Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al P.M., nell'ipotesi in cui, a seguito di imputazione coatta formulata dal G.i.p., il decreto di citazione presenti un contenuto diverso rispetto all'avviso di conclusione delle indagini. (Fattispecie in cui nel decreto di citazione figurava la contestazione di un reato ulteriore rispetto all'avviso di conclusione delle indagini notificato all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2009, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 425
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024182/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TORINO;
nei confronti di:
1) CI GU OF IM N. IL 05/12/1975;
avverso ORDINANZA del 13/03/2008 TRIB. SEZ. DIST. di SUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARBARISI MAURIZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza gravata senza rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza dibattimentale in data 13 marzo 2008 il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, nel procedimento a carico di PA ER OY XI, rilevando su istanza della difesa, che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., notificato all'imputato, aveva un contenuto diverso rispetto al decreto di citazione (vi era contestato un reato in più), dichiarava la nullità del decreto restituendo gli atti al P.M..
2 - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché abnormità del provvedimento. Il ricorrente osservava che nella fattispecie il Tribunale aveva emesso un provvedimento abnorme determinando una indebita regressione del procedimento posto che l'imputazione riportata nel decreto di citazione annullata era il frutto di un'imputazione coatta, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, formulata dallo stesso GIP che non aveva accolto la richiesta di archiviazione del PM. Il PM non aveva nessun onere di emettere l'avviso in parola ma limitarsi a riformulare il capo di imputazione.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Torino per il giudizio.
Si rileva che per costante insegnamento di questa stessa Corte nell'ipotesi in cui si sia verificata una imputazione coatta ai sensi dell'art. 409 c.p.p., non è necessario l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., poiché il contraddittorio nella fattispecie si è già
realizzato a seguito dell'udienza pubblica di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2,. La ratio della previsione dell'art. 415 bis c.p.p.,
è difatti quella di consentire all'indagato di non essere imputato, cioè esposto alla richiesta di rinvio a giudizio del p.m., senza aver potuto esporgli le sue ragioni (Sez. 5, Sentenza n. 28571 del 18 luglio 2007). Nel diverso caso in cui sia il giudice ad imporre l'esercizio dell'azione penale il diritto al contraddittorio viene invece salvaguardato nell'udienza preliminare consecutiva alla formulazione dell'imputazione - ove il rito si snodi attraverso tale fase - operando le opportune deduzioni per evitare il rinvio a giudizio (in questo senso v. Cass., sez. 6, 11 luglio 2003 n. 34041, Bergami, rv. 226775; sez. 3, 9 maggio 2003 n. 25881, Damiani, rv. 225606; sez. 6, 26 marzo 2003 n. 21438, Gigliotti, rv. 225901; sez. 5, 3 febbraio 2003 n. 12376, Manicotto, rv. 224784; sez. 6, 8 ottobre 2002 n. 5369, Taormina, rv. 223690).
Il principio di diritto sopra enunciato rimane valido anche nei procedimenti per reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica (circostanza verificatasi nella fattispecie), nei quali manca l'udienza preliminare e si procede per citazione diretta a giudizio dell'imputato a seguito di imputazione coatta ordinata dal G.I.P. e ciò in quanto l'udienza camerale di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2, disposta e tenuta a norma dell'art. 127 c.p.p., ha posto lo stesso imputato e il suo difensore in condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzie dei quali è previsto, in via ordinaria, l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. In conseguenza, l'ordinanza dibattimentale impugnata, che ha operato la regressione indebita del processo alla fase delle indagini preliminari, va considerata quale "atto abnorme", come tale ricorribile in sede di legittimità e deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Torino, per l'ulteriore corso del giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 9205 del 27 febbraio 2003).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009