Articolo 832 del Codice civile
Articolo 831Articolo 833
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19 aprile 1942
Art. 832.

(Contenuto del diritto).

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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