Sentenza 21 giugno 2000
Massime • 3
Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.
Il giudice richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza di patteggiamento, dopo avere escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può, nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto tra le parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già consumato. E invero, una volta superato il preliminare momento della verifica circa l'insussistenza delle cause di non punibilità indicate dal citato art. 129, il procedimento di applicazione della pena, come disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., non ammette che due epiloghi soltanto: l'accoglimento ovvero il rigetto dell'accordo intervenuto. Ne consegue che, nel procedimento speciale di applicazione della pena a richiesta delle parti, l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto, non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, a seguito dell'abbreviazione del relativo termine dovuta alla modificazione della pena edittale, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il controllo esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio perché manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza).
Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. (Fattispecie concernente la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone concorse nel reato, pur in assenza dell'indicazione, nel capo d'imputazione, dell'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2000, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EP CONSOLI Presidente
Dott. Brunello DELLA PENNA Componente
Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Componente
Dott. Luciano DI NOTO Componente R.
Dott. Mariano BATTISTI Componente
Dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
Dott. Giovanni CANZIO Componente
Dott. Pietro Antonio SIRENA Componente
Dott. Aniello NAPPI Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA SE, n. a Novara, il 19 aprile 1961.
RIPA, n. a Novara, il 28 dicembre 1938.
RIPA, n. a Luino, il 6 marzo 1957.
avverso la sentenza pronunciata in data 28 gennaio 1999 dal Pretore di Novara. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi, Udita la relazione fatta dal Consigliere dr.Luciano Di Noto Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, sost. Procuratore Generale dott. EP Veneziano, con le quali chiede dichiararsi innammisibili i ricorsi.
OSSERVA 1.Con sentenza in data 28 gennaio 1999 il Pretore di Novara, sull'accordo delle parti, applicava a ZO SE, ER PA e FR PA, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta di mesi sei di reclusione e lire 400.000, condizionalmente sospesa, per il delitto loro ascritto, in concorso, di truffa aggravata (art. 110, 640, 61 n. 7 c.p.), commesso in Novara in epoca antecedente e prossima alla querela del 18 dicembre 1991. Li condannava, inoltre, in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte civile costituita.
2.ZO SE, ER PA e FR PA, insieme ad altri che qui non interessano - IN IN, AN EP e AN FA - erano stati citati a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7 c.p. "perché, in concorso tra loro, CA come vero ed effettivo proprietario dell' autosalone AUTO T2 di Vercelli, l'AL come suo "uomo di paglia" e prestanome per la relativa carica di amministratore unico dal 5.06.1991 in poi, la NI pure amministratore unico fino al 5 giugno 1991, il RI e il RI quali addetti alle vendite, e la RA, moglie del nominato RI e già V. Presidente dello stesso autosalone, si procuravano l'ingiusto profitto di lire 44.210.000 che i coniugi NA RT e PI EL, dando in permuta a titolo di acconto il veicolo Mitsubishi Pajero TD targato NO - 700826, valutato £ 24.000.000, di proprietà della medesima CI e rilasciando due assegni bancari per £ 2.000.000 e £ 18.210.000 al FR, avevano pagato quale prezzo di acquisto di una autovettura Mercedes 200E, essendo stati indotti a stipulare nel marzo 1991 il relativo contratto per l'errore in loro determinato da tutti i predetti, i quali, con artifici e raggiri, avevano fatto loro credere di avere la disponibilità del veicolo perché già specificatamente prenotato presso la concessionaria Mercedes di Robbio Lomellina dove glielo mostravano e che lo stesso veicolo, dopo l'installazione dell'antifurto sul cambio e dopo la pattuita intestazione alla s.r.l. "Auto T2", da quest'ultima sarebbe stato reimmatricolato a favore degli acquirenti parti offese a seguito di semplice loro richiesta ed entro 12 mesi dal ritiro: in tal modo, rimandandola con pretesti vari, assicuravano la consegna dell'autovettura in uno dei giorni dal 23 al 27 settembre 1991, senza però adempiere l'obbligazione per non avere tutti i predetti soci di fatto dell'AUTO T2 mai avuto la disponibilità del citato veicolo, in quanto non ne avevano corrisposto il prezzo alla concessionaria Mercedes, contrariamente alle assicurazioni date ai querelanti;
così cagionando a costoro un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Novara in epoca antecedente e prossima alla querela del 18.12.1991".
