004 il Tribunale di Latina aveva restituito gli atti alla Procura della stessa Città rilevando lo stesso problema ed il PM aveva provveduto ad emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio, senza rinotificare l'avviso di conclusione delle indagini;
per la questione in discussione si è in pratica determinata una stasi processuale di ben due anni.
È necessario chiarire che è abnorme, secondo la giurisprudenza di legittimità, non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (Cass., Sez. 5, penale, 11 febbraio 1994, n. 182, PM in procedimento Marino, rv 197091).
La regressione di un procedimento penale dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari è cosa che può verificarsi soltanto nei casi consentiti dalla legge e, quindi, quando un provvedimento disponga una regressione al di fuori di tali casi deve, per tale ragione, essere qualificato abnorme.
Del resto quando un provvedimento determini una distorsione del procedimento rispetto alla normale e naturale sequenza procedimentale non può che parlarsi di atto abnorme perché finisce per provocare delle superflue stasi processuali nonché una oggettiva lesione al principio della ragionevole durata del processo, oggi di rango costituzionale.
Le osservazioni contrarie contenute nella memoria difensiva in ordine al concetto di provvedimento abnorme restano quindi assorbite dalle precedenti considerazioni.
Il Tribunale ha errato nel ritenere la nullità del decreto di citazione perché preceduto da un avviso di conclusione delle indagini che non conteneva la indicazione del fatto completa come il decreto di citazione.
In tal modo la spedizione dell'avviso sarebbe stato un atto puramente formale che avrebbe provocato una lesione sostanziale al diritto di difesa degli indagati.
Le cose non stanno in tali termini.
Come è noto sotto un profilo puramente letterale l'art. 415 c.p.p., bis e l'art. 552 c.p.p., comma 1 lett. e), sono diversi, nel senso che mentre il primo richiede la sommaria enunciazione del fatto, il secondo prevede l'enunciazione del fatto informa chiara e precisa. Orbene dal diverso tenore letterale del testo delle due norme discende anche la non sovrapponibilità del contenuto dei due atti. Del resto la differenza si giustifica perché i due atti hanno finalità differenti.
Con il decreto di citazione a giudizio si cita per il dibattimento una persona per rispondere ad una accusa specifica;
quindi il documento serve anche per formalmente contestare l'accusa che perciò deve contenere una enunciazione chiara e precisa del fatto. L'avviso di conclusione delle indagini non ha la funzione di contestare il fatto reato, ma ha uno scopo eminentemente informativo, nel senso che il Pubblico ministero avvisa l'indagato che, con riferimento ad una determinata vicenda (ecco perché vanno indicate le coordinate del procedimento e la sommaria enunciazione del fatto, ovvero quegli elementi che consentano all'indagato di capire bene di che cosa si tratta) le indagini sono concluse e che gli esiti delle stesse sono messi a sua disposizione.
Il Pubblico Ministero con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., avverte, inoltre, l'indagato che ha la possibilità di prendere visione dei documenti raccolti nel corso delle indagini, di presentare memorie, indagini difensive e di chiedere di essere interrogato. Insomma lo scopo evidente dell'istituto è quello di mettere in condizioni l'indagato di apprestare la sua difesa e di evitare, mediante la immediata esposizione delle sue ragioni, un inutile processo.
Orbene tali finalità sono perfettamente conseguite con una sommaria enunciazione del fatto proprio perché la finalità dell'istituto, come si è già notato, non è la contestazione del reato, che avverrà in un momento successivo, ma la esatta individuazione del procedimento e del fatto sul quale si sono sviluppate le indagini. Le finalità completamente diverse dei due atti legittimano e giustificano, quindi, una diversità di contenuto degli stessi. È, infine, appena il caso di notare che nel caso di specie non vi è alcun dubbio che l'avviso di conclusione delle indagini si riferisse proprio al procedimento concernente il fatto per il quale è stato poi emesso il decreto di citazione a giudizio erroneamente dichiarato nullo.
Infine la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 416c.p.p. è consentita soltanto quando manchi la previa notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p., e non anche quando la enunciazione del fatto sia ritenuta insufficiente, insufficienza che, comunque, non è ravvisabile nel caso di specie perché le indicazioni fornite dal Pubblico Ministero, ancorché sommarie, erano idonee a consentire il raggiungimento delle finalità tipiche del provvedimento in discussione.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, sulla scorta di tali considerazioni essere annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per il giudizio. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007