Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., qualora esso sia disposto in assenza di una qualsiasi indicazione in merito agli elementi nuovi che in sede di udienza preliminare possano aver reso necessario modificare l'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, e si sia in presenza di una mera possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, che non avrebbe potuto legittimare la regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2005, n. 43348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43348 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/10/2005
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1462
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 001888/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI;
nei confronti di:
1) EC ST, N. IL 26/07/1972;
avverso ORDINANZA del 21/10/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONASTERO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza pronunciata in data 21 ottobre 2004, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari, che procedeva nei confronti di EC OS per il reato di estorsione, "all'esito della discussione, vista la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1994" disponeva "la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché descrivesse) diversamente il capo d'imputazione, come determinato nella richiesta di rinvio a giudizio".
Il Pubblico Ministero, in data 26 ottobre 2004, "non rilevandosi in alcun modo dal verbale di udienza (...) se fosse stato inserito in atti qualche elemento nuovo che potesse aver determinato la necessità della modifica del capo d'imputazione", disponeva la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare "perché ven(isse) specificato il provvedimento sopraindicato ovvero per le diverse determinazioni di sua competenza"; quanto sopra, proseguiva il Pubblico Ministero, anche nella considerazione che il giudice può autonomamente modificare l'imputazione all'esito dell'udienza preliminare, dando al fatto una diversa qualificazione giuridica nel decreto che dispone il giudizio.
Il Giudice dell'udienza preliminare ritrasmetteva gli atti alla locale Procura "ritenendo che nei fatti contestati siano ravvisabili gli estremi del delitto di cui all'art. 612 cod. pen". Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero deducendone la abnormità per aver dato luogo a una decisione del tutto atipica che si pone al di fuori dall'ordinamento processuale.
In particolare il pubblico ministero rileva che con sentenza 22 ottobre 1996, le sezioni unite di questa Corte avevano affermato il principio che il giudice può "modificare la qualificazione giuridica dei fatti" in sede di decreto di rinvio a giudizio, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa dello stesso pubblico ministero, ma che solo a quest'ultimo spetta, ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., "rilevare e contestare che il fatto è diverso da quello descritto nel capo di imputazione".
In sostanza il ricorrente afferma che l'art. 521 cod. proc. pen., applicabile estensivamente all'udienza preliminare, attribuisce sì al giudice il potere di modificare l'imputazione, ma solo per quanto attiene alla sua qualificazione giuridica, mentre consente la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero solo per la "modifica" del fatto.
Il ricorrente sostiene, pertanto, che il giudice non avrebbe potuto disporre la restituzione degli atti trattandosi, nella specie, di una semplice diversa qualificazione giuridica dei fatti che doveva essere disposta direttamente dal giudice con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.
Infine, il Pubblico Ministero sottolinea la situazione di stallo che, a suo giudizio, si sarebbe determinata non avendo esso ricorrente la possibilità accogliere l'invito, anche ove così volesse interpretarsi la missiva "di chiarimento" del giudice, in quanto la carenza di motivazione dell'ordinanza e della stessa missiva, non gli avrebbe consentito di adottare i provvedimenti conseguenti. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitorie scritte, chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato presentato dopo la scadenza del termine (veniva richiamata Cass., sez. unite, n. 11, 9 luglio 1997, Quarantelli).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente va affrontata la tematica dei termini per la proposizione del ricorso, del quale il Procuratore generale ha eccepito la tardività.
Questo collegio condivide quanto affermato nella richiamata decisione (Cass., sez. unite, n. 11 del 1997, Quarantelli), che solo gli atti giuridicamente inesistenti non sono soggetti a termini di decadenza per le impugnazioni non formandosi mai il giudicato, proprio per l'inesistenza giuridica dell'atto, e potendo, di conseguenza, il relativo vizio esser fatto valere in ogni momento. E che, viceversa, i provvedimenti abnormi, come tutti gli altri provvedimenti, devono essere impugnati entro il termine ordinario di quindici giorni fissato dall'art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lettera a). Nella specie, va però rilevato che il provvedimento impugnati (ordinanza pronunciata in udienza preliminare all'esito della discussione, in data 21 ottobre 2004) deve essere integrato con la missiva datata 27 ottobre 2004 con la quale lo stesso giudice - dopo che il pubblico ministero gli aveva restituito gli atti, in data 26 ottobre, con richiesta di chiarire i contenuti dell'ordinanza, al fine di provvedere in conformità - specificava che nei fatti apparivano "ravvisabili gli estremi del delitto di cui all'art. 612 cod. pen.". Considerata la evidente opportunità (o, per meglio dire, la necessità) della restituzione degli atti da parte del pubblico ministero per la specificazione dei contenuti di un'ordinanza che testualmente recitava "vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 1994, dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché descriva diversamente il capo d'imputazione, come determinato nella richiesta di rinvio a giudizio", l'ordinanza pronunciata in udienza deve intendersi integrata con la missiva del successivo 27 ottobre, di talché il termine per impugnare il provvedimento non può farsi decorrere dal giorno 21 ottobre (data della pronuncia dell'ordinanza) ma solo dal successivo 27 ottobre, con conseguente tempestività del ricorso presentato in data 9 novembre 2004.
