Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
Il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi od I.V.A., individuato "ex lege" quale momento consumativo del delitto di cui all'art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall'ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie. (Fattispecie di omessa dichiarazione I.V.A. in cui il momento consumativo è stato individuato in quello della presentazione per via telematica, la cui scadenza era successiva a quella della tradizionale presentazione presso gli uffici postali o bancari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 22045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22045 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 21/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 779
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 5283/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ON AN n. a Pesaro il 7 novembre del 1966;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona dell'8 ottobre del 2009;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
Sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Passacantando Giuglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. IADECOLA GIANFRANCESCO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Ancona, con sentenza dell'8 ottobre del 2009, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Pesaro il 14 luglio del 2008, revocava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale ON AN era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, per avere omesso, quale legale rappresentante della
Società Alicom s.r.l. di presentare la dichiarazione IVA al fine di conseguire l'evasione della relativa imposta ammontante per l'anno 2001 a L. 677.398.000.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione dell'art. 521 c.p.p., per l'inosservanza o violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato o fatto ritenuto in sentenza nel senso che, mentre nella contestazione il reato era stato considerato consumato nel mese di maggio del 2002, nella sentenza si è ritenuto commesso nell'ottobre del 2002, nonché omessa motivazione sul punto, in quanto non erano state esaminate le censure avanzate con il motivo d'appello; la circostanza era rilevante perché il prevenuto alla data indicata nel capo d'imputazione, non era il legale rappresentante della società mentre lo è divenuto alla data indicata in sentenza ossia alla data in cui i giudici hanno individuato il termine per la presentazione della dichiarazione;
mancanza di motivazione in merito all'individuazione della data del 31 ottobre del 2002, quale termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA;
inoltre, qualora la Corte avesse voluto fare riferimento alla dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2001 presentata per via telematica, avrebbe dovuto indicare il termine del 20 luglio del 2002 e non quello del 31 ottobre del 2002 ed, alla data del 20 luglio 2002, l'imputato non aveva ancora assunto la carica di legale rappresentante della società. Inoltre non si era tenuto conto della circostanza che le cariche societarie diventano operative ai fini fiscali dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle medesime.
Sulla base di tali censure si chiede l'annullamento della decisione impugnata.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato. Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di correlazione tra accusa e sentenza deve essere esaminato da un punto di vista teologico funzionale nel senso che il problema non può risolversi in base ad un mero confronto letterale tra il fatto imputato e quello ritenuto in sentenza, ma, avuto riguardo allo scopo dell'imputazione, che è quello di consentire all'imputato di difendersi;
occorre stabilire se il prevenuto si sia o no trovato nell'impossibilità di difendersi dalla diversa accusa ritenuta dal giudice. Nel caso in esame tale violazione non si è verificata perché la data di consumazione del reato indicata nel capo d'imputazione era palesemente frutto di errore e tale errore era facilmente rilevabile dal contenuto della contestazione.
Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, punisce, invero, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 77.468,53. Si tratta quindi di un delitto di pura omissione che si realizza con l'omessa pressentazione di una delle dichiarazioni annuali relative o all'imposta sui redditi o quella sul valore aggiunto e che si consuma non nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni fissato dalla norma tributaria, ma, in virtù dell'art.5 cpv. citato, con il decorso di novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dalle leggi tributarie. Se le scadenze sono diverse si deve, per il principio del favor rei, tenere conto di quello che scade per ultimo. Orbene, per quanto riguarda la dichiarazione IVA, le scadenze previste dalla normativa tributaria vigente, nel momento del fatto, sono state fissate al 31 luglio dell'anno successivo al periodo d'imposta, se la dichiarazione viene presentata in banca o alla posta, o al 31 ottobre, se presentata per via telematica (cfr. D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 1, come modificato dal D.P.R. n. 431 del 2001). Di conseguenza, il reato ai fini penali si considera consumato trascorsi novanta giorni dall'ultima scadenza. Nella fattispecie si considera consumato il 29 gennaio del 2003. L'erronea indicazione nel capo d'imputazione della data del 31 maggio non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa, posto che la data di consumazione del reato è fissata direttamente dalla legge. In definitiva, una volta contestato il delitto di omissione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2001, era agevole individuare la data della consumazione del reato. Ed a tale data la rappresentanza della società era stata già assunta dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010