Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
Non è abnorme e non è conseguentemente ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, previa riqualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione, ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme della citazione diretta a giudizio.
Commentari • 2
- 1. Art. 33-sexies c.p.p. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Abnormità dell'ordinanza del GUP che restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2022
Quando è abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero, rilevando che per le ipotesi di reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle quali erano chiamati a rispondere gli imputati, con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2009, n. 41037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41037 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
M
4 1037 /09 Sentenza n. 1724 Registro generale n. 15/10/2009 Udienza c.c. 20.10.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Adolfo DI VIRGINIO presidente Francesco SERPICO 66
Nicola MILO 66
IPPOLITO (rel.) Francesco 66
Giovanni CONTI 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze
nel procedimento penale nei confronti di
ET UN
avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Firenze, emessa in data 11.4.2009,
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto C. Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Il pubblico ministero, in data 15.1.2009, formulò richiesta di rinvio a giudizio di UN ET per i reati di tentata estorsione e violazione di domicilio aggravata. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, all'udienza preliminare del 9 aprile 2009, ritenuta per i fatti contestati la diversa qualificazione del reato di
2. Ricorre per cassazione il P.M., deducendo violazione degli artt. 424 e 521 cod. proc. pen. e abnormità dell'atto del giudice per le indagini preliminari, che si colloca fuori del sistema organico della legge processuale.
3. Come da richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo prevista l'impugnabilità dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare e dovendosi escludere in tale provvedimento ogni profilo di abnormità.
4. Il ricorso ha per oggetto un provvedimento del giudice dell'udienza preliminare per il quale il codice di procedura non prevede impugnazione alcuna, cosicché il ricorso in esame in tanto può essere dichiarato ammissibile in quanto si ritenga l'ordinanza impugnata affetta da abnormità, perché il proposto ricorso per cassazione costituirebbe l'unico rimedio per espungerla immediatamente dall'ordinamento. Le Sezioni unite di questa Corte, nella più recente pronuncia sul tema (sentenza n. 25957/2009, Toni) - evidenziando che la categoria dell'abnormità presenta caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 C.P.P.) e dei mezzi d'impugnazione (art. 568 C.P.P.) - hanno condivisibilmente delimitato sia l'ipotesi di abnormità strutturale sia quella di abnormità funzionale.
4.1. La prima è stata individuata nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). e
4.2. La seconda, relativa al caso di stasi del processo d'impossibilità di proseguirlo, è stata “limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al
гр 2 $
provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice”.
4.3. E' stato perciò affermato che "se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso consentito, anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme”.
5. Sulla specifica questione oggetto di ricorso questa Corte si è già espressa, ritenendo non abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta, costituendo esso l'espressione del potere di controllo della qualificazione giuridica del fatto, pur se, in quell'occasione, esercitato non correttamente, in conseguenza dell'erronea interpretazione di una norma giuridica (Cass. n.
47766/2008, Lungari).
6. Il Collegio condivide tale interpretazione, sottolineando che il giudice dell'udienza preliminare, come ogni altro giudice di fronte alla richiesta delle parti, ha il potere-dovere, quale espressione indefettibile del principio di legalità e della funzione di ius dicere, di dare al fatto contestato una diversa definizione O qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio. E ciò in forza della valenza generale della regola contenuta nell'art. 521.1 cod. proc. pen., secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di questa Corte di legittimià (cfr.
Corte cost. n. 347/1991 e n. 112/1994, Cass. sez. un. n. 16/1996, Di Francesco e, da ultimo, n. 5307/2008, Battistella).
7. Tale indirizzo è stato implicitamente confermato da Cass.
31975/2008, Ragazzoni, che ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - investito della richiesta di rinvio a giudizio in ordine al delitto di falso ideologico per induzione (art. 48 e 479 cod. pen.) provveda alla modifica dell'imputazione elevata dal
-
P.M., disponendo la restituzione degli atti al P.M., ex art. 33-sexies cod. proc. pen., perché proceda a citazione diretta, in quanto il g.u.p. ha il potere sia di ridurre l'imputazione sia di prosciogliere l'imputato, ma a tali esiti può pervenire esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli artt. 429 o 425 cod. proc. pen.. Nel caso di specie ebbe cura di
3 נו
-precisare la Corte il giudice non si era limitato a dare una diversa qualificazione o definizione al fatto predicato dall'imputazione elevata dal giudice, ma lo aveva modificato, ritenendo che dovesse escludersi dalla rilevanza penale taluni aspetti della condotta, così riducendo la contestazione fattuale.
