Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Rientra nei poteri del giudice dell'udienza preliminare la riqualificazione del fatto imputato, in quanto l'esatta attribuzione del "nomen juris" è connaturale all'esercizio della giurisdizione. (In motivazione la Corte ha escluso che si versi in un'ipotesi di abnormità strutturale).
Commentari • 3
- 1. GUP deve instaurare contraddittorio sulla correttezza giuridica dell’imputazione (Cass. 33679/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2025
Dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice dell'udienza preliminare può sindacare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto e delle circostanze aggravanti solo previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero e le parti, invitando il primo a operare le necessarie modifiche dell'imputazione. La riqualificazione operata direttamente nel decreto che dispone il giudizio, senza la preventiva attivazione di tale contraddittorio, è illegittima e integra un'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poiché il giudice esercita un potere non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato e ha chiesto l'annullamento del decreto che dispone il giudizio emesso in data 7 aprile 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Giuseppe T., imputato dei delitti di cui agli artt. 99, 81, secondo comma, 390 c.p., commessi in Bianco, San Luca e Rose tra il gennaio 2018 e il 14 febbraio 2019. Il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto che tale atto sarebbe abnorme, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza previamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
0 1 8 0 3 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA лего Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Rel. Presidente - N.
- Consigliere - Dott. AMEDEO FRANCO REGISTRO GENERALE
N. 14459/2010
- Consigliere - Dott. LUIGI MARINI
- Consigliere - Dott. LUCA RAMACCI
- Consigliere - Dott. SANTI GAZZARA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IN AR N. IL 26/10/1955
2) DE CA GE ER N. IL 21/07/1963
3) LL IO N. IL 04/12/1951
4) LL CO N. IL 09/11/1960
avverso il decreto n. 2872/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MANTOVA, del 09/02/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dotte groacchiees che ha concluso per l' a sibalita del trobe
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.даш Ело
Aur. Messore Vittorio
Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati LI
AR, LI LA, EV AL RM BE, IN Marie
per l'annullamento del decreto del Giudice per la udienza preliminare, che ha disposto il loro rinvio a giudizio, deducendo violazione di legge e abnormità del provvedimento.
In sunto, i primi due imputati hanno rilevano :
-che il Giudice ha modificato di propria iniziativa un capo di imputazione formulato dal Pubblico Ministero (da artt.416, 640 cod.pen. in artt. 416, 515 cp) senza seguire le regole normativamente previste,cioè,sollecitare l'organo della accusa a correggere o integrare la imputazione oppure restituirgli gli atti;
che,in tale modo,il Giudice ha esorbitato dai suoi poteri limitando le garanzie di difesa degli imputati tanto nel merito quanto nelle scelte processuali o del rito.
Oltre a quanto su riferito, gli imputati EV ed IN hanno dedotto:
-che,per la stranezza ed atipicità del contenuto e per avere il Giudice esercitato un potere che non gli competeva,la ordinanza in esame deve ritenersi affetta da abnormità strutturale.
Le censure sono manifestamente infondate.
L'art.423 proc.proc. pen - la cui ratio va individuata nella necessità della corrispondenza tra la imputazione con quanto all'emerso all'esito della udienza preliminare- disciplina le seguenti situazioni:
1) risulta un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione o si riscontra una circostanza aggravante;
T 2) si evidenzia un reato in concorso formale o in continuazione con quello per cui si procede;
3) emerge carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio.
Nei primi due casi, il Pubblico Ministero modifica la imputazione e la contesta allo imputato presente o al suo difensore, se il primo è assente o contumace;
nel terzo, il Giudice autorizza la nuova contestazione se la Pubblica Accusa ne fa richiesta e l'imputato acconsente.
Da quanto detto, consegue che la modifica del capo di imputazione è atto di esercizio della azione penale, quindi, potere- dovere attribuito all'organo della accusa e non al Giudice che, tuttavia, può dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica.
La locuzione "fatto, inserita nell'art.423 cod.proc.pen, deve essere intesa come accadimento umano, (cioè, come fattispecie concreta e non astratta) ed è collimante con l'elemento psicologico e materiale del reato in tutte le sue componenti attinenti alla condotta, al nesso causale ed all'evento.
Pertanto, l'ambito di operatività della norma va circoscritto al caso in cui il coacervo probatorio (risultante dalle indagini espletate dopo la richiesta rinvio a giudizio oppure già acquisite) non sia in sintonia con la struttura materiale della contestazione.
Dalla lettura dell'art. 423 cod.proc.pen., si rileva che il Giudice non può modificare il fatto oggetto della imputazione, ma può dare allo stesso il nomen juris che reputa più puntuale.
Sul tema, si rileva come il potere del Giudice di qualificare correttamente, sotto il profilo giuridico, il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi, risolvendosi in una esatta applicazione della legge, è
2 connaturale allo esercizio della giurisdizione, non tollera limitazioni e non necessita di esplicita previsione ( Sezioni Unite sentenza
16/1996).
Ciò si è verificato nella ipotesi in esame, nella quale il Giudice non ha modificato l'accadimento materiale ed il contenuto storico dell'accusa-rimasto immutato e qualificato dal Pubblico Ministero come truffa e si è limitato a sussumerlo nel reato meno grave di frode nello esercizio del commercio.
Tale puntualizzazione non ha precluso agli imputati di esplicare una concreta azione difensiva anche in relazione alle scelte processuali di eventuali riti di sfittimento.
Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna di ciascun proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma- che la Corte reputa congruo fissare in euro mille- alla
Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso il 1 dicembre 2010
Il presidente estensore воли ной DEPOSITATA IN CANCELLERIA
lil 2 0 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
Lusha variani
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