Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito del procedimento a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di cassazione, a fronte della modifica dell'imputazione da parte del P.M. con contestazione di reato procedibile a citazione diretta, disponga la restituzione degli atti allo stesso perché proceda con tale forma avvalendosi del potere previsto dall'art. 33 sexies cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-sexies c.p.p. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2012, n. 46772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46772 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
46 7 7 2/ 12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' N. 1607 Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO PAOLONI - Consigliere - N. 29852/2012 - Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO Dott. ERCOLE APRILE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) GA FA SI N. IL 11/04/1962 2) CE ON N. IL 13/03/1965 3) CE ME N. IL 13/08/1958 4) UE IS N. IL 12/08/1962 5) MI SE MA ST N. IL 21/04/1957 6) EL LU N. IL 21/07/1959 7) NT NO N. IL 11/01/1969 avverso l'ordinanza n. 1965/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO, del 08/06/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott. P. Gaeta fer l' ammissibilità Les ricors Udit i difensor Avv.; 29852/12 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza 22.11.2011 e accogliendo i ricorsi del pubblico ministero e dell'Agenzia delle entrate, questa Corte suprema annullava, con rinvio al Tribunale di Milano "per l'applicazione dei principi di diritto enunciati”, la sentenza di proscioglimento deliberata dal GIP ambrosiano, ai sensi dell'art. 625 c.p.p., in relazione all'originaria contestazione di cui agli artt. 110, 81 cpv, 640 cpv n. 2 c.p. (rivolta a tutti gli imputati: ON CE, UE, MI, EL, NO, NI CE, GA). Con ordinanza in data 8.6.12 il GUP di Milano, preso atto che all'inizio dell'udienza preliminare il pubblico ministero aveva modificato le imputazioni sub A, contestando ai suddetti imputati plurime violazioni dell'art. 5 d. lgs. 74/2000 (reato che prevede la citazione diretta a giudizio;
residuava l'imputazione ex art. 4 d.lgs 74/2000, già rivolta in autonomi capi di imputazione ai soli imputati GA e NI CE), su sollecitazione della parte civile Agenzia delle Entrate, che aveva posto la relativa questione, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per la citazione diretta. Il Giudice argomentava che nella specie veniva in rilievo né una questione di competenza né il disposto dell'art. 627 c.p.p., bensì il tema della corretta modalità di esercizio dell'azione penale, attraverso il filtro dell'udienza penale ovvero la citazione diretta, secondo il titolo del reato per il quale l'azione penale era in concreto esercitata. Nessuna incongruenza, pertanto, tra la ripresa dell'udienza preliminare a seguito dell'annullamento con rinvio e la restituzione degli atti alla parte pubblica in relazione all'avvenuta successiva contestazione di reato che tale udienza non prevedeva, con fisiologico esercizio dei poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare, nella specie attribuiti dall'art. 33 sexies c.p.p.. 2. Con autonomi ricorsi, tutti gli imputati hanno impugnato l'ordinanza, deducendone l'abnormità.
2.1 L'avv. Bana, nell'interesse di AN EL, deduce con primo motivo che l'ordinanza avrebbe violato gli artt. 25 e 627 c.p.p., così determinando un'indebita regressione del processo al di fuori dei casi previsti dall'art. 33 sexies c.p.p.. Si tratterebbe di abnormità funzionale, perché il rinvio dalla Corte di legittimità avrebbe costituito una designazione attributiva di competenza non più discutibile, ai sensi dell'art. 627.1 c.p.p., posto che nella fattispecie non ricorrerebbero le condizioni per l'operatività dell'eccezione di cui all'art. 25 c.p.p., r 29852/12 RG 2 non essendo emerso alcun fatto nuovo né essendo risultata competenza di giudice superiore. In ogni caso, ed è il secondo motivo, nella specie non sussisteva alcuno dei casi previsti dall'art. 33 sexies c.p.p., sicché anche per tale ragione la regressione avrebbe dovuto esser considerata abnorme, stante l'eccezionalità strutturale del ritorno del processo alla fase delle indagini preliminari e la mancanza di alcun aspetto afferente una competenza per difetto. La questione se sia o meno abnorme l'ordinanza di restituzione degli atti ex art. 33 sexies c.p.p. al pubblico ministero, da parte del giudice dell'udienza preliminare, nel caso di riduzione' dell'imputazione, risulterebbe poi oggetto di contrasto giurisprudenziale, per cui in subordine la causa andrebbe rimessa alle Sezioni unite 2.2 L'avv. Buresti, nell'interesse di NO, con unico motivo argomenta l'abnormità del provvedimento impugnato deducendo richiami alla disciplina del giudizio di rinvio ed alla natura funzionale dell'attribuzione di competenza che il giudizio di annullamento determinerebbe, non ricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 25 c.p.p.
