Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2008, n. 21213
CASS
Sentenza 26 febbraio 2008

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Ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, punito solo ove abbia determinato una evasione di imposta pari a euro 77.468,53, per "imposta evasa" deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario. (Fattispecie, relativa ad omessa presentazione di dichiarazione di ricavi ottenuti dalla vendita di un immobile in precedenza acquistato, di imposta erroneamente determinata assumendo come base imponibile il solo prezzo di vendita dell'immobile e non anche il prezzo di acquisto del medesimo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2008, n. 21213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21213
Data del deposito : 26 febbraio 2008

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