Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 2
È configurabile il concorso formale tra il delitto di abuso di autorità contro arrestati o detenuti e quello di abuso d'atti d'ufficio, in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca tra loro.
L'ufficiale del disciolto corpo degli Agenti di Custodia, con funzioni di responsabile e comandante del servizio di traduzione, può concorrere, per omesso impedimento, nei reati di abuso d'ufficio e di abuso d'autorità contro arrestati, materialmente commessi dall'agente di Polizia Penitenziaria ad esso subordinato per l'esecuzione del servizio ancorchè tra i due non sia configurabile un rapporto gerarchico.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2013, n. 37088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37088 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 37088 /1 3 i REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..1865 Gaetanino Zecca -Presidente - LO Oldi - Relatore - UP 08-10/05/2013- IZ Fumo - 14/06/2013 LO Zaza R.G.N. 33919/2012 AN Settembre ha pronunciato la seguente SENTENZA . sul ricorso proposto dal Procuratore generale DE Repubblica presso la Corte di appello di Genova nel procedimento nei confronti di:
1. PE AL, nato a [...] il [...] 2. OG NA, nata a [...] il [...] IN NE, nato a [...] il [...]3. 4. CC BR, nato a [...] il [...] 5. GL AN IA, nato a [...] il [...] 6. AI LA, nata a [...] il [...] 7. BR LA, nato a [...] il [...] 8. CO TE, nato a [...] il [...] 9. EC TI, nata a [...] il [...] 10. RC RI, nato a [...] il [...] 11. UB LO, nato ad [...] il [...] 12. IT IZ, nato a [...] il [...] 13. DD AN NO, nato a [...] il [...] 14. US NN, nato a [...] il [...] 15. FU CO, nato a [...] il [...] 16. RR SE, nato a [...] il [...] 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. sui I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. LL RI, nato a [...] il [...] VO RD, nato a [...] il [...] TU NN, nato a [...] il [...] RO PI, nato a [...] il [...] UR GN, nato a [...] il [...] CI NA, nata a [...] il [...] ET NE, nato a [...] il [...] MA BA, nata ad [...] il [...] AS LA, nata a [...] il [...] NA AL, nato a [...] il [...] RI IA, nato a [...] il [...] FO AC NZ, nato a [...] il [...] TA AL, nato a [...] il [...] ZO AD, nata a [...] il [...] ND NI, nata a [...] il [...] AR IL, nata a [...] il [...] IG AS UI, nato a [...] il [...] ricorsi proposti da: PE AL, nato a [...] il [...] OG NA, nata a [...] il [...] IA ZO, nato a [...] il [...] IN NE, nato a [...] il [...] CC BR, nato a [...] il [...] GL AN IA, nato a [...] il [...] IO FR, nato a [...] al Tagliamento il 11/02/1967 AI LA, nata a [...] il [...] BR RC, nato a [...] il [...] CO TE, nato a [...] il [...] TA AL, nato a [...] il [...] TA NE, nato a [...] il [...] EC TI, nata a [...] il [...] RC RI, nato a [...] il [...] UB LO, nato ad [...] il [...] IT IZ, nato a [...] il [...] DD AN NO, nato a [...] il [...] US NN, nato a [...] il [...] RR SE, nato a [...] il [...] LL RI, nato a [...] il [...] 2 21. VO RD, nato a [...] il [...] 22. TU NN, nato a [...] il [...] 23. RO PI, nato a [...] il [...] 24. UR GN, nato a [...] il [...] 25. CI NA, nata a [...] il [...] 26. ET NE, nato a [...] il [...] 27. IG AS UI, nato a [...] il [...] 28. MA BA, nata ad [...] il [...] 29. NA AL, nato a [...] il [...] 30. LO CO LO RE, nato a [...] il [...] 31. UR GI, nato a [...] il [...] 32. UL CE, nato a [...] il [...] 33. RO NN, nato a [...] il [...] 34. FO AC NZ, nato a [...] il [...] 35. TA AL, nato a [...] il [...] 36. ZO AD, nata a [...] il [...] 37. ND NI, nata a [...] il [...] 38. AR IL, nata a [...] il [...] 39. FU CO, nato a [...] il [...] 40. SA LU LE, nato a [...] il [...] sui ricorsi proposti da: Ministero dell'Interno, Ministero DE Difesa e Ministero DE Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, quali responsabili civili avverso la sentenza del 05/03/2010 DE Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LO Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE Volpe, che ha concluso come segue: «codesta Corte di cassazione voglia: dichiarare inammissibili per manifesta infondatezza tutte le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrenti ed il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova;
- 1) annullare, senza rinvio, tutte le statuizioni civili in favore delle parti civili non appellanti poste a carico di imputati non appellanti, relativamente alle sole imputazioni per le quali detto appello dell'imputato è mancato;
- 2) annullare, senza rinvio, le statuizioni civili poste a carico degli imputati in favore di per 3 inammissibilità dell'appello, ad eccezione delle statuizioni relative alle imputa- zioni per le quali vi fu appello degli imputati;
- 3) annullare, con rinvio al giudice civile competente, le statuizioni civili poste a carico di AI LA in favore delle seguenti parti civili, non ricomprese ai punti 1 e 2: 4) annullare, senza rinvio, l'ordinanza di correzione di errore materiale DE Corte d'appello di Genova in data 10.11.2011; 5) annullare la sentenza, senza rinvio, nei confronti di per inammissibilità dell'appello delle parti civili;
- 6) annullare la sentenza, senza rinvio, relativamente alle liquida- zioni di ulteriori provvisionali non domandate;
7) annullare, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, tutte le statuizioni civili relative alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili appellanti o beneficiarie di statuizioni a carico di imputati appellanti, perciò non ricomprese al punto 1); - 8) annullare, senza rinvio, le statuizioni concernenti il delitto dell'art. 323 c.p., ove affermatane la sussistenza come concorrente con il delitto dell'art. 608 c.p., ritenuto il primo reato assorbito nel secondo;
-9) rigettare nel resto i ricorsi di PE, IN, CC, AI, CO, IT, DD, US, FU, RR, LL, VO, TU, RO e UR;
- 10) dichiarare nel resto inammissibili tutti gli altri ricorsi>. uditi per le parti civili l'avv. Sandro NI in sostituzione dell'avv. Raffaele Miraglia, costituito l'avv. Fausto Maria Amato inper sostituzione dell'avv. Manlio Riccardo Dozzo, costituito per l'avv. AN e dell'avv. SE NT, costituita per CI, costituito per l'avv. Federica Roccatti, costituita anche in sostituzione dell'avv. Claudio Novaro, per costituito per e dell'avv. Sveva Insabato, costituita per l'avv. Maria D'Addabbo, costituita per anche in sostituzione dell'avv. Roberto Lamacchia, costituito per l'avv. l'avv. Riccardo Passeggi,AS Auditore, costituito per E costituito per l'avv. Emanuele Tambuscio, costituito per l'avv. AL 4 ; l'avv. SE Campanelli, costituito l'avv. Sandro NI, costituito per per l'avv. Fausto Gianelli, costituito per l'avv. Vladimiro Noberasco, costituito per l'avv. Alberto Lamma, costituito per gli eredi di frattanto deceduto, nonché per l'avv. Michela Stefania Porcile, costituita per e per gli eredi di;
l'avv. Stefano Bigliazzi, costituito per anche in sostituzione dell'avv. Luca Moser, e dell'avv. Dario Rossi, costituito pert costituito per l'avv. Silvia Rocca in sostituzione dell'avv. Fabio Fossati, costituito pert l'avv. Fabio Taddel, costituito per l'avv. LO Angelo Sodani, costituito per' l'avv. Filippo Guiglia, costituito per Sebastian;
l'avv. Luca Partesotti, costituito per l'avv. Luca Brezigar, costituito per l'avv. Licia nella difesa di quest'ultimo D'Amico, costituita per sostituita dall'avv. AL Galasso); l'avv. Raffaella Multedo, costituita per】 l'avv. Laura Tartarini, costituita per l'avv. Gilberto Pagani, costituito per l'avv. Ezio LO Menzione, costituito per l'avv. Lorenzo Trucco, costituito per l'avv. AS l'avv. Pastore, costituito per Federico MI, costituito per l'avv. RIa Maltagliati, costituita l'avv. LO per MA, costituito per l'avv. Simonetta Crisci, costituita per udito per i responsabili civili l'avvocato dello Stato SE Novaresi;
uditi per gli imputati l'avv. NN Aricò, difensore di IN NE e CC 5 "A. : BR;
l'avv. Saverio Aloisio, difensore di RO NN e SA LU LE;
l'avv. Ilaria Claudia Pasqui, difensore di l'avv. Stefano Sambugaro, difensore di RC RI e anche in sostituzione dell'avv. AL Vaccaro, difensore di IG AS, GL IA AN e FO AC NZ;
l'avv. AL Ferrero, difensore di CO TE, anche in sostituzione del codifensore NN Vercellotti;
l'avv. IZ Condipodero, difensore di BR RC;
l'avv. Piergiovanni Junca, difensore di UB LO, anche in sostituzione dell'avv. SE Maria Gallo, difensore di MA BA;
l'avv. Salvatore Orefice, difensore di IN NE e CC BR, anche in sostituzione dell'avv. Alberto Simeone, difensore di AS LA;
l'avv. Giorgio Zunino, difensore di DD AN NO, RR SE, VO RD e TU NN;
l'avv. Ennio Pischedda, difensore di anche in sostituzione dell'avv. Umberto Pruzzo, difensore di OG NA;
l'avv. AL Biondi, difensore di IT IZ, DD AN NO, US NN, FU CO, RR SE, LL RI, VO RD, TU NN, RO PI e UR GN;
l'avv. IZ Mascia, difensore di ET NE;
l'avv. LO Scovazzi, difensore di AI LA, anche in sostituzione dell'avv. Vittorio Pendini, difensore di PE AL, e dell'avv. Pierantonio Franzosa, difensore di CI NA;
gli avv.ti RI Iavicoli e Marco SE;
l'avv. Baroncini, difensori di AR IL, TA AL e Fiorenzo Celasco, difensore di l'avv. Dario Imparato, difensore di ND NI;
l'avv. AS Bassi, difensore di ZO AD. RITENUTO IN FATTO 1. I fatti per cui si procede sono il seguito di quanto avvenuto in Genova nel mese di luglio dell'anno 2001 quando, in occasione del vertice fra i capi di Stato più industrializzati del mondo, noto come G8, si ebbero manifestazioni di protesta da parte di gruppi che si opponevano alla globalizzazione dell'economia: proteste dalle quali scaturirono eccessi che richiesero l'intervento delle forze dell'ordine e diedero luogo a numerosissimi fermi e arresti.
1.1. In previsione DE necessità di provvedere a una prima collocazione dei fermati e arrestati, ai fini DE loro identificazione e successivo smistamento verso i carceri di destinazione o verso il ricovero - quando necessario - ospedaliero, la caserma Nino Bixio di TO venne predisposta per un utilizzo come carcere provvisorio, dotato di uffici per le forze dell'ordine e per la Polizia Penitenziaria, di ufficio matricola ed infermeria, oltre ad un certo numero di 6 celle;
in essa furono quindi tradotti e custoditi molti dei fermati e degli arrestati nell'arco di tempo compreso fra il 20 e il 23 luglio 2001. 1.2. Su quanto accaduto nel corso delle operazioni svoltesi nel sito di TO furono sporte numerose denunce per fatti illeciti, che diedero luogo all'instaurazione di un complesso procedimento penale da parte DE Procura DE Repubblica di Genova. Secondo il narrato dei denuncianti, recepito nei capi d'imputazione, le persone ivi trasportate furono ingiustificatamente sottoposte a maltrattamenti e vessazioni di ogni genere, consistite fra l'altro: nell'essere ripetutamente colpite con calci, pugni, colpi di manganello;
nell'essere obbligate, durante l'attraversamento del corridoio e in ogni caso di trasferimento da un locale all'altro, a tenere la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa, venendo frattanto colpite, ingiuriate e derise da poliziotti disposti ad ali lungo il corridoio;
nell'essere obbligati, durante la permanenza in cella, a tenere ininterrottamente per ore una posizione vessatoria, in piedi con il viso rivolto verso il muro, le braccia alzate oppure tenute dietro la schiena, talvolta strettamente avvinte da laccetti, o anche sedute a terra a gambe larghe oppure inginocchiate, subendo colpi e percosse ad ogni tentativo di cambiare posizione;
nel subire ingiurie e derisioni, anche con riferimento alle loro opinioni politiche, alla sfera sessuale, alle credenze religiose e alla condizione sociale;
nell'essere costrette ad ascoltare canti inneggianti al fascismo e a pronunciare analoghi slogan;
nell'essere, in alcuni casi, raggiunte da spruzzi di gas urticante;
nell'essere private di cibo ed acqua, nonché di coperte per proteggersi dal freddo notturno;
nell'essere talora impedite ad accedere al bagno per l'espletamento delle funzioni fisiologiche, fino ad essere costrette a urinarsi addosso;
nel subire, durante la perquisizione, il danneggiamento a la distruzione di propri oggetti personali, e in taluni casi il taglio dei capelli. Anche durante le visite mediche, secondo l'ipotesi accusatoria, si erano verificati illeciti penalmente rilevanti: sia per il carattere sbrigativo del triage e DE visita, talvolta connotata da disinteresse per i sintomi dolorosi lamentati;
sia per il verificarsi di ulteriori episodi di violenza fisica in danno dei soggetti da visitare;
sia per essersi costrette persone di sesso femminile a denudarsi completamente davanti a uomini presenti e a ruotare ripetutamente su se stesse, o ad eseguire flessioni. Per quanto avvenuto in sede di immatricolazione, vennero elevate imputazioni di falsità in atto pubblico per essersi attestata nei verbali, contro il vero, la rinuncia degli arrestati ad informare i familiari e il consolato dello Stato di appartenenza.
1.3. Dell'esito dei giudizi di primo e di secondo grado, svoltisi rispettivamente davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Genova, si dirà oltre nel trattare di volta in volta le posizioni dei singoli imputati qui ricorrenti. Fin da ora va comunque osservato che, di tutti i reati per i quali si è ritenuta 7 Pl. accertata la responsabilità, è stata rilevata l'estinzione per intervenuto decorso del termine prescrizionale (cui hanno, tuttavia, rinunciato gli imputati TI EC, RI RC e LO UB); con le sole eccezioni costituite da un reato di lesione volontaria grave e dai reati di falso, per i quali la disposta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. ha determinato l'applicazione di un più lungo termine prescrizionale.
2. Contro l'applicazione dell'istituto DE prescrizione, così come dell'indulto, per i fatti ritenuti di maggior gravità è insorto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, il quale, nei confronti degli imputati AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, LA AI, RC BR, TE CO, TI EC, RI RC, LO UB, IZ IT, AN NO DD, NN US, CO FU, SE RR, RI LL, RD VO, TU NN, PI RO, GN UR, NA CI, NE ET, BA MA, LA AS, AL NA, IA RI, AC NZ FO, AL TA, AD ZO, NI ND, IL AR e AS UI IG, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
2.1. Col primo motivo il P.G. ricorrente, premessa una rassegna circa lo stato DE giurisprudenza DE Corte Europea per i Diritti dell'Uomo in tema di tortura e richiamato il parametro di costituzionalità di cui all'art. 117 DE Costituzione italiana, solleva questione di legittimità costituzionale dell'ordinario regime di prescrizione stabilito dall'art. 157 cod. pen., relativamente alle condotte riconducibili alla nozione di tortura.
2.2. Col secondo motivo solleva analoga questione di legittimità costituzionale in ordine all'indulto concesso dall'art. 1 DE legge 31/07/2006, n. 241, in concreto applicato nel presente processo all'imputato AS IG, condannato per un delitto di lesione volontaria riconducibile, secondo il deducente, alla nozione di tortura.
3. Avverso la sentenza si sono gravati, altresì, i 40 imputati dei quali di seguito sono singolarmente esaminate le posizioni processuali e i motivi di ricorso, prendendo le mosse da coloro ai quali, nella sentenza impugnata, sono state attribuite funzioni di carattere apicale nella direzione del sito.
4. AL PE, Vice Questore incaricato DE trattazione dei fermati e funzionario più alto in grado nel sito di TO;
imputato del delitto di abuso - "Bl. di ufficio pluriaggravato (capo 1) per avere sottoposto o lasciato che altri 8 sottoponessero le persone ristrette a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, in violazione di norme di legge e DE Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo; del delitto di abuso di autorità contro arrestati (capo 2), per aver sottoposto o consentito che altri sottoponessero - a misure - di rigore non consentite le persone ristrette presso la caserma nel periodo in cui esse erano a disposizione DE Polizia di Stato;
del delitto di violenza privata pluriaggravata (capo 3) per aver consentito che fosse costretto con percosse a pronunciare un'espressione autodenigratoria;
di altro delitto di violenza privata pluriaggravata (capo 4) per aver consentito che venisse obbligato con percosse a firmare, contro la sua volontà, i verbali relativi al suo arresto;
del delitto di percosse pluriaggravate (capo 5) per avere colpito ai fianchi e in altre parti del corpo. 4.1. È stato condannato in primo grado per il solo reato di cui al capo 2 (escluso l'addebito riguardante la mancata somministrazione di cibo e bevande) e assolto dalle restanti imputazioni. La Corte d'Appello ha parzialmente riformato la sentenza, riconoscendo la responsabilità del PE in ordine ai capi 1) e 2), così come contestati, e rilevando l'intervenuta prescrizione. Lo ha quindi condannato, in solido con la coimputata NA OG e col responsabile civile Ministero dell'Interno, al risarcimento dei danni in favore delle parti civilia 9 4.2. Il ricorso proposto dall'imputato, per il tramite dei difensori, è articolato in due motivi.
4.2.1. Col primo motivo il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui si è ritenuto configurabile il concorso formale fra i reati di cui agli artt. 323 e 608 del codice penale. Rileva che le medesime condotte materiali sono entrate nella descrizione di entrambe le figure delittuose: sicché il carattere residuale del reato di abuso di ufficio avrebbe dovuto condurre al suo assorbimento in quello di abuso di autorità verso gli arrestati.