2.3 L'unico ed unitario atto di ricorso degli avvocati Di Noia e Taglioretti non indica alcuna generalità di imputato, risultando tuttavia dal verbale di udienza allegato al ricorso EL che essi rappresentano, anche disgiuntamente, gli imputati ON CE, UE, MI, NI CE, GA. Questo atto di impugnazione sviluppa il rilievo della competenza funzionale attribuita dalla sentenza di annullamento con rinvio, osservando che poiché in tale sentenza si affermava che non era configurabile il reato di truffa, e poiché le imputazioni alternative non potevano che essere quelle ex artt. 4 e 5 d. lgs. 74/2000, doveva ritenersi che con il rinvio al Tribunale la Corte suprema avesse deliberato specificamente anche sulla competenza, con il conseguente operare dell'art. 627.1 c.p.p., essendo poi mancate situazioni costituenti eccezione riconducibile all'art. 25 c.p.p.. 3. Il procuratore generale in sede ha presentato articolate conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi.
3.1 Gli avvocati Taglioretti e Dinoia (sempre senza indicare alcuna generalità tra gli imputati) hanno depositato memoria di confutazione della conclusione della parte pubblica, evidenziando tra l'altro come il requisito della stasi processuali non rileverebbe per le abnormità da carenza di potere. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché l'ordinanza impugnata è atto inoppugnabile e non abnorme. Conseguente è la condanna dei ricorrenti al r 29852/12 RG 3 pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1500 (equa in relazione ai casi) in favore della Cassa delle ammende.
4.1 Risulta dal provvedimento Impugnato, dai ricorsi e dalle conclusioni scritte del procuratore generale in sede che, in esito al rinvio dalla Corte di cassazione, alla rinnovata udienza preliminare, e subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti, il pubblico ministero ha modificato le imputazioni "anche in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Cassazione" in data 22.11.2012. E' pacifico tra le parti che in esito a tale modifica i reati contestati prevedessero la citazione diretta e che in esito al mutamento delle imputazioni, operato autonomamente dalla parte pubblica, il giudice per l'udienza preliminare abbia restituito gli atti al pubblico ministero, perché procedesse con citazione diretta, rito proprio dei reati ora soli contestati.
4.2 E' altresì pacifico che il provvedimento del GUP, ancorché in ipotesi illegittimo, non è soggetto ad impugnazione, in ragione del principio di tassatività delle stesse (art. 568.1 c.p.p.). L'ambito di ammissibilità dei ricorsi odierni è quindi ristretto all'aspetto dell'eventuale abnormità dell'ordinanza impugnata.
4.3 La sentenza di annullamento al punto 6 della motivazione ha affrontato il tema del potere del giudice dell'udienza preliminare di riqualificare il fatto imputato, affermandolo sussistente "in quanto l'esatta attribuzione del nomen juris è connaturale all'esercizio della giurisdizione". Non ha tuttavia in alcun modo argomentato oltre, in particolare in termini tali da far ritenere incardinata una sorta di competenza funzionale indisponibile del GUP, quali che fossero l'iniziativa e l'esito dell'eventuale riqualificazione (del resto, tale 'competenza' - in realtà regola interna di ripartizione degli affari tra i giudici monocratici e collegiali non può che sussistere in relazione a titoli di reato che la prevedano, specialmente dopo la modifica dell'art. 33 sexies c.p.p., apportata dall'art. 47 legge 479 del 1999, che ha escluso la possibilità per il GUP di emettere direttamente il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica). Sono pertanto manifestamente infondati i motivi che deducono la violazione dell'art. 627 c.p.p. quale fonte della dedotta abnormità.
4.3 Nella fattispecie, poi, è pacifico che la modifica della contestazione sia stata conseguenza di un'iniziativa del tutto autonoma del pubblico ministero, della quale il GUP si è limitato a prendere atto, trovandosi quindi a dover delibare su reati i cui titoli, già in astratto, nel momento in cui venivano, soli e unici, portati alla sua cognizione, imponevano la citazione diretta. Non vi è stata pertanto alcuna modifica dei fatti per i quali procedere da parte del GUP, il che, come bene r 29852/12 RG 4 evidenziato nelle conclusioni scritte del procuratore generale, rende irrilevante il contrasto giurisprudenziale sul punto.
4.4 Occorre allora ulteriormente constatare come, da un lato, il GUP ha esercitato un potere di regressione che l'ordinamento gli attribuisce, quello di cui all'art. 33 sexies c.p.p. (Sez. 6, sent. 41037/2009; Sez.4, sent. 7295/2004; Sez.5, sent. 40489/2002); dall'altro, la regressione del processo (strutturalmente fisiologica in relazione all'esercizio di quel potere astrattamente esercitabile) non ha determinato alcuna stasi, posto che la citazione diretta costituisce fisiologico seguito proprio per le imputazioni come modificate dal pubblico ministero (sicché con l'emissione del relativo decreto la parte pubblica non compie alcun atto nullo o comunque pregiudizievole per i diritti di difesa degli imputati). Difettano pertanto i due requisiti che, necessariamente, debbono coesistere per connotare di abnormità un provvedimento per sé inoppugnabile (S.U. sent. 25957/2009; SU sent. 21243 da rilievo al solo profilo strutturale-genetico, ma nel caso di provvedimento che per sé conduceva alla conclusione del processo).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22.11.2012 14 PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Carlo Citterio Служений DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 DIC E M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S २८४०० Piera Esposito N I E J O