Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
È ravvisabile il delitto di violenza privata, pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 1 D.L.G. 22 gennaio 1948, n. 66, disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di "blocco stradale"), nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa. (Fattispecie nella quale gli agenti, nell'esercizio del diritto di sciopero, oltre a parcheggiare più veicoli su di una strada, in modo da impedire il transito su di essa, avevano intimato ad un terzo di non proseguire nel suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi a bordo di uno dei predetti veicoli).
Commentario • 1
- 1. sciopero, diritto e confine tra lecito ed illecitoAlessandra Cozzolino · https://www.filodiritto.com/ · 23 luglio 2023
Con diritto di sciopero si intende l'astensione collettiva dal lavoro ed ha la finalità, per i lavoratori, di rivendicare i propri diritti e avanzare delle pretese, sia nei confronti del proprio datore di lavoro, sia nei confronti dello Stato, che deve riequilibrare il rapporto di lavoro, per natura squilibrato a favore del datore. Lo sciopero è quindi un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 della Costituzione, ma in molti casi si è rappresentata l'esigenza di effettuare un bilanciamento con altri principi costituzionalmente protetti, ad esempio la libertà personale o l'incolumità di soggetti terzi. Da sempre, infatti, ci sono state delle forme di protesta considerate al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2001, n. 21228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21228 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARLO CASINI - Presidente - del 07/02/2001
1. Dott. RENATO L. CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 314
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 31774/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
SC Lorenzo, n. 4/7/48, MIANO Angelo, n. 1/5/46, PANNESE Antonio, n. 7/2/46, SCAPERROTA Nicola, n. 17/1/49, LA PORTA Francesco, n. 25/8/44, DE FURIA Leonardo, n. 8/9/53, e CASTAGNOZZI Mario, n. 30/10/59, tutti in Ariano Irpino
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 4 aprile Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata quella di primo grado che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti responsabili del reato di cui agli artt. 112, 610 c.p. "per avere, in concorso tra loro, con minaccia, consistita nell'intimargli di bloccarsi e di non proseguire, nel porsi davanti all'autocarro da lui condotto e nel collocare dinanzi allo stesso altro veicolo, impedito a IN ES di allontanarsi, a bordo del citato autocarro, dall'azienda Edilblock, di cui erano dipendenti: in agro di Ariano Irpino, il 29 luglio 1994".
Insorgono gli imputati, il cui comune difensore denuncia "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche".
Rileva che, dall'essere stato il diritto di sciopero, esercitato attraverso particolari modalità come quella del "blocco stradale", oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, che ha infatti depenalizzato l'art. 1, c. 1, d.lgv. 22 gennaio 1948, n. 66, deriva ineluttabilmente che l'analoga condotta descritta dalla minore ipotesi delittuosa dell'art. 610 c.p. deve anch'essa essere "regolata attraverso una sanzione amministrativa", pena la violazione dell'art.3 della Costituzione.
Aggiunge che, in ogni caso, alla luce della cennata modifica legislativa, appare più che mai evidente che il requisito della "violenza" di cui all'art. 610 c.p. debba essere oggetto di una sorta di rielaborazione tecnico-giuridica, nel senso che esso debba essere effettivamente tale, vale a dire espressione di una "condotta violenta" che non si concilia affatto con quella posta in essere dagli attuali imputati mediante l'abbandono di una autovettura all'imbocco dell'ingresso dell'azienda; "condotta, per altro, assolutamente statica e priva di quelle connotazioni di violenze in senso lato ovvero di minacciosità tali da poter coartare l'altrui volontà".
Il ricorso non merita accoglimento.
La recente riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale ha di certo ridimensionato il tipico reato di blocco stradale. Come si è acutamente osservato, l'intervento è stato attuato in modo da rimuovere in radice le premesse che in passato avevano consentito di ravvisare la consumazione di detto reato in occasione di scioperi o manifestazioni di protesta, in caso di assembramento sulla strada di più persone e tutte le volte che fosse stata comunque ostacolata la libera circolazione su strade pubbliche e su qualsiasi arteria interessata al traffico di veicoli e pedoni.
Infatti rilievo penale è stato mantenuto unicamente ai fatti di blocco che concernano la circolazione su strade ferrate o la navigazione e, nell'ambito delle condotte concernenti strade ferrate, solamente al comportamento specifico di abbandono di oggetti o congegni. Tutte le altre condotte contemplate dall'originaria fattispecie incriminatrice, ed era da essa estromesse, vanno invece a comporre un illecito amministrativo, collocato nella sede originaria del decreto legislativo 66/1948 come articolo 1 bis. Invero è previsto il fatto di chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, abbandoni o deponga congegni o altri oggetti su una strada ordinaria o comunque ostruisca o ingombri una strada ordinaria o ferrata e per esso è comminata la sanzione pecuniaria, insuscettibile di pagamento in misura ridotta, da due a otto milioni di lire.
Se non che - ciò che il ricorso omette di considerare e priva pertanto di ogni efficace incidenza l'argomentare in esso esposto - il legislatore, mediante espressa clausola di riserva, ha statuito che il suddetto illecito amministrativo ricorre soltanto qualora il "fatto non costituisca reato", intendendo con ciò fare riferimento alla eventualità che, per la particolare e complessa finalità presa di mira o per il concorrere di comportamenti violenti o timidatori, in esso siano ravvisabili le fattispecie penali di violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni o altre ancora. Con il che resta tuttora operante e fermo il principio che il diritto di sciopero non legittima le infrazioni della legge penale lesive di interessi diversi da quelli attinenti ai rapporti di lavoro.
Nel caso in esame, con un motivato apprezzamento del compendio probatorio - non suscettibile di rivalutazione, come auspicato in ricorso, che sarebbe fatalmente invasiva del merito - l'impugnata sentenza ha ravvisato a carico degli imputati, non la mera collocazione di un oggetto sulla strada a mò di ostruzione o ingombro, ma concreti comportamenti intimadatori nei confronti della persona offesa: dunque una condotta che, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, non poteva che integrare gli estremi della fattispecie criminosa contestata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001