Articolo 450 del Codice di procedura penale
Articolo 469Articolo 506
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Art. 450. Instaurazione del giudizio direttissimo 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. ((La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).)) 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
Entrata in vigore il 4 aprile 2024
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