Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2001, n. 21228
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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Massime1

È ravvisabile il delitto di violenza privata, pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 1 D.L.G. 22 gennaio 1948, n. 66, disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di "blocco stradale"), nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa. (Fattispecie nella quale gli agenti, nell'esercizio del diritto di sciopero, oltre a parcheggiare più veicoli su di una strada, in modo da impedire il transito su di essa, avevano intimato ad un terzo di non proseguire nel suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi a bordo di uno dei predetti veicoli).

Commentario1

  • 1sciopero, diritto e confine tra lecito ed illecito
    Alessandra Cozzolino · https://www.filodiritto.com/ · 23 luglio 2023

    Con diritto di sciopero si intende l'astensione collettiva dal lavoro ed ha la finalità, per i lavoratori, di rivendicare i propri diritti e avanzare delle pretese, sia nei confronti del proprio datore di lavoro, sia nei confronti dello Stato, che deve riequilibrare il rapporto di lavoro, per natura squilibrato a favore del datore. Lo sciopero è quindi un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 della Costituzione, ma in molti casi si è rappresentata l'esigenza di effettuare un bilanciamento con altri principi costituzionalmente protetti, ad esempio la libertà personale o l'incolumità di soggetti terzi. Da sempre, infatti, ci sono state delle forme di protesta considerate al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2001, n. 21228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21228
Data del deposito : 7 febbraio 2001

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