Nel merito, va preliminarmente riaffermato:
a) che rientra nei poteri del giudice rimettere gli atti al pubblico ministero "perché il fatto è diverso da come è descritto nell'imputazione", atteso che la disposizione di cui all'art. 423 cod. proc. pen., riserva al solo pubblico ministero il potere di effettuare la modifica del fatto nell'ipotesi in cui ritiene che il fatto sia empiricamente diverso da quello descritto nel capo di imputazione e cioè che i connotati essenziali dell'elemento materiale non sono quelli che si leggono nell'imputazione (vedi sentenza Corte Cost. n. 88 del 1994);
b) che, fermo restando il potere del Pubblico Ministero di "modificare il fatto", essendo la stessa pubblica accusa l'esclusivo dominus della fattispecie concreta, rientra però nei poteri del giudice dell'udienza preliminare dare al fatto una diversa qualificazione giuridica essendo tale potere, peraltro normativamente previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., espressione di un principio generale, connaturato allo stesso esercizio della giurisdizione (Cass., sezioni unite, 19 giugno 1996, Di Francesco);
c) che, infine, deve ritenersi affetto dal vizio di abnormità solo il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti del tutto avulso dall'intero ordinamento processuale nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (Cass., sezioni unite, 24 novembre 1999, Magnon). Così individuati i poteri del giudice preliminare, e definito l'ambito dell'abnormità, l'atto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sassari va qualificato come abnorme.
È vero, infatti, che rientra nel potere del giudice rimettere gli atti al pubblico ministero per la ritenuta diversità del fatto e che di regola, tale provvedimento, anche ove illegittimo, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può ritenersi abnorme inserendosi nell'alveo delle legittime prerogative di quella funzione giudiziaria che consente di sollecitare il pubblico ministero ad operare le modifiche ritenute opportune, ovvero di ordinare la trasmissione degli atti per questioni attinenti alle imputazioni: va però rilevato che, nella specie, il provvedimento del giudice si è posto non solo al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste ma anche al di là di ogni ragionevole limite, non consentendo, neppure di comprendere, per la sua intrinseca oscurità, la ratio essendi della regressione disposta, peraltro, in uno stadio processuale (esito della discussione in udienza preliminare) in cui lo stesso giudice preliminare ben poteva utilizzare appieno il potere-dovere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica.
La sottolineata, assoluta carenza di esplicitazione dei motivi appare, infatti, tanto più grave se si considera che la nuova rubrica - che si chiede al Pubblico Ministero di contestare in luogo dell'art. 629 cod. pen., pur in assenza di elementi nuovi che in udienza preliminare possano aver reso necessario modificare l'imputazione formulata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, e pur in assenza di qualsivoglia previa sollecitazione nei confronti dell'ufficio dello stesso Pubblico Ministero - sembra riguardare, con tutta evidenza, una classica ipotesi di "diversa qualificazione giuridica dei fatti" che mai avrebbe potuto legittimare la regressione del procedimento. La oscurità del provvedimento e la totale mancanza di qualsivoglia argomentazione a chiarimento dell'anomala decisione, conducono ad affermarne l'abnormità e a ritenere che, nonostante il suo carattere chiaramente interlocutorio, si sia verificata, oltre che un inammissibile ritardo e una indebita regressione del procedimento, in un sistema peraltro improntato agli opposti principi della irretrattabilità dell'azione penale e della ragionevole durata del processo, anche quella situazione di stallo processuale richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte per ritenere sussistente il vizio: si condivide, infatti, anche su tale specifico punto, l'affermazione del Pubblico Ministero che la rubrica, in modo così generico "individuata" dal giudice (art. 612 cod. pen.), non gli consentirebbe neppure di inquadrare i connotati essenziali dell'elemento materiale del fatto (minaccia, commessa con l'uso di un'arma, al fine di ottenere un ingiusto profitto) e, per l'effetto, gli impedirebbe, comunque, di adottare i provvedimenti che il giudice preliminare sembra richiedere.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005