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24 ottobre 1989
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26 luglio 2008
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1 gennaio 2023
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4 aprile 2024
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Art. 450. Instaurazione del giudizio direttissimo 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. ((La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).)) 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. ((La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).)) 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
Commentari • 70
- 1. In Gazzetta il Correttivo Cartabia: le novitàAccesso limitatoGiorgio Spangher · https://www.altalex.com/ · 21 marzo 2024 · 164.56793
Giurisprudenza • 108
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 19/08/2026, n. 31588Provvedimento: […] Antonio Merlicco, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 450, comma 5, cod. proc. pen. e dell'art. 558 comma 1 cod. proc. pen. […] Sez. 5 Num. 31588 Anno 2026 Presidente: LI LU Relatore: ER FE MA Data Udienza: 13/05/2026 2 notificato dall'Ufficio del pubblico ministero al difensore di fiducia, nominato all'atto dell'arresto, soltanto alle ore 12:40 di quel 16.1.2026; b) si apprezzava la violazione dell'art. 450 cod. proc. pen. che impone la immediata notifica al difensore, con conseguente tardività della stessa. 3. […]Leggi di più...
- art. 444 cod. proc. pen.·
- art. 450 cod. proc. pen.·
- nullità processuale·
- patteggiamento·
- spese processuali·
- art. 558 cod. proc. pen.·
- giudizio direttissimo·
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- art. 97 cod. proc. pen.