Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 2
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato è ammesso solo nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioè quando la vocatio in ius non avviene tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio.
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, una volta riscontrata la violazione dell'art. 550 cod. proc. pen. per essersi proceduto con rito immediato in riferimento ad una fattispecie (furto aggravato) per la quale l'azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, disponga non luogo a provvedere su detta richiesta ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero (in motivazione la Corte, precisando che il provvedimento non potrebbe comunque considerarsi abnorme in quanto non produttivo di una situazione di stallo nel procedimento, ha ritenuto possibile una estensione analogica al caso in questione della disciplina sulla restituzione degli atti che l'art. 33-sexies cod. proc. pen. riferisce testualmente al giudice dell'udienza preliminare).
Commentario • 1
- 1. Art. 33-sexies c.p.p. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 7295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7295 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/01/2004
1. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 46
3. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 046250/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TREVISO;
nei confronti di:
LI IS N. IL 08/01/1971;
avverso DECRETO del 31/10/2002 GIP TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ricorre per Cassazione avverso il prefato provvedimento con cui il GIP del Tribunale suddetto ha respinto la richiesta di emissione di decreto di giudizio immediato avanzata dal P.M. ex art. 453 Cpp, in quanto per il reato contestato (furto aggravato) è prevista la citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 Cpp, e deduce a sostegno del gravame la "abnormità funzionale" del provvedimento impugnato per il ricorso ad una "motivazione che si traduce in un'illegittima deprivazione al P.M. della facoltà di ricorrere al rito immediato per i reati a citazione diretta".
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, nonché inoppugnabilità del provvedimento gravato.
Quest'ultimo, infatti, è assolutamente immune da vizi giuridici ed esente da profili di abnormità funzionale.
Ed invero, non può essere considerata abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, investito della richiesta di giudizio immediato ex art. 453 Cpp, una volta riscontrata la violazione dello art. 550 Cpp per non essersi proceduto mediante citazione diretta a giudizio in relazione ad una fattispecie (furto aggravato) per la quale l'azione avrebbe dovuto esercitarsi, con tale rito, disponga non luogo a provvedere su detta richiesta ed ordini la restituzione degli atti al P.M. (cfr. per una situazione solo in parte analoga, Sez. 5^, Ord. 40489 del 29.11.2002, P.M. in proc. Zagami).
Del resto, la legittimità del suddetto provvedimento del GIP, che non produce alcuna situazione di stallo nel procedimento, può tranquillamente trovare fondamento per via analogica nella disciplina sulla restituzione degli atti che l'art. 33-sexies Cpp riferisce testualmente al GIP, sia pure per la ipotesi dell'udienza preliminare ("Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'art. 550, ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552.").
D'altronde, non sfugge all'attenzione dell'interprete che per i reati di competenza del tribunale monocratico, quando non è prevista l'udienza preliminare, il P.M., con la citazione diretta a giudizio, fa saltare immediatamente il processo dalle indagini alla fase del giudizio, per cui in questo caso il giudizio monocratico è già per sua natura immediato e deve, pertanto, escludersi uno spazio per la configurazione di una distinta forma di giudizio speciale autonomamente immediato.
Deve, perciò, concludersi nel senso che il rito del giudizio immediato, già incompatibile con il vecchio processo pretorile, dopo la riforma introduttiva del tribunale monocratico, resta incompatibile con il rito della citazione diretta che esclude l'udienza preliminare.
Ne consegue che nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale monocratico deve riconoscersi piena compatibilità al giudizio immediato solo nelle ipotesi in cui sia prevista l'udienza preliminare e quindi la vocatio in jus non avvenga tramite il meccanismo della citazione diretta: e ciò discende necessariamente dal richiamo alle disposizioni del libro 6^ ("Procedimenti speciali") del Cpp, contenuto nell'art. 549 Cpp.. In conclusione, nel caso in esame, poiché l'imputazione era quella di furto aggravato (art. 550 comma 2 lett. f) Cpp), il P.M. - era tenuto alla citazione diretta a giudizio ex art. 552 Cpp davanti al Tribunale in composizione monocratica, salva la possibilità del giudizio direttissimo (unico rito speciale dibattimentale alternativo a quelli ordinario), ma con esclusione di quella di richiedere il giudizio immediato per le ragioni sopra svolte.
P.Q.M.
La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004