Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 2
Ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, punito solo ove abbia determinato una evasione di imposta pari a euro 77.468,53, per "imposta evasa" deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario. (Fattispecie, relativa ad omessa presentazione di dichiarazione di ricavi ottenuti dalla vendita di un immobile in precedenza acquistato, di imposta erroneamente determinata assumendo come base imponibile il solo prezzo di vendita dell'immobile e non anche il prezzo di acquisto del medesimo).
Commentari • 4
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Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 aprile? 9 settembre 2014, n. 37302 Presidente Squassoni? Relatore Orilia Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza 19.7.2013 ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione emessa dal Tribunale di Chieti, sez. Ortona, nei confronti di D.B.D. , ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2008, n. 21213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21213 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/02/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 487
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 22307/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CI PA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 26.3.2007 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26.3.2007, confermava la sentenza 20.2.2004 dal Tribunale monocratico di Benevento, che aveva affermato la responsabilità penale di De IC PA, in ordine al reato di cui:
al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 poiché, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. "Iniziative Immobiliari" esercente attività di compravendite immobiliari, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, le dichiarazioni relative a dette imposte per l'anno 1999, omettendo di dichiarare i ricavi conseguiti per un importo di Euro 294.380,43, con imposta evasa pari ad Euro 108.920,76 (L. 210.900.000) e lo aveva condannato alla pena principale di anni uno di reclusione ed alle pene accessorie di legge, concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il De IC, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito la insussistenza del delitto contestato, non essendosi verificato l'effettivo superamento della soglia di punibilità fissata dalla legge:
secondo la prospettazione difensiva, infatti, l'imposta effettivamente evasa sarebbe pari a L. 91.390.000 (Euro 47,199,00) e, dunque, ampiamente inferiore all'importo di L. 150 milioni (Euro 77.468,53), costituente il limite minimo per la configurabilità del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in ordine all'effettivo superamento della soglia di punibilità fissata (in L. 150 milioni) dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
5. Nella fattispecie in esame la s.r.l "Iniziative Immobiliari" aveva acquistato all'incanto alcuni immobili nell'ambito di una procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Benevento (decreto di trasferimento del 2.8.1999), pagando il prezzo di L. 323 milioni (Euro 166.815,58).
Tali immobili aveva poi rivenduto, in data 2.9.1999, al prezzo di L. 570 milioni (Euro 294.380,43).
L'ufficio finanziario aveva quantificato l'imposta evasa in L. 210.900 milioni, assumendo come base imponibile la somma di L. 570 milioni.
Il ricorrente prospetta l'incongruità di tale determinazione, eccependo che la determinazione della base imponibile avrebbe dovuto tenere conto "della differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto degli immobili in questione".
Deve rilevarsi, al riguardo, che - nel caso di omessa dichiarazione - per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta ed incombe esclusivamente sul giudice penale il compito di procedere, al fine di verificare l'avvenuto o meno superamento della soglia di punibilità, all'accertamento e quindi alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venirsi a sovrapporre ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.
Il tributo effettivamente dovuto, poi, va correlato al risultato economico conseguito e deve essere determinato - sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel processo penale - dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formali che caratterizzano l'ordinamento tributario.
Nella sentenza in esame, invece, la Corte di merito non si è conformata a tale principio e si è limitata incongruamente ad affermare che "a nulla rileva la determinazione della differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto dell'immobile in questione".
La sentenza medesima, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, per una corretta verifica del superamento effettivo della soglia di punibilità che la norma incriminatrice prescrive "con riferimento a taluna delle singole imposte".
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione;
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008