Articolo 46 del Codice penale
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 luglio 1931
Art. 46.

(Costringimento fisico)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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