Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2014, n. 37335
CASS
Sentenza 15 luglio 2014

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Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per mancanza di una autonoma valutazione critica degli elementi contenuti nell'accertamento tributario induttivo e di qualsiasi comparazione con le altre risultanze processuali) .

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2014, n. 37335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37335
Data del deposito : 15 luglio 2014

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