4.2.2. Col secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità omissiva ex art. 40 cod. pen.. Osserva che, mentre per il magistrato coordinatore, Dott. Sabella, si è ritenuto che, date le mansioni svolte e il tempo trascorso nel sito, potrebe non aver percepito gli accadimenti nel loro effettivo dinamismo, lo stesso criterio non è stato applicato al deducente. Lamenta non essersi motivata la possibilità di intervenire, che si è basata soltanto sul rapporto gerarchico e sulla presenza nel sito, senza considerare l'enorme numero degli arrestati e dei dipendenti da sorvegliare, la vastità degli ambienti e le molteplici attività di coordinamento da espletare.
5. NA OG, Commissario Capo aggregata all'ufficio trattazione atti;
10 imputata di abuso di ufficio pluriaggravato (capo 6) e abuso di autorità contro arrestati (capo 7), in base a condotte omissive sostanzialmente coincidenti con quelle ascritte al PE nei capi 1) e 2). E' stata condannata in primo grado per il solo reato di cui al capo 7, escluso l'addebito riguardante la mancata somministrazione di cibo e bevande. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto la sua responsabilità per ambedue i reati, così come contestati, dei quali ha rilevato l'intervenuta prescrizione. Agli effetti civili ha pronunciato la sua condanna al risarcimento dei danni, in solido col PE e col Ministero dell'Interno, in favore delle medesime parti civili sopra elencate.
5.1. L'imputata ha proposto personalmente ricorso in base a tre motivi.
5.1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, pur avendo premesso in linea di principio di ripudiare il criterio di giudizio secondo cui la sola presenza nel sito sarebbe fonte di responsabilità in base all'assunto non poteva non vedere», si sia di fatto attenuta ad esso nel giudicare la sua posizione. Osserva non essersi precisato, nella motivazione, in quali momenti ella avrebbe avuto la possibilità di rendersi conto di quanto avveniva. Lamenta non essersi tenuto conto delle numerose testimonianze a suo favore, né delle dichlarazioni da lei stessa rese, di cui riproduce il testo nel ricorso.
5.1.2. Col secondo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.. Osserva che la Corte non ha indicato il momento consumativo del reato, tralasciando di precisare in che cosa sarebbe dovuta consistere l'azione doverosa omessa, né ha indagato sulla sua idoneità a impedire l'evento. Osserva, altresì, essere mancata la motivazione in ordine al dolo.
5.1.3. Col terzo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alla liquidazione delle provvisionali. 6 ufficiale del disciolto corpo degli Agenti di Custodia, responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi di Polizia Penitenziaria per il vertice G8, di fatto occupatosi solo delle carceri esterne predisposte per l'accoglienza degli arrestati (fra cui il sito di TO): imputato dei reati di abuso di ufficio pluriaggravato (capo 12) e abuso di autorità contro arrestati (capo 13), in base a condotte commissive od omissive non dissimili da quelle già viste dianzi. Assolto in primo grado con statuizione non impugnata dal Pubblico Ministero, dalla Corte d'Appello è stato riconosciuto responsabile agli effetti civili e condannato, in solido col Ministero DE Giustizia, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili appellanti 6.1. Il ricorso da lui proposto, per il tramite del difensore, è articolato in 11 dieci motivi.
6.1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la condanna a suo carico sia stata emessa in favore di parti civili che non avevano interposto appello avverso l'assoluzione pronunciata nei suoi confronti;
osserva, al riguardo, che in nessuna parte dell'atto d'impugnazione è fatto riferimento al proprio nome.
6.1.2. Col secondo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine al tacito rigetto DE propria eccezione di inammissibilità dell'appello delle parti civili. - 16.1.3. Col terzo motivo specifica e ripropone le ragioni poste a base DE predetta eccezione, illustrandole secondo tre distinti profili, riguardanti: l'omessa indicazione dei capi e punti DE sentenza oggetto d'impugnazione; l'omessa specificazione dei motivi;
la genericità DE domanda e la carenza d'interesse ad impugnare. A quest'ultimo proposito osserva che le parti civili appellanti avevano già ottenuto la condanna di altri imputati al risarcimento dei danni da loro subiti, per cui avrebbero dovuto specificare sotto quale profilo aquiliano la sentenza sarebbe stata fonte per essi di un pregiudizio ai fini risarcitori.
6.1.4. Col quarto motivo denuncia, siccome illegittima, la reformatio in peius consistita nell'aver pronunciato condanna al risarcimento del danni anche in relazione al reato di cui al capo d'imputazione n. 13, sebbene l'appello si riferisse soltanto al capo n. 12. 6.1.5. Col quinto motivo denuncia il vizio di ultra o extra petizione, insito nel fatto che la sentenza si sia addentrata nella disamina DE posizione di garanzia attribuitagli, e negata dal Tribunale, sebbene l'appello delle parti civili non avesse toccato tale argomento.
6.1.6. Col sesto motivo rimprovera alla Corte d'Appello di avere violato la regola del ragionevole dubbio, cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.. 6.1.7. Col settimo motivo contrasta la configurabilità di un concorso formale fra i reati di cui agli artt. 323 e 608 cod. pen.. 6.1.8. Con l'ottavo motivo, tornando sulla posizione di garanzia attribuitagli quale presupposto per l'applicabilità dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., sostiene essersi erratamente ravvisato un obbligo di subordinazione gerarchica del personale DE Polizia Penitenziaria nei confronti degli ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia.
6.1.9. Col nono motivo deduce illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità.
6.1.10. Col decimo impugna l'entità DE provvisionale.
6.2. Un'ulteriore censura, di illogicità DE motivazione e travisamento DE prova, è sviluppata in una memoria con motivi nuovi, nella quale il ricorrente 12 P. sostiene esservi stata da parte DE Corte territoriale un'errata lettura delle prove testimoniali.
7. NE IN e BR CC, entrambi ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia, con funzioni di responsabile e comandante del servizio centrale traduzioni (S.C.T.) per il vertice G8; entrambi imputati di abuso di ufficio pluriaggravato e abuso di autorità contro arrestati (capi 14 e 15 per IN, 16 e 17 per CC), per condotte commissive od omissive riconducibili, anche in questo caso, all'imposizione di misure vessatorie e di trattamenti inumani e degradanti.
7.1. Assolti dal Tribunale per insussistenza dei fatti, sono stati riconosciuti dalla Corte d'Appello colpevoli dei reati come contestati e, applicata la prescrizione, condannati al risarcimento dei danni in solido fra loro e col +TE Ministero DE Giustizia in favore delle parti civili - 13 Ph.
7.2. I due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso, per il tramite dei comuni difensori, affidandolo a sei motivi, cui hanno fatto seguito altri due motivi presentati con atto separato.
7.2.1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano travisamento dei fatti. Riproducendo parti dei verbali di udienza, contrastano il convincimento DE Corte di merito secondo cui le violenze ai danni degli arrestati sarebbero state continue e si sarebbero svolte anche sul piazzale d'ingresso al sito di TO, ad opera di un gruppo di poliziotti definito «comitato di accoglienza». Sostengono che la propria presenza non continuativa all'interno del sito era- stata coincidente coi momenti nei quali nulla accadeva.
7.2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e travisamento dei fatti, contestano la fondatezza dei due presupposti sui quali la Corte d'Appello ha basato l'affermazione di colpevolezza, e cioè: la sussistenza di un rapporto gerarchico tra gli ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia e gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria;
l'utilizzo dell'assioma secondo cui essi, essendo presentl, non avrebbero potuto non vedere.
7.2.3. Col terzo motivo, espressamente dedotto in via subordinata, i ricorrenti eccepiscono in rito la nullità, per entrambi, DE notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare e, per il solo IN, anche del decreto che ha disposto il giudizio nonché di tutti gli atti successivi. Precisano che il IN ebbe ad eleggere domicilio presso il difensore e, contestualmente, presso la propria abitazione: sicché l'elezione così formulata non era valida e la notifica effettuata presso il difensore in base ad essa era nulla;
quanto al CC, osservano che costui, dopo aver eletto domicilio presso il difensore, con successiva dichiarazione in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero aveva invece eletto la propria abitazione: sicché la notifica effettuata al precedente domicilio eletto, ormai revocato, era parimenti nulla. Denunciano carenza di motivazione in ordine al rigetto di tali eccezioni.
7.2.4. Col quarto motivo ripropongono l'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, per la sovrapponibilità del suo tenore a quello di una memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado. Anche di tale eccezione lamentano l'omessa disamina.
7.2.5. Col quinto motivo denunciano, siccome contraria a legge, la disposta condanna al risarcimento dei danni anche in favore delle parti civili che non 14 Al. avevano interposto appello avverso la pronuncia assolutoria.
7.2.6. Col sesto motivo impugnano l'entità delle provvisionali.
7.3. L'atto successivamente depositato s'indirizza a impugnare la sentenza, così come risultante dopo le correzioni disposte con tre ordinanze in data 10 novembre 2011, in base ai due ulteriori motivi di seguito indicati.
7.3.1. Col settimo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, che sarebbe insita nella liquidazione delle spese di parte civile nella misura di euro 18.000,00 per ciascuna: sia per essersi omesso di considerare che molte delle parti civili erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, il che comportava la necessità di non eccedere i valori tariffari medi;
sia perché in diversi casi più parti civili erano assistite dal medesimo difensore.
7.3.2. Con l'ottavo motivo contestano che l'inserimento del nome DE parte ira i beneficiari DE condanna al risarcimento dei dannicivile potesse essere disposto con procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., non vertendosi in un'ipotesi di errore materiale, bensì di modificazione essenziale dell'atto.
7.4. Agli atti vi è un'ulteriore memoria presentata a questa Corte nell'interesse dei ricorrenti, recante in allegato copie di atti processuali finalizzate a rendere autosufficiente il ricorso.
8. AN IA GL, Ispettore DE Polizia Penitenziaria nominato responsabile DE sicurezza»; imputato di abuso di ufficio pluriaggravato (capo 18) per avere sottoposto o lasciato che altri sottoponessero le persone - - ristrette a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, in violazione di norme di legge e DE Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo; di abuso di autorità contro arrestati (capo 19), per aver sottoposto - o consentito che altri sottoponessero - a misure di rigore non consentite le persone ristrette presso la caserma;
di concorso agevolativo in percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata pluriaggravate (capo 20) ai danni di: percosso in cella con calci mentre stava nella posizione vessatoria e ancora con calci, pugni e colpi di manganello quando aveva chiesto di poter andare in bagno;
♥ ripetutamente percossi da due ali di agenti DE Polizia Penitenziaria quando transitavano nel corridoio e în cella quando tentavano di sedersi perché stanchi;
costretto nel corridoio a percosso con un colpo di manganello gridare «Viva il Duce>>;* all'ingresso DE caserma e ancora nel corridoio, con calci e pugni, riportando lesioni;
ingiuriato nel corridoio con frasi del tipo «Bastardi comunisti, ora che impariate>>; percosso nella cella mentre era nella posizione vessatoria e quando 15 Ar. veniva fatto sostare nel corridoio, in attesa DE visita medica, in altra posizione caratterizzata dall'obbligo di tenere le gambe molto divaricate, percosso con un pugno e uno schiaffo da un agente DE Polizia Penitenziaria al momento dell'arrivo in cella;
ancora percosso alla caviglia dolorante e con un colpo dietro alle ginocchia da due diversi agenti mentre sostava nel corridoio nella posizione di cui sopra;
' percosso dalla Polizia Penitenziaria con calci e pugni e costretto, con violenza e minaccia, a gridare *Viva il Duce» e «Alalà», oltre a subire una ustione al polso destro causatagli con una sigaretta;
ed altresì in danno di quali soggetti passivi di fatti analoghi a quelli dianzł descritti;
nonché, ancora, in danno di costretti da agenti DE Polizia Penitenziaria a fare il saluto romano e a dire e ascoltare frasi contrarie alla propria fede politica;
il capo d'imputazione prosegue con l'elencazione di altre 67 persone offese e con la descrizione di quanto da esse subito secondo l'accusa. Al GL sono stati altresì contestati i reati di lesione volontaria (capo 21), percosse (capo 22) e ingiuria continuata (capo 23), direttamente commessi nei confronti di fermato per l'identificazione; di violenza privata ai danni di (capo 24), costretto a marciare nel corridoio DE caserma e ad alzare il braccio destro in segno di saluto fascista;
di percosse inflitte (capo 25), facendogli sbattere la testa contro il muro mentre si trovava nel corridoio in posizione vessatoria.
8.1. Il Tribunale ha condannato il GL per i reati di cui ai capi 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, escluse le contestazioni riguardanti l'omessa sommini- strazione di cibo e bevande, nonché i riferimenti alle persone offeset Sebastian, esclusa altresì l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.; lo ha condannato alla pena di legge e al risarcimento dei danni, in solido col Ministero DE Giustizia, in favore delle parti civili 16 8.2. La Corte d'Appello ha ravvisato la responsabilità del GL per tutti i reati così come contestati, dichiarandone tuttavia l'estinzione per prescrizione e confermando le statuizioni civili.
8.3. L'imputato ha proposto ricorso congiuntamente a AS IG e AC NZ FO, per il tramite del comune difensore;
ma i motivi inerenti a ciascuno sono illustrati separatamente, stante la diversificazione delle posizioni processuali.
8.3.1. Dei due motivi riguardanti il GL, il primo muove critiche alla motivazione DE sentenza, in quanto attenta agli aspetti generali delle vicende e non alle specifiche responsabilità a lui addebitate. Lamenta il ricorrente che si sia omesso di considerare che ognuno degli uffici istituiti nel sito di TO 17 BST. aveva un proprio responsabile, così essendosi erratamente attribuito al GL il ruolo di unico responsabile DE sicurezza. Sostiene che, incaricato soltanto di organizzare l'immatricolazione e la visita medica degli arrestati, per poi metterli a disposizione DE Polizia Penitenziaria, si era trovato senza uomini, senza disposizioni, senza un regolamento, senza potere d'intervento nei confronti degli altri appartenenti alle forze dell'ordine. Osserva che due sole persone offese hanno riconosciuto in lui l'autore delle angherie subite e contesta tall riconoscimenti, sottoponendo ad analisi il dichiarato dei testi.
8.3.2. Col secondo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità DE condanna emessa in favore delle parti civili, siccome pronunciata singolarmente a carico dei diversi imputati, anziché in via solidale fra loro.
9. TE CO, Sottotenente dei Carabinieri comandante del contingente addetto al servizio di vigilanza dalle ore 8 alle 19 del 21 luglio 2001; imputato del delitto di abuso di autorità contro arrestati (capo 31), per aver sottoposto - o consentito che altri sottoponessero a misure di rigore non consentite le persone ristrette nella caserma;
nonché di concorso ex art. 40 cod. pen. nei delitti di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata ai danni di 41 detenuti, indicati nominativamente nel capo d'imputazione 32 con la descrizione di quanto da ciascuno di essi subito secondo l'accusa.
9.1. In primo grado è stato assolto da tutte le imputazioni con la formula perché il fatto non costituisce reato». La Corte d'Appello è venuta in contrario avviso, riconoscendo la sua responsabilità in ordine ad ambedue i reati contestatigli, peraltro estinti per prescrizione;
e lo ha condannato, in solido col Ministero DE Difesa, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili 9.2. L'imputato ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
9.2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia mancanza e contraddittorietà di motivazione per esserglisi addebitati gli stessi fatti ascritti al coimputato RC BR, che aveva operato in una diversa fascia oraria. Lamenta, 18 altresì, che la Corte abbia omesso di coordinare le dichiarazioni dei testi elencati in motivazione (i quali avevano riferito DE presenza di Carabinieri sul piazzale al momento del loro arrivo) con quelle degli altri testi secondo i quali, al sopraggiungere dei Carabinieri, le vessazioni erano cessate. Osserva che la motivazione non spiega le ragioni di dissenso da quanto osservato dal Tribunale, secondo cui i Carabinieri avevano una limitata autonomia essendo alle dipen- denze funzionali DE Polizia di Stato;
né spiega perché egli debba rispondere dei reati di percosse, lesioni, minacce, ingiurie e violenza privata.
