Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 437
CASS
Sentenza 16 settembre 2004

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Massime1

Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. (Fattispecie concernente la ritenuta sussistenza del nesso della continuazione tra i reati in assenza della menzione, nel capo di imputazione, dell'art. 81 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Modello 231: non sussiste alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante (Cass. pen., 50770/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 27 febbraio 2024

    1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 437
Data del deposito : 16 settembre 2004

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