Articolo 37 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 37Articolo 38
Versione
7 febbraio 2014
Art. 37-bis.

((I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente