Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non può farsi ricorso alla presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda (art. 32, comma primo n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto.
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- 1. Verso la riforma della giustizia tributariaMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2021
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, all'interno della riforma fiscale, anche la necessaria ed urgente riforma strutturale della giustizia tributaria. Infatti, il Governo, nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (NADEF), ha previsto il disegno di legge delega di riforma della giustizia tributaria, dopo aver approvato il 05 ottobre 2021 il disegno di legge delega di riforma fiscale. Non bisogna dimenticare, come riferimento storico, che: la legge delega n. 825 del 09 ottobre 1971, all'art. 10, comma 2, n. 14, prevedeva l'autonomia e l'indipendenza delle Commissioni tributarie; la legge delega n. 413 del 30 dicembre 1991, all'art. 30, …
Leggi di più… - 2. Nessuna presunzione tributaria in sede penale (Cass., 7302/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 aprile? 9 settembre 2014, n. 37302 Presidente Squassoni? Relatore Orilia Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza 19.7.2013 ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione emessa dal Tribunale di Chieti, sez. Ortona, nei confronti di D.B.D. , ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2008, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2467
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 26246/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. MELOTTI Carlo, difensore di fiducia di CR IZ, n. a Pavia il 24.7.1971;
avverso la sentenza in data 18.9.2007 della Corte di Appello di Milano, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Pavia in data 12.12.2006, venne condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
5. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI MA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. MELOTTI Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza di CR IZ in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, ascrittogli, perché, quale legale rappresentante della ditta "Il IN di RU IZ e SA MA S.n.c.", al fine di evadere l'imposta sui redditi, ometteva di presentare la dichiarazione relativa a detta imposta per l'anno 2000, pur essendovi obbligato per avere conseguito ricavi per un ammontare pari ad Euro 347.793,00, con la conseguente evasione dell'imposta sui redditi per l'importo di Euro 138.376,17. Dagli accertamenti della GG.FF. era emerso che la società, della quale era responsabile legale il RU, non aveva mai istituito le scritture contabili, ne' aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi ovvero la dichiarazione IVA, pur essendo titolare di due conti correnti bancari sui quali erano stati eseguiti versamenti per il complessivo importo costituente i ricavi per l'anno di imposta di cui alla contestazione.
La sentenza impugnata ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che il calcolo dei ricavi doveva essere effettuato, detraendo dall'importo di Euro 347.793,00, quello erogato per gli acquisti pari ad Euro 303.853,00, con la conseguenza che l'utile effettivamente conseguito nell'anno 2000 ammontava ad Euro 44.120,00; che, inoltre, egli aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, poiché il suo socio SA si era affidato ad uno studio di commercialista ed egli aveva ritenuto di poter vantare nei confronti del fisco un credito IVA, sicché nella specie doveva ritenersi inesistente l'elemento del dolo richiesto per la sussistenza del reato.
Sul primo punto, in particolare, la sentenza ha osservato che vi è carenza di prove in ordine alla destinazione dei prelievi effettuati dal C/C della società all'acquisto di materie prime necessarie per il funzionamento della azienda e, quindi, della esistenza di importi fiscalmente detraibili.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs n. 74 del 2000, art. 5, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ed indebita inversione dell'onere della prova in ordine alla esistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. In sintesi, si deduce che in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato i giudici di merito hanno fatto propria la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo la quale tutti gli accrediti registrati sul conto corrente possono essere considerati ricavi dell'azienda; che, però, la norma citata regola i poteri ed i criteri di accertamento degli elementi attivi di reddito da parte degli uffici finanziari, attribuendo a detti uffici poteri discrezionali nella valutazione delle giustificazioni e della documentazione fornita dal contribuente;
che le risultanze di detta valutazione non sono affatto intangibili e, in ogni caso, non possono costituire lo strumento per l'accertamento dell'ammontare della evasione fiscale penalmente rilevante.
Sul punto si osserva che la stessa GG.FF. aveva avvertito i giudici di merito che le proprie valutazioni discrezionali erano soggette a mutamento nel tempo;
che da una attenta lettura degli accrediti sul conto corrente si sarebbe potuto rilevare che molti di essi erano costituiti da titoli versati salvo buon fine ed, infatti, ad essi corrispondevano undici addebiti per un totale di L. 83.321.860 con la causale "storno per effetti insoluti e protestati"; che, inoltre, in relazione a numerosi prelevamenti, risultava indicato il beneficiario e la causale del pagamento, mentre la GGFF. ha costantemente affermato che la parte non era stata in grado di indicare i beneficiari dei pagamenti effettuati.
Sul punto si osserva conclusivamente che i giudici di merito si sono limitati a recepire acriticamente un risultato algebrico, intrinsecamente contraddittorio, senza sottoporlo ad adeguato vaglio critico.
Si aggiunge che il RU aveva consegnato alla GGFF. fatture che non sono state prodotte dalla pubblica accusa e delle quali la stessa pubblica accusa avrebbe dovuto dimostrare la irrilevanza. Nel prosieguo del ricorso si deduce che vi è carenza di prove in ordine alla sussistenza della evasione tributaria ed all'ammontare dell'imposta ipoteticamente evasa.
Si osserva in proposito che le lavorazioni artigianali del tipo di quella esercitata dalla ditta IN necessitano di materie prime, il cui acquisto incide per il 50% sui ricavi con una redditività media del 30%; che inoltre tali aziende vantano abitualmente un credito IVA a causa della diversità di aliquota cui sono assoggettati i materiali acquistati ed il prodotto realizzato, sicché nella specie doveva ritenersi probabile che l'imputato nulla dovesse allo Stato a titolo di imposta sui redditi;
che la sentenza impugnata ha determinato l'ammontare dell'imposta sulla base della carenza di riscontri documentali, operando una sostanziale inversione dell'onere della prova.
Si osserva, poi, con riferimento all'elemento psicologico del reato, che la sentenza impugnata ha effettuato un'oggettivazione del dolo specifico richiesto dalla fattispecie criminosa, col legandolo al mero accertamento della inesistenza di un credito di imposta da parte dell'imputato, mentre non si è contestato l'assunto che questi fosse convinto di vantare un credito IVA;
che inoltre si è attribuita all'imputato la responsabilità di non avere sorvegliato l'operato dei soggetti ai quali si era affidato per le questioni fiscali, confondendo il dolo specifico richiesto dal reato, che esclude anche la punibilità di condotte sostenute dal dolo meramente eventuale, con una ipotesi di culpa in vigilando.
Si osserva, infine, che la norma incriminatrice è entrata in vigore il 25 marzo 2000 e che parte della condotta ascritta all'imputato risale ai primi mesi di quell'anno, sicché il RU è stato condannato per una condotta in parte risalente ad epoca in cui non era vigente la sanzione penale.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ribadito le precedenti censure con le quali erano stati dedotti vizi logici della motivazione della sentenza con particolare riferimento all'errata identificazione da parte dei giudici di merito dell'imponibile con i ricavi di impresa, senza tener conto dei costi di esercizio.
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati. Preliminarmente, per il carattere pregiudiziale della relativa questione, osserva la Corte che i rilievi del ricorrente in ordine alla erronea applicazione da parte dei giudici di merito delle disposizioni in materia di successione delle leggi nel tempo sono manifestamente infondati.
La fattispecie criminosa, in cui va inquadrata la condotta dell'imputato, è quella prevista dalla legge (D.Lgs. n. 74 del 2000) vigente all'epoca in cui scadeva il termine per la presentazione della dichiarazione (anno 2001) e non certamente quella vigente all'epoca di percezione, peraltro solo parziale, dei redditi da dichiarare.
Sono altresì, infondate le censure afferenti a vizi di motivazione della impugnata sentenza in ordine alla esistenza dell'elemento psicologico del reato.
Nella pronuncia di primo grado, che, per l'uniformità della decisione integra quella di appello, si è puntualmente rilevato, quale elemento di riscontro in ordine all'esistenza del dolo specifico, che lo stesso imputato aveva dichiarato di avere omesso, su consiglio di terzi, non indicati, di chiedere i rimborsi IVA e, quindi, di effettuare la corrispondente dichiarazione, presupposto necessario perché sorga il diritto al rimborso, "perché questo avrebbe determinato controlli".
Sicché l'accertamento della esistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie criminosa è stata fondata dal giudice di primo grado su una motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici "attesa l'intenzione (dell'imputato) di omettere la dichiarazione dei redditi a fini di evasione di imposta". È, invece, fondata la censura del ricorrente in ordine alla determinazione da parte dei giudici di merito dell'ammontare dell'imposta evasa.
Va in primo luogo precisato in punto di diritto che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), contiene una presunzione legale di corrispondenza delle partite attive, risultanti dai rapporti del contribuente sottoposto a verifica con gli istituti di credito, con i ricavi dell'attività di impresa o professionale, in assenza della dimostrazione che le stesse "non hanno rilevanza" ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta. Detta presunzione, tuttavia, non opera in sede penale, sicché il giudice di merito deve motivare in ordine alla ragioni per le quali i dati della verifica effettuata in sede fiscale sono stati ritenuti attendibili.
È stato, infatti, affermato sul punto da una recente pronuncia di questa Suprema Corte che "Ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario." (sez. 3^, 26.2.2008 n. 21213, De Cicco, RV 239984). Con la stessa pronuncia è stato inoltre precisato che, ai fini dell'accertamento in sede penale, deve darsi prevalenza al dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario (sent. cit. RV 23983). Va inoltre osservato che, ai fini della determinazione del reddito imponibile, i giudici di merito dovevano, in ogni caso, tener conto dei costi d'esercizio fiscalmente detraibili sostenuti dalla azienda. In sede penale, peraltro, il giudice non può applicare le presunzioni legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede tributaria, limitandosi a porre l'onere probatorio in ordine alla esistenza di costi deducibili a carico dell'imputato.
Deve, invece, procedere di ufficio agli accertamenti del caso, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per una valutazione di merito che tenga conto degli enunciati principi di diritto ai fini dell'accertamento dell'ammontare dell'imposta evasa e, quindi, del superamento della soglia di punibilità di cui al D.Lgs n. 74 del 2000, art. 5.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 26 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2009