Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. (Fattispecie concernente la ritenuta sussistenza del nesso della continuazione tra i reati in assenza della menzione, nel capo di imputazione, dell'art. 81 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Modello 231: non sussiste alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante (Cass. pen., 50770/23)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 27 febbraio 2024
1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
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Registro Generale n. 41873/03 09-Udienza pubblica Sentenza n. 189 in data 16 settembre 2004
37 437 /05
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Luigi SANSONE Presidente Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere Dr. Francesco SERPICO Consigliere CORTESE Consigliere Dr. Arturo IPPOLITO Consigliere Dr. Francesco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
• ER EL, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 7 ottobre 2003 n.2263, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno 13 novembre 2002 n. 1230, è stato dichiarato colpe- vole a) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv.,582 e 585 in relazione all'art.576 c.1, 336 e 337 c.p., commesso in Piombino, località Paduletto, il 18 febbraio 2003, alle ore 22 circa,
e condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione;
ed è stato assolto perché il fatto non costituisce reato b) dal reato di cui agli artt.56 e 575 c.p., commesso in Piombino, località Paduletto, il 18 febbraio 2003, alle ore 22 circa.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
sto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Roberto SANTI LAURINI, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 13 novembre 2002 n.1230 il Tribunale di Livorno dichiarava EL ER
colpevole dei reati ascrittigli - a) perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso aveva usato violenza e minaccia nei confronti del v.brig.Giuseppe MA e del c.re Gianluca SS nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di opporre resistenza alla loro attività, volta ad accertare la regolarità della circolazione della FIAT Punto tg. AD 146 CV in uso alla moglie del ER e dallo stesso condotta, privo della patente di guida, che si allontanava a forte velocità dalla SP.39, imboccando strade non illuminate nella campagna verso la località Striscia di Piombino e spegnen- do le luci dell'autovettura al fine di far perdere le tracce ai militari che lo inseguivano con l'autovettura di servizio, sulla quale avevano azionato i dispositivi d'emergenza, lampeggianti e se- gnali acustici, mettendo in tal modo a rischio l'incolumità propria e dei Carabinieri, e si fermava poi, lasciando che i militari lo affiancassero e scendessero dall'automezzo per ripartire improvvisa- mente a retromarcia e investire il c.re SS, che si era collocato dietro la FIAT Punto impugnando la pistola d'ordinanza, costringendolo mentre cadeva a terra a esplodere e provocandogli lesioni personali guarite in venticinque giorni, e il v.brig. MA, terminando poi la corsa nel piazzale ubica- to presso una casa poderale in loc. Paduletto;
b) per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte (dolo eventuale) dei suddetti carabinieri con la condotta di cui al capo a) e effettuando manovre spericolate ad alta velocità in tempo di notte su strade di campagna -
e, ritenuto il reato di cui all'art.336 c.p. assorbito in quello di resistenza, con le attenuanti generiche e la continuazione lo condannava alla pena di sei anni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Contro tale decisione proponevano appello l'imputato - il quale eccepiva la nullità della sentenza di primo grado perché all'udienza del 13 novembre l'ufficio del pubblico ministero era rappresentato da magistrato che non aveva partecipato alle precedenti udienze e il difensore, il quale chiedeva che l'imputato fosse assolto e, in subordine, che gli fosse inflitto il minimo della pena.
Q A seguito del giudizio la Corte d'appello di Firenze con sentenza 7 ottobre 2003 n.2263, in parziale riforma della sentenza appellata, assolveva l'imputato dal reato contestato al capo b), confermando nel resto la decisione di primo grado e rideterminando la pena in tre anni e tre mesi di reclusione..
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e il suo difensore,
chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
• l'Imputato
1. omessa notifica del dispositivo della sentenza di primo grado;
2. annullamento della sentenza 13 novembre 2002 n.1230 e degli atti del procedimento sin dal primo grado di giudizio per motivazione illogica;
• il Difensore
1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. e) c.p.p.) in punto di valutazione delle prove e degl'indizi ex art. 192 c.p.p., in quanto l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte
d'appello è carente e viziato perché si basa sulle sole deposizioni testimoniali del c.re SS e del Brig.re MA, inconciliabili tra loro;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 597, 81 e 337 c.p. mancanza o manifesta illogicità del- la motivazione (art.606 lett. e) c.p.p.) in punto di valutazione delle prove e degl'indizi ex art. 192
c.p.p., perché la Corte d'appello, pur assolvendo l'imputato dal reato contestato al capo b), ha applicato ugualmente la continuazione ritenendo erroneamente - anche nel contrasto fra le de- posizioni dei due carabinieri e senza alcuna motivazione in proposito - che sussistessero due reati di resistenza;
3. violazione dell'art.582 c.p. (art.606 lett. a) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha condannato l'imputato anche per il reato di lesioni volontarie in danno dell'imputato SS, pur affermando che l'urto da questi subito era stato così leggero che non aveva provocato nessuna seria lesione ed escludendo di conseguenza la volontà omicida;
pertanto avrebbe dovuto essere esclusa anche la volontà di ledere e le lesioni si sarebbero dovute considerare colpose con conseguente decla- ratoria d'improcedibilità del reato per difetto di querela.