9.2.2. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 608 cod, pen.; osserva che la norma incriminatrice richiede che l'agente abbia la custodia anche temporanea del detenuto: per cui egli non dovrebbe rispondere di - - quanto avvenuto sul piazzale, nei confronti di persone che non erano in quel momento sottoposte alla sua custodia. Rileva che l'avere disposto l'attenuazione delle misure di rigore è incompatibile col dolo. 10. RC BR, Tenente dei Carabinieri comandante del contingente addetto al servizio di vigilanza dalle ore 19 del 21 luglio alle ore 8 del 22 luglio;
imputato del delitto di abuso di autorità contro arrestati (capo 29), per aver sottoposto o consentito che altri sottoponessero a misure di rigore non - consentite le persone ristrette presso la caserma;
nonché di concorso ex art. 40 cod. pen. nei delitti di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata ai danni di 49 persone ristrette nella caserma, indicate nominativamente nel capo d'imputazione 30 con la descrizione di quanto da ciascuna di esse subito secondo l'accusa. 10.1. Assolto dal Tribunale in applicazione dell'art. 530, comma 2, del codice di rito, dalla Corte d'Appello è stato ritenuto responsabile di entrambi i reati, peraltro prescritti, e condannato al risarcimento dei danni, in solido col Ministero DE Difesa, in favore delle parti civil. 19 A. 10.2. L'imputato ricorre in base a un solo motivo. Con esso deduce esservi stata da parte DE Corte un'errata lettura dei dati processuali;
illustra la censura riproducendo il testo DE deposizione resa dalla persona offesa e si richiama a quelle, confermative, dell'infermiere OG e dei Carabinieri addetti ai servizi di vigilanza. 11. IZ IT, AN NO DD, NN US, CO FU, SE RR, RI LL, RD VO, NN TU, PI RO e GN UR, inquadrati in sentenza nella categoria dei cosiddetti intermedi, in quanto sottufficiali dei Carabinieri impiegati nel servizio di vigilanza in due turni;
i primi quattro, (IT, DD, US e FU) con orario dalle 8 alle 19 del 21 luglio 2001; gli altri (RR, LL, VO, TU, RO e UR) dalle 19 del 21 luglio alle ore 1 del 22 luglio, di fatto avendo protratto il servizio fino alle successive ore 8. Sono stati accusati, con distinti capi d'imputazione dal contenuto sostanzialmente analogo (nn. dal 39 al 48), di concorso ex art. 40 cod. pen. nel delitto di cui all'art. 608 cod. pen.. Nella sentenza è precisato che le contestazioni non hanno riguardato specifici reati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenze perché gli imputati in questione, essendo responsabili solo DE singola squadra, erano titolari di un obbligo di garanzia limitatamente al trattamento delle persone sottoposte alla loro vigilanza: e poiché erano presenti contemporaneamente diverse sottosquadre, non è stato possibile accertare quale fosse l'abbinamento tra le cella in cui v'era una persona offesa di specifici reati e la sottosquadra addetta alla sua vigilanza, sicché non è stato possibile individuare il sottufficiale di riferimento. 11.1. Il Tribunale ha pronunciato, per tutti, assoluzione per mancanza di dolo. La Corte d'Appello ha invece ravvisato la sussistenza dei reati contestati, peraltro prescritti, e ha disposto la condanna di IT, DD, US e FU, in solido col Ministero DE Difesa, al risarcimento dei danni in favore di 2 020 quanto ai soli IT e DD, anche in favore delle parti civili ha poi condannato RR, LL, VO, TU, RO e UR, in solido col Ministero DE Difesa, al risarcimento dei danni in favore d 11.2. Tutti gli imputati suddetti hanno proposto congiuntamente ricorso per il tramite del comune difensore. Alla censura introduttiva, con cui si lamenta che non siano state analizzate le posizioni individuali, segue l'esposizione dei quatto motivi in cui si articola l'atto di impugnazione. 11.2.1. Col primo motivo i ricorrenti eccepiscono l'inammissibilità delle conclusioni assunte dalle parti civili non appellanti. 11.2.2. Col secondo motivo deducono la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. quanto agli appelli delle parti civil Di questi eccepiscono la genericità per mancata indicazione degli imputati nei confronti dei quali l'impugnazione era proposta (essendovi soltanto un richiamo alle conclusioni prese in primo grado), nonché dei motivi d'impugnazione e dei capi impugnati. 11.2.3. Col terzo motivo, denunciando erronea applicazione degli artt. 40 e 608 cod. pen. e vizi di motivazione, i ricorrenti deducono incompatibilità fra le valutazioni DE Corte d'Appello e le risultanze processuali;
rilevano essersi ammesso che i ricordi delle persone offese potevano essere resi confusi e contraddittori dalle percezioni dolorose al limite DE sopportabilità: il che avrebbe dovuto condurre a una conclusione assolutoria;
rilevano che quanto riferito dalla persona offesa in ordine alle percosse subite e 21 A al diniego delle medicine che aveva nello zaino, riguardava una fase temporale in cui non c'erano i Carabinieri;
propongono la rivisitazione di alcune altre testimonianze, dalle quali assumono potersi trarre una distinzione dei ruoli;
rilevano non potersi stabilire con certezza chi abbia consentito ad altri di provocare i comportamenti vessatori e chi, invece, si sia attivato per aiutare;
insistono sulla limitata autonomia d'azione consentita ai Carabinieri in quel contesto. 11.2.4. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 76, 605 e 539 cod. proc. pen.. Deducono che, a dimostrazione DE massificazione delle responsabilità, è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore di alcune parti civili che non avevano avuto alcun rapporto con essi. In particolare, per quanto riguardante gli imputati IT, DD, US e FU, il cui turno era durato dalle ore 8 alle 19 del 21 luglio, sostengono non essere giustificata la condanna in favore delle parti civil che era transitato nel sito venerdi 20 luglio), (arrestati alla scuola Diaz e quindi giunti non prima del 22 luglio). 11.3. La difesa degli imputati ha poi depositato una memoria con motivi nuovi, con la quale i ricorrenti denunciano, quale errore metodologico commesso dalla Corte d'Appello, la mancata confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno DE pronuncia di assoluzione. Sotto altro profilo eccepiscono la violazione del principio affermato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, in base al quale il giudice di appello non può addivenire ad una diversa valutazione delle prove testimoniali, con conseguenze peggiorative DE condizione dell'im- putato, se non dopo aver rinnovato l'audizione dei testi. 12. NE ET, Ispettore Superiore DE Polizia di Stato, responsabile dell'ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile;
imputato dei delitti di concorso in lesione e violenza privata pluriaggravata ai danni di AR VI, costretto con la violenza fisica a firmare gli atti relativi al suo arresto (capo n. 54); di concorso ex art. 40 cod. pen. in violenza privata pluriaggravata ai danni di costretta a subire il taglio di tre ciocche di capelli (capo n. 55); di concorso in violenza privata aggravata e continuata ai danni di costretti con percosse e minacce a firmare gli atti relativi al loro arresto (capo n. 56). 12.1. Il Tribunale ha ritenuto la sua responsabilità, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., e lo ha condannato alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in solido col Ministero dell'Interno (fatta eccezione, quanto a quest'ultimo, per i danni subiti da, 22 M. La Corte d'Appello ha ravvisato la responsabilità per tutti i reati come contestati, rilevandone tuttavia l'intervenuta prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili. 12.2. Ha proposto personalmente ricorso l'imputato, deducendo tre motivi. 12.2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e sentenza. Osserva, in proposito, che l'impu- tazione elevatagli in base alle indicazioni delle querele collocava temporalmente i fatti ascrittigli in orari incompatibili con la sua presenza nel sito di TO. L'avere i giudici aderito allo spostamento cronologico derivante dalle testimo- nianze interessate delle persone offese ha pregiudicato, secondo il ricorrente, il suo diritto alla difesa. 12.2.2. Col secondo motivo, ancora soffermandosi sullo stesso argomento, deduce carenza e manifesta illogicità DE motivazione in ordine al tempo e al luogo dei fatti contestati. 12.2.3. Col terzo motivo deduce analoghi vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle prove a carico e inattendibilità, per converso, di quelle favorevoli alla difesa. 13. AS UI IG, Assistente Capo DE Polizia di Stato, componente DE pattuglia che aveva trasportato alcuni fermati per l'identifi- cazione dall'Ospedale San Martino alla caserma di TO;
imputato di lesione personale grave e pluriaggravata ai danni di AZ SE per avergli causato alla mano, divaricandone le dita, una lacerazione guarita secondo l'imputazione in giorni 50 (capo n. 57), 13.1. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato, esclusa l'aggravante DE crudeltà, e lo ha condannato alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore DE parte civile, in solido col Ministero dell'Interno. La Corte d'Appello ha confermato il deliberato. 13.2. Il IG ha proposto ricorso per cassazione (congiuntamente ai coimputati GL e FO, come già visto), deducendo per parte propria cinque motivi. 13.2.1. Col primo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte di avere risposto disorganicamente ai motivi di appello, senza correlarsi ai dati processuali. Riproduce parte delle dichiarazioni rese al fine di contestare l'attendibilità DE propria individuazione quale autore del reato. 13.2.2. Col secondo motivo deduce la mancata acquisizione di una prova decisiva, che indica nell'assunzione di due testi che erano stati presenti quando, il giorno 1 agosto 2001, aveva incontrato il IG e riconosciuto in lui l'autore del fatto verificatosi il 20 luglio. Lamenta, inoltre, che il primo giudice si 23 sia ingiustificatamente rifiutato di ammettere una domanda che la difesa intendeva rivolgere al teste riguardante i suoi precedenti penali, e di acquisire il relativo certificato. 13.2.3. Col terzo motivo contrasta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen., sostenendo che la durata DE malattia non ha superato i 30 giorni. 13.2.4. Col quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine ai criteri sanzionatori applicati, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche e all'entità dell'aumento di pena per la continuazione. 13.2.5. Col quinto motivo impugna l'entità DE provvisionale assegnata alla parte civile. 14. e entrambi Assistenti DE Polizia Penitenziaria addetti al servizio matricola;
il primo imputato di tre reati continuati di concorso in falsità ideologica in atto pubblico, per avere attestato a verbale, contro il vero, la mancata richiesta di avviso dell'arresto a familiari e parenti e la mancata richiesta di comunicazione all'ambasciata o al consolato del paese di appartenenza, per quanto attinente a (capo 79); (capo 80), Capo 81); il secondo coimputato col primo nel reato da ultimo descritto, addebitatogli al capo 82, e in altro analogo reato per quanto attinente a capo 83). 14.1. Il Tribunale ha assolto ambedue gli imputati per insussistenza dei fatti loro ascritti. La Corte d'Appello è venuta in contrario avviso, dichiarando la responsabilità dell'RO per i tre reati ascrittigli, unificati dal vincolo DE continuazione, e condannandolo alla pena di legge e al risarcimento dei danni, in 24 solido col Ministero DE Giustizia, in favore delle parti civili Del pari ha riconosciuto la responsabilità del applicando la continuazione fra i due reati ascrittigli e condannandolo alla pena di legge e al risarcimento dei danni, in solido col Ministero DE Giustizia, in favore delle parti civili 14.2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i due imputati, per il tramite del comune difensore, affidandolo a tre motivi. 14.2.1. Col primo motivo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, i ricorrenti contestano di aver negato agli arrestati il diritto di avvertire i familiari e il consolato dello Stato di appartenenza;
sostengono esservi stato errore di fatto, dipeso da incomprensione DE lingua, già riconosciuto dal Tribunale e non confutato adeguatamente dalla Corte d'Appello. Lamentano che la decisione sia frutto di un travisamento delle emergenze processuali, per essersi ritenuto che l'omissione inficiasse tutti i verbali, mentre riguardava soltanto una parte di essi. Rilevano l'insussistenza di qualsiasi movente. 14.2.2. Col secondo motivo deducono inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, per essere stata applicata l'aggravante di cui al capoverso dell'art. 476 cod. pen., in assenza di qualsiasi precedente contestazione. 14.2.3. Col terzo motivo, consequenziale al precedente, eccepiscono l'intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti. 15. 5, anch'egli Assistente DE Polizia Penitenziaria addetto all'ufficio matricola;
imputato di due reati continuati di concorso in falsità ideologica in atto pubblico per avere attestato a verbale, contro il vero, la mancata richiesta di avviso dell'arresto a familiari e parenti e la mancata richiesta di comunicazione all'ambasciata 0 al consolato del paese di appartenenza, per quanto attinente a ✓capo 76), nonché ad (capo 77). 15.1. Assolto in primo grado per insussistenza del fatto, è stato condannato in appello alla pena di legge, previa applicazione DE continuazione, e al 25 B. risarcimento dei danni, in solido col Ministero DE Giustizia, in favore delle parti civili 15.2. L'imputato ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, sulla base di due motivi. 15.2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione DE legge penale;
sostiene esservi stato errore di fatto, dovuto alla reciproca incomprensione DE lingua. Sottolinea che suo compito non era quello di raccogliere le dichiarazioni, ma soltanto di inserire nel sistema informatico i dati raccolti da altri. Sottopone ad analisi le dichiarazioni rese dalle sette persone offese per le quali ha sottoscritto i verbali e osserva: che tre di loro non hanno firmato perché non conoscevano la lingua;
tre non sono state in grado di riferire alcunché e due (lo stesso hanno firmato nel carcere di destinazione analogo documento di rinuncia ad avvertire i familiari e il consolato. Lamenta che di tutto ciò non si sia tenuto conto. 15.2.2. Col secondo motivo si duole che sia stata applicata l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., sebbene non contestata. 15.3. Una successiva memoria difensiva con motivi nuovi s'impernia, per un verso, sulla dedotta contraddittorietà DE motivazione rispetto ai dati processuali, che illustra attraverso la riproduzione di estratti delle trascrizioni di deposizioni testimoniali;
per altro verso sui denunciati vizi motivazionali in ordine all'elemento soggettivo del reato e all'errore di fatto;
per altro verso ancora sulla mancata contestazione dell'aggravante DE fidefacenza. 16. ed. il primo Ispettore Capo DE Polizia Penitenziaria e responsabile del servizio matricola, il secondo Vice Sovrintendente addetto al medesimo servizio;
entrambi imputati per concorso nei reati di falsità ideologica in atti pubblici riguardanti l'attestazione DE mancata richiesta di avviso ai familiari e di comunicazione all'ambasciata o al consolato per gli arrestati di provenienza estera già dianzi visti (capo d'imputazione n. 70 per LO e capi 71, 72, 73, 74 e 75 per UR). 16.1. Entrambi sono stati assolti dal Tribunale per insussistenza dei fatti con pronuncia non impugnata dal pubblico ministero. Su appello delle parti civili la Corte di Genova ha invece ritenuto la loro responsabilità e pronunciato condanna, in solido tra loro e col Ministero DE Giustizia, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili 16.2. I due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso, per il tramite 26 A. del comune difensore, affidandolo a cinque motivi. 16.2.1. Col primo motivo i ricorrenti eccepiscono l'inammissibilità degli appelli proposti dalle parti civili Rilevano la dl richieste specifiche mancanza, negli appelli di riguardanti le persone dei deducenti;
in tutti, inoltre, segnalano la mancata specificazione delle ragioni di diritto e la genericità di quelle di fatto, oltre alla mancata indicazione dei capi e punti DE sentenza investiti dal gravame. 16.2.2. Col secondo motivo deducono violazione di legge per essersi omesso di rilevare l'inammissibilità degli appelli per mancata indicazione delle condotte specificamente ascritte ai deducenti, nonché per la richiesta di affermazione DE penale responsabilità, cui le parti civili non erano, a loro avviso, legittimate. 16.2.3. Col terzo motivo, denunciando illogicità di motivazione e travisamento DE prova, lamentano che non si sia tenuto conto DE disorganizzazione dell'ufficio e DE mancanza di interpreti;
si richiamano alle deposizioni di alcuni testi, a conferma dell'esistenza di problemi organizzativi. Rilevano che l'avviso al consolato era obbligatorio, indipendentemente dalla volontà degli arrestati. Negano di aver avuto consapevolezza di condotte dei sottoposti contrarie a legge, non essendo stato il LO presente alle pretese falsificazioni seriali e non avendo il UR presenziato, dopo turni massacranti, alle dichiarazioni contestate. 16.2.4. Col quarto motivo deducono erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen., in considerazione del fatto che l'obbligo a carico del pubblico ufficiale è quello di attestare fatti e non dichiarazioni di volontà. Elencano testimonianze delle quali assumono esservi stato il travisamento (testi 16.2.5. Col quinto motivo denunciano come illegittima l'applicazione dell'aggravante ex art. 476, comma secondo, cod. pen., mai contestata. 17. Al novero dei cosiddetti intermedi sono anche riconducibili i comandanti dei gruppi e sottogruppi DE Polizia di Stato succedutisi nel servizio di vigilanza dei fermati e degli arrestati tra il pomeriggio del 20 luglio 2001 e il mattino del giorno successivo. I nuclei di imputazioni elevati in proposito riguardano il comprendente contingente al comando dell'Ispettore Superiore e il contingente al l'Ispettore e il Sovrintendente comando dell'Ispettore Superiore LA AI, comprendente la Vice Sovrintendente TI EC e gli Ispettori RI RC e LO UB. 27 R. 18. Agli imputati è stato contestato, nei rispettivi capi d'imputazione 26, 33 e 34, il concorso ex art. 40 cod. pen. nel delitto di cui all'art. 608 dello stesso codice in relazione alla sottoposizione dei fermati e degli arrestati alle misure di rigore già viste nel trattare di analoghe imputazioni, con riferimento cronologico alla fascia oraria dalle ore 17 alle 19 del giorno 20 luglio. All'assoluzione pronunciata dal Tribunale, non impugnata dal pubblico ministero, ma da alcune parti civili, è seguita la riforma ai soli effetti civili ad opera DE Corte d'Appello; la quale, sul presupposto che il contingente di appartenenza fosse rimasto sul posto fino alle ore 23, quando era sopraggiunto il contingente AI, ha ravvisato la responsabilità degli imputati per tutto quanto avvenuto fino a quell'ora; e li ha quindi condannati, in solido fra loro e col Ministero dell'Interno, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, per le ragioni che vengono di seguito partitamente esposte. 18.1. Il ricorso di è affidato a cinque motivi. 18.1.1. Col primo il ricorrente eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili adducendo svariate ragioni: non essere nominati gli imputati nei confronti dei quali si intendeva impugnare la sentenza;
non essere indicate le ragioni di fatto e di diritto destinate a sorreggere le richieste degli appellanti nei confronti del essere formulata la richiesta, preclusa alla parte civile, di affermazione di responsabilità penale degli imputati. Lamenta, altresì, carenza di motivazione sui punti in questione. 18.1.2. Col secondo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla legittimazione ad impugnare delle parti civili. Osserva che non è certo che costoro fossero transitate nel sito nell'orario in cui egli prestò servizio: vi era stata un'ordinanza che riservava all'istruttoria dibattimentale l'accertamento DE circostanza;
