Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 13954
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di indagini preliminari, ove, dopo la avvenuta notificazione da parte del pubblico ministero procedente dell'avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini preliminari, gli atti risultino trasmessi ad un diverso ufficio del pubblico ministero, esercitante le funzioni dinanzi al giudice ritenuto competente, non è necessaria la rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., atteso che la funzione garantista dell'avviso già notificato all'indagato conserva il proprio valore. (Nell'occasione la Corte ha precisato come ove il diverso P.M. svolga ulteriori indagini si renderà ovviamente necessario un successivo avviso alla conclusione delle stesse).

Commentario1

  • 1Dichiarazione di incompetenza e rinnovo del “415 bis”
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2004, n. 13954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13954
Data del deposito : 21 gennaio 2004

Testo completo