Entrambe le impugnazioni sono inammissibili.
Quanto al ricorso dell'imputato, il primo motivo è inammissibile perché del tutto irrilevante.
Infatti il MA ha proposto regolarmente il suo ricorso il 18 ottobre 2003, essendo evidentemente a conoscenza e della sentenza e del suo contenuto.
Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, perché fondato su critiche in fatto, relative a singoli punti della decisione, come tali sottratte al sindacato di legittimità.
Riguardo al ricorso del Difensore si osserva che il Giudice d'appello ha esaminato criticamente le deposizioni dei due pubblici ufficiali, pervenendo alla conclusione che le discrepanze fra di esse di- pendono solo da diversità di ricorsi in ordine a un particolare insignificante e che le stesse sono non solo compatibili, ma anche pienamente credibili, trovando peraltro conferma nelle parziali ammis-
sioni dell'imputato.
La motivazione svolta appare del tutto logica e adeguata ai fatti e pertanto il vizio di motivazione eccepito si risolve in realtà nella formulazione di censure - peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici d'appello, che hanno confermato la decisione di primo grado, e, quindi, manifestamente infondate che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza
-
impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legit- timità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riser- vati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun po- tere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez.U., 2 luglio 1997 n.6402, ric. Dessimone;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n.3539, ric.Suini; Sez.III, 14 luglio 1999 n.2609/99, ric.Paone; Id., 12 novembre 1999 n.3560, ric. Drigo;
Sez. VII, 9 luglio 2002 n.35758, ric. Manni).
Di conseguenza il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.
Lo stesso deve dirsi del secondo motivo.
L'assoluzione dal tentato omicidio, decisa in base alla valutazione dell'elemento psicologico, non incide sulla ricostruzione dei fatti e non dà luogo ad illogicità della motivazione.
Mentre, per quanto riguarda la continuazione nel reato di resistenza a p.u. si deve tener conto che ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'in- dicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Cass., S.U. 21 giugno 2000 n.18, ric.
Franzo e altri).
Pertanto l'erronea indicazione nel capo d'imputazione della norma violata non determina nul- lità né difetto di contestazione allorché i fatti contestati siano sufficientemente specificati in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'illecito che viene attribuito all'imputato, essendo questo il presupposto essenziale per consentire l'esercizio del diritto di difesa. I dati normativi hanno, infatti, solo una funzione di definizione giuridica, che, secondo l'art.521 c.p.p. può es- sere modificata dal giudice senza rendere necessaria una nuova contestazione (Cass., Sez.III,
14 dicembre 1999 n. 4147, ric. Paglia G.; Sez.IV, 25 novembre 1999-9 maggio 2000 n.5415, ric.
Mantello G.).
Deve quindi considerarsi regolarmente eseguita la contestazione della continuazione allorché la pluralità di azioni o omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con le quali si so- no commesse più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, risulti chiaramente
а descritta nel capo d'imputazione, essendo di per sé priva di rilievo l'omessa menzione dell'art.81 cpv. c.p., che ha valore puramente indicativo della sussistenza del nesso della con-
tinuazione tra i reati e non incide pertanto sulla formulazione dell'accusa.
In questo senso, nel caso del reato previsto dall'art.337 c.p. la continuazione viene efficace- mente contestata mediante la descrizione del fatto così come commesso nei confronti di cia-
scuno dei pubblici ufficiali verso i quali si è indirizzata l'azione minatoria o violenta dell'autore, con la configurazione in fatto di altrettante violazioni della suddetta norma in- criminatrice, oggetto della successiva unificazione per effetto del medesimo disegno criminoso che le collega.
Pertanto il vizio eccepito con questo secondo motivo è manifestamente insussistente.
In merito al terzo motivo di ricorso va considerato che nella ricostruzione della sentenza impugnata il c.re SS fu urtato dall'autovettura del MA in retromarcia solo leggermente, senza riportare al- cuna seria lesione in conseguenza dell'urto ed è per questo che il Giudice d'appello ha escluso la volontà omicida. Il c.re SS la lesione la riportò al gomito in seguito alla caduta provocata dall'urto ed essa, comunque risalente alla condotta dell'imputato, sotto il profilo psicologico gli è addebitata a titolo di dolo eventuale, avendo egli previsto e accettato che la sua azione potesse pro- durgliela.
La violazione di legge eccepita è palesemente priva di fondamento perché è manifestamente infon- data la presunta illogicità della motivazione, su cui essa si innesta nel terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
E.1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2004.
Il Presidente Il Consigliere estensore
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IL CANCELLIERF C1 SUPER Depositato in Cancelleria
Lidia Scalia ogi 136EN. 2005. IL CANCELLIERE C1 SUPER
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