e in esito all'istruttoria il Tribunale aveva individuato i soggetti passivi del reato in otto persone, cinque delle quali rimaste irreperibili, mentre le altre tre non risultavano essere state obbligate alla posizione vessatoria. 18.1.3. Col terzo motivo denuncia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per essersi estesa la responsabilità del deducente ai fatti verificatisi al di fuori DE fascia oraria dalla 17 alle 19, cui era limitata la contestazione: ciò in quanto si è ritenuto (fra l'altro immotivatamente) che il servizio si fosse protratto fino alle ore 22; nonché per l'attribuzione di fatti diversi dalla posizione vessatoria, consistiti nel non aver impedito maltrattamenti inumani e degradanti, anche questi estranei al capo d'imputazione. 18.1.4. Col quarto motivo, riprendendo l'argomento inerente alla durata del 28 servizio in TO, si richiama alla propria relazione di servizio, nella quale è attestato l'allontanamento dal sito alle ore 18.30. Sotto altro profilo lamenta che si sia ritenuta la sua responsabilità sul presupposto che non avesse potuto non vedere, sentire, percepire con l'olfatto quanto accadeva nel sito, così accomunando ingiustificatamente la sua posizione a quella di tutti gli imputati ivi presenti. Osserva che il narrato delle persone offese si riferisce ad orari nei quali il contingente non era più sul posto. 18.2. Analoghe censure sono sviluppate nel ricorso di il quale nei primi quattro motivi a sua volta deduce: 1) inammissibilità, per le ragioni già viste, dell'appello delle parti civili;
2) carenza di motivazione in ordine alla relativa eccezione;
3) violazione degli artt. 521 e 522 del codice di rito;
4) errata ricostruzione DE fascia oraria di servizio del contingente. Con un quinto motivo denuncia carenza di motivazione in ordine all'entità DE provvisionale. 18.3. Il ricorso di è anch'esso articolato in cinque motivi. 18.3.1. Col primo di essi il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili viziato da genericità sia nella parte riguar- dante la mancata indicazione degli imputati, sia nelle parti in cui dovevano essere enunciati i capi e i punti DE sentenza investiti dall'impugnazione. 18.3.2. Col secondo denuncia inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen.: osserva che, nel decidere sulla domanda civile riproposta con l'atto di appello, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità dell'imputato per fatti diversi da quelli contestati. Infatti, sebbene l'imputazione si riferisse a fatti avvenuti nella fascia oraria compresa fra le 17.00 e le 19.00 del 20 luglio 2001 (per i quali era intervenuta assoluzione in primo grado), si è ravvisata la responsabilità per l'applicazione di misure di rigore verificatesi in orari diversi, sul presupposto che il contingente di appartenenza si fosse trattenuto sul posto dopo le 19.00. 18.3.3. Col terzo motivo deduce carenza di motivazione in ordine alle dichiarazioni delle persone offese lamenta che la Corte non abbia verificato quando i fatti fossero iniziati e con quale forza e gradualità fossero proseguiti. 18.3.4. Col quarto motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alla valutazione di alcune prove testimoniali: specificamente delle deposizioni di 18.3.5. Col quinto motivo il ricorrente impugna la quantificazione delle provvisionali. 19. Per quanto riguarda il nucleo d'imputazioni relativo al secondo contingente, comandato dall'Ispettore Superiore LA AI, viene dapprima 29 in considerazione la posizione processuale di costei. 19.1. Le contestazioni mossele riguardano il delitto di abuso di autorità contro arrestati (capo 27), per aver sottoposto o consentito che altri sottoponessero a misure di rigore non consentite le persone ristrette presso la caserma durante la sua presenza nel sito;
nonché il concorso ex art. 40 cod. pen., in continuazione, nei delitti di percosse, lesioni aggravate, ingiurie, minacce, violenza privata ai danni degli arrestati e fermati (capo 28). 19.2. La AI è stata condannata in primo grado per il solo reato di cui al capo 27, esclusa la contestazione riguardante la mancata somministrazione di cibo e di bevande, e assolta dalla restante imputazione per insussistenza del fatto. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto la sua responsabilità in ordine ad entrambi i reati, così come contestati, rilevandone tuttavia l'avvenuta estinzione per prescrizione;
ha quindi emesso condanna a suo carico al risarcimento dei danni, in solido col Ministero dell'Interno, in favore delle parti civili 19.3. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo nove motivi. 19.3.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta di essere stata condannata al risarcimento dei danni anche nei confronti di parti civili che non erano mal entrate nella sua sfera percettiva, e cioè nei confronti di tutti entrati nel sito di TO dopo che la deducente aveva cessato il proprio turno di servizio. Deduce contraddittorietà rispetto alla declaratoria di inammissibilità degli appelli di altre parti civili, motivata per l'appunto col fatto che quelle persone non erano entrate in contatto con lei. 19.3.2. Col secondo motivo eccepisce la nullità DE pronuncia di condanna emessa in relazione al capo d'imputazione n. 28, dal quale era stata assolta, in 30 A. favore di parti civili che non avevano proposto appello. 19.3.3. Col terzo motivo deduce omessa valutazione di prove rilevanti ai fini DE ricostruzione dei fatti. Sostenendo che numerose testimonianze confuta- vano l'assunto accusatorio, illustra la doglianza con la riproduzione nel ricorso degli stralci di una serie di deposizioni testimoniali. 19.3.4. Col quarto motivo eccepisce la nullità DE sentenza in quanto motivata per relationem rispetto a quella di primo grado, sebbene i motivi di appello avessero investito circostanziatamente i vari passaggi motivazionali di quel deliberato. In particolare lamenta omessa confutazione di quanto dedotto in ordine all'orario del proprio arrivo a TO. 19.3.5. Col quinto motivo deduce vizi di motivazione in ordine all'accer- tamento dell'elemento soggettivo del reato ascrittole al capo 27, con specifico riferimento alla consapevolezza delle posizioni vessatorie inflitte agli arrestati, in orari nei quali la deducente non era ancora giunta a TO o se ne era già allontanata, con19.3.6. Col sesto motivo denuncia analoghi vizi motivazionali riferimento alle percosse, minacce, offese e violenze private di cui al capo 28. 19.3.7. Col settimo contesta la sussistenza del nesso causale fra la condotta omissiva ascrittale e i fatti dannosi per cui si procede. 19.3.8. Con l'ottavo motivo impugna il passo DE motivazione nel quale la Corte d'Appello, riconoscendo la fondatezza DE contestazione (nel ricorso definita aggravante) inerente alla mancata somministrazione di cibo ed acqua, ha rilevato che gli agenti di Polizia operanti nel sito si erano invece concesse delle vere e proprie tavole conviviali in un ristorante dell'entroterra; respinge l'addebito per la parte di sua pertinenza, rilevando che la propria presenza in loco era durata soltanto dalle ore 23.30 alle 3 del mattino successivo. 19.3.9. Col nono motivo deduce l'inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e sentenza, per essersi ritenuta la sua responsabilità anche ai sensi dell'art. 323 cod. pen., sebbene il relativo reato non le fosse stato mai contestato. 20. La posizione dei coimputati TI EC, RI RC e LO UB si differenzia per avere costoro rinunciato alla prescrizione del reato di cui all'art. 608 cod. pen., a ciascuno di loro contestato sulla falsariga di quanto già visto per numerosi altri imputati. Il Tribunale li ha ritenuti responsabili dei reati rispettivamente ascritti e li ha condannati alle pene di legge;
ha inoltre posto a loro carico, in solido con altri coimputati e col Ministero dell'Interno, il risarcimento dei danni in favore delle parti civilia 31 A. nonché i soli RC e UB al risarcimento dei danni in favore DE parte civile La Corte d'Appello ha confermato le statuizioni di cui sopra ed altresì, specificamente, quelle civili emesse in favore di Tutti e tre hanno proposto separatamente ricorso, ciascuno per le ragioni di seguito esposte. 20.1. TI EC, con l'unico motivo personalmente dedotto, censura la sentenza sotto più profili. Denunciando vizi di motivazione e violazione di legge, lamenta che, mentre in primo grado si è adottato il criterio di tener conto DE durata DE presenza nel sito, escludendo la responsabilità per quegli agenti che vi erano stati per un tempo limitato, in appello si sia ravvisata la colpevolezza di chiunque fosse stato presente, indipendentemente dal conferimento di incarichi, dall'attribuzione di poteri e dal tempo di permanenza: così pregiudicando l'attività difensiva e dando luogo a inosservanza del principio di correlazione fra contestazione condanna, di cui all'art. 521 cod. proc. pen.. Si duole altresì che la Corte, sotto l'aspetto temporale, abbia dilatato i tempi DE presenza nel sito, e sotto l'aspetto soggettivo abbia tenuto conto solo del grado e DE qualità di pubblico ufficiale, non dei limiti dell'incarico ricevuto. Impugna anche le determinazioni concernenti il danno prodotto e le provvistonali concesse. 20.2. RI RC, con l'unico motivo dedotto a mezzo del difensore, denuncia inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, per essersi ritenuta la sua responsabilità a motivo DE sola presenza nel sito. Rimprovera alla Corte d'Appello di aver dilatato i tempi di presenza al di là delle risultanze in atti;
e, quanto all'elemento soggettivo, di aver trascurato l'aspetto relativo all'incarico ricevuto dal superiore e pol dato agli inferiori, così avendo la Corte violato i precetti concernenti la responsabilità personale. 20.3. LO UB, anch'egli per il tramite del suo difensore, affida il ricorso a due motivi. 20.3.1. Col primo di essi denuncia carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. Lamenta essersi ritenuta sufficiente la presenza sui luoghi, non essersi precisato da dove derivasse la posizione di 32 A1. garanzia nei confronti degli arrestati, né a quali trattamenti di rigore non consentiti egli avesse assistito senza intervenire, né, infine, quali comportamenti concreti avrebbe dovuto tenere: così essendosi applicata, a suo avviso, una sorta di responsabilità oggettiva. Insiste sulla breve durata DE sua permanenza nel sito e si richiama alla deposizione dell'agente al quale lamenta essersi ingiustificatamente negata credibilità. Allega al ricorso un estratto del verbale di udienza. 20.3.2. Col secondo motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni (inerenti alla formazione di sottosquadre) rese dall'Ispettore AI prima che le venisse elevata imputazione, delle quali si è data lettura in udienza ex art. 513 del codice di rito. 21. Viene ora in considerazione un gruppo di imputati che, nella sentenza impugnata, sono accomunati dall'appartenenza alla categoria agenti. 22. NA CI, agente DE Polizia di Stato in servizio nel sito;
imputata del delitto di cui all'art. 608 cod. pen. perché, accompagnando dalla cella al bagno e viceversa, l'aveva costretta a camminare lungo il corridoio con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e con le mani dietro il corpo, consentendo che altri agenti la colpissero con calci, le facessero lo sgambetto e la ingiuriassero (capo 50). 22.1. Assolta dal Tribunale in applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è stata riconosciuta dalla Corte d'Appello responsabile del reato ascrittole, peraltro estinto per prescrizione, e condannata alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore DE parte civile, in solido col Ministero dell'Interno. 22.2. L'imputata ricorre, per il tramite del difensore, in base a un unico motivo. Con esso denuncia vizi di motivazione, osservando che la sentenza non spiega che cosa avrebbe dovuto fare per impedire che i suoi colleghi ponessero in atto le condotte criminose, mentre accompagnava in bagno la Grippaudo. Deduce l'inesigibilità di una diversa condotta, data la sua posizione gerarchica di rango inferiore. 23. BA MA, agente DE Polizia Penitenziaria;
imputata dei delitti di: abuso di autorità contro arrestati, per le modalità di accompagnamento al bagno di analoghe a quelle or ora viste (capo 59); violenza per averla costretta, conprivata pluriaggravata in danno DE stessa violenza e minaccia, a chinare la testa all'interno DE turca (capo 60); ingiuria pluriaggravata ai danni DE stessa (capo 61). 33 Pr. 23.1. Assolvendola da altra imputazione ex art. 608 cod. pen. in danno di altri arrestati (capo 62) in applicazione dell'art. 530, comma 2, del codice di rito, il Tribunale ha riconosciuto la sua responsabilità in ordine ai capi 59 (limitatamente alle percosse), 60 e 61, unificati i reati nel vincolo DE continuazione;
l'ha quindi condannata alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore DE parte civile, in solido col Ministero DE Giustizia. La Corte d'Appello ha ravvisato la responsabilità per tutti e tre i reati in questione, così come contestati, rilevandone al contempo l'intervenuta estinzione per prescrizione e confermando le statuizioni civili. 23.2. Il ricorso dell'imputata, proposto per il tramite del difensore, è articolato in sette motivi. 23.2.1. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all'attendibilità riconosciuta alla persona offesa, malgrado le contraddizioni fra il narrato DE querela e il contenuto DE deposizione dibattimentale, in parte smentita da peraltro formula critiche alla testimonianza resa da costei, accompagnandole con molteplici richiami alle risultanze dell'istruzione dibattimentale. 23.2.2. Col secondo motivo sostiene che si sarebbe dovuto disporre la sua assoluzione in termini pienamente liberatori in ordine alle imputazioni di cui ai capi 59 e 62, in quanto c'era prova documentale DE sua estraneità ai fatti, in dipendenza DE sua assenza dal luogo. 23.2.3. Col terzo motivo impugna la disposta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.. 23.2.4. Col quarto motivo denuncia la mancata correlazione fra la motivazione e il dispositivo, non essendo in questo evidenzlabile l'applicazione dell'aggravante di cui sopra. 23.2.5. Col quinto motivo impugna il diniego delle attenuanti generiche. 23.2.6. Col sesto motivo lamenta l'ingiustificato rigetto delle proprie censure mosse alla modulazione DE pena. 23.2.7. Con una settima doglianza eleva a motivo di ricorso l'istanza di revoca o sospensione DE provvisoria esecutorietà DE provvisionale. 24. AL NA, agente DE Polizia Penitenziaria in servizio presso l'infermeria; imputato del delitto di lesione volontaria pluriaggravata in danno di colpito con un pugno al torace che gli aveva causato la - mentre era sottoposto a visita medica dal Dott. AL frattura di una costola TA. 24.1. Il Tribunale, esclusa l'aggravante dei motivi abietti o futili, lo ha condannato alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore DE parte 34 civile. La Corte d'Appello ha riconosciuto la sua responsabilità per il reato così come contestato, peraltro prescritto, e ha confermato le statuizioni civili. 24.2. L'imputato ricorre, per il tramite del difensore, sulla base di due motivi. 24.2.1. Col primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove;
sottolinea l'impossibilità di identificare l'autore del pugno, in base alle dichiarazioni dei testi. 24.2.2. Col secondo motivo eccepisce l'inammissibilità dell'appello del P.M. in ordine all'aggravante dei motivi abietti o futili;
osserva che il motivo era dedotto in modo generico, là dove si è detto che l'aggravante sussiste «in quasi tutti i casi≫. 25. La sentenza impugnata ha dedicato un capitolo a parte alle imputazioni riguardanti i medici incaricati dello svolgimento del servizio sanitario. Il tema riguarda le posizioni degli imputati, qui ricorrenti, AC NZ FO, NI ND, IL AR, AL TA e AD ZO. 26. AC NZ FO, coordinatore responsabile organizzativo del servizio sanitario nel sito di TO;
le imputazioni elevate a suo carico riguardano i seguenti reati: abuso di ufficio pluriaggravato (capo 84), per avere consentito o effettuato 1 controlli di triage e di visita sottoponendo le persone a trattamento inumano e in violazione DE dignità, costringendo persone di sesso femminile a stazionare nude in presenza di uomini oltre il tempo necessario, facendole girare su se stesse e quindi sottoponendole a umiliazione fisica e morale;
per avere omesso o consentito l'omissione, nella visita di primo ingresso, dell'individuazione di lesioni presenti sulle persone;
per avere omesso o consentito l'omissione di intervento sulle condizioni di sofferenza delle persone ristrette;
per aver tollerato, approvando o non disapprovando, e irridendo le persone sottoposte a comportamenti di scherno;
per aver ingiuriato le persone visitate;
per aver consentito la distruzione di oggetti personali;
per non aver impedito né segnalato la posizione vessatoria, pur essendosi recato più volte - nelle celle;
omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 85), per aver omesso di prestare assistenza a colta da malore dopo essere stata colpita dal gas urticante-asfissiante gettato nella cella dov'era ristretta e di riferirne come reato ex artt. 582, 585 cod. pen.; ancora omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 86), per aver omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità del reato ex artt. 582, 585 cod. pen. in danno di colpito analogamente da gas, al quale aveva prestato assistenza;
ingiuria e violenza privata pluriaggravata (capo 87) per aver 35 costretto con la minaccia ța girare su se stessa più di dieci volte durante la visita medica;
percosse pluriaggravate in danno di (capo 88), per avergli stretto violentemente la mano dolorante;
violenza privata pluriaggravata in danno di (capo 89), per averlo costretto con violenza e minaccia a gridare viva il Duce»; ingiuria pluriaggravata in danno di (capo 90); omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 91) per avere, in concorso con AL TA e NI ND, omesso di riferire all'Autorità giudiziaria circa la natura e la causa DE ferita da facerazione e da strappo alla mano di, ferito da IG AS UI;
minaccia pluriaggravata in danno di (capo 92); ingiuria pluriaggravata ai danni di (capo 93) ed AN JE (capo 94); ingiuria e danneggiamento pluriaggravati per aver deriso che gli chiedeva assistenza, rifiutandosi perché doveva andare a manglare, strappandogli la camicia e percuotendolo sulle ferite (capo 95); ingiuria e violenza privata pluriaggravate in danno di per averla fatta spogliare in presenza di estranei al servizio sanitario, prolungando la visita oltre il tempo necessario e costringendola con la minaccia a girare a destra e a sinistra (capo 96); omissione di atti d'ufficio (capo 97) per aver mancato di disporre il ricovero di. affetta da frattura scomposta dell'ulna sinistra e necessitante di ulteriori accertamenti diagnostici in ambiente ospedaliero;
omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 98), per aver omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità la constatata commissione del reato ex art. 582, 585 cod. pen. di cui al punto 97; omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 99), in concorso con NI ND, per avere omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità circa le lesioni di ematoma testicolare, perseguibile di ufficio, in danno di ingiurie pluriaggravate ai danni di (capo 100) e di (capo 103). 26.1. Il Tribunale ha ravvisato la sua colpevolezza per i soli reati di cui ai capi 85, 90 e 92, esclusa, per gli ultimi due, l'aggravante dei motivi abietti e futili ed escluso per l'ultimo il concorso con AL TA e NI ND;
e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle corrispondenti parti civili, in solido col Ministero DE Giustizia;
ha invece pronunciato assoluzione per insussistenza dei fatti, quanto ai capi 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 98 e 99; per non aver commesso i fatti, quanto ai capi 89, 94 e 100; perché i fatti non costituiscono reato, quanto ai capi restanti. 26.2. La Corte d'Appello ha invece ravvisato la sua responsabilità per tutti i reati rubricati ai capi 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 103, così come 36 1. contestati, dichiarandone tuttavia l'avvenuta estinzione per prescrizione, e lo ha condannato al risarcimento dei danni, in solido col Ministero DE Giustizia, in favore delle parti civili, (quanto a quest'ultimo in concorso con AL TA e NI ND). 26.3. L'imputato ha proposto ricorso, congiuntamente (come si è già visto) a AS IG e IA AN GL. La parte dell'atto impugnatorio riguardante il FO è articolata in due motivi. 26.3.1. Il primo motivo sottopone a trattazione separata i diversi capi d'imputazione per i quali è intervenuta condanna. Prima di attendere a ciò, in via generale, il ricorrente sostiene di essersi attenuto alle linee operative dettate dal 37 dc. magistrato coordinatore, Dott. Sabella. Lamenta la mancanza di un vaglio critico delle prove acquisite, con specifico riferimento alla testimonianza dell'infermiere Pratissoli. Quanto al capo 85, sostiene che la ricostruzione dei fatti è contraddittoria e priva di riscontro. Deduce carenza di prova circa la natura del gas utilizzato, che la Corte ha immotivatamente ricondotto alla nozione di gas asfissiante. Quanto al capo 90, deduce l'inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa attraverso una fotografia su un giornale. Quanto al capo 92, denuncia errata valutazione delle emergenze probatorie;
