Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosidetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (V. Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).
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1. Con l'ordinanza qui pubblicata la Corte costituzionale è intervenuta, per la quarta volta, su di una questione che, per vero, non pare problematica quanto potrebbe sembrare a fronte di sollecitazioni tanto ripetute. Il giudice rimettente ha preso le mosse da un assunto largamente condiviso, e cioè che il pubblico ministero, quando deve formulare l'imputazione perché in tal senso intimato dal giudice, in sede di rigetto della richiesta di archiviazione, non è tenuto ad effettuare il previo deposito degli atti e, comunque, a spedire l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che pure è prescritto dall'art. 415-bis c.p.p., quale condizione di legittimità per un successivo atto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2009, n. 48033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48033 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 19/11/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1627
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 00884/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia in data 1.12.2008;
nei confronti di:
AR IO, n. in Brasov (Romania) il 30.11.1988;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
Viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel corso di un procedimento penale nei confronti di AR IO per imputazione di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, con ordinanza resa all'udienza del 1 dicembre 2008, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la restituzione degli atti al P.M. in sede: rilevava il giudice che "non è stato emesso l'avviso ex art. 415 bis nei confronti dell'imputato".
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Deduce che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso a seguito di provvedimento del G.I.P. ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, con conseguente non necessità dell'avviso previsto dal succitato art.415 bis c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Premesso, invero, che nella specie il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso a seguito di provvedimento in data 2 maggio 2008 del G.I.P., che, sulla richiesta di archiviazione, ordinava al P.M. di formulare la imputazione ai sensi dei precitati art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, (c.d. imputazione coatta), ha da tempo chiarito il Giudice delle leggi che - la funzione dell'avviso in questione, ex art. 415 bis c.p.p., essendo chiaramente quella di assicurare una fase di contraddittorio tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini - l'avviso medesimo, per espressa previsione normativa, deve essere notificato solo nella ipotesi in cui il pubblico ministero non debba "formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p., e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase e uno specifico ius ad loquendum dell'indagato. Nel caso di specie, invece, il contraddittorio stesso trova necessariamente sede nella udienza di camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. (Corte Cost., sentenze n. 460/2002, n. 491/2002). Il principio è stato reiteratamente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 3^, 21 gennaio 2003, n. 9205; id., 8 ottobre 2002, n. 5369; id., Sez. 5^, 3 febbraio 2003, n. 12376; id., Sez. 6^, 26 marzo 2003, n. 21438). Il provvedimento impugnato, dunque, si connota di abnormità, tale essendo non solo l'atto che per la singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite, comportando, nella specie, anche la indebita e non consentita regressione del procedimento ad una fase precedente.
4. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009