3.All'udienza del 28 gennaio 1999 l'avv. Costanzo, difensore di fiducia dei ricorrenti, in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato, dovendosi ritenere la truffa consumata in Novara il 19 luglio 1991, giorno nel quale venne incassato l'assegno di £ 18.200.000 che le parti offese avevano consegnato a saldo del prezzo di acquisto dell'autovettura.
L'eccezione veniva respinta sul rilievo che "la data riportata sul capo d'imputazione è di molto successiva" e che non vi erano "elementi allo stato per poterla ritenere non esatta". Seguiva, quindi, con il consenso del p.m., la richiesta di applicazione di pena e la pronuncia della sentenza indicata in epigrafe.
4.Avverso questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Con motivi personalmente sottoscritti, di identico contenuto, essi denunciano, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.:
1)vizio di motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129 e 444, comma 2, cod. proc. pen., per avere omesso il Pretore di dichiarare la prescrizione del reato, già maturata nel giudizio di merito, senza fornire al riguardo motivazione alcuna, nonostante la detta causa estintiva emergesse in modo chiaro dagli atti di causa e fosse stata, inoltre, preliminarmente dedotta. Ribadivano al riguardo i ricorrenti che il reato doveva ritenersi consumato il 19 luglio 1991, allorché venne posto all'incasso presso la filiale della BNA di Novara l'assegno che le parti offese avevano consegnato a saldo del prezzo di acquisto dell' autovettura. 2)violazione degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., per essersi il reato prescritto nelle more del presente giudizio. Il termine massimo di prescrizione, di anni sette e mesi sei, infatti, era ormai interamente decorso, non potendo il dies a quo superare comunque il 23 settembre 1991, poiché era questa la data "promessa per la consegna della macchina che non è mai stata rispettata".
5.Il ricorso veniva assegnato, ratione materiae, alla sezione seconda penale di questa Corte.
6.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiedeva l'inammissibilità dei ricorsi. Rilevava al riguardo: - che la consumazione del contestato reato si è nella specie verificato con la mancata consegna del veicolo acquistato, evento che non può dirsi avvenuto in epoca anteriore alla data del 27.09.91, specificata nell' imputazione;
- che il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei non era quindi ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza;
- che la specialità del rito rende improponibile la proposta impugnazione non essendo deducibile la sopravvenuta prescrizione, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. cass. 25.06.97, Esposito;
23.10.97, Amato).
7.Il difensore di FR PA e ZO SE, con memoria ritualmente depositata nella cancelleria di questa Corte, insisteva nei motivi di ricorso. Sottolineava, in particolare che il giudice, nonostante la richiesta di applicazione di pena, aveva "completamente ignorato nel caso di specie l'applicazione dell'art.129 c.p.p., in palese inosservanza ed erronea applicazione di norma". Il Pretore, infatti, erroneamente aveva affermato "non sussistere alcuna causa di estinzione del reato come contestato", quando invece era evidente dagli atti processuali che il reato di truffa, sebbene aggravato, era stato "consumato in epoca nella quale, al momento della emissione della sentenza, la prescrizione era già compiuta". E ciò in quanto il momento consumativo della truffa doveva essere individuato al limite alla data del 19.07.91, a nulla rilevando la data di presentazione della querela che, peraltro, non occorreva nel caso in esame, per effetto della contestata aggravante. Dunque al 19.1.99, cioè nove giorni prima della emissione della sentenza oggetto di ricorso, il reato era già estinto essendo interamente decorso il termine massimo di prescrizione di anni anni sette e mesi sei.