sostiene esservi incertezza sulla propria presenza in infermeria al momento in cui era stato sottoposto a visita, Quanto ai capi 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, riguardanti reati per i quali aveva ottenuto l'assoluzione in primo grado, osserva che la contraria decisione DE Corte d'Appello avrebbe dovuto essere sorretta da oggettive carenze DE decisione assolutoria. Contesta la sussistenza di una propria posizione di garanzia;
assume di aver ricevuto ordini vincolanti circa il protocollo da seguire;
sostiene che la finalità primaria DE visita era quella di valutare la compatibilità dello stato dell'arrestato col regime detentivo. Sottolinea il mendacio dell che aveva sostenuto di essere caduto per le scale. Rivendica l'efficienza dell'organizzazione sanitaria attuata. Contesta di aver avuto cognizione dell'entità delle lesioni subite da denuncia travisamento delle prove in ordine alla ricostruzione dei fatti. 26.3.2. Col secondo motivo il ricorrente contesta la legittimità DE condanna in favore delle parti civili posta a carico autonomamente degli imputati, anziché in via solidale. 27. NI ND, medico del servizio sanitario;
imputata dei reati di: abuso d'ufficio pluriaggravato (capo 113) per condotte analoghe a quelle ascritte al coimputato FO;
omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 114) per avere, in concorso con FO e TA, omesso di riferire all'Autorità giudiziaria circa la natura e la causa DE ferita da lacerazione e da ferito da IG AS UI;
strappo alla mano di in concorso con FO e TA minaccia ai danni dello stesso (capo 115); falsità ideologica in atto pubblico (capo 116), per avere omesso di indicare nel diario clinico l'infiammazione inguinale riferita da e da lei riscontrata durante la visita;
altri due reati di omissione di referto e favoreggiamento personale, per avere omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità circa le lesioni di ematoma testicolare di (capo 117) e il trauma addominale, la midriasi pupillare e la lipotimia da cui era affetto 38 Mr. causati da delitto perseguibile d'ufficio (capo 118). 27.1. Il Tribunale ha pronunciato assoluzione per insussistenza dei fatti, quanto ai capi 114, 116, 117 e 118; per non aver commesso il fatto, quanto al capo 115; perché il fatto non costituisce reato, quanto al capo 113. 27.2. La Corte d'Appello, in parziale riforma, ha riconosciuto la sua responsabilità per i reati di cui ai capi 113, 114, 115 e 116; ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei primi tre e pronunciato condanna per il delitto di falso, con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 476, comma secondo, cod. pen.; ha inoltre condannato la ND, in solido col Ministero DE Giustizia, al risarcimento dei danni in favore DE parti civili 27.3. Ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, affidandolo 39 a due motivi. 27.3.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione e inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen. e 47, 479 cod. pen.. Rimprovera alla Corte distrettuale di essersi limitata a riprendere pedissequamente le argomentazioni degli atti di appello, peraltro inammissibili per genericità, senza esplicitare il proprio processo logico-giuridico; lamenta essersi immotivatamente dato credito alle dichiarazioni DE persona offesa UE GA;
denuncia inosservanza del principio del ragionevole dubbio. Argomenta osservando che mancano la gravità e concordanza degli indizi, essendo indubbio che la visita medica sia stata effettuata;
sostiene che le valutazioni espresse non sono sindacabili, non potendo medico essere chiamato a rispondere dell'inesattezza DE diagnosi. 27.3.2. Col secondo motivo rileva non essere stata mai contestata l'aggravante DE fidefacenza, di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., rilevante anche ai fini DE prescrizione. 28. IL AR, medico del servizio sanitario;
imputata dei reati di abuso d'ufficio pluriaggravato (capo 119) per condotte analoghe a quelle già viste trattando delle posizioni dei coimputati FO e ND;
e di ingiuria pluriaggravata ai danni di EN NA (capo 120). 28.1. Assolta in primo grado da entrambe le imputazioni, con le rispettive formule «perché il fatto non costituisce reato» e «perché il fatto non sussiste», è stata ritenuta invece dalla Corte d'Appello responsabile di entrambi i reati, tuttavia estinti per prescrizione, e condannata al risarcimento dei danni, in solido col Ministero DE Giustizia, in favore delle seguenti parti civili: 40 B. 28.2. AL TA, medico del servizio sanitario;
imputato dei seguenti reati: abuso d'ufficio pluriaggravato (capo 104) per condotte analoghe a quelle già viste trattando delle posizioni dei coimputati FO, ND e AR;
omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 105) per avere, in concorso con AC NZ FO e NI ND, omesso di riferire all'Autorità giudiziaria circa la natura e la causa DE ferita da lacerazione e da strappo alla mano di ferito da IG AS UI;
omessaminaccia pluriaggravata (capo 106) ai danni dello stesso denuncia di reato e favoreggiamento personale (capo 107), per aver omesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità il reato commesso contro costretto dagli agenti in cella a toccarsi la punta dei piedi con le mani e, non riuscendovi, percosso da questi con calci alle gambe;
concorso in lesione volontaria pluriaggravata (capo 108), per aver assistito passivamente quando in infermeria era stato raggiunto da un pugno al torace che gli aveva fratturato una costola;
omissione di referto e favoreggiamento personale (capo 109) per avere omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità circa il trauma addominale, la midriasi pupillare e la lipotimia da cui era affetto causati da delitto perseguibile d'ufficio; concorso ex art. 40 cod. pen. in ingiuria pluriaggravata ai danni di NI ZI (capo 110); percosse pluriaggravate ai danni dello stesso NI (capo 111). 28.3. Il Tribunale lo ha condannato, anche al risarcimento dei danni in solido col Ministero DE Giustizia, per il solo reato di cui al capo 108, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;
lo ha invece assolto per insussistenza dei fatti, quanto ai capi 105, 109, 110 e 111; e per non aver commesso i fatti, quanto ai capi 106 e 107. La Corte d'Appello, in parziale riforma, ha riconosciuto 41 PR. la sua responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 104, 105, 106, 108, 110, 111, così come contestati, dichiarandone l'estinzione per prescrizione;
e lo ha condannato al risarcimento dei danni, in solido col Ministero DE Giustizia, in favore delle seguenti parti civili) (per quest'ultimo in concorso con FO e ND), 28.4. La AR e l'TA hanno proposto congiuntamente ricorso, per il tramite del comune difensore, affidandolo a sei motivi. 28.4.1. Col primo motivo i ricorrenti deducono carenza e illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 323 cod. pen.. Sostengono che le emergenze processuali conducono a tutt'altra conclusione, in quanto: le visite mediche furono tutte espletate;
i dati delle 42 cartelle cliniche riportano una descrizione obiettiva che presuppone il regolare espletamento DE visita medica;
quest'ultima era finalizzata, ai sensi dell'art. 83 reg. esec. dell'ordinamento penitenziario, a verificare l'assenza di condizioni che rendessero il detenuto inidoneo a sopportare il viaggio. 28.4.2. Il secondo motivo concerne la responsabilità DE AR per il reato di ingiuria di cui al capo 120. Si deduce mancanza e illogicità di motivazione, osservando che la parola «sfacciati» non è offensiva;
che il riferimento a cattivi odori era un semplice sfogo e non era diretto alla che il narrato di costei necessitava di riscontri, attesa la sua qualità di teste assistita. 28.4.3. Il terzo motivo investe l'affermazione di responsabilità dell'TA per i reati di cui ai capi 105 e 106. Si denunciano vizi di motivazione e violazione di norme processuali, osservando che non aveva manifestato ai sanitari le vere cause DE lesione subita;
che la minaccia nei di lui confronti era stata proferita dal FO in modo repentino, per cui l'TA non avrebbe potuto impedirla. 28.4.4. Il quarto motivo concerne la responsabilità dell'TA a titolo di concorso morale nel reato di cui al capo 108. Si osserva che la descrizione, fatta dal del sanitario presente al fatto non corrisponde alla fattezze del ricorrente;
che le dichiarazioni del teste non riscontrano quelle del che non può ravvisarsi concorso morale nella mera presenza inattiva dell'imputato al momento del fatto altrui. 28.4.5. Ancora all'TA si riferisce il quinto motivo, indirizzato a impugnare l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 110 e 111. Si eccepisce che, essendo stato il sentito ai sensi dell'art. 197-bis del codice di rito, le sue dichiarazioni abbisognavano di riscontro esterno;
si osserva che il deducente potrebbe non aver udito le espressioni ingiuriose e che, comunque, la repentinità dell'azione è incompatibile col concorso nel reato. Si definisce risibile l'imputazione di percosse, essendosi trattato di un semplice schiaffetto, presumibilmente finalizzato ad accertare le condizioni di reattività del paziente. 28.4.6. Il sesto motivo, dedotto nell'interesse di ambedue i ricorrenti, deduce violazione di legge nella liquidazione delle spese in favore delle parti civili. Si osserva che la Corte di merito non ha distinto le parti civill ammesse al gratuito patrocinio, per le quali la liquidazione non poteva superare i valori medi tariffari;
inoltre non ha considerato che molte parti civili erano difese dal medesimo difensore. 29. AD ZO, medico del servizio sanitario;
imputata del delitto di 43 Dr. abuso d'ufficio, per condotte analoghe a quelle ascritte agli altri componenti dell'area sanitaria. 29.1. Assolta in primo grado per mancanza di dolo, è stata riconosciuta dalla Corte d'Appello responsabile del reato, frattanto estinto per prescrizione, e condannata al risarcimento dei danni, in solido col Ministero DE Giustizia, in favore delle seguenti parti civili: 29.2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, affidandolo a nove motivi. 29.2.1. Col primo motivo la ricorrente deduce carenza di motivazione e travisamento DE prova. Osserva che la motivazione è identica per tutti i componenti dell'area sanitaria;
lamenta essere mancata un'approfondita analisi delle risultanze processuali, avuto particolare riguardo alle deposizioni testimoniali degli infermieri e alle dichiarazioni rese in sede di esame dal consulente tecnico del pubblico ministero, che giudica del tutto inconferenti;
rileva che nella motivazione è fatto richiamo, per comodità, agli stralci delle deposizioni di diciassette persone offese, in parte diverse da quelle la cui domanda risarcitoria è stata accolta e, in parte, non visitate dalla deducente. Osserva inoltre che la Corte d'Appello le attribuisce dichiarazioni ammissive dell'incompletezza delle visite mediche, in realtà mai rese stante la propria contumacia. A confutazione DE prova tratta dalle dichiarazioni dei testi OG e rileva che costoro erano presenti in orari non coincidenti con i propri. 44 "Br. Denuncia inoltre travisamento DE prova in ordine al fatto che la deducente fosse all'ingresso del corridoio quando le persone offese vi entravano per la prima volta;
lamenta non essersi considerato che il c.t. del pubblico ministero aveva espresso il parere che i medici di TO avessero fatto il possibile con i mezzi a loro disposizione. Sostiene che la condanna al risarcimento dei danni è stata emessa in favore di persone che nessun contatto avevano avuto con lei e lamenta non essersi tenuto conto dei molteplici e doverosi interventi in favore di persone arrestate o fermate, che il Tribunale aveva valorizzato nel motivare la pronuncia assolutoria. 29.2.2. Il secondo motivo è articolato in otto censure, relative alle distinte condotte attribuite alla ZO. Premesso che per tutte sono mancati i necessari riscontri individualizzanti, la ricorrente osserva: quanto alle modalità del triage, che la Corte di merito si è basata sulle affermazioni dei testi OG e i quali erano presenti in un orario diverso;
quanto all'imposizione di nudità alla presenza di uomini, che vi è stato travisamento delle deposizioni delle persone offese quanto al carattere sbrigativo delle visite e mediche di primo ingresso, che è mancata la confutazione agli argomenti portati dal Tribunale a sostegno dell'assoluzione; quanto all'aver omesso di prestare attenzione alle sofferenze e al disagio delle persone visitate, che non è stata indicata la fonte normativa del ritenuto obbligo;
quanto alla vessazione subita in infermeria dal che vi è totale carenza di motivazione sul punto;
quanto agli insulti e minacce, che vi è analoga carenza motivazionale;
quanto al danneggiamento di beni personali e alla posizione vessatoria nelle celle, che non è emersa alcuna prova a proprio carico. 29.2.3. Il terzo motivo è, a sua volta, articolato in quattro censure, volte a prendere partitamente in esame i diversi profili di responsabilità addebitati alla ricorrente. A) Quanto all'omesso accertamento delle lesioni, si osserva nel ricorso che la Corte non ha potuto smentire quanto affermato dal Tribunale circa la descrizione obiettiva, in genere circostanziata, contenuta nei diari clinici, e la verità delle annotazioni;
inoltre i rilievi medici compiuti dalla deducente hanno avuto conferma nelle visite successive. B) Secondo la Corte il triage fu così approssimativo e frettoloso da non essere riferibile alla volontà di obbedire al Si obietta che gli ordini da eseguire erano quelli contenuti nella nota DAP del 9 luglio 2001, ove non erano dettate norme regolamentari, ma era soltanto espresso l'auspicio (con le parole «si confida>) che i sanitari effettuassero una corretta compilazione del diario clinico e una meticolosa anamnesi. Si aggiunge che la decisione di affrettare le visite venne dal FO;
si richiama l'attenzione sulle peculiarità del sito di TO, che doveva essere solo di transito, per cui gli arrestati sarebbero stati sottoposti a nuova visita medica nei carceri di destinazione. C) Quanto ai comportamenti 45 P. ingiuriosi o minacciosi, si osserva che non è stato indicato alcun episodio di minacce o ingiurie proferite dalla ZO. D) La quarta censura contiene considerazioni riepilogative circa la denunciata illogicità DE motivazione. 29.2.4. Col quarto motivo la ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'omesso intervento in favore delle persone offese, quale presunto indice del dolo;
osserva che l'assunto non tiene conto dell'imputazione, che non è generica ma descrive precisi comportamenti, fra i quali non è comprenso quello di cui si tratta;
che, inoltre, non si è tenuto conto dell'assenza di vincoli gerarchici e del fatto che non è emerso dall'istruttoria alcun atto di adesione DE deducente alla condotta altrui. Aggiunge che vi era la difficoltà per gli arrestati di riferire al medico le percosse subite e che era stato chiesto lo spostamento dell'area delle perquisizioni ad altra stanza e la loro esecuzione in modo più rispettoso. 29.2.5. Col quinto motivo impugna la condanna al risarcimento dei danni, osservando che nessuna delle parti civili la cui domanda è stata accolta ha avuto alcun contatto con lei;
fa seguire un elenco dettagliato di 64 parti civili, con l'orario dell'immatricolazione e DE visita medica e con l'indicazione del medico firmatario DE visita. Espone due profili di vizio: violazione di legge, per la condanna in favore di parti civili che non hanno subito un danno diretto e immediato dalla propria condotta;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione per travisamento DE prova. 29.2.6. Col sesto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla condanna in favore DE parte civile unica persona offesa effettivamente transitata durante il proprio turno di servizio. Rileva uno stridente contrasto fra quanto dichiarato dalla persona offesa in dibattimento e quanto detto nell'immediatezza dei fatti, quando aveva negato che fosse accaduto alcunché di rilevante. Osserva che la stessa persona offesa ha riferito l'assenza di donne al momento del suo accesso all'infermeria. 29.2.7. Col settimo motivo la ricorrente eccepisce l'abnormità DE pronuncia di condanna emessa in favore di parti civili non appellanti avverso la sentenza di assoluzione. 29.2.8. Con l'ottavo motivo deduce l'illegittimità DE condanna in favore di parti civili le quali, omettendo di concludere nei propri confronti, avevano implicitamente revocato la propria costituzione. 29.2.9. Col nono motivo deduce la violazione di norme penali în relazione alla condanna in favore di soggetti non immatricolati (perché solo identificati o minorenni), che indica nelle parti civili 30. Oltre agli imputati fin qui elencati, hanno proposto ricorso per 46 Rr. cassazione i responsabili civili Ministero dell'Interno, Ministero DE Difesa e Ministero DE Giustizia, con atto d'impugnazione congiunto presentato nel loro interesse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova. 30.1. Col primo dei quattro motivi dedotti i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 539, 576, 597 cod. proc. pen. e del principio devolutivo. Rilevano esservi stata in appello in 25 casi specificamente indicati una rideter- minazione in aumento DE provvisionale, disposta dalla Corte senza che le parti civili interessate avessero proposto impugnazione sul punto, ed altresì con vizio di ultrapetizione rispetto al domandato. 30.2. Col secondo motivo lamentano che gli aumenti delle provvisionali come sopra disposti non siano sorretti da esplicitazione del criterio logico seguito, né improntati a proporzionalità: per cui le parti civili che hanno avuto le provvisionali più alte sono quelle che hanno passato meno ore a TO. Fanno seguire, a titolo esemplificativo, una descrizione dettagliata per diverse parti civili. 30.3. Col terzo motivo deducono ulteriori ragioni di illogicità e carenza motivazionale nella rideterminazione delle provvisionali. Sottolineano la sussistenza di un onere, per le parti civili, di allegazione e di prova del c.d. danno-conseguenza. 30.4. Col quarto motivo impugnano la liquidazione delle spese in favore delle parti civili in misura identica per ciascuna, attuata senza tener conto del fatto che alcune avevano ottenuto il patrocinio a spese dello Stato, per cui non si dovevano superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti, e che talune parti civili erano assistite dallo stesso difensore. 30.5. L'Avvocatura dello Stato ha inoltre presentato una memoria, ulteriormente illustrativa dell'ammissibilità e DE fondatezza del motivo di ricorso inerente al denunciato vizio di ultrapetizione nella rideterminazione delle provvisionali;
ciò anche in replica alla sentenza/ordinanza di questa Corte in data 30 maggio 2012, con la quale sono state rigettate le richieste, avanzate da più ricorrenti, di sospensione dell'esecuzione DE condanna civile. 31. I difensori delle parti civili hanno depositato memorla dettagliatamente argomentata, Intesa a ottenere la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto, di tutti i ricorsi proposti dagli imputati e 47 BS. dai responsabili civili. 32. Il difensore DE parte civile ha presentato una memoria rievocativa DE vicenda occorsa al proprio assistito, concludendo per la condanna degli imputati al risarcimento dei danni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nella disamina delle numerose questioni suscitate dai motivi di ricorso, conviene assegnare priorità a quelle che, per il loro carattere preliminare di rito, sono potenzialmente idonee ad esplicare efficacia assorbente.
