Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2000, n. 18
CASS
Sentenza 21 giugno 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.

Il giudice richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza di patteggiamento, dopo avere escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può, nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto tra le parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già consumato. E invero, una volta superato il preliminare momento della verifica circa l'insussistenza delle cause di non punibilità indicate dal citato art. 129, il procedimento di applicazione della pena, come disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., non ammette che due epiloghi soltanto: l'accoglimento ovvero il rigetto dell'accordo intervenuto. Ne consegue che, nel procedimento speciale di applicazione della pena a richiesta delle parti, l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto, non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, a seguito dell'abbreviazione del relativo termine dovuta alla modificazione della pena edittale, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il controllo esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio perché manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza).

Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. (Fattispecie concernente la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone concorse nel reato, pur in assenza dell'indicazione, nel capo d'imputazione, dell'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.).

Commentari23

Mostra tutto (23)
  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …

     Leggi di più…

  • 3Accertamento Analitico Su Compensi Occultati: Prove E Controprove Per Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 dicembre 2025

    Quando l'Agenzia delle Entrate contesta compensi occultati tramite un accertamento analitico, la pretesa fiscale può essere molto elevata e basata su presunzioni che sembrano difficili da ribaltare. In realtà, questi accertamenti si possono contestare efficacemente, ma solo se la difesa è immediata, tecnica e fondata su prove concrete. Anche un ritardo minimo può rendere l'accertamento definitivo, con sanzioni, interessi e rischi patrimoniali importanti. Cos'è l'accertamento analitico sui compensi occultati L'accertamento analitico mira a ricostruire singoli compensi ritenuti non dichiarati, partendo da elementi specifici come: movimentazioni bancarie considerate incoerenti incassi non …

     Leggi di più…

  • 4Truffa online: artifici contrattuali e l’esclusione della tenuità del fatto
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 5Le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi sulla sorte della sentenza
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stato finalmente rilevato, ed opportunamente sottoposto con urgenza alla valutazione delle Sezioni unite della Corte suprema, un contrasto che si protrae da lungo tempo, riguardo ad una questione di grande rilevanza pratica e teorica. Con l'ordinanza qui pubblicata, in particolare, la Sezione feriale della Cassazione ha rimesso al massimo Collegio il quesito «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile». La Presidenza della Corte ha condiviso la scelta di rimessione e fissato la trattazione del …

     Leggi di più…
Mostra tutto (23)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2000, n. 18
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18
Data del deposito : 21 giugno 2000

Testo completo