8.La seconda sezione penale, rilevata l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla possibilità di declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di cassazione, introdotto a seguito di ricorso proposto avverso sentenza di "patteggiamento", con ordinanza in data 13 dicembre 1999, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.
9.Il Primo Presidente Aggiunto di questa Corte Suprema,
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali, fissava l'odierna udienza per la sua trattazione.
10.Il P.G. presso questa Corte ha chiesto ancora una volta l'inammissibiltà delle impugnazioni per le ragioni a suo tempo indicate e perché la pattuizione di attenuanti, secondo la giurisprudenza delle S.U. (sent. 3/99), non può avere rilievo ai fini della prescrizione. Ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione in quanto entrambi i motivi di ricorso non meritano l'accoglimento, che ne reclama il difensore, essendo manifestamente infondati.
11.Per poter pervenire ad una corretta soluzione dei problemi posti con i motivi di ricorso e, nel contempo, definire nei suoi esatti termini la questione rimessa alla cognizione di queste Sezioni Unite occorre innanzi tutto individuare il tempus commissi delicti, proprio per la rilevanza che esso assume nella presente vicenda. In tema di truffa le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno di recente ridabito che trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell' autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo (S.U. - 16.12.98, Cellammare, CED 212079).
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è concorde nel ritenere che nell'ipotesi di truffa c.d. contrattuale, qualè quella per cui si procede, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri,l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. ex plurimis, sez. II - 29.01.98, Stabile, CED. 209671; sez. II - 16.04.97, Tassinari, CED 207831). E ciò per il semplice rilievo che l'evento delittuoso punito dall'art. 640 c.p., come hanno a suo tempo posto bene in evidenza queste S.U., è costituito proprio dal conseguimento del profitto con altrui danno. Danno che non solo deve avere contenuto economico ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale (S.U., 22.03.69, P.M. c/Carraro, Cass. pen. 1969, pag. 1023; S.U., 30.11.74, Forneris, Cass. pen. 1975, pag. 741.). Di talchè quando l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito, il momento consumativo del reato di truffa è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta, attraverso la loro riscossione od utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte lesa (sez. II - 21.05.85, Susini, Riv. Pen. 1985, 876). 12. Nel caso di specie, il momento consumativo del delitto di truffa non coincide affatto con quello indicato nel capo d'imputazione. Dopo l'analitica descrizione della complessa vicenda, fuorviante ed errato è il riferimento del tutto generico all'"epoca antecedente e prossima alla querela del 18.12.1991", trattandosi, peraltro, di reato procedibile di ufficio, a norma dell'art. 640, 2 cpv. c.p., poiché aggravato ex art. 61 n. 7 c.p.- Assolutamente privi di rilievo, per i fini che qui interessano, sono anche i riferimenti al periodo di tempo indicato dagli imputati per la consegna dell'autovettura - "giorni dal 23 al 27 settembre" -, ed alle assicurazioni dagli stessi fornite alle parti offese successivamente all'incasso degli assegni, sui quali hanno soffermato la loro attenzione sia il Pretore che il Procuratore Generale, per inferirne la mancata prescrizione del delitto di truffa all'atto della pronuncia della sentenza impugnata. Le assicurazioni fornite alle parti offese, specie se antecedenti alla consegna del saldo, attengono di certo alla condotta, non già all'evento del reato;
se successive, costituiscono un post-factum non più idoneo ad incidere sul momento consumativo del delitto di truffa. Così come irrilevante è anche l'inutile scadere del termine fissato per la consegna dell'autovettura, considerato che nella specie si è ravvisato trattarsi del delitto di truffa e non già di una una mera vertenza di natura civile avente ad oggetto un inampimento contrattuale, proprio perché la disponibilità dell' autovettura, all'atto della stipula del contratto, e del relativo pagamento del prezzo,secondo l'ipotesi di accusa, era stata semplicemente vantata dagli imputati non avendone essi mai avuto la disponibilità per non avere "corrisposto il [relativo] prezzo alla concessionaria Mercedes, contrariamente alle assicurazioni date ai querelanti". Il delitto di truffa è da ritenersi, invece, commesso il 19 luglio 1991.
