19 aprile 1942
(Sede delle persone giuridiche).
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e' stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
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- 1. Cassazione civile n. 21942/2010https://www.brocardi.it/ · 123.8645
(massima n. 1) In tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività contenuto nell'art. 46 c.c. deve essere comunque coordinato con la tutela dell'affidamento dei terzi, con la conseguenza che in caso di divergenza tra sede legale ed effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza essendo consentita una mera equiparazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimamente notificato un avviso di accertamento emesso da un Comune in materia di TARSU, ad una S.r.l. presso la sede legale piuttosto che presso quella effettiva, luogo in cui era stata trasferita la sede senza che ancora vi fosse stata la delibera sociale e la relativa pubblicità).
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- 1. Trib. Messina, sentenza 01/02/2024, n. 233Provvedimento: […] Il motivo di appello non merita accoglimento, dovendo interpretare l'art. 145 c.p.c., alla luce della previsione contenuta nell'art. 46 c.c.. Al riguardo, invero, […] n. 2671/2005); ed ancora: per consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, […]Leggi di più...
- art. 46 c.c.·
- art. 140 c.p.c.·
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- art. 145 c.p.c.