Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di indagini preliminari, ove, dopo la avvenuta notificazione da parte del pubblico ministero procedente dell'avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini preliminari, gli atti risultino trasmessi ad un diverso ufficio del pubblico ministero, esercitante le funzioni dinanzi al giudice ritenuto competente, non è necessaria la rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., atteso che la funzione garantista dell'avviso già notificato all'indagato conserva il proprio valore. (Nell'occasione la Corte ha precisato come ove il diverso P.M. svolga ulteriori indagini si renderà ovviamente necessario un successivo avviso alla conclusione delle stesse).
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di incompetenza e rinnovo del “415 bis”Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 13954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13954 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 21.1.2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 51
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 2446/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nel procedimento penale;
contro
:
UR ER, nata a [...] [...], più tre;
avverso il provvedimento del g.i.p. del tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 23.5.2003;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
l - A fronte di una richiesta di rinvio a giudizio formulata il 13.5.2003 dal pubblico ministero
contro
ER RI, VI IE, NI CI, LO IM per vari delitti di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, il g.i.p. del tribunale di S. Maria Capua Vetere, con provvedimento de plano del 23.5.2003, ha dichiarato nulla la suddetta richiesta perché il p.m. richiedente non l'aveva fatta precedere dall'avviso di chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p., e ha disposto la restituzione degli atti. Più precisamente il giudice ha ritenuto che detto avviso doveva essere notificato dal Pubblico Ministero "competente", appunto quello che aveva formulato la richiesta di rinvio a giudizio, e non dal pubblico ministero presso altro tribunale.
2- Il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la illegittimità e abnormità del provvedimento, posto che gli avvisi erano stati notificati dal pubblico ministero presso altro tribunale, che aveva svolto le indagini, e considerato che la norma non richiede affatto che ad emettere gli avvisi sia il p.m. "competente".
3- Il procuratore generale in sede ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osservando che, quand'anche erroneo, l'impugnato provvedimento del g.i.p. non era abnorme, costituendo esercizio di un potere a lui astrattamente conferito dall'art. 416 c.p.p.. 4 - Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto. Che il provvedimento impugnato sia illegittimo non può dubitarsi.
L'avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini preliminari imposto dall'art. 415 bis c.p.p. - com'è evidente - deve essere notificato da parte del Pubblico Ministero procedente, cioè da quello che ha svolto le indagini preliminari stesse, il quale è Punico in grado di valutare se per l'esercizio dell'azione penale non sussistono più esigenze investigative, salvo quelle che potrà richiedere l'indagato come sopra avvisato.
Se poi, sia a seguito di autonoma decisione del pubblico ministero procedente, sia in esito al subprocedimento incidentale promosso ex art. 54 quater c.p.p. dalle parti private, gli atti sono trasmessi a un pubblico ministero diverso, che esercita le funzioni presso il giudice ritenuto competente, il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti non è tenuto a rinnovare l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., a meno che egli non ritenga di compiere ulteriori indagini, nel qual caso dovrà notificare altro avviso quando le riterrà concluse.
Se invece le indagini non proseguono presso il nuovo pubblico ministero, la funzione garantista dell'avviso già notificato all'indagato conserva tutto il suo valore, giacché questi è posto in grado di fare dichiarazioni, produrre documenti, richiedere ulteriori indagini e chiedere di essere interrogato anche presso il pubblico ministero che abbia nel frattempo ricevuto gli atti. Alla luce di questi principi il giudice per le indagini preliminari del tribunale di S. Maria Capua Vetere è incorso in erronea applicazione degli artt. 415 bis e 416 c.p.p. quando ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero presso lo stesso tribunale, sol perché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato dal pubblico ministero che aveva svolto precedentemente le indagini e non anche da quello a cui gli atti erano stati trasmessi.
Per giustificare il suo provvedimento il g.i.p. ha sostenuto che l'indagato ha interesse ad esercitare le facoltà riconosciutegli dal terzo comma dell'art. 415 bis innanzi al pubblico ministero "competente". Ma l'argomento non ha pregio perché in realtà interesse dell'indagato è quello di presentare le sue fonti di prova e formulare le sue difese e richieste investigative presso il pubblico ministero "che procede", sia esso quello che gli ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini, sia quello a cui gli atti siano stati successivamente inviati e che potrà formulare la richiesta di rinvio a giudizio;
e soprattutto perché l'indagato che sia stato avvisato dal primo pubblico ministero ha la facoltà di esercitare i suoi diritti anche presso il secondo. In altri termini, è comunque assicurata l'esigenza, che ha ispirato l'introduzione dell'art. 415 bis, di assicurare il contraddittorio tra le parti prima che il Pubblico Ministero formuli la richiesta di rinvio a giudizio.
Sotto questo profilo la restituzione degli atti al pubblico ministero per rinnovare l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. sembra configurare anche una violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (estensibile anche alla durata del procedimento).
5 - Contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore generale requirente, inoltre, il provvedimento impugnato non solo è illegittimo, ma è anche abnorme.
Infatti esso è illegittimo non solo per il suo contenuto ma anche per il rito adottato. Secondo la giurisprudenza costante di questa corte, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, il giudice ha l'obbligo di fissare l'udienza preliminare ex art. 418 c.p.p. per assumere in contraddittorio delle parti le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, siano esse il decreto dispositivo del giudizio ex art. 429 c.p.p., la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., o anche la declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (cfr. per quest'ultima ipotesi, che pure è la più problematica, Cass. Sez. 1^, n. 2277 dell'8.5.1998, P.G. in proc. Motiva, rv. 210432; Cass. Sez. 3^, n. 2972 del 15.11.1999, P.M. in proc. Grosso, rv. 214907;
Cass. Sez. 6^, n, 783 del 29.3.1999, P.M. in proc. Tota, rv. 214141). Invero, l'esercizio dell'azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio apre una fase processuale informata al principio del contraddittorio che si svolge anzitutto nella udienza preliminare: sicché il giudice investito della richiesta non può provvedere de plano violando contemporaneamente il diritto del pubblico ministero di partecipare al procedimento e quello dell'imputato e della persona offesa di intervenire. Sotto questo profilo il provvedimento de plano è atto indubbiamente extra ordinem perché il potere del giudice è esercitato in tal caso al di fuori del sistema processuale che regola i rapporti tra lo stesso giudice e le parti processuali, compresa tra queste la persona offesa.
Inoltre la restituzione degli atti al pubblico ministero configura anche una non prevista e perciò illegittima regressione alla fase precedente delle indagini preliminari, che si era già conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio (cfr. sul punto Cass. Sez. 3751 del 16.1.2001, P.M. in proc. Tripodi, rv. 218802; Cass. Sez. 12551 del 29.3.2002, P.M. in proc. Lo Cicero, rv. 221541; Cass. Sez. 6^, n. 5396 del 4.2.2003, Taormina, 223690. 5^ anche Cass. Sez. 1^, n. 6943 del 6.2.1997, P.M. in proc. Toskovic, rv. 206762). Non si può quindi dubitare dell'abnormità del provvedimento sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale. In conclusione il provvedimento de plano è ricorribile per cassazione e va annullato con rinvio allo stesso giudice che l'ha emesso ai sensi dell'art. 623 lett. a) c.p.p..
P.Q.M.
La corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di S. Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004