1.1. Ciò vale, innanzi tutto, per l'eccezione sollevata dai ricorrenti IN e CC col terzo motivo del loro ricorso congiunto. La deduzione, sebbene espressamente formulata in via di subordine rispetto ai primi due motivi, deve essere invece scrutinata con precedenza, non essendo in facoltà delle parti alterare l'ordine logico degli argomenti da trattare quando la decisione su alcuni di essi possa essere vanificata dalla regressione del procedimento ad una fase anteriore. L'eccezione di nullità defla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare che per il IN si estende alla notifica del decreto che ha - disposto il giudizio non può, comunque, trovare accoglimento a motivo DE - sua inammissibilità. Secondo un principio autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sent. n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229541), anche nel caso in cui intenda far valere una nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato non può limitarsi a denunciare l'inosservanza DE norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile;
ciò vale a maggior ragione quando il vizio dedotto non consista in un'omissione DE notifica, ma nella inosservanza delle norme che ne prescrivono le modalità: in questo caso, invero, la nullità a regime intermedio che sanziona l'inosservanza ha il suo presupposto nella mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
e «in un processo basato sulla iniziativa delle parti è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione≫ (così, ancora, Sez. U, Palumbo, in motivazione;
v. anche Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276). -Gli odierni ricorrenti, pur ribadendo l'eccezione tempestivamente e ripetutamente sollevata ad evitare le sanatorie di cui agli artt. 180 e 182 cod. 48 Dr. proc. pen., omettono tuttavia di specificare quale concreta lesione del diritto alla difesa essi abbiano subito per effetto DE notifica presso lo studio del difensore, anziché nel domicilio dichiarato: il che era tanto più necessario, tenuto conto del dovere del difensore fiduciario di mantenere i contatti col suo assistito, per cui sarebbe stata necessaria l'indicazione dei motivi che gli avevano impedito di dare comunicazione agli imputati degli atti ricevuti per loro conto. La rilevata omissione si traduce in un vizio di aspecificità del motivo che, come dianzi osservato, ne importa l'inammissibilità.
1.2. Altra eccezione preliminare di rito è quella con la quale i medesimi ricorrenti IN e CC eccepiscono l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la pronuncia di assoluzione emessa nei loro confronti dal Tribunale. Ad illustrazione del relativo motivo (il quarto del ricorso congiunto) i deducenti si richiamano al principio giurisprudenziale secondo cui la pedissequa riproduzione nell'atto impugnatorio di argomentazioni già spese nel giudizio di primo grado, e disattese da quel giudice, non soddisfa il requisito di specificità del motivi per mancanza di correlazione tra le ragioni poste a base DE decisione impugnata e quelle poste a fondamento del gravame. La regula iuris invocata merita, senza dubbio, adesione in quanto conforme a consolidata giurisprudenza e fondata su una corretta lettura dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; ad escluderne l'operatività nel caso di specie concorrono, tuttavia, due distinti ordini di ragioni. In primo luogo corre l'obbligo di rimarcare che l'atto di appello proposto dal pubblico ministero, nella parte riguardante la posizione dei due imputati di cui si tratta, contiene, bensì, la riproposizione DE linea argomentativa già sottoposta alla disamina del primo giudice;
ma in ciò non si esaurisce, essendo dato cogliervi non soltanto le modifiche testuali atte a inserire il materiale riprodotto in un disegno impugnatorio delle contrarie ragioni espresse nella sentenza, ma altresì alcune autonome considerazioni sulla consapevolezza e sulla responsa- bilità dei due imputati. In secondo luogo occorre avvertire che, quando il tema controverso si incentra nel confronto fra due tesi giuridiche contrapposte (come è nel caso presente, nel quale si dibatte DE portata dei poteri autoritativi esercitabili dagli ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia nei confronti DE Polizia Penitenziaria), la discussione sviluppata nel gravame non può che tradursi nella rinnovata esposizione del ragionamento già addotto a supporto DE tesi sostenuta: mentre il ricorso ad argomenti del tutto nuovi comporterebbe il venir meno di quella correlazione fra il tessuto motivazionale DE sentenza e i motivi di gravame che come si è visto dianzi è requisito essenziale per la specificità - L 49 Br. dell'impugnazione. Conseguentemente, in un caso come quello di cui ci si occupa, l'adozione di modalità espressive sostanzialmente corrispondenti a quelle adottate in primo grado dà luogo ad un vizio meramente formale, senza inficiare nella sostanza l'ammissibilità dell'appello alla stregua DE norma invocata.
1.3. Ancora sull'eccepita inammissibilità di un atto di impugnazione verte l'eccezione sollevata da alcuni imputati ad inficiare l'appello congiuntamente proposto dalle parti civili, La questione è sollevata nei ricorsi di: IZ IT, AN NO DD, NN US, CO furcas, SE RR, RI LL, RD VO, NN TU, PI RO e GN UR (secondo motivo del ricorso congiunto); (primo motivo); (primo motivo); (primo motivo). L'eccezione è fondata e merita accoglimento. Si riscontra, invero, nell'atto di appello in questione la carenza DE specifica indicazione degli imputati dei quali si intendeva chiedere l'affermazione di responsabilità in riforma DE sentenza di primo grado, l'unica informazione al riguardo essendo costituita dal mero - insufficiente richiamo per relationem alle conclusioni assunte in prime cure: 1 donde dovrebbe trarsi per differenza, attraverso il raffronto col dispositivo DE sentenza impugnata, l'identità dei soggetti nei confronti dei quali le parti civili appellanti intendevano attivare l'impugnazione. La genericità dell'indicazione così fornita si risolve nella carenza del requisito di cui all'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., rendendosi impossibile - sulla base del solo contenuto dell'atto di appello l'individuazione dei capi DE - sentenza impugnati. In aggiunta a ciò va rilevato come risulti, altresì, insoddisfatto il requisito DE specificità dei motivi di gravame, non essendo a ciò sufficiente il richiamo al lavoro complesso eancora per relationem - - paziente≫ (così definito nell'atto di appello) di analisi delle emergenze probatorie svolto dai deducenti in primo grado, in mancanza di precise e argomentate confutazioni DE motivazione addotta dal primo giudice nel disattendere in parte qua le domande rassegnate al suo giudizio. L'inammissibilità dell'impugnazione in esame, che la Corte d'Appello ha omesso di cogliere, deve essere rilevata in questa sede con le conseguenze che si vedranno più oltre, nel trattare le posizioni dei singoli imputati ricorrenti.
2. Prima di attendere partitamente allo scrutinio delle ragioni poste a fondamento dei ricorsi individuali, è opportuno sottoporre a preventiva disamina alcune censure che, per essere comuni a una molteplicità di parti, richiedono di 50 Al. essere trattate una tantum ad evitare inutili ripetizioni.
2.1. Le due prime questioni di interesse comune, che richiedono immediata attenzione per la loro attitudine a riflettersi complessivamente sulle posizioni di ben 33 imputati, sono quelle - fra loro strettamente connesse - che informano il ricorso del Procuratore Generale di Genova e che si riassumono nel sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 1 DE legge 31 luglio 2006, n. 241, nelle parti in cui prevedono l'applicabilità DE prescrizione e, rispettivamente, dell'indulto anche per i fatti di reato riconducibili alla nozione di tortura. La deduzione del P.G. ricorrente aspira a fondarsi sulla considerazione per cui i principi di diritto di carattere sovranazionale formalizzati nella Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), così come interpretati dalla Corte di GO, sono vincolanti per l'ordinamento interno degli Stati aderenti e concorrono ad integrare il parametro di rango costituzionale di cui all'art. 117, comma primo, Cost.; e fra tali principi deve intendersi ricompreso, secondo il deducente, quello in base al quale i reati che implicano un attentato alla dignità DE persona, attraverso l'imposizione di trattamenti inumani e degradanti, devono essere repressi in modo effettivo e non dovrebbero, quindi, potersi estinguere per prescrizione. La questione di legittimità costituzionale è, per un verso, manifestamente infondata e per altro verso irrilevante. La sua manifesta infondatezza è già stata affermata da questa Corte Suprema con riferimento a fattispecie che, per la prossimità di tempo e di luogo e per la correlazione con i disordini verificatisi in occasione dell'incontro G8, presentano spiccate analogie rispetto a quelle di cui ci si occupa (Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253542). Nella motivazione di quella pronuncia si è, condivisibilmente, osservato che la statuizione cui la Consulta dovrebbe pervenire, secondo le intenzioni del ricorrente, consisterebbe in un'estensione dell'area di imprescrittibilità che, secondo l'ordinamento attuale, riguarda solo i reati puniti con la pena dell'ergastolo: il che esorbita dai poteri DE Corte Costituzionale, ostandovi il principio DE riserva di legge sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.. La valenza di tale rilievo non è inficiata dalla pur affermata sindacabilità costituzionale delle norme penali c.d. di favore, cioè di quelle che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme di diritto comune, poiché in quei casi l'effetto in malam partem DE pronuncia rappresenta una conseguenza dell'automatica riespansione DE norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria» (Corte Cost., sent. n. 394 del 2006); sicché, conclusivamente, la pretesa che la Corte Costituzionale con una sua 51 pronuncia possa espandere l'area dell'imprescrittibilità ad ipotesi attualmente non previste dall'art. 157 cod. pen. si pone al di fuori dei poteri DE stessa Corte per contrasto con un principio cardine del sistema costituzionale in materia penale, che non può essere sacrificato all'attuazione di altro principio (cui potrà attendere il legislatore, in adempimento degli obblight scaturenti dalle diverse fonti convenzionali delle quali dianzi si è detto), L'irrilevanza DE questione discende dalla considerazione di un altro aspetto inerente alla portata precettiva del già citato art. 25, comma primo, Cost., a tenore del quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Viene qui in considerazione il profilo temporale del principio di stretta legalità, in base al quale è vietato con l'efficacia propria DE norma superprimaria - che sull'au- tore del fatto possano gravare le conseguenze derivanti da una modifica apportata all'ordinamento penale in epoca successiva alla sua condotta. Si vuol dire con ciò che, quand'anche la Corte Costituzionale, in esito a un impensabile revirement DE propria giurisprudenza, si ritenesse autorizzata a intervenire additivamente sulla norma penale introducendo il principio DE imprescrittibilità di determinate ipotesi di reato (sulla cui tipicità sarebbe inoltre a discutersi, in assenza di una specifica norma incriminatrice), la normativa di risulta non sarebbe applicabile nel presente processo, riguardante una serie di fatti posti in essere in epoca anteriore alla divisata pronuncia. Considerazioni analoghe a quelle fin qui svolte rendono conto DE manifesta infondatezza ed irrilevanza DE questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 DE legge n. 241/2006. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso del Procuratore Generale distrettuale, che dai soli motivi testé disattesi ambisce a trarre fondamento.
2.2. Una problematica d'interesse comune a molteplici imputati, sollevata dai ricorrenti PE (primo motivo) e (sesto motivo), è quella che attiene alla discussa configurabilità del concorso formale fra i reati di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 stesso cod.). Ha ritenuto la Corte di merito, in assonanza col Tribunale, che fosse da escludere un rapporto di specialità fra i due reati, così come contestati, in quanto le condotte contemplate nei due capi d'imputazione, pur nella loro identità materiale, avevano dato luogo alla violazione di due distinti precetti penali, posti a tutela di beni giuridici diversi: e cioè, nell'ottica dell'art. 323 cod. pen., DE dignità individuale DE persona (lesa dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti); e, nell'ottica dell'art. 608 cod. pen., del mantenimento di quel residuo spazio di libertà che l'ordinamento riconosce anche alla persona in stato 52 A. di detenzione. I due menzionati ricorrenti motivano il loro dissenso con l'osservare, praticamente all'unisono (pur nella varietà delle notazioni argomentative): che i capi d'imputazione elevati ex art. 323 cod. pen. recano la descrizione di comportamenti già di per sé penalmente rilevanti, posti in essere da altri pubblici ufficiali;
che i reati di cui si discute sono entrambi propri e plurioffensivi, postulano una violazione di legge e si trovano, in definitiva, in rapporto di genere a specie;
che ciò rientra nella previsione di cui all'art. 15 cod. pen., dettato a risolvere il concorso apparente di norme secondo il principio di specialità; che pertanto l'imputazione di abuso di ufficio dovrebbe intendersi assorbita in quella di abuso di autorità contro arrestati. La tesi così prospettata non può essere condivisa. Occorre premettere che la natura residuale del reato di abuso d'ufficio non spiega efficacia determinante nel caso di specie;
infatti l'inciso salvo che il fatto non costituisca un più grave reato», contenuto nell'art. 323 cod. pen., non impedisce l'applicabilità del concorso formale nell'ipotesi opposta in cui il reato concorrente sia meno grave: come è a dirsi, per l'appunto, del delitto di cui all'art. 608 cod. pen., che è punito con pena detentiva di durata inferiore sia nella sua entità edittale massima, sia in quella minima. Il problema va riguardato, piuttosto, sotto il profilo dell'area di operatività dell'art. 15 cod. pen., a norma del quale *quando più leggi penali o più disposizioni DE medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sla altrimenti stabilito»; ed è proprio in tale ottica che si muove, come sopra si è visto, la linea difensiva dei ricorrenti. Nell'approccio al tema occorre tener presente che l'indefettibile presupposto cui il legislatore ha inteso ricollegare l'applicazione del principio di specialità è costituito dall'ambito di operatività delle disposizioni penali a raffronto, le quali devono regolare «la stessa materia». Sul significato di tale espressione dottrina e giurisprudenza si sono a più riprese interrogate, con risultati interpretativi non sempre omogenei;
tant'è che le stesse Sezioni Unite di questa Corte Suprema, dopo avere in un primo tempo acceduto alla tesi secondo cui sarebbe richiesta l'identità del bene tutelato (Sez. U, n. 9568 del 21/04/1995, La Spina, Rv. 202011), hanno in seguito apportato una correzione a quel principio, con l'osservare che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell'individuazione DE stessa materia, potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001 Ndiaye, in motivazione); fino ad attestarsi sul criterio del confronto strutturale fra le fattispecie astratte configurate dalle norme incriminatrici e DE comparazione degli elementi 53 costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano, Rv. 248864). Indipendentemente dal criterio distintivo adottato, il principio di specialità non risulta applicabile con riferimento alle imputazioni di cui qui si tratta. Ed invero, se si presta attenzione alla lesione del bene giuridico tutelato, non può negarsi la correttezza del rilievo sul quale i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento, col rimarcare che il tipo descrittivo che informa l'art. 608 cod. pen. si riferisce alla lesione del residuo spazio di libertà spettante al detenuto (o arrestato), mentre vi è estranea la previsione di comportamenti inumani e degradanti, dai quali derivi la menomazione DE dignità DE persona;
la lesione di quest'ultimo bene giuridico può, invece, ritenersi compresa nelle fattispecie disciplinate dall'art. 323 dello stesso codice, stante l'ampia dizione (danno ingiusto»), la cui causazione è punita dalla norma nel concorso delle restanti condizioni. Se invece ci si sofferma sulla struttura del reato, non ci si può esimere dal rilevare che il delitto di abuso di autorità è reato di mera condotta, mentre ad integrare il delitto di abuso di ufficio si richiede la produzione di un evento naturalistico, che è alternativamente costituito dal vantaggio patrimoniale per l'agente o per altri, ovvero dal danno ingiusto non necessariamente - patrimoniale riportato dalla persona offesa. Ciò significa che per la configurabilità di quest'ultimo reato si richiede un quid pluris che è invece assente nel primo, il quale presenta da parte sua elementi differenziali del tutto propri costituiti, fra l'altro, dalla custodia esercitata dall'agente sul soggetto passivo. Ciò è quanto basta per affermare che le due ipotesi criminose si pongono in rapporto di specialità reciproca, il che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15 cod. pen., ma rende configurabile il concorso formale fra i due reati.
