Sentenza 8 ottobre 2002
Massime • 1
È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del G.u.p. che dichiari la nullità dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (cd "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. Corte cost., ord. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).
Commentario • 1
- 1. Richiesta di archiviazione: abnorme l'imputazione coatta per reato diversoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2002, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dai signori:
Dott. Luigi SANSONE Presidente
Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dott. Bruno OLIVA Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Giovanni CONTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AU n. a Palermo il 27.9.1978;
avverso la ordinanza in data 29 marzo 2001 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 29 marzo 2001, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palermo dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in data 6 marzo 2001 della locale Procura della Repubblica nei confronti di IN AU in quanto non preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415/bis c.p.p. Premesso che nel caso in esame la richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata a norma dell'art. 409 comma 5 c.p.p. (c.d. imputazione coatta), il giudice rilevava che nulla poteva far ragionevolmente ritenere, avuto riguardo alla ratio dell'istituto, che il peculiare meccanismo dell'imputazione coatta fosse sottratto alle garanzie difensive assicurate dal combinato disposto degli artt. 416 è 415/bis c.p.p. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, rilevando l'abnormità del provvedimento e osservando che doveva ritenersi decisiva la considerazione che l'art. 409 comma 5 c.p.p. contiene un richiamo agli artt. 418 e 419 e non anche agli artt. 416 e 417 c.p.p., il che stava ad attestare che il legislatore aveva ritenuto necessario l'avviso di conclusione delle indagini preliminari solo per la ipotesi in cui il p.m. intenda esercitare volontariamente l'azione penale. In ogni caso la difesa ben potrebbe formulare le sue richieste in sede della udienza camerale fissata dal giudice ex art.409 comma 2 c.p.p. Il Procuratore generale presso questa Corte,
nelle sue requisitorie scritte, ha concluso per la inammissibilità del ricorso, rilevando che l'ordinanza in esame è inoppugnabile, e non può considerarsi abnorme, non determinando alcuna paralisi processuale ne' potendo configurarsi come una manifestazione di un potere esercitato al di fuori del sistema processuale. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'istituto dell'art. 415/bis c.p.p. non è applicabile nel caso in cui l'esercizio dell'azione penale sia stato "imposto" dal giudice al pubblico ministero a norma dell'art. 409 comma 5 c.p.p. La premessa processuale su cui si fonda il dovere di avviso all'indagato della conclusione delle indagini è che il pubblico ministero non si determini a formulare una richiesta di archiviazione (art. 415/bis comma 1 c.p.p.). E la ratio dell'istituto risiede nella esigenza di consentire all'indagato di rappresentare elementi a sua difesa onde evitare l'esercizio dell'azione penale, implicitamente "preannunciato" dal pubblico ministero.
Ora, se il giudice delle indagini preliminari, all'esito della udienza camerale avente ad oggetto la decisione sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritiene che la notizia di reato non sia infondata e che debba dunque farsi luogo all'esercizio dell'azione penale, ne' il pubblico ministero ne' l'indagato sono in grado di contrastare tale valutazione.
Naturalmente l'indagato ha ogni facoltà di dimostrare la inutilità di un rinvio a giudizio sia in occasione della predetta udienza camerale sia, eventualmente, nella conseguente udienza preliminare, ove il rito si snodi attraverso tale fase processuale. Ma è certo che, una volta che il giudice si sia determinato per la "imputazione coatta", ogni iniziativa difensiva non potrebbe impedire il doveroso esercizio dell'azione.
È il caso di rilevare che tale ricostruzione interpretativa ha ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale, che ha avuto occasione di sottolineare che "la lettera della legge è chiara nell'affermare che l'avviso in questione deve essere notificato soltanto nella ipotesi in cui il pubblico ministero non debba "formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 - 411" del codice di rito"; e che in caso di ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta "il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di " inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento" (ord. n. 460 del 2002; ribadita dalla ord. n. 491 del 2002). Accertata, dunque la erroneità della decisione del Giudice di Palermo, va verificato se essa sia abnorme.
Il Procuratore generale requirente lo nega, ma a torto. La decisione impugnata, contraria, come detto, alla esatta interpretazione delle norme qui evocate, ha determinato una indebita regressione del procedimento. E tale conseguenza, implicante di per sè un pregiudizio alla ragionevole durata del processo, valore ora costituzionalmente affermato dall'art. 111 comma secondo Cost. (cfr. Corte cost., ord. n. 486 del 2002), integra l'abnormità della decisione, non essendo nei poteri del giudice" della udienza preliminare statuire, per asserita violazione dell'art. 415/bis c.p.p., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio imposta al pubblico ministero dal giudice della archiviazione (v., per il principio, Cass., sez. un., u.p. 29 maggio 2002, Manca;
nonché, sia pure con riferimento al diverso caso della richiesta di decreto penale di condanna non preceduta dall'avviso in questione, Cass., sez. I, u.p. 10 maggio 2001, Aliprandi;
Cass., sez. I, c.c. 5 ottobre 2000, Giuliano;
Cass., sez. I, c.c. 8 maggio 2000, Bollini). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003.