In tale data, infatti, gli imputati, dopo aver tratto in errore i coniugi Fragonara - CI, mediante gli artifici e raggiri ben descritti nel capo d'imputazione, mettendo all'incasso l'assegno di £ 18.200.000, ricevuto a saldo del prezzo di acquisto dell'autovettura Mercedes, conseguirono l'ingiusto profitto di complessive lire 44.210.000, mentre le parti lese subirono la contestuale concreta e definitiva perdita del veicolo Mitsubishi Pajero TD, consegnato in permuta, e delle somme versate a saldo a mezzo di assegni.
13. L'esatta individuazione della data del commesso reato, tuttavia, lungi dal far ritenere accoglibile il primo motivo di ricorso, ne dimostra la manifesta infondatezza.
Il delitto di truffa addebitato ai ricorrenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si prescrive affatto nel termine massimo di anni sette e mesi sei, da essa indicato, ma in quello di anni 10, fissato dall'art. 157, comma 1, n. 3) c.p., trattandosi, nella specie, di truffa pluriaggravata a norma degli art. 112, comma 1, n.1 e 61, n. 7 c.p., per la quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore ad anni cinque.
Vero è che l'articolo 112, comma 1, n.1 c.p., il quale contempla la circostanza aggravante del numero delle persone che sono concorse nel reato, non risulta indicato nel capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione a giudizio redatto dal p.m. L'omissione, tuttavia, è priva di effetti pacifico essendo il principio, nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ai fini della contestazione dell'accusa ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non già l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.
Ed invero il requisito della "enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge", imposto a pena di nullità dall'art. 555,comma 1, lett. c), e comma secondo, cod. proc. pen., per il decreto di citazione a giudizio, ha la funzione di informare l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Esso, pertanto, può dirsi soddisfatto quando il fatto addebitato sia enunciato in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza. Ne consegue, altresì, che la mancata indicazione dello specifico articolo di legge relativo ad una circostanza aggravante del reato, di per sé, non vale a farla ritenere insussistente, ove la stessa risulti in forma chiara e precisa contestata in fatto sì da consentire la difesa su ogni elemento di accusa.
Nel caso di specie la circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma 1, n, 1, c.p., risulta chiaramente contestata in fatto, come traspare proprio dalla semplice lettura del capo di imputazione nel quale eplicito è il riferimento a quanti sono concorsi nel delitto di truffa, oggetto di giudizio: AN, AN, IN, ER, FR e ZO.
14.Precisata nei suoi termini la fattispecie per cui è processo, occorre esaminare adesso la questione rimessa alla cognizione di queste Sezioni Unite: se sia possibile dichiarare la prescrizione del reato nel giudizio di cassazione introdotto da ricorso contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nell' ipotesi in cui il ricorrente deduca che la soluzione negoziale recepita dal giudice abbia prodotto, all'esito della valutazione comparativa delle circostanze, l'effetto estintivo del reato per prescrizione.
15. La quaestio juris, oggetto del secondo motivo di ricorso, s'incentra tutta sul rapporto esistente, nell' ambito del procedimento speciale per l'applicazione della pena, tra l'area negoziale affidata alla volontà delle parti e quella riservata alla giurisdizione, nella quale si colloca l'operatività dell'art. 129 cod. proc. pen., espressamente richiamatato dal comma secondo dell'art. 444.
Essa, tuttavia, nei termini in cui è stata ridefinita, è stata già negativamente risolta dalle Sezioni Unite penali di questa Corte Suprema.
Queste, con la sentenza n. 5, del 28.05.97, Lisuzzo, dopo avere sottolineato "l'eccentricità" del procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta rispetto a tutto il nostro sistema processuale, hanno preso in esame la sua costruzione normativa, le finalità perseguite dal legislatore, e, soprattutto, "i limiti oggettivi e funzionali, che in quel procedimento sussistono in relazione ai poteri valutativi e decisiori del giudice".
In particolare, in ordine ai rapporti esistenti tra l'art. 129 e l'art. 444 cod. proc. pen., hanno posto in rilievo, richiamando sul punto la relazione al progetto del nuovo codice (pag. 107), che nel "patteggiamento" "il compito del giudice è quello di accertare, sulla base degli atti - e, quindi, non nell'accordo strumentale per l'applicazione della pena - se esistono le condizioni per il proscioglimento e, in caso negativo, se è esatto il quadro nel cui ambito le parti hanno determinato la pena, mentre non occorre un positivo accertamento della responsabilità penale". Hanno puntualizzato, poi, quanto a sequenza logica, che "è proprio la stessa costruzione normativa di quel procedimento speciale a dissociare l'area di operatività dell'art. 129 cod. proc. pen. dal contenuto dell'accordo al quale le parti sono pervenute, posto che in tanto la pena concordata potrà formare oggetto di verifica da parte del giudice in quanto il preliminare e condizionante accertamento sulle possibili cause di proscioglimento sia stato dal giudice esercitato utilizzando gli atti di cui dispone e questo accertamento abbia avuto un risultato negativo". Quindi, attraverso una serie di argomentazioni, alle quali, per brevità, si rinvia, sono pervenute alla conclusione, qui condivisa, secondo la quale "da un accordo per l'applicazione della pena, una volta manifestatosi, non possa poi utilizzarsi solo una parte del suo contenuto e per finalità che sono oggettivamente incompatibili sia con le funzionali prospettive attribuite dal legislatore a quello strumento processuale, e sia con le stesse concrete finalità che le parti hanno dichiarato di voler conseguire".
Con la sent. n. 3, del 25.11.98, Messina, le S.U., nell'affrontare nuovamente la questione che qui rileva, hanno ribadito che : - "l'accertamento delle condizioni per il proscioglimento avviene esclusivamente sulla base degli atti e non dell'accordo strumentale per l'applicazione della pena"; - "esaurito con esito negativo il doveroso accertamento preliminare avente ad oggetto l'esame degli atti tendente a verificare l'inesistenza di cause di non punibilità, il compito del giudice è quello di passare a controllare la legittimità dei termini dell'accordo e la congruità della pena concordata: l'indagine entra, quindi, nell'orbita tutt'affatto particolare del rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen. ed i poteri del giudice restano, allora, inevitabilmente condizionati dalla peculiare natura strutturale e funzionale del procedimento nonché dallo specifico contenuto delle pattuizioni delle parti. In quest'ottica, profondamente diversa da quella propria dell' area di operatività dell'art. 129 cod. proc. pen., l'eventuale indicazione nel patto di circostanze attenuanti non può avere altro valore, per le parti, se non quello di individuare la soluzione punitiva ritenuta più adeguata al caso concreto, e, per il giudice, quello di verificare i necessari parametri di determinazione della pena congrua ai sensi dell'art. 27, comma terzo, Cost.". È proprio la sequenza logica degli adempimenti scandita dall'art.444 cod. proc. pen., che impedisce pertanto, alla stregua della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, di ritenere che il giudice, dopo avere escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame,
possa, nella fase in cui valuta nelle sue componenti l'accordo raggiunto tra le parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che egli ha già consumato. Ed invero, una volta superato il preliminare momento della verifica circa l'insussistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., il procedimento di applicazione della pena, come disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., non ammette che due epiloghi soltanto: l'accoglimento ovvero il rigetto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Ne consegue che nel procedimento speciale di applicazione della pena a richiesta delle parti, l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto, non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, a seguito dell' abbreviazione del relativo termine dovuta alla modifica della pena edittale, non essendo consentito utilizzare l'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.
Questa soluzione, peraltro, non si scontra affatto con il dettato dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la prescrizione, quale causa estintiva del reato, non preclude più in maniera assoluta la pronuncia di merito, ben potendo la parte rinunciarvi. Tanto meno essa si dimostra priva di logicità considerate le peculiarità della sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. ed i numerosi vantaggi che ne conseguono, sia sul piano sostanziale, che processuale. A parte l'incidenza sulla misura della pena, la sentenza che ratifica l'accordo non postula un accertamento pieno ed incondizionato del fatto ( Corte Cost.- sent. n. 251 del 6.06.91 e n. 499 del 23.11.95; S.U. - 27.03.92, Di Benedetto, S.U. - 26.02.97, Bahrouini) né dichiara la colpevolezza dell'imputato ( S.U. - 8.05.96, Da Leo;
S.U. - 27.10.99, Fraccari); non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi;
non decide sulle domande della parte civile, ad eccezione di quella relativa alle spese processuali (Corte Cost. 12 ottobre 1990, sent. n. 443; S.U. - 27.03.92, Di Benedetto;
S.U. 25.03.98, Giangrasso e da ultimo art. 444, ult. parte, 2 comma, come novellato dall'art. 32 legge n. 479/99); non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione delle pene accessorie e di misure di sicurezza (tranne la confisca obbligatoria); non comporta l'iscrizione nel certificato generale e penale rilasciato dal casellario giudiziale a richiesta degli interessati;
consente l'estinguibilità del reato e di ogni effetto penale nei termini indicati dal comma secondo dell'art. 445 cod. proc. pen.; non dà luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena (S.U. - 8.05.96, Da Leo;
S.U. 26.02.97, Bahrouini). Non si vede, quindi, la ragione per la quale un istituto, ispirato ad una logica pattizia, che "trova il suo fondamento primario e la sua ragion d'essere nella volontà delle parti", " concepito in funzione di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia con una effettiva e ed immediata applicazione della pena" (C. Cost. sent. N. 313/90), debba poi essere distorto nella sua applicazione pratica al punto da travolgere la concorde volontà manifestata dalle parti e snaturare quella ratio deflattiva che sta alla base della scelta legislativa (cfr. rel. pagg. 106 e segg.), considerato, tra l'altro, che il consenso prestato dal pubblico ministero all'applicazione della pena richiesta dall'imputato non può di certo essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato accordato.
Aggiungasi che il controllo esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, non equivale affatto ad una concessione delle stesse, proprio perché manca un accertamento pieno ed incondizionato in ordine alla loro sussistenza.
Ciò dimostra vieppiù che le attenuanti prospettate dalle parti ma non concesse dal giudice valgono solo ai fini della determinazione della pena da applicare non anche a modificare la durata del termine di prescrizione del reato, dovendo il giudice, ove ritenga di accogliere la richiesta, limitarsi a disporre con sentenza, a norma dell'art. 444, cpv., cod. proc. pen., "l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti".
16.Nel caso di specie, risulta dall'impugnata sentenza, che gli imputati, dopo avere eccepito la prescrizione del reato, presentarono richiesta di applicazione di pena in ordine alla quale il p.m. espresse il suo consenso.
L'accordo intervenuto tra le parti, recepito dal giudice nella sua interezza, ha cristallizzato, pertanto, una situazione giuridica secondo le finalità dalle stesse dichiarate, che qui non può più essere messa in discussione non essendo consentito "utilizzare una parte di quell' accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione quell'accordo, in quel procedimento, era preordinato" (cfr. S.U. - 28.05.97, Lisuzzo). I ricorsi proposti, pertanto, poiché manifestamente infondati, debbono essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa di gistizia determinare in lire due milione, in ragione delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi della somma di lire due milioni alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000.
Depositata in cancelleria il 1 agosto 2000.