Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.
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Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato in epoca più recente). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile: ne consegue che la parte di documento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2008, n. 6881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6881 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE AR - Consigliere - N. 2336
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 04351/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE GI nato il [...];
2) CO AR nato il [...];
3) CH FA nato il [...];
4) CO RO nato il [...];
avverso la sentenza del 15 giugno 2007 della Corte di AppeLL di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di CO e CH e rigettarsi quelli di CE e CO.
sentito il difensore di parte civile, avv. Parigino Michele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
sentito il difensore del CO, avv. Musco Enzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
OSSERVA
1) Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 12.7.2005, dichiarava CE GI colpevole del reato di cui all'art. 416 c.p. per aver, con altri soggetti, promosso ed organizzato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali, truffe, falsità materiali, frodi in commercio, costituendo società fittizie aLL scopo di realizzare un meccanismo fraudolento finalizzato a mettere in commercio ingenti quantitativi di vino "Chianti" (in realtà prodotto in altre regioni e quindi diverso nella qualità e nei costi)- capo a), del reato di cui agli artt. 110, 476, 482 c.p. (capo d) e del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 515 c.p. (capo e) e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Dichiarava CO RO colpevole del reato di cui alla L. n.516 del 1982, art. 4, lett. f) perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi (capo b), del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 476 e 482 c.p. in relazione alla contraffazione di diversi documenti c.d. DOCO emessi dai Comuni e finalizzati ad attestare la quantità e qualità di vino prodotto, aggiungendovi la dicitura "Chianti" e modificandone i quantitativi da q.li. 30 a q.li 300 (capo d), del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 515 c.p. perché nell'esercizio di attività commerciale svolta dall'azienda agricola consegnava a terzi acquirenti prodotti vinosi diversi da quelli pattuiti (capo e) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. Dichiarava CO AR e CH FA colpevoli del reato di cui all'art. 416 c.p. per avere partecipato ad una associazione per delinquere strutturata sul modeLL di una società commerciale avente la sede principale nei locali dell'azienda Manolo di CO AR ufficialmente operante nel settore della vinificazione, ma in effetti finalizzata a commettere delitti di truffa, falsità in atti, frode in commercio nella commercializzazione di diversi quantitativi di vino "Sassicaia" (capo f), del reato di cui agli artt. 110 e 473 c.p., così qualificata l'imputazione di cui al capo g), per aver messo in commercio e ceduto a terzi circa 15.000,00 bottiglie di vino "Sassicaia" con segni distintivi contraffatti, del reato di cui agli artt. 110 e 515 c.p. per aver posto in vendita e consegnato a terzi prodotti vinosi diversi da quelli pattuiti (capo h), unificati sotto il vincolo della continuazione, e, concesse al CH le circostanze attenuanti generiche, condannava il medesimo alla pena di anni 1 di reclusione con il beneficio della sospensione ed il CO alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Condannava, infine, gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione del danno;
a richiesta della parte civile ordinava la pubblicazione della sentenza a spese dei condannati. La Corte di AppeLL di Firenze, con sentenza del 15.6.2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, dichiarava non doversi procedere nei confronti del CE in ordine ai reati di cui ai capi d) ed e) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena aLL stesso inflitta in anni 3 di reclusione;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di CO RO in ordine ai reati ascritti ai capi d) ed e) perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena aLL stesso inflitta per il residuo reato di cui al capo b) in mesi 9 di reclusione;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di CO AR e CH FA in ordine ai reati ascritti ai capi g) ed h) perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo f) in anni 1 di reclusione per il CO ed in mesi 8 di reclusione per il CH.
Confermava, infine, le statuizioni civili ivi compresa la pubblicazione della sentenza ex art. 543 c.p.p. e art. 186 c.p.. 2) Propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, tutti i predetti imputati.
Il difensore di CE GI, con il primo motivo, denuncia la erronea applicazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 161 c.p.p.. A seguito della mancata notifica nel domicilio eletto, il decreto di citazione veniva notificato per il CE ai sensi dell'art.161 c.p.p., comma 4, con consegna però ad uno solo dei due difensori. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tale omissione determina la nullità della notifica e di tutti gli atti successivi.
Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Anche se la predetta eccezione era stata sollevata soltanto in sede di discussione, trattandosi di questione attinente alla utilizzabilità degli atti ex art. 191 c.p.p. essa è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Erronea è, pertanto, l'affermazione della Corte secondo cui l'eccezione andava proposta entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 2. Con il terzo motivo denuncia la erronea applicazione della legge processuale e la iLLgicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei processi verbali di constatazione. Tali processi verbali, atti amministrativi extraprocessuali, sono utilizzabili ed acquisirli nel processo penale quale documento ex art. 234 c.p.p. e quindi non possono essere utilizzati nei confronti di altri soggetti (che non avevano partecipato alla loro formazione) e comunque sono inutilizzabili nella parte redatta successivamente alla emersione della notizia di reato (art. 220 disp. att. c.p.p.). Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p., comma 1. La Corte territoriale ha ritenuto, per il CE, il ruolo di promotore in considerazione del fatto che egli aveva costituito l'azienda Induno con il Melisurgo, azienda creata per la realizzazione del programma (pag. 26 sent.).
Si trattava però di circostanza irrilevante, tant'è che per il Melisurgo era stata escluso il ruolo di promotore ed organizzatore. Va ritenuta quindi l'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., comma 2, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con il sesto motivo l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del danno all'immagine per la costituita parte civile.
Infine denuncia la violazione di legge in relazione alla condanna, in solido, di tutti gli imputati, al pagamento delle spese processuali. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore di CO RO denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f) come modif., dell'art. 482 c.p. e dell'art.515 c.p., nonché la mancanza e/o manifesta iLLgicità della motivazione. I giudici di merito hanno utilizzato come elemento documentale di accusa il processo verbale di constatazione del 30.11.2000 della G.d.F., in cui si ipotizzava la emissione da parte delle Cantine Valdera negli anni 1997-98 di fatture relative ad operazioni inesistenti in favore della CO che le utilizzava nelle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto come passivo fittizio.
Senonché il rappresentante legale della società emittente, SO DR, era stato mandato assolto per non aver commesso il fatto, ritenendo non provato l'assunto della inesistenza delle operazioni di fornitura e la falsità dei documenti.
Contraddittoriamente, invece, era stata affermata la responsabilità del CO.
In relazione al residuo imponibile contestato (vino acquistato dall'imputato CE e commercializzato dalla CO spa), la Corte con motivazione apodittica ha affermato la consapevolezza da parte del CO RO della provenienza extraregionale del prodotto e delle conseguenti falsificazioni.
Inoltre il reato di frode fiscale di cui al capo b) è reato proprio del legale rappresentante della società (all'epoca era il frateLL NF).
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 234 c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p., art. 431 c.p.p. essendo stati i processi verbali di constatazione utilizzati anche nella parte recante informativa di reato ed in quella valutativa e ricostruttiva dei profili di responsabilità penale e non meramente riproduttiva di fatture o altra documentazione fiscale. Con il terzo motivo eccepisce la nullità della contestazione per assoluta genericità (art. 429, comma 1, lett. c) in relazione al reato di cui all'art. 515 c.p. ascritto al capo e). Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione all'imputato, benché incensurato.
Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 6, lett. c) e del D.L. n. 143 del 2003, art. 2 septies, conv. con modif. nella L. n. 212 del 2003.
La Corte, benché abbia acquisito la documentazione che la ditta CO s.p.a. si è avvalsa della procedura di sanatoria, ha ritenuto di negare all'imputato la declaratoria di non punibilità sul presupposto che al momento della presentazione della domanda si era già instaurato procedimento penale per quei fatti.
Non ha tenuto conto, però, che la notifica del processo verbale di constatazione (atto a valenza fiscale ed amministrativa) non equivale ad esercizio dell'azione penale e che in ogni caso detti verbali erano stati notificato al deceduto CO NF, nella qualità di legale rappresentante della CO s.p.a., e non al ricorrente. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Con motivi aggiunti, sottoscritti dall'avv. Enzo Fusco, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 158 c.p., del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In coerenza con il proscioglimento del SO da parte del Tribunale, l'imponibile contestato andava ridotto, relativamente all'anno 1998, a L. 157.570.000, con conseguente applicazione, rispetto al D.L. n. 429 del 1982, art. 4 della norma più favorevole di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 con declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo b) prescritto.
L'avvocato Antonio CarieLL, quale codifensore del CO RO, denuncia, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale ancorato la propria decisione ad un supposto "modus operandi" della ditta CO senza una disamina effettiva e convincente del fatto. L'istruttoria aveva dimostrato che un solo DOCO poteva ritenersi falsificato;
si trattava quindi di un episodio sporadico e non di un inventato modus operandi.
Non era inoltre corretto ritenere che il CO fosse già a conoscenza (al momento della presentazione dell'istanza per la definizione amministrativa) della instaurazione del procedimento penale.
La conoscenza formale si ha infatti solo con il primo atto giudiziario e non con l'atto amministrativo dei processi verbali di constatazione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione.
Propongono, con distinti atti, ricorso per cassazione i difensori di CH FA e CO AR, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p.. Il Tribunale in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p. aveva omesso qualsiasi indagine in ordine alla stabilità del vincolo associatilo, ritenendo di averla individuata nella circostanza che il 25 febbraio 2000 Di LI aveva ordinato al HI una nuova fornitura di vino dopo aver confidato al Melisurgo che doveva spedire all'estero 20.000 bottiglie entro la settimana. Si trattava, però, di una circostanza relativa ad altro troncone del processo (relativo al falso vino Chianti) ed "estranea" a questo processo (relativo al vino Sassicaia).
La Corte ha liquidato la questione, con una motivazione stringata, ancorando la stabilità all'esistenza del vincolo associativo, omettendo di considerare che è proprio la stabilità del vincolo a distinguere il reato di cui all'art. 416 c.p. dal mero concorso. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione anche del reato di cui all'art. 416 c.p.. Il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 416 c.p., comma 2 è di anni 7 e mesi 6, per cui, essendo stato il reato associativo commesso evidentemente prima dei reati fine ed essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche (al CO il Tribunale di Pisa le aveva negate per i precedenti senza tener conto della intervenuta riabilitazione), alla data della emissione della sentenza di appeLL (15.6.2007) tale termine era ampiamente decorso. Chiedono pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3) Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni di nullità ed inutilizzabilità, comuni peraltro ad alcuni ricorsi. 3.1) In ordine alla notifica del decreto di citazione al CE ex art. 161 c.p.p., comma 4, rileva la Corte che non sussiste la denunciata nullità.
Risulta pacificamente in punto di fatto che la notifica, non essendo stata possibile effettuarla nel domicilio dichiarato, avvenne presso uno dei due difensori di fiducia da cui era assistito all'epoca il CE e che la eccezione di nullità venne proposta tempestivamente come dò atto lo stesso Tribunale (pag. 7 sent.). La Corte territoriale, nel ritenere infondata la proposta eccezione, ha già correttamente rilevato che il rapporto processuale si è validamente costituito in quanto il difensore nell'adempimento del mandato difensivo "ha l'onere di comunicare al proprio assistito la ricezione di tale atto".
La mancata notifica ad uno dei due difensori è irrilevante, in quanto non si tratta di atto attinente aLL svolgimento dell'attività difensiva (ad entrambi i difensori, in quanto tali, era stato ovviamente già notificato l'avviso di celebrazione del processo).
Questa Corte ha più volte affermato che non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio dichiarato e eletto, ad uno solo dei due difensori, "non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto (cfr. Cass. Pen. sez. 3^ n. 4552 del 27.11.2001; conf. Cass. pen. sez. 1^ n. 16001 del 2004, Giannavola;
Cass. pen. sez. 3^ n. 32259 del 19.6.2007). 3.2) Quanto alle intercettazioni telefoniche, il Tribunale aveva rigettato l'eccezione, sollevata in sede di discussione, assumendo che, se effettivamente vi fosse stato motivo di dubitare della legittimità delle captazioni, i difensori non avrebbero mancato di proporre la questione della inutilizzabilità già in sede di gravame del provvedimento applicativo delle misure cautelari. Non era stata quindi mai contestata la esistenza e la validità dei decreti autorizzativi e di proroga (neppure con la memoria dell'8.7.2005, con la quale ci si limitava a sottolineare che i decreti non risultavano allegati al fascicolo per il dibattimento, ma non veniva dedotto neppure implicitamente l'invalidità o l'inesistenza delle prescritte autorizzazioni).
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che la rilevabilità d'ufficio della inutilizzabilità presupponeva che il giudice del dibattimento acquisisse i decreti autorizzativi, ma ciò "soltanto nel caso in cui il dubbio sulla legittimità delle intercettazioni sia serio e derivi da specifiche deduzioni.." (pag. 11 sent. Trib.).
La Corte territoriale confermava il rigetto dell'eccezione, assumendo che per i decreti autorizzativi, stante la presunzione di legittimità dell'attività svolta e non dovendo essi far parte del fascicolo per il dibattimento, era onere della parte eccepire l'illegittimità delle intercettazioni e richiedere ex art. 491 c.p.p., comma 2, l'acquisizione di detti decreti (pag. 24 sent.).
Risulta, quindi, chiaramente dalle riportate motivazioni che i giudici di merito non hanno rigettato l'eccezione di inutilizzabilità per il fatto che essa sia stata proposta in sede di discussione.
Non c'è dubbio alcuno che, a norma dell'art. 271 c.p.p., i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 e art. 268, commi 1 e 3.
E tale inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Altra cosa è invece l'acquisizione della documentazione da cui debba desumersi la eventuale inutilizzabilità.
Hanno già ricordato i giudici di merito che i decreti autorizzativi o di proroga non debbono far parte del fascicolo per il dibattimento, non essendo ricompresi negli atti indicati nell'art. 491 c.p.p.. Il giudice del dibattimento, quindi, non è tenuto a procedere a detta acquisizione se non sia stata formulata tempestivamente richiesta in tal senso e, se, comunque, non siano state indicate, in modo preciso e circostanziato, le eventuali violazioni di legge. Non è sufficiente, quindi, che in modo generico vengano dedotte delle presunte nullità per disporre l'acquisizione. Correttamente il Tribunale ha evidenziato che detta acquisizione si giustifica "soltanto nel caso in cui il dubbio sulla legittimità delle intercettazioni sia serio e derivi da specifiche deduzioni, se è vero che la disponibilità di quegli atti, sia pure ai fini di un vaglio incidentale, comporta una deroga al principio generale del doppio fascicolo e della tassatività dei casi in cui gli elementi di prova desumibili dagli atti delle indagini preliminari possono entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice del dibattimento"(pag. 11 sent. Trib.).
La richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi (e non l'eccezione di inutilizzabilità come erroneamente si sostiene) non veniva formulata nei termini di cui all'art. 491 c.p.p., ne' successivamente, in sede di discussione, erano forniti elementi seri e concreti che giustificassero una interruzione della discussione ex art. 523 c.p.p., comma 6. Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 45189 del 17.11.2004 - P.M. in proc. Esposito -, hanno affermato il condivisibile principio che "...il controLL sulla legalità del procedimento di ammissione all'intercettazione è demandato all'iniziativa delle parti, come del resto è ragionevole avvenga in un processo ispirato al principio dispositivo.
Il giudice è indiscutibilmente tenuto a rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità che risulti ex actis, ma non è tenuto a ricercarne, d'ufficio la prova..", "...l'onere di provare l'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione incombe su chi formuli l'eccezione di inutilizzabilità che se ne vuole desumere, perché per i fatti processuali, a differenza per quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone (Cass. sez. 6^, 4 febbraio 1998, Ripa, m. 210378; Cass. sez. 6^, 16 ottobre 1995, Pulvirenti m. 203740).
Non c'è dubbio, quindi, che anche in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio il giudice abbia il potere di riconoscere gli "effetti giuridici dei fatti", ma che incomba alle parti l'onere di allegazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito.
3.3) Secondo la giurisprudenza di questa Corte il processo verbale di constatazione rientra nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura amministrativa e può, quindi, essere acquisito ex art. 234 c.p.p.. Non è infatti un atto processuale poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); ne' può essere qualificato quale "particolare modalità di inoltro della notizia di reato" (art. 221 disp. att.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi (cfr. Cass. pen. sez. 3^ n. 4432 del 10.4.1997). Correttamente pertanto i giudici di merito hanno acquisito i processi verbali di constatazione redatti dalla G.d.F., "trattandosi di documenti acquisibili al dibattimento quali prove documentali ex art.234 c.p.p." ed utilizzabili, in quanto atti amministrativi extraprocessuali, anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale.
È indubitabile che, a norma dell'art. 220 disp. att. c.p.p., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
Ne deriva, quindi, che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito (cfr. Cass. sez. 3^ n. 4432/2007 cit.). I ricorrenti si sono limitati ad una generica contestazione in ordine alla acquisibilità dei verbali di constatazione, senza precisare quali parti di detti verbali siano state redatte dopo l'insorgere degli indizi di reato;
ne' risulta (non essendo stato neppure dedotto) che tali parti siano state utilizzate a fini probatori. È pacifico, invero, che le deduzioni debbano essere specifiche, altrimenti si versa nella genericità, con conseguente inammissibilità del motivo.
Infine neppure è stata dedotta la rilevanza, sull'economia della decisione, dei verbali di constatazione nella parte eventualmente inutilizzabile.
La "prova di resistenza" deve, comunque ritenersi ampiamente superata sol che si consideri che i giudici di merito per pervenire all'affermazione di responsabilità hanno utilizzato, in particolare, la documentazione acquisita, il contenuto delle intercettazioni, le stesse ammissioni degli imputati, la testimonianza del M.LL IapicheLL.
4) Nell'esaminare le deduzioni relative alla posizione dei singoli ricorrenti, va ricordato che quando la sentenza di appeLL confermi quella di primo grado, le due motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. ALLrché le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appeLL si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1^, n. 8868 del 26.6.2000- Sangiorgi).
È sufficiente, quindi, che la motivazione della sentenza di appeLL rinvii anche implicitamente "per relationem", alle parti della sentenza impugnata su cui vi è concordanza e che si limiti a motivare in ordine alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appeLL.
4.1) I giudici di merito, con motivazione puntuale ed immune da vizi logici hanno ben delineato la partecipazione del CE, con il ruolo di promotore ed organizzatore, all'associazione di cui all'art.416 c.p. contestata al capo a).
Già il Tribunale aveva rilevato che lo stesso imputato, in sede di interrogatorio davanti al GIP, aveva ammesso che era stato il Di LI a suggerirgli di vendere vino di provenienza extraregionale come "Chianti" e che egli aveva aderito alla proposta perché la sua azienda era in difficoltà; aveva quindi acquistato 3.000 quintali di vino pugliese e siciliano, vendendolo, con la falsa denominazione di vino prodotto in Toscana e idoneo a divenire "Chianti", falsificando i "doco" e modificando i quantitativi e la qualità di vino a convalida avvenuta.
Sottolineava, ineccepibilmente, il Tribunale che dalle risultanze processuali (documentazione acquisita, intercettazioni, testimonianza del M.LL IapicheLL) emergeva "l'estensione temporale e la sistematicità dei traffici illeciti organizzati da CE e Di LI, che non possono essere ricondotti ad una intesa intervenuta occasionalmente ed esauritasi nella commissione di singoli reati, ma denunciano l'esistenza di uno stabile accordo diretto all'attuazione di un più ampio programma rivolto alla commissione di una serie non determinata di delitti, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la frode in commercio, il falso documentale" (pag. 11).
La Corte territoriale, nel far proprie le argomentazioni dei primi giudici, ha, ulteriormente, evidenziato che l'attività delittuosa del sodalizio si era protratta sistematicamente almeno fino al 2000, con la predisposizione anche di società facenti capo ad altri soggetti per la fornitura di documenti per falsificare la produzione e la provenienza del vino.
La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto ampiamente provato il ruolo di promotore ed organizzatore del CE, il quale, unitamente al Di LI, enunciò il programma criminoso, coinvolgendo nella sua realizzazione gli altri compartecipi. Con valutazione di fatto, argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa sede, ha preso in considerazione il carattere preminente del CE rispetto agli altri associati nella fase della promozione ed organizzazione del sodalizio (e quindi non solo con riferimento alla costituzione della società Induno). Nè vi è alcuna contraddizione in relazione al ruolo di semplice partecipe attribuito al Melisurgo.
A parte il fatto che, dalla contestazione originaria, per il Melisurgo risultava il ruolo di partecipe (la Corte quindi non ha operato alcuna "esclusione"), è del tutto evidente che fu il CE a coinvolgere il predetto Melisurgo, costituendo l'azienda Induno quale strumento operativo dell'associazione. Non a caso il medesimo Melisurgo adduceva a propria discolpa di essere stato una pedina inconsapevole nelle mani del CE, che lo avrebbe indotto ad acquistare moduli di documenti, come legale rappresentante della cartiera "Induno", ignorando l'uso illecito che ne avrebbe fatto.
I giudici di merito hanno esclusa siffatta professata buona fede, risultando la consapevole partecipazione del Melisurgo al sodalizio dalle risultanze processuali (in particolare dalle intercettazioni). La ritenuta responsabilità del medesimo con il ruolo di semplice partecipe (come contestato) non ha, quindi, alcuna incidenza sul ruolo di organizzatore e promotore riconosciuto al CE. 4.2) La Corte territoriale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche per la "gravità dei fatti che desta allarme sociale".
È indubitabile e pacificamente riconosciuto che non sia necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. La sentenza impugnata, sia pure con motivazione stringata, ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche a cagione della gravità dei fatti ed all'allarme sociale dettato, ritenendo quindi assolutamente prevalente tale elemento negativo. Questa Corte ha costantemente affermato che non è necessario scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti....." (cfr. ex multis Cass. sez. 4^, n. 8052 del 6.4.1990; Cass. sez. 1^, n. 707 del 13.11.1998). Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica, infatti, il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati.
Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art.133 c.p. quelli di rilevanza decisiva.
L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre.
E la motivazione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Cass. pen. sez. 6^, n. 7707 del 4.12.2003). 4.3) In ordine alla denunciata omessa motivazione in relazione al danno all'immagine subito dalla costituita parte civile, era stato rilevato dal Tribunale come fosse incontestabile che "la frode, ampiamente pubblicizzata su organi di stampa nazionali ed esteri (si confronti la documentazione prodotta dalla difesa di parte civile), abbia cagionato un danno all'immagine del quale il consorzio ha diritto ad essere indennizzato".
La Corte territoriale, nel condividere tale valutazione, ha ribadito che "il consorzio ha riportato un danno alla propria immagine dalla commercializzazione di prodotti non genuini" (pag. 29). Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di mancanza di motivazione.
Infine, quanto alla condanna al pagamento, in solido, delle spese processuali, la Corte di merito ha applicato correttamente l'art. 535 c.p.p., comma 2, secondo cui i condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese, rilevando che il CE è stato condannato per il reato associativo insieme al Di LI, all'RL ed al Melisurgo e per i capi d) ed e), dichiarati prescritti, in concorso con i coimputati.
Il ricorso del CE va pertanto rigettato, con condanna deLL stesso al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile, che si liquidano coma da dispositivo.
5) CO RO risulta condannato solo per il reato di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f) come modif. dal D.Lgs. 10 marzo 2000, art. 2 di cui al capo b (i reati di cui ai capi d, ed e, sono stati dichiarati prescritti nel giudizio di appeLL). Come emerge dall'imputazione al CO risulta contestato di aver, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale amministratore di fatto della ditta CO spa, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti (per l'importo di L.
2.543.050.033 nell'anno 1997 e 1.00 9.66 9.000 per l'anno 1998), indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Rileva la Corte che non essendo (sia in relazione alle eccezioni di nullità ed inutilizzabilità che in tema di responsabilità) il ricorso del CO manifestamente infondato, il reato di cui al capo b) vada dichiarato prescritto.
La forza propulsiva dell'atto di impugnazione consente, invero, di rilevare, a norma dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005 - Bracale). Si è ritenuto così che le cause di inammissibilità originaria riconducibili all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c) privano il ricorso dei requisiti minimi perché l'atto possa avere natura impugnatoria.
Si è in presenza, infatti, di "un simulacro di gravame che il provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità, per sua natura dichiarativo, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine".
Anche per le cause di inammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p., comma 3 la sentenza a sez. un. 30.6.1999 - Piepoli, superando gli approdi interpretativi precedenti, ha considerato come causa di inammissibilità originaria del ricorso i motivi non consentiti e la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appeLL. Infine, con ulteriore pronuncia (sez. un. 22.11.2000 - De Luca) è stato enunciato il principio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.. La conclusione è nel senso "che la manifesta infondatezza resta definita sulla base di una cognizione sommaria con effetti di stretto diritto processuale, consistenti nel precludere l'accesso al rapporto di impugnazione. E ciò al fine di evitare che tale rapporto venga utilizzato come strumento, non soltanto per procrastinare la formazione del titolo esecutivo, ma anche per conseguire effetti di favore di ordine sostanziale in presenza di un gravame soltanto apparente".
La manifesta infondatezza va, infatti, annoverata tra le cause di inammissibilità intrinseche del ricorso.
Operando una sintesi delle precedenti decisioni, la pronuncia a sez. un. n. 23428/05, infine, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio.
L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".
Tanto premesso, contrariamente a quanto risulta dalla contestazione in cui si fa riferimento alla data del 25 luglio 2000 (che è quella dell'accertamento), la data del commesso reato, essendo l'ultima violazione relativa all'anno 1998, va individuata nel 20 luglio 1999 (vale a dire nell'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 1998).
In ordine al termine massimo di prescrizione, non può essere condivisa la tesi che pretende di individuarlo, essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni sette e mesi sei ex artt. 157 e 160 c.p., applicando la normativa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 che ha abrogato della L. n. 516 del 1982, l'art. 9.
Non è consentito, infatti, applicare la precedente normativa ai fini delle determinazione della pena (da sei mesi a cinque anni e della multa da cinque a dieci milioni) e quella successiva in ordine al termine di prescrizione.
Questa Corte ha costantemente ribadito che in tema di successione di leggi penali, ai fini della individuazione della normativa più favorevole, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^ n. 23274 del 10.2.2004). Vanno aLLra confrontati t risultati che deriverebbero dall'applicazione delle due normative che si sono succedute, in modo che la legge nuova deve trovare applicazione solo quando determini risultati più vantaggiosi per l'imputato, fermo rimanendo che non è consentito combinare tra loro le due normative "(cfr. Cass. pen. sez. 5^, n. 11337 del 10.12.1993). La legge più favorevole va, quindi, individuata tenendo conto della disciplina complessiva risultante dalla norme precettive e sanzionatorie in riferimento al caso concreto.
In relazione specificamente al D.Lgs. n. 74 del 2000, si è ritenuto che tale disciplina sia più sfavorevole, sia sotto il profilo della misura edittale della pena che delle sanzioni accessorie, rispetto a quella di cui alla L. n. 516 del 1982 (cfr. Cass. sez. 3^, n. 23274/2004 cit.) Ed, infatti, in tal senso si sono correttamente orientati anche i giudici di merito che, nell'irrogazione della sanzione al CO RO, hanno applicato appunto la L. n. 516 del 1982. Anche ai fini della prescrizione va, aLLra, tenuto conto della disposizione "speciale" di cui all'art. 9 della medesima legge (anni sei, aumentata ad anni 9 per effetto della interruzione). Essendo stato il reato commesso fino al luglio 1999, il termine massimo di prescrizione di anni 9 è, però, ugualmente maturato nel luglio 2008.
Il reato ascritto al CO va, pertanto, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Non ricorrono, poi, le condizioni per una immediata pronuncia più favorevole ex art. 129 cpv. c.p.p.. "In presenza di una (già avvenuta) causa di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di cassazione un riesame del fatto finalizzato ad una eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la prospettata mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 deve essere invece circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad un pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule ivi prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.
Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, come sopra si è apprezzato, deve prevalere l'esigenza della definizione del processo (cfr. cass. sez. 5^, 22.6.2005, Borda;
Cass. sez. 4^, n. 16466 del 6.3.2008). Ne deriva come corollario che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata commissione deLL stesso da parte dell'imputato o infine che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve avvenire, come precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, sulla base degli atti "dai quali la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" e cioè unicamente "dalle sentenza impugnata e - se trattasi di sentenza di appeLL - dalla sentenza di primo grado" (cfr. Cass. pen. sez. 6^, n. 6593 del 2008). Ne discende ulteriormente che non è possibile disporre l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione relativi al mancato proscioglimento nel merito.
Invero "all'applicazione di causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. In tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio, resa impossibile dall'obbligo di declaratoria della causa estintiva (cfr. Cass. sez. 5^, n. 13110 del 2008; Cass. sez. 4^, 4.12.2002, Rocca;
Cass. sez. 1^, 22.10.1994, Boiani;
Cass. sez. Un.n. 1653 del 21.10.1992 - Marino ed altri).
Il giudizio di appeLL o di cassazione, in presenza di una causa estintiva del reato, è quindi un "giudizio pieno", ma l'accertamento delle condizioni per un proscioglimento nel merito va fatto sulla base degli atti.
I denunciati vizi di motivazione, quindi, non hanno incidenza ne' sul reato di cui al capo b), ne' su quelli di cui ai capi c) e d) già dichiarati prescritti in sede di giudizio di appeLL. La evidenza della prova della insussistenza di detti reati non emerge certamente dagli atti, avendo la Corte territoriale motivato sulla partecipazione consapevole del CO RO alla commissione del reato di natura "fiscale" e dei reati di contraffazione di documenti e di consegna di prodotti vinosi diversi da quelli pattuiti (pag. 38 e ss.).
Anche in relazione alla eccepita nullità della contestazione (per genericità) di cui al capo e) i giudici di merito hanno ineccepibilmente argomentato (pag. 38 sent. app.). Peraltro, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 c.p.p., impone che, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale, anche se di carattere assoluto ed insanabile, di dare prevalenza alla prima (cfr. Cass. sez. un. n. 17179 del 27.2.2002; Cass. sez. 5^, n. 2664 del 9.6.2005). Per i reati di cui ai capi c) e d), in ordine ai quali ricorreva la "offesa" alla parte civile, la Corte territoriale ha già confermato le statuizioni civili ex art. 578 c.p.p., per cui non occorre una ulteriore pronuncia in questa sede.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione del reato di cui al capo b), assorbe ovviamente ogni altra doglianza subordinata. 6) Con il primo motivo dei ricorsi di CO AR e CH FA vengono dedotte doglianze apparentemente di legittimità, ma che, sostanzialmente, propongono una diversa valutazione del materiale probatorio.
Tali censure non tengono conto che il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte queLL di una "rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. n. 0 6402 del 2.7.1997). I giudici di merito (come si è visto le motivazioni della sentenza di primo grado e di appeLL si saldano tra di loro e costituiscono un unico corpo argomentativo), con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, hanno valutato compiutamente il materiale probatorio, ritenendo pienamente provato il reato di cui all'art. 416 c.p. contestato agli imputati al capo f).
Secondo il Tribunale ricorrevano infatti tutti gli elementi costitutivi del reato associativo, desumendosi l'esistenza di un'organizzazione, con divisione di ruoli, posta in essere per attuare una serie indeterminata di delitti;
1) dal rinvenimento delle scorte di vino (121 ettolitri), delle bottiglie e di materiali vari (i cartoni per il confezionamento, le false etichette sequestrate presso la tipografia);
2) dall'importanza dell'investimento in denaro per dotarsi di una catena per imbottigliare, incapsulare e etichettare il vino;
3) dalla stabilità dell'impresa criminale.
Nell'ambito dell'associazione, poi, al Di LI andava attribuito il ruolo dell'enologo e di soggetto interposto nell'acquisto dei macchinari e delle capsule, al CH queLL di persona interessatasi degli acquisti di cartoni, bottiglie e capsule, al CO queLL di aver messo a disposizione la propria struttura aziendale (pag. 22 sent.).
La Corte di AppeLL ha disatteso le doglianze difensive, ribadendo che l'esistenza del vincolo associativo (e non di una semplice ipotesi concorsuale come sostenuto dagli appellanti) emergeva dai continui collegamenti esistenti tra i partecipanti, dalla predisposizione dei mezzi necessari per la produzione, l'imbottigliamento e la distribuzione del falso Sassicaia, dall'esistenza di un'organizzazione idonea (pag. 33). Tale motivazione risulta adeguata ed immune da vizi logici, per cui non può essere sindacata in sede di legittimità, altrimenti la Corte diventerebbe l'ennesimo giudice del fatto in contrasto con la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
6.1) Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con cui viene denunciata la omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 416 c.p. per intervenuta prescrizione. Sia il CO che il CH sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 c.p., comma 2 (pag. 22 sent. Trib.), essendo stato riconosciuto il ruolo di semplici partecipi all'associazione.
Per tale reato è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Il termine massimo di prescrizione, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p.p. previgenti (non essendo più il processo pendente in primo grado - la sentenza è del 12.7.2005 - alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005), in anni 15. Per il CO, al quale non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, ne' in primo ne' in secondo grado (si legge nella motivazione della sentenza di appeLL: "...si stima essere pena equa quella di anni uno di reclusione per il CO, tenuto conto delle modalità dei fatti di cui sopra e senza concessione delle attenuanti generiche per i precedenti penali a carico del predetto imputato") e la cui negata concessione non forma oggetto di specifico motivo di doglianza con il ricorso, la prescrizione non è certamente maturata (sarebbe intervenuta nel 2015).
La prescrizione non andava dichiarata neppure per il CH, nonostante l'avvenuta concessione della circostanze attenuanti. Per effetto di tale concessione, venendo ad essere la pena per il reato di cui all'art. 416 c.p., comma 2 inferiore ad anni cinque, non c'è dubbio che il termine massimo di prescrizione ai sensi dell'art.157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p., fosse di anni 7 e mesi 6.
Erra, però, il ricorrente quando afferma che il reato associativo "..se sussistente ebbe sicuramente a consumarsi ben prima della commissione dei reati fine".
Non c'è dubbio che il reato di associazione per delinquere si consumi nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo;
è altrettanto indubitabile, però, che tale reato abbia natura permanente e che proprio la commissione dei reati-fine dimostri la persistenza del vincolo associativo.
E, a norma dell'art. 158 c.p., per il reato permanente la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza. A prescindere dal fatto che non vi è prova deLL scioglimento o del recesso dal sodalizio prima dell'accertamento avvenuto nel maggio 2000, vi è comunque agli atti la prova "positiva" della piena operatività dell'associazione e della partecipazione ad essa del CH quantomeno fino al gennaio-febbraio 2000. Dalle intercettazioni, riportate a pag. 5 della sentenza del Tribunale, risulta infatti che in data 24 gennaio 2000 il CH (telefonando dalla sede della "Manolo") prende accordi con la ditta SE per la consegna sul posto e la messa in funzione della macchina per imbottigliare ed etichettare ed in data 17 febbraio 2000 il medesimo CH, che sta parlando al telefono cellulare del Di LI, si lamenta con SE perché il macchinario fornito produce "quattro grinze" sulle capsule applicate alle bottiglie;
si inserisce nella conversazione il Di LI, il quale consiglia al SE di portare un'altra "testata". Al momento della emissione della sentenza d'appeLL (15.6.2007) non era quindi decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei.
Stante la manifesta infondatezza del ricorso del CH ed in mancanza, quindi, della forza propulsiva dell'atto di impugnazione, non può, in questa sede, essere dichiarata la prescrizione maturata successivamente.
I ricorsi del CO e del CH vanno quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle Ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da CE GI;
dichiara inammissibili i ricorsi proposti da CO AR e CH FA, condannando i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il CH e il CO ciascuno alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre il CE alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a CO RO perché il reato L. n. 516 del 1982, ex art. 4 (capo b) è estinto per intervenuta prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso del CO.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009