2.3. Altra questione posta da più ricorrenti, di interesse comune anche perché investe la posizione processuale di numerose parti civili, è quella con cui si eccepisce la contrarietà a legge delle statuizioni di ordine civilistico emesse in favore di danneggiati che, pur essendosi costituiti parti civili in primo grado, avevano omesso di proporre appello nei confronti degli imputati che erano stati assolti dal Tribunale. La relativa eccezione è stata sollevata dagli imputati ricorrenti IN e CC (quinto motivo del ricorso congiunto), IT, DD, US, FU, SE, LL, VO, TU, RO e UR (primo motivo del ricorso congiunto), AI (secondo motivo) e ZO (settimo motivo). Il ragionamento svolto dai deducenti fa perno sulla considerazione per cui, mancata l'impugnazione avverso il rigetto delle istanze risarcitorie conseguito 54 G . alla pronuncia di assoluzione, su quel capo DE sentenza si sarebbe formato il giudicato, con efficacia preclusiva DE riproposizione DE domanda in appello: non ostandovi principio DE c.d. immanenza DE parte civile, dal quale deriverebbe soltanto il diritto di partecipazione al giudizio di secondo grado. Siffatta linea argomentativa, che in passato incontrò il favore DE giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Sent. n. 5 del 25/11/1998 - dep. 11/03/1999, Loparco, Rv. 212575), non può essere condivisa alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successivamente avutasi in subiecta materia. Il massimo organo di nomofilachia, invero, indotto a riesaminare la questione dalle motivazioni addotte in nuove pronunce delle sezioni semplici (Sez. 5, n. 12018 del 01/03/1999, Maellare, Rv. 215559; Sez. 3, n. 9254 del 01/06/2000, RItti, Rv. 216996), è pervenuto conclusivamente al convincimento che la mancata impugnazione DE parte civile non determini la formazione del giudicato sul capo DE sentenza riguardante gli interessi civili, quando il pubblico ministero si sia gravato contro il proscioglimento ai fini penali;
ha ravvisato, infatti, una simmetria fra il principio codificato nell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., che estende al capo civile gli effetti dell'impugnazione dell'imputato nei confronti DE decisione di condanna, e quello che comporta l'estensione alla domanda DE parte civile degli effetti dell'impugnazione del pubblico ministero contro la decisione di proscioglimento: derivandone un sistema nel quale la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente, vale a dire anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile, che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, LU, Rv. 222001). L'approdo ermeneutico così raggiunto, che all'autorevolezza DE fonte coniuga la persuasività delle argomentazioni addotte a sostegno, rende ragione dell'infondatezza dell'eccezione qui esaminata, che deve pertanto essere disattesa.
3. Venendo ora alla disamina ripartita dei singoli ricorsi, cui si attenderà secondo il medesimo ordine seguito in parte narrativa, vengono dapprima in considerazione gli imputati ai quali, nella sentenza impugnata, sono state attribuite funzioni di carattere apicale nella direzione del sito.
4. ALESSANDRO GI. Il ricorso dell'imputato non ha fondamento e va disatteso.
4.1. In ordine al primo motivo null'altro vi è da aggiungere a quanto dianzi annotato (paragrafo 2.2) in ordine alla configurabilità del concorso formale fra i 55 reati di cui agli artt. 323 e 608 cod. pen.. 4.2. Non sussistono i vizi motivazionali lamentati dal ricorrente col secondo motivo. La Corte d'Appello ha chiaramente ed esaurientemente spiegato, col conforto delle ordinanze appositamente emesse dalla Questura di Genova, come il Vice Questore PE, formalmente investito di poteri autoritativi nello svolgimento dell'attività di trattazione del fermati e degli arrestati in quanto aggregato a fini di collaborazione col Commissario Capo NA OG, occupasse una posizione di garanzia che lo obbligava giuridicamente a controllare che lo svolgimento dell'attività stessa nella caserma avvenisse nel rispetto DE legge e ad intervenire per reprimere le condotte illecite. Ha poi considerato che, stante la durata DE sua permanenza nel sito (venerdì e sabato fino a notte inoltrata), i suoi frequenti spostamenti nella struttura e l'evidenza anche sotto il profilo acustico di quanto ivi perpetrato, egli aveva avuto piena contezza degli illeciti - continuativamente consumati: a maggior ragione in considerazione di quanto riferito in sede testimoniale dalla persona offesa che aveva descritto la promessa di poter informare i parenti DE sua detenzione come una benevola concessione» del PE, (peraltro condizionata al suo buon comportamento), in deroga a un regime detentivo che lo stesso Vice Questore aveva riconosciuto come di livello intermedio fra quello turco e quello americano. L'avere, dunque, l'imputato omesso di impedire le azioni delittuose che venivano commesse nella sua piena consapevolezza, quando non anche alla sua presenza, è stato correttamente valutato dalla Corte di merito come concorso nella consumazione dei reati dettagliatamente descritti nel capo d'imputazione, secondo il principio canonizzato nell'art. 40, comma secondo, cod. pen.. Non giova al ricorrente prospettare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'archiviazione disposta nei confronti del Dott. Sabella, magistrato coordinatore dei siti di TO e San IA;
ed invero, quando perplessità potessero sorgere per il diverso esito procedimentale, esse potrebbero soltanto investire il provvedimento liberatorio nei confronti di autorità che aveva direttamente constatato la posizione vessatoria degli arrestati e ne aveva consentito la protrazione, sia pur ponendo un limite alla sua durata (di fatto non rispettato); ma l'estraneità del Dott. Sabella al rapporto processuale qui rassegnato preclude ogni approfondimento del tema, come giustamente osservato dalla Corte d'Appello. Resta, comunque, ineccepibile il giudizio di responsabilità emesso a carico del PE sulla scorta DE linea argomentativa testé riassunta.
5. AN GG. Il ricorso non è fondato. 56 5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la linea argomentativa DE decisione assunta nei di lei confronti è logicamente ineccepibile e immune dalla denunciata contraddittorietà. La Corte di merito ha premesso di non voler accedere al criterio di giudizio riassumibile nella formula «non poté non aver visto», onde non basarsi su una presunzione suggerita dal solo fatto DE presenza DE OG nel sito per l'intera giornata del venerdì, per il sabato dal pomeriggio a notte inoltrata e per due ore DE domenica;
al contrario, ha chiarito essersi raggiunta la prova dell'effettiva percezione, da parte dell'imputata, di quanto andava accadendo: e ciò in quanto gli illeciti che venivano compiuti producevano fonti visive, sonore e olfattive del tutto inequivocabili per chi, operando in quel ristretto ambito spaziale e muovendosi al suo interno, in quegli stessi eventi si trovava immerso alla stregua di un testimone oculare. Onde accreditare l'assunto secondo il quale la OG avrebbe ignorato gli eventi, per essersi costantemente mantenuta all'interno DE stanza destinata a suo ufficio, nel ricorso si trovano riprodotte le dichiarazioni rese dalla stessa imputata nel corso dell'esame dibattimentale, nonché alcune deposizioni testimoniali donde cl si propone di evincere una conferma a tale assunto. L'argomento, peraltro, si traduce nella inammissibile prospettazione del fatto storico in termini alternativi a quelli ritenuti dal giudice di merito, secondo la ricostruzione del quale l'odierna ricorrente non si trattenne ininterrottamente nel proprio ufficio, ma si spostò all'interno DE struttura, così da avere una chiara visione dell'aspetto atterrito e sanguinante degli arrestati, del modo in cui venivano apostrofati e trattati dai loro seviziatori;
e comunque, anche dal proprio ufficio aveva certamente udito le urla di dolore delle vittime, nonché i canti e i suoni inneggianti al fascismo che provenivano ora dall'esterno DE caserma, ora dal corridoio. Su tali presupposti fattuali la Corte territoriale ha fondato il convincimento che la OG non soltanto non avesse esercitato la sua autorità per impedire la commissione dei reati che si consumavano in sua presenza, ma con la propria consapevole Inerzia avesse anzi rafforzato nei suoi sottoposti la certezza dell'impunità. E l'impianto motivazionale così strutturato resiste al vaglio di legittimità.
5.2. Non sussiste il dedotto vizio di errata applicazione dell'art. 40 cod. pen.. Ed invero, nella motivazione DE sentenza impugnata è chiaramente evidenziato il concorso di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'operatività DE norma citata. A tale proposito basti osservare quanto segue. L'obbligo giuridico di impedire l'evento è ivi ricollegato alla posizione di 57 "C.. garanzia facente capo alla OG in virtù del ruolo apicale da essa rivestito nella conduzione DE struttura e del suo forte potere discrezionale e decisionale, implicante la funzione di direzione e di coordinamento delle unità operative sottoposte alla sua autorità. L'omissione dell'intervento dovuto, in una al rapporto di causalità fra tale omissione e la consumazione degli illeciti, è palesata dal fatto che il trattamento dei detenuti contrario alla legge e gravemente lesivo DE dignità delle persone - sottopostevi si sia protratto per tutto il tempo DE sua permanenza nel sito, ove l'imputata avrebbe dovuto invece assicurare l'ordinato e corretto espletamento dell'«attività di trattazione dei fermati», nel rispetto DE legge e dei diritti umani. La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato discende dalla piena consapevolezza accertata dal giudice di merito, come sopra si è rimarcato - delle sevizie e del trattamento contrario al senso di umanità cui gli arrestati venivano assoggettati, nonché del possesso dell'autorità necessaria e sufficiente a farle ordinare la cessazione immediata di tali condotte illecite.
5.3. Il terzo motivo, col quale la ricorrente lamenta carenza motivazionale in ordine all'aumento dell'entità delle provvisionali disposte in grado di appello a favore di talune parti civili, non può essere esaminato in quanto inammissibile. È costante, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione del principio secondo cui la concessione alla parte civile di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068), neppure per carenza di motivazione (Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105), trattandosi di provvedimento di carattere delibativo che non acquista efficacia di giudicato in sede civile. 6 Il ricorso è fondato nel suo terzo motivo, con efficacia assorbente nei confronti di quelli restanti. Si è già osservato dianzi (paragrafo 1.3) come l'appello congiuntamente presentato dalle parti civili debba considerarsi inammissibile, per le ragioni ivi esposte. Conseguentemente, poiché la riforma DE sentenza di primo grado, per quanto riguardante la posizione del dipesa esclusivamente dall'accoglimento di quell'appello, se ne deve pronunciare l'annullamento senza rinvio, null'altro essendovi da deliberare in proposito.
7. ER NO e RU PE. Il ricorso congiuntamente presentato da costoro è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. 58 7.1. Ciò non è a dirsi per il terzo, il quarto ed il quinto motivo, rispettivamente volti ad eccepire la nullità DE notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, l'inammissibilità dell'appello del P.M. e l'illegittimità DE condanna al risarcimento del danni in favore delle parti civili non appellanti: eccezioni delle quali si sono già esposte più sopra le ragioni di infondatezza, nei paragrafi 1.1, 1.2 e 2.3. 7.2. Del primo motivo di ricorso devesi, invece, rilevare l'inammissibilità, in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.. Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi DE motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito -non consentito in sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probator! acquisiti. La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che i due imputati avessero direttamente constatato -senza impedirlo - il trattamento illecito riservato ai detenuti, essendo stati continuativamente presenti all'interno DE struttura, così come emerso dal narrato di diciassette testimoni escussi AS ee dei coimputati TU, GL, FO;
nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso CC nel suo esame del 26 ottobre 2007, quando aveva ammesso di essersi recato nella struttura una decina di volte e di aver visto le persone offese in posizione vessatoria, ovvero accompagnate nel corridoio con le modalità descritte nel capo d'impu- tazione. I ricorrenti si ripromettono di dimostrare che, così argomentando, il giudice di seconda istanza sla Incorso in un «travisamento del fatto», a tal fine proponendo la rilettura di un'ampia parte delle risultanze dibattimentali, testualmente riprodotta nel ricorso da pag. 5 a pag. 120. Ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente chiarito che nel giudizio di cassazione, pur a seguito delle modifiche apportate all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. dall'art. 8 DE legge 20 febbraio 2006, n. 46, non è consentito dedurre il travisamento del fatto» per essere preclusa al giudice di legittimità la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
è invece consentito dedurre, quale vizio di motivazione, il rapporto di contraddizione esterno al testo DE sentenza riconducibile a quella forma di errore revocatorio sul significante, che viene abitualmente definita travisamento DE prova»: il che si verifica quando l'errore denunciato ricada non già sul significato dell'atto istruttorio, ma sulla percezione del testo nel quale si estrinseca il suo contenuto (Sez. 6, n. 25255 del 59 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215); ipotesi, quest'ultima, non riscontrabile nel caso di cui ci si occupa.
7.3. Il secondo motivo di ricorso ripropone, innanzi tutto, la questione concernente la contestata sussistenza dell'obbligo, per il IN ed il - CC, di impedire la perpetrazione dei reati da parte degli autori materiali di essi, per asserita insussistenza del potere autoritativo nei confronti DE Polizia Penitenziaria, posto dal giudice di merito a fondamento DE posizione di garanzia attribuita ai deducenti. In argomento viene in immediata considerazione il fatto che il IN e il CC erano ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia e, quindi, non erano organicamente inseriti nel corpo DE Polizia Penitenziaria. Sulla questione il convincimento DE Corte d'Appello si è formato in base all'apprezzamento dei seguenti passaggi logici: ai sensi dell'art. 25, comma 6, DE legge 15 dicembre 1990, n. 395, gli ufficiali del corpo degli Agenti di Custodia, inquadrati in un ruolo ad esaurimento a seguito DE smilitarizzazione dei relativi servizi, hanno assunto le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria, con la possibilità di essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di plantonamento dei detenuti ed internati;
l'art. 7, comma 2, del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, ha inoltre stabilito che «il personale del corpo di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 [Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione] è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione DE funzione esercitata»; il comma 3 dello stesso articolo, poi, ha esteso quest'ultima disposizione anche al personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre forze di Polizia ed alle forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministra- zione penitenziaria. Alla stregua di tale sistema normativo la Corte di merito si è persuasa che, nei casi in cui gli ufficiali del corpo degli Agenti di Custodia venivano preposti alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati, gli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria fossero soggetti all'obbligo di subordinazione, che poteva assumere anche carattere di subordinazione gerarchica quando l'ufficiale fosse investito delle funzioni proprie del direttore dell'istituto penitenziario. Tanto più che, nel caso concreto, l'ordine 60 Ar. di servizio 2/G8/01 prevedeva che il IN e il CC non soltanto provvedessero a pianificare le traduzioni, ma impartissero anche le necessarie disposizioni per il corretto svolgimento del servizio. Diversa è l'interpretazione propugnata dai ricorrenti, i quali invece negano che fra due organi appartenenti a corpi diversi, uno dei quali militare e l'altro civile, possa mai instaurarsi un rapporto gerarchico: a maggior ragione in quanto tale possibilità sarebbe esclusa, in concreto, dalla mancata elencazione degli ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia fra i soggetti gerarchicamente sovraordinati di cui agli artt. 6 e 9 DE già citata legge n. 395/1990. La conclusione cui si dovrebbe pervenire è che nel sito di TO gli agenti di Polizia Penitenziaria fossero soggetti a un rapporto di mera dipendenza funzionale nei confronti del IN e del CC, così da indurre ad escludere che questi ultimi si trovassero in una posizione di garanzia tale da comportare una loro responsabilità ex art. 40, comma secondo, cod. pen.. La tesi dei ricorrenti muove da esatte considerazioni, pervenendo tuttavia a un risultato non condivisibile. È, invero, innegabile che gli ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia, pur assumendo le funzioni e gli obblighi dei dirigenti dell'ammini- strazione penitenziaria, e pur potendo essere preposti alla direzione del relativi istituti e servizi, non possono considerarsi inseriti nella gerarchia di tale amministrazione, del cui organico non fanno parte. Deve conseguentemente escludersi che, nel caso di cui ci si occupa, possa considerarsi instaurato un rapporto di supremazia gerarchica fra gli odierni ricorrenti e gli agenti di Polizia Penitenziaria presenti nel sito di TO. Ciò, tuttavia, non incide negativamente sulla posizione di garanzia che deve intendersi ad essi assegnata in virtù dell'obbligo di subordinazione gravante sugli agenti (non soltanto DE Polizia Penitenziaria, ma anche delle altre forze dell'ordine), così come su tutto il personale avente qualifica inferiore, in relazione alla dipendenza funzionale ivi realizzatasi. In proposito è opportuno soffermarsi brevemente sui tratti caratterizzanti il rapporto gerarchico all'interno DE Pubblica Amministrazione;
esso comporta la facoltà, per il superiore, non soltanto di impartire ordini e direttive, ma altresì di revocare, annullare o modificare gli atti amministrativi compiuti dall'organo subordinato e, addirittura, di sottrarre ad esso le competenze ordinariamente spettantigli, provvedendo in sua vece nel singolo caso (avocazione) o sostituendosi a lui. Orbene, perché il superiore possa dirsi investito di una posizione di garanzia nei confronti dei terzl non si richiede che gli siano conferiti tutti i poteri propri del rapporto gerarchico, ma è sufficiente quella possibilità di dare ordini e impartire direttive, che è insita anche nel mero rapporto di subordinazione per ragioni di dipendenza funzionale. 61 BT. È certo infatti che, se il dipendente sottoordinato è soggetto ad obblighi di subordinazione, in adempimento ad essi è tenuto ad eseguire i comandi impartitigli dall'organo superiore, con la sola eccezione operante nel -ed ovvia - caso in cui l'attività richiestagli sia manifestamente criminosa: ipotesi, que- st'ultima, opposta a quella creatasi nel caso di specie, in cui gli ordini che il IN e il CC avrebbero dovuto impartire erano proprio diretti a impedire la commissione di reati, secondo il precetto di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen.. Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello ha ravvisato la responsabilità dei due imputati in questione a motivo DE loro condotta omissiva. L'ulteriore censura che informa il motivo in esame s'indirizza a contrastare il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla consapevolezza, in capo ai IN e al CC, dei delitti che i sottoposti andavano compiendo ai danni delle persone arrestate. I ricorrenti si ripropongono, anche in questo caso, di sorreggere la propria linea difensiva attraverso la trascrizione di deposizioni testimoniali;
ma una volta di più va ricordato che, per consolidata giuri- sprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo sulla motivazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento DE decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
e il riferimento ivi contenuto anche agli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza DE motivazione in rapporto ai dati processuali (così Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; v. anche le più recenti Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile, Rv. 245103; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Onde non è sostenibile in sede di legittimità, in contrasto con quanto argomentatamente accertato dal giudice di merito, che nel piazzale antistante la struttura non si fosse costituito un «comitato di accoglienza>> finalizzato ad immediatamente sottoporre a vessazioni gli arrestati ivi condotti, e che all'interno non fossero percepibili (dunque necessariamente percepiti dai due imputati, in occasione dei loro ripetuti accessi) i trattamenti illeciti riservati alla vittime così come descritti nei capi d'imputazione. -sotto il duplice profilo 7.4. Il sesto motivo di ricorso, volto a impugnare صيف il capo DE DE illogicità DE statuizione e DE carenza motivazionale sentenza di appello contenente la concessione di ulteriori provvisionali a favore delle parti civili, non richiede particolare disamina dopo quanto già osservato più sopra (paragrafo 5.3) nel rilevare l'inammissibilità, nel giudizio di cassazione, 62 "B. delle censure indirizzate all'annullamento del provvedimento delibativo in questione.
