Articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 116Articolo 123
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Art. 120. Definizione del requisito di controllo 1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o societa' controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall' articolo 2346 del codice civile ;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall' articolo 2346 del codice civile .
(( 1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma. )) ((172)) 2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la societa' o ente controllante e la societa' controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione.

--------------- AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
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