Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per mancanza di una autonoma valutazione critica degli elementi contenuti nell'accertamento tributario induttivo e di qualsiasi comparazione con le altre risultanze processuali) .
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Svolgimento del processo Il PM in sede citava a giudizio We.Zi., con decreto emesso il 29/10/2020, affinché lo stesso rispondesse all'udienza del 6/5/2021 del reato in rubrica contestato. In quell'udienza il Giudice, rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto, accertata la regolarità della notifica e sussistendone i presupposti di legge, dichiarava procedersi in assenza dell'imputato e rinviava in via preliminare all'udienza del 14/10/2021. In quella udienza, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove così come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2014, n. 37335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37335 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 15/07/2014
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2380
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 18207/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2013 dalla corte d'appello di Campobasso;
udita nella pubblica udienza del 15 luglio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Campobasso confermò la sentenza emessa il 1 marzo 2010 dal giudice del tribunale di Campobasso, che aveva dichiarato OC GI colpevole del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 perché, nella qualità di legale rappresentante della Villa Italia Industria srl., al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non presentava la dichiarazione annuale IVA relativa all'imposta del 2005, risultando l'imposta evasa pari ad Euro 706.114,00, e lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi 8 di reclusione. Osservò, tra l'altro, la corte d'appello che l'accertamento induttivo effettuato prendendo a base la dichiarazione per il 2004 era attendibile "non solo perché determinato sulla base della dichiarazione annuale dei redditi e del bilancio di esercizio, ma anche perché conforme alle stime di settore prodotte all'Agenzia delle Entrate (che hanno la caratteristica di assegnare gli indici mediani una valenza probatoria significativa) e, peraltro, non smentito da alcuna documentazione che il prevenuto avrebbe potuto e dovuto produrre".
L'imputato, a mezzo dell'avv. Massimo Rizzo, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 e vizio di motivazione. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto provato il superamento della soglia economica di punibilità sulla scorta dell'accertamento induttivo. Secondo la giurisprudenza in sede penale l'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può rappresentare un valido elemento di indagine per stabilire se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde. Lamenta che nel caso di specie è mancata proprio questa verifica in concreto. Inoltre, la corte d'appello ha operato un inammissibile inversione dell'onere della prova ed ha omesso di confrontarsi con le controdeduzioni, formulate in sede propria, comunque versate in atti. Invero, la contesta omissione si è consumata in una condizione fallimentare della società contribuente ed è stata ricostruita dall'Amministrazione solo sulla scorta di formalistiche presunzioni. Il ricorrente allega quindi il ricorso con il quale la Curatela fallimentare ha contrastato nella competente sede l'accertamento presupposto della condanna. Lamenta poi che la corte d'appello non ha considerato che la società aveva chiesto, in tempo immediatamente precedente, un rimborso IVA;
elemento certamente in controtendenza rispetto a quello secondo il quale si è ipotizzata una condizione debitoria superiore alla soglia di rilevanza penale. 2) violazione dell'art. 159 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. e). Osserva che la sentenza impugnata da atto che l'estratto contumaciale è stato regolarmente notificato all'imputato presso il suo domicilio in Napoli, alla Via Pacuvio, 33. Dal certificato anagrafico in atti, risulta che il ricorrente, dal 5.7.2004 al 25.7.2006 è stato residente in [...]21, successivamente, dal 26.7.2006, ha trasferito la propria residenza in via Pacuvio ed è in quel luogo che gli si sarebbe dovuto notificare anche il decreto di citazione a giudizio per il processo di primo grado, il quale invece fu notificato al vecchio indirizzo di Napoli, Via Posillipo 66/21. Pertanto il decreto di irreperibilità emesso il 9.1.2009, che ancora, impropriamente, faceva riferimento all'indirizzo di via Posillipo, è illegittimo. Di modo che, vista la nullità del decreto di irreperibilità, si sarebbe dovuto considerare nulla anche la conseguente notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e la relativa sentenza, come lamentato dal difensore con l'appello, illegittimamente rigettato sul punto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente, è manifestamente infondato. E difatti, l'eccezione di irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado non può ritenersi dedotta con l'atto di appello, nel quale si sosteneva soltanto, del tutto genericamente, che l'imputato non aveva avuto notizia del procedimento a suo carico e che erroneamente era stato dichiarato irreperibile. Stante l'assoluta mancanza di specificità del relativo generico motivo di appello, la corte d'appello non era tenuta a motivare specificatamente il suo rigetto. La corte d'appello, peraltro, ha osservato che il decreto di citazione a giudizio in primo grado era stato ritualmente notificato mediante tempestiva e rituale consegna al difensore dell'imputato, stante la dichiarata irreperibilità del OC, a nulla rilevando ovviamente che, dopo oltre due anni, l'estratto contumaciale della sentenza di appello gli sia stato notificato a mani proprie. È invece fondato il primo motivo. È difatti pacifico che in tema di reati tributari, in sede penale non possono applicarsi le presunzioni legali o i criteri validi in sede tributaria, essendo onere della pubblica accusa fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato. È quindi indubitabile che "ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario" (Sez. 3, 26.2.2008, n. 21213, De Cicco, m. 239984; Sez. 3, 26.11.2008, n. 5490 del 2009, Crupano, m. 243089; Sez. 3, 18.5.2011, n. 36396, Mariutti, m. 251280). In particolare, si è osservato che il giudice penale può anche ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (Sez. 3, 18.12.2007, n. 5786 del 2008, D'Amico, m. 238825) e che l'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, invero, rappresentare, "un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde" (Sez. 3, 21.12.1999, n. 1904 del 2000, Zarbo, m. 215694; Sez. 3, 28.4.2011, n. 24811, Rocco, m. 250647; Sez. 3, 28.11.2012, n. 48813, Urso, non mass.). In altre parole, "per stabilire se vi sia stata evasione e se la stessa abbia raggiunto le soglie determinate dalla legge ... , però, è indispensabile che il giudice non arresti il proprio esame alla constatazione dell'esistenza di detto accertamento e ad un apodittico richiamo di uno dei singoli dati posti a fondamento del medesimo, ma proceda ad una specifica valutazione di tutti gli estremi tenuti in considerazione dall'ufficio finanziario e di ogni altro eventuale indizio acquisito, sicché deve ripercorrere in modo chiaro e puntuale, anche se sintetico, prima l'apprezzamento di ognuno di essi ad esprimere successivamente una valutazione globale di questi ultimi, rendendo inoltre chiari i passaggi della motivazione da lui adottata, per consentire di verificare la esistenza effettiva e la sua coerenza logica" (Sez. 3, 20.10.1995, n. 11223, Perillo, m. 203217). Orbene, nel caso in esame è mancata da parte della corte d'appello qualsiasi concreta verifica ed autonoma valutazione degli elementi indicati nell'accertamento induttivo e qualsiasi comparazione con gli altri elementi acquisiti nel processo. La corte d'appello, infatti, si è limitata ad affermare apoditticamente che l'accertamento induttivo sarebbe "attendibile non solo perché determinato sulla base della dichiarazione annuale dei redditi e del bilancio di esercizio, ma anche perché conforme alle stime di settore prodotte all'Agenzia delle Entrate (che hanno la caratteristica di assegnare gli indici mediani una valenza probatoria significativa) e, peraltro, non smentito da alcuna documentazione che il prevenuto avrebbe potuto e dovuto produrre".
In tal modo, però, la corte d'appello ha erroneamente presupposto una sorta di inversione dell'onere della prova, ammissibile in ambito tributario ma non in quello penale, nel quale spetta all'accusa l'onere di provare l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal superamento delle soglie. Inoltre, nel caso in esame, la corte d'appello ha omesso di confrontarsi con le eccezioni sollevate dalla difesa e con le controdeduzioni dalla stessa formulate in sede propria e versate in atti. In particolare, non ha preso in esame le considerazioni contenute nel ricorso presentato dalla curatela fallimentare al giudice tributario per contrastare l'accertamento induttivo in questione. Nemmeno ha considerato l'eccezione secondo cui la contestata omissione si sarebbe consumata in una condizione fallimentare della società contribuente e che sarebbe stata ricostruita solo sulla base di formalistiche presunzioni. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione, con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Salerno.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di
Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014