8. Va, peraltro, sottolineato che dal coordinamento degli artt. 33- sexies e 424 cod. proc. pen. deriva che il giudice ha sì l'alternativa tra
“sentenza di non luogo a procedere e decreto che dispone il giudizio" (art. 424, comma 1), ma a condizione che non ricorra proprio l'ipotesi di cui all'art. 33-sexies, il quale, al secondo comma, richiama espressamente anche l'art. 424, commi 2 e 3. Ciò significa che l'indicata alternativa sussiste, quando non debba pronunciarsi l'ordinanza prevista dall'art. 33-sexies.
Né è stata avanzata alcuna seria ragione per limitare il potere previsto dall'art. 33-sexies al caso dell'erronea attribuzione del reato, da parte del PM, alla categoria di quelli sottoposti alla cognizione del giudice collegiale, con esclusione dell'ipotesi di erronea qualificazione giuridica del fatto.
Va, infatti, considerato che se il giudice dell'udienza preliminare si limita, nell'esercizio dei suoi doverosi poteri, a dare una diversa qualificazione o definizione al fatto contestato dal Pubblico Ministero, e la fattispecie giuridica così riqualificata non appartiene alla categoria dei reati di competenza collegiale, egli, per un verso, non può adottare il decreto che dispone il giudizio, trattandosi di reato per il quali prevista la citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), e, per altro verso, non può emettere sentenza di non luogo a procedere, che comporterebbe effetti preclusivi (sia pure limitati e superabili ex art. 434 c.p.p.) per l'esercizio dell'azione penale del P.M.
9. Non si vede, pertanto, la ragione per cui, in siffatta ipotesi, al giudice debba essere inibito di utilizzare il meccanismo espressamente previsto dall'art. 33-sexies cod. proc. pen., introdotto dall'art. 47.1 L. 16.12.1999 n. 479 proprio allo scopo di incanalare subito e correttamente l'attribuzione del giudizio al giudice collegiale o al giudice monocratico, in adesione alla regola, di valenza generale, stabilita dall'art. 521.1 cod. proc. pen. e in attuazione di un elementare principio di economia processuale, che concorre a realizzare la ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2 Cost.).
4 10. Tuttavia, se anche si volesse limitare l'ambito di applicabilità di tale norma (come taluno ritiene e come forse era nelle intenzioni che ne consigliarono l'introduzione) all'ipotesi di erronea attribuzione del reato, da parte del PM, alla categoria di quelli sottoposti alla cognizione del giudice collegiale, certamente non può affermarsi, per quanto precedentemente osservato (nn.
4.3 e 5), che il provvedimento impugnato, per quanto erroneo, si collochi fuori del sistema organico della legge processuale. Né esso determina alcuna stasi del procedimento, giacché il P.M. dovrà comunque conformarsi alla decisione del giudice e disporre la citazione diretta a giudizio, dovendosi escludere ogni possibilità di applicazione dell'art. 28 cod. proc. pen. ai casi di contrasto tra organo giurisdizionale e organo del pubblico ministero, fermo restando ovviamente il potere del giudice dibattimentale, su eccezione di parte, di provvedere eventualmente ai sensi dell'art. 550.3 cod. proc. pen..
11. In conclusione, non è abnorme e non è impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, qualificati diversamente i fatti per i quali il PM aveva richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, ordina -ex art. 33-sexies cod. proc. pen. la restituzione degli atti al P.M. affinché proceda con la citazione diretta a giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 20 ottobre 2009
Il consigliere est. FIppolito sito Il presidente A Di Virginio upind DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
DI CA
مع
.5