Sentenza 18 maggio 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.
Commentari • 3
- 1. Verso la riforma della giustizia tributariaMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2021
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, all'interno della riforma fiscale, anche la necessaria ed urgente riforma strutturale della giustizia tributaria. Infatti, il Governo, nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (NADEF), ha previsto il disegno di legge delega di riforma della giustizia tributaria, dopo aver approvato il 05 ottobre 2021 il disegno di legge delega di riforma fiscale. Non bisogna dimenticare, come riferimento storico, che: la legge delega n. 825 del 09 ottobre 1971, all'art. 10, comma 2, n. 14, prevedeva l'autonomia e l'indipendenza delle Commissioni tributarie; la legge delega n. 413 del 30 dicembre 1991, all'art. 30, …
Leggi di più… - 2. Dichiarazione infedele e soglie di punibilità (Cass. pen. 7615/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 3. Nessuna presunzione tributaria in sede penale (Cass., 7302/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 aprile? 9 settembre 2014, n. 37302 Presidente Squassoni? Relatore Orilia Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza 19.7.2013 ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione emessa dal Tribunale di Chieti, sez. Ortona, nei confronti di D.B.D. , ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2011, n. 36396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36396 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2011 |
Testo completo
3639 6 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/05/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA
- Presidente - N.1134 Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO FIALE
-
N. 5546/2011 Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) UT IO N. IL 13/09/1948
avverso la sentenza n. 2304/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria & Jusqpulua FODARON che ha concluso per la declaratorie di amminilità del vens thisto il difensore, Avv. to Grangio WUCERI, zatituto procesuale dell' Avv. to Grecoms GRIBAUDI, il quale he chiles to l'accopliments del verso e, in subordine, la declaratoria di presentazione
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difenser Avv.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 15.12.2010, in parziale riforma della sentenza 4.11.2008 del Tribunale di Torino Sezione distaccata di Cirié, ribadiva
-
l'affermazione della responsabilità penale di TI OR, in ordine al reato di cui: all'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 [poiché, nella qualità di imprenditore individuale F
esercente attività di riparazione di carrelli elettrici, al fine di evadere l'imposta sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa a detta imposta per l'anno 2002, con evasione pari ad euro 102.289,06 - in Caselle, fino al 30 ottobre 2003]
e, con le attenuanti generiche già riconosciute equivalenti alla recidiva reiterata contestata, determinava la pena in anni uno di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del TI, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito:
-- la carenza assoluta di motivazione a fronte della doglianza di difetto dell'elemento psicologico del reato, atteso "il disordine di carattere contabile che contraddistingueva l'attività" dell'imputato;
-- l'insussistenza del delitto contestato, non risultando provato l'effettivo superamento della soglia di punibilità fissata dall'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 legge (euro 77.468,53, costituente il limite minimo per la configurabilità del reato); la incongruità del diniego della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato e sostanzialmente riproducente le doglianze già svolte con l'atto di appello, esaurientemente esaminate dalla Corte di merito.
1. Il delitto di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 è punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
L'imputato non ha dimostrato, però, che l'inadempimento dell'obbligo tributario (protrattosi ininterrottamente a decorrere dall'anno 1999, anche con condotte omissive che la
Corte territoriale ha dichiarato prescritte) sia stato determinato da mero disordine contabile soltanto colpevole, essendo stata accertata, al contrario, una consapevole e volontaria mancata tenuta della contabilità.
2. In ordine all'effettivo superamento della soglia di punibilità fissata (in lire 150 milioni di imposta evasa, corrispondenti ad euro 77.468,53) dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, il ricorrente prospetta l'incongruità della determinazione operata dai giudici del merito alla stregua dell'accertamento della Guardia di Finanza, eccependo di avere sopportato dei costi ben maggiori di quelli documentati dalle fatture passive trovate in suo possesso, a causa di pagamenti effettuati “in nero" ad artigiani che effettuavano per suo conto le riparazioni dei carrelli elettrici.
-Deve rilevarsi, al riguardo, che nel caso di omessa dichiarazione - per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta ed incombe esclusivamente sul giudice penale il compito di procedere, al fine di verificare l'avvenuto o meno superamento della soglia di punibilità, all'accertamento e quindi alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venirsi a sovrapporre ed anche ad entrare in contraddizione
A fele con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario [non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria].
Nella sentenza in esame, la Corte di merito si è conformata a tale principio ed ha correttamente rilevato che dei prospettati "pagamenti in nero" (che pure astrattamente sarebbero possibili) non risulta fornita alcuna prova, mancando addirittura l'essenziale indicazione degli artigiani che di tali pagamenti avrebbero beneficato quale corrispettivo dell'attività di collaborazione assertivamente da essi prestata.
3. Con l'ultimo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata contestata, in quanto non si sarebbe tenuto conto "dell'ottimo comportamento processuale tenuto dal TI". Anche tale doglianza è manifestamente infondata, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte: il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 cod. pen., è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
hil medesimo giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale a lui demandato, scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. I, 26.1.1994, n. 758);
--anche il giudice di appello pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (vedi Cass., Sez. VI, 4.9.1992, n. 9398);
Nella fattispecie in esame, con i motivi di appello era stata richiesta la dichiarazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche "in ragione del collaborativo comportamento processuale" e la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla entità oggettiva della condotta criminosa accertata, deducendo altresì logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato dalla circostanza che la natura dei precedenti penali a suo carico lo caratterizzano quale “soggetto che, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non ha l'abitudine di rispettare i vincoli e gli obblighi imposti dallo Stato".
4. Il reato – perfezionatosi il 30.10.2003, cioè in coincidenza con il termine ultimo per
-
la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 2002 non era sicuramente prescritto alla data delle pronunzia della sentenza impugnata (il termine ultimo di prescrizione coincide, infatti, con il 30.4.2011) e la inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può attribuirsi rilevanza alla prescrizione scaduta in epoca successiva (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De
Luca).
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", a detta declaratoria consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese
A. Pell 2 processuali, nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
ROMA, 18.5.2011.
Il Consigliere rel. Il Presidente
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