7.5. Il settimo motivo, dedotto nel separato atto d'impugnazione datato 9 dicembre 2011, si appunta sulla liquidazione delle spese in favore delle parti civili. Lamentano i ricorrenti che la Corte d'Appello si sia invariabilmente attestata sull'importo di euro 18.000,00 per ciascuna parte civile, senza tener conto del fatto che molte di esse erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, comportante l'obbligo di non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti;
e che in numerosi casi lo stesso difensore aveva assistito una pluralità di parti civili, il che avrebbe dovuto comportare la liquidazione di un'unica parcella, aumentata secondo le percentuali previste dalle disposizioni tariffarie. La censura è inammissibile per carenza del requisito di specificità. Non vengono, infatti, indicati i nominativi delle parti civili che hanno ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, né viene minimamente argomentata l'affermazione secondo la quale l'obbligo di applicazione dei valori tariffari medi così come vigenti all'epoca DE pronuncia sarebbe rimasto - inosservato;
ancora, manca nelle deduzioni del ricorrenti l'indicazione delle parti civili cui la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare le spese in conformità al criterio dettato dall'art. 3 DE tariffa penale allegata al d.m. 8 aprile 2004, n. 127. L'estrema genericità DE deduzione, che si limita all'indicazione dei principi giuridici assertivamente violati senza spiegare in che modo essi avrebbero dovuto trovare applicazione nel caso concreto, impedisce di identificare con precisione i punti DE sentenza investiti dal gravame, giusta il precetto dell'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; ed è, per di più, inosservante del disposto di cui alla lettera c) dello stesso comma.
7.6. Fondata è la censura che informa l'ottavo motivo. Non è, invero, possibile emendare con la procedura di correzione di errore materiale l'omessa condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore di una delle parti civili, trattandosi di provvedimento che comporta una modificazione essenziale dell'atto, estendendo l'ambito e la portata delle statuizioni relative agli interessi civili. In proposito non è fuori luogo annotare che, anche in relazione all'ipotesi - di minor impatto sul contenuto sostanziale DE pronuncia riguardante il - provvedimento additivo DE condanna alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civili, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affer- mare l'irritualità del ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (v. ex multis Sez. 4, n. 46840 del 02/11/2011, Issidori, Rv. 252145; Sez. 3, n. 37194 del 02/07/2010, Vignali, Rv. 248562; Sez. 1, n. 41571 del 01/10/2009, 63 "Bol Saraceni, Rv. 245053). In considerazione di quanto sopra la sentenza impugnata è da annullare in parte qua senza rinvio, conseguendone l'eliminazione di quanto statuito in aggiunta dall'ordinanza correttiva, anche nei confronti del responsabile civile Ministero DE Giustizia.
7.7. Resta fermo il rigetto, in ogni altra parte, del ricorso congiunto degli imputati IN e CC.
8. AN IO GL. Il ricorso non ha fondamento.
8.1. Il primo motivo consiste, in massima parte, nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito. In ordine ad esse il collegio di seconda istanza si è espresso con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, con l'osservare: che la linea difensiva dell'imputato facente perno sulla penuria di uomini a sua disposizione poteva valere solo per l'inizio, atteso che era stato poi messo al suoi ordini il personale del gruppo operativo mobile DE Polizia Penitenziaria e del nucleo traduzioni;
che non rispondeva a verità l'assunto secondo il quale l'ufficio immatricolazione esorbitava dalla competenza e dal controllo del GL, essendosi appurato che gli arrestati venivano presi in carico con l'immatricolazione.. passando dalla posizione di arrestati a quella di detenuti e a quel punto subentrava il Comandante di Reparto, responsabile DE sicurezza nell'ambito dell'istituto; che la ricostruzione dei fatti aveva evidenziato come i crimini commessi dalla Polizia Penitenziaria si fossero sovrapposti e mescolati con quelli commessi dalle altre Polizie, in modo del tutto indistinto rispetto al tempo in cui l'arrestato era tale e non ancora detenuto;
che nel tempo in cui i detenuti immatricolati e visitati sostavano in attesa DE partenza per il carcere di destinazione, essi erano, anche formalmente, sotto la sua responsabilità diretta ex art. 40 cod. pen.; che, pertanto, se - come dimostrato egli non era mai intervenuto per impedire alcuna forma di vessazione verbale e materiale allorché si avvide, come dovette necessariamente avvedersi, DE commissione dei primi reati contro le persone che arrivavano nel sito, ciò non poteva ascriversi a cecità o disattenzione: tanto più che, secondo la deposizione delle persone offese, egli assistette e prese parte (di persona o fornendo il proprio assenso) ai maltrattamenti inflitti ai detenuti e Né può fondatamente sostenersi che le uniche prove a carico del GL siano state tratte dalle due deposizioni testé menzionate;
infatti, anche a prescindere dalla considerazione per cui gli episodi riferiti da quei testi sono assai significativi dell'atteggiamento complessivamente tenuto dall'imputato nei confronti dei detenuti presenti nel sito, va rimarcato che la sentenza impugnata 64 Al. ha desunto ulteriori elementi di responsabilità a suo carico dal narrato di altre persone offese, e precisamente di riguardanti episodi svoltisi nella sfera di controllo e di responsabilità del GL. La prospettazione difensiva secondo la quale il ricorrente non dovrebbe rispondere di quanto verificatosi nelle parti di caserma estranee alla sua autorità, perché appartenenti alla competenza DE Polizia di Stato, dei Carabinieri o DE Guardia di Finanza, non ha giuridico fondamento. Ed invero, anche a prescindere dal fatto che la sua qualità di «responsabile DE sicurezza» gli dava il potere di intervento in ogni circostanza in cui fosse leso, o anche solo messo in pericolo, il diritto dei detenuti all'integrità DE persona, occorre non dimenticare che il GL, quale Ispettore DE Polizia Penitenziaria, era ufficiale di Polizia Giudiziaria secondo quanto espressamente previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b) n. 3) DE legge 15 dicembre 1990, n. 395: con la conseguenza che gli incombeva l'obbligo di prendere notizia dei reati e di impedire che venissero portati a conseguenze ulteriori, secondo il lessico dell'art. 55 cod. proc. pen.; nell'esercizio di tale doverosa attività egli poteva avvalersi dei poteri autoritativi inerenti alla qualifica di ufficiale di p.g. nei confronti di qualunque soggetto colto nell'atto di commettere illeciti penali, anche se appartenente ad altro corpo di Polizia. Sulla correttezza giuriica del ritenuto concorso formale fra i reati di cui agli artt. 323 e 608 cod. pen. ci si è già intrattenuti, onde non vi è che richiamarsi a quanto osservato nel paragrafo 2.2, a valere quale confutazione DE nota critica svolta dal ricorrente al chiusura del motivo.
8.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero, la lamentata omessa menzione del vincolo di solidarietà fra coobbligati al risarcimento dei danni e al connesso pagamento delle provvisionali, quando pure apparisse integrare una violazione dell'art. 2055 cod. civ. (dovendosi peraltro tener conto DE norma di chiusura posta dall'art. 1294 dello stesso codice), costituirebbe un vizio proprio DE sentenza di primo grado, riprodottosi in quella di appello per mancata sollecitazione del riesame sul punto. Conseguentemente non può darsi ingresso all'eccezione per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi la preclusione imposta dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. L'illustrazione del motivo estende la propria critica alla disomogeneità del criterio di liquidazione delle ulteriori provvisionali assegnate in appello: su tale punto non vi è che da richiamarsi a quanto già ripetutamente osservato in argomento, nel rilevare l'inammissibilità DE relativa deduzione in sede di legittimità. 65 9. PIERMATTEO CC. Il ricorso è privo di fondamento.
9.1. Non sussistono, invero, i vizi di motivazione denunciati col primo motivo. La Corte distrettuale ha dimostrato di tenere ben presente la linea difensiva addotta dall'imputato, secondo cui dal testimoniale sarebbe emerso il compimento di atti illeciti soltanto al di fuori del periodo di tempo (dalle ore 17.00 alle 19.00 di quel giorno 21 luglio) durante il quale il contingente di Carabinieri comandato dal Sottotenente CO si occupò del servizio di vigilanza sugli arrestati;
e ne ha dato confutazione richiamandosi alle testimonianze di ben 24 persone offese, che avevano riferito di fatti svoltisi al momento del loro arrivo, tra le 17.00 e le 19.00, quando nel piazzale antistante la caserma erano presenti in gran numero anche i Carabinieri;
ha considerato, altresì, quel collegio che le vessazioni non erano iniziate alle 17.00, ma erano in corso fin dalle ore 12.00 ed erano la prosecuzione di quanto già avvenuto nella precedente giornata di venerdì 20 luglio: sicché non era credibile che un ufficiale dei Carabinieri posto al comando di una compagnia non fosse in grado di rendersi conto di quanto andava accadendo, ed era già drammaticamente accaduto, sul piazzale e all'interno DE struttura. Ciò nonostante, si osserva nella sentenza, egli non soltanto si era astenuto dall'intervenire per impedire gli illeciti che si consumavano sul piazzale o dal riferirne, quanto meno, all'Autorità giudiziaria o ai suoi superiori;
ma neppure si era preoccupato di accertare quale fosse, all'interno DE caserma, la sorte delle vittime martoriate e terrorizzate che vi venivano introdotte «attraverso un clamore minaccioso e prodromico dei delitti che vi si commettevano e che vi si sarebbero commessi». L'iter motivazionale or ora riassunto, esente da cadute di consequenzialità logica, spiega in modo esauriente e completo le ragioni del convincimento raggiunto dalla Corte d'Appello, indipendentemente dalla quantità dello spazio cartaceo utilizzato per darne conto. Né vi era la necessità, alla luce delle argomentazioni adottate, di esplicitare maggiormente le ragioni di dissenso dalla decisione assolutoria del Tribunale, che aveva valorizzato sotto il profilo dell'elemento soggettivo la limitata autonomia dei Carabinieri a motivo DE loro dipendenza funzionale dalla Polizia di Stato;
in proposito vale la pena di ribadire, in aggiunta a quanto osservato dal giudice di merito circa il potere- dovere del CO di denunciare gli illeciti constatati, che la sua qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria gli imponeva di prendere le iniziative necessarie a far cessare il compimento dei reati che si svolgevano sotto i suoi occhi. E ciò dà conto, altresì, DE responsabilità dell'imputato anche per i reati di percosse, lesioni, minacce e ingiurie commessi da altri, ma da lui non impediti pur 66 الله essendone a conoscenza, secondo il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.. A chiusura DE disamina del motivo va detto che la censura riferita alla mancanza di una valutazione coordinata di tutte le emergenze testimoniali, estrinsecatasi a detta del ricorrente nell'accantonamento delle deposizioni dei si traduce nella prospettazione di una lettura alternativatesti del materiale probatorio, che nel giudizio di cassazione non è consentita.
9.2. Anche il secondo motivo va disatteso. L'imputazione elevata nei confronti del CO e ritenuta fondata dalla Corte d'Appello - per il delitto di - cui all'art. 608 cod. pen. (capo 31) si riferiva soltanto alle vessazioni imposte ai detenuti durante la loro restrizione nelle camere di sicurezza, cioè nel tempo e nel luogo in cui essi si trovavano sotto la custodia del contingente di Carabinieri comandato dal ricorrente. Di quanto subito dagli arrestati al momento del loro arrivo sul piazzale il giudice di merito ha tenuto conto sotto il profilo DE responsabilità ex art. 40 cod. pen. per i reati elencati nel capo d'imputazione 32 (percosse, lesioni, ingiurie, minacce, violenza privata), che anche a quella fase si riferivano, nonché, più in generale, per desumerne la piena consapevolezza in capo al CO di quanto veniva fatto subire alle vittime sia all'esterno, sia all'interno DE struttura. Anche la linea difensiva basata sul fatto che l'arrivo sul posto dei Carabinieri abbia segnato un'attenuazione delle misure di rigore, non vale ad escludere la responsabilità; resta pur sempre illecita la sottoposizione dei detenuti alla posizione vessatoria, nuovamente restaurata dopo le pause concesse, così come resta illecito ogni altro abuso, ancorché imposto in forma più attenuata rispetto al pregresso. 10. GIANMARCO BRAINI. Il ricorso è infondato e va disatteso. Esso si pone, anzi, alle soglle dell'inammissibilità nella parte in cui s'indirizza a prospettare una ricostruzione alternativa del fatto, sollecitando la rilettura delle deposizioni delle persone offese nonché DE testimonianza e e proponendo, altresì, un valutazione di attendibilità dei dell'infermiere testi (per i quali è stata chiesta dal pubblico ministero la trasmissione degli atti onde procedere per falsa testimonianza), in luogo di quella di segno opposto emergente sia pur per implicito dalla sentenza di appello.- - Per il resto vi è soltanto da osservare che, alla stregua di quanto accertato in linea di fatto, in esito a valutazione del materiale istruttorio che per le - ragioni più volte richiamate sfugge al sindacato DE Corte di Cassazione, la motivazione addotta dalla Corte d'Appello risponde adeguatamente ai canoni 67 الله DE logica, ai quali soltanto deve essere parametrato il giudizio di legittimità. Ha, infatti, considerato quel collegio: che il numero elevatissimo e la continuità del transito dei detenuti, sia nel piazzale sia nel corridoio DE struttura principale, rendevano impossibile non accorgersi delle condizioni in cui essi venivano costretti a muoversi, e cioè con il busto reclinato in avanti a 90 gradi, tra due file di agenti che infierivano su di loro con insulti e percosse;
che per certo il Tenente BR si era portato più volte all'interno DE struttura, essendovi stato visto e in seguito riconosciuto da che, - - sebbene i Carabinieri in massima parte (ma non nella totalità) si fossero astenuti dal commettere gli stessi delitti ascrivibili agli altri agenti, avevano comunque assistito alla loro perpetrazione senza impedirli e senza soccorrere le vittime, se non dopo ripetute invocazioni di aiuto;
che, se pure era emersa la presenza di quello che era stato definito «Carabiniere buono>>, dedito a comportamenti più umani e a procurare un po' d'acqua ai più assetati, non erano tuttavia mancati Carabinieri tutt'altro che buoni, i quali avevano consentito agli agenti di entrare nelle celle e malmenare, vessare le vittime e incrudelire su di loro;
che il Tenente BR, consapevole DE commissione di gravi abusi, culminati fra l'altro nello spruzzo di gas urticante all'interno delle celle, aveva bensì riferito l'episodio nella sua informativa, ma non aveva eseguito indagini al riguardo: né aveva fatto quanto in suo potere per far fronte a una situazione nella quale la commissione di gravi reati non era occasionale, all'interno di un luogo nel quale i lamenti dei prigionieri vessati erano continui. La decisione assunta dalla Corte d'Appello nei confronti del BR resiste, pertanto, al vaglio di legittimità. 11. ZI TE, AN AV TI, IO US, AD CA, PE SE, RI IC, RD LE, IO US, ET OM e ZI MU. Il ricorso congiuntamente presentato dai suelencati sottufficiali del Carabinieri merita accoglimento, sebbene taluni dei motivi sui quali si fonda debbano essere disattesi. 11.1. Ciò è a dirsi, in particolare, del primo motivo, volto a impugnare la condanna al risarcimento dei danni in favore di parti civili non appartenenti al novero degli appellanti avverso la sentenza di assoluzione. Sull'infondatezza dell'eccezione così svolta ci si è già intrattenuti dianzi (paragrafo 2.3). 11.2. Va detto, altresì, che il già disposto accoglimento (paragrafo 1.3) dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto - congiuntamente ad altri dalle parti civili non può recare, in concreto, conseguenze favorevoli agli imputati di cui ci si occupa in 68 B. quanto, pur in mancanza di una valida impugnazione delle menzionate parti civili, l'appello sulla responsabilità penale proposto dal pubblico ministero è valso a riflettersi automaticamente sulla decisione relativa alla responsabilità civile, la quale ha formato oggetto di una devoluzione di diritto secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema nella già citata sentenza LU (n. 30327 del 10/07/2002). 11.3. Le ragioni che impongono l'annullamento DE pronuncia emessa nei confronti dei ricorrenti sono, invece, riconducibili a carenze di motivazione. In proposito occorre precisare che il discorso giustificativo è viziato non già perché la Corte d'Appello sia pervenuta a una ricostruzione del fatto in dissonanza dai dati processuali (il che non sarebbe denunciabile nel giudizio di cassazione, come già rimarcato), ma perché tale ricostruzione è invece mancata, quanto meno in quella forma analitica che era resa necessaria dal fatto - riconosciuto nella stessa sentenza che il servizio di vigilanza alle celle fosse - stato organizzato con una ripartizione dei turni comportante un avvicendamento delle sottosquadre di Carabinieri: tant'è che, su quello stesso presupposto, è mancata nei confronti degli imputati in questione la contestazione dei reati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata. La sentenza impugnata spiega infatti che essi, «essendo responsabili solo DE singola squadra, erano titolari di un obbligo di garanzia limitatamente al trattamento delle persone sottoposte alla loro vigilanza e poiché erano presenti contemporaneamente diverse sottosquadre, non è stato possibile accertare quale fosse l'abbinamento tra le cella in cui v'era una persona offesa di specifici reati e la sottosquadra addetta alla sua vigilanza, talché non è stato possibile individuare il sottufficiale di riferimento>. In base allo stesso ragