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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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27 marzo 2019
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Art. 58. Trasformazione della domanda di brevetto europeo 1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 ;
b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo ((anche con effetto unitario)) revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilita'.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e' consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.
a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 ;
b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo ((anche con effetto unitario)) revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilita'.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e' consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.
Commentari • 91
- 1. Cessione di crediti in blocco: la Cassazione si esprime sulla “insostenibile bastevolezza” dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.Di Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 27 giugno 2025 · 1
La pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di …
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Giurisprudenza • 154
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2025, n. 14556Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24427/2023 R.G. proposto da: ANCONA ENTRATE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ANCONA CO PP AZ 156 DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato LUCCHETTI SA ([...]) che la rappresenta e difende - ricorrente- CONTRO ENI SPA, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Venezia n. 11, presso lo studio dell'avvocato SALVINI LIVIA Civile Sent. Sez. 5 Num. 14556 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data pubblicazione: 30/05/2025 2 di 33 ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GIROLAMO DAVIDE ([...]), ed all'avv.to MERRELLA FABRIZIO -controricorrente- avverso la …Leggi di più...
- art. 77 Convenzione Montego Bay·
- IMU·
- giurisdizione esclusiva·
- art. 60 Convenzione Montego Bay·
- diritti sovrani·
- territorio dello Stato·
- imposizione comunale·
- sovranità territoriale·
- territorialità funzionale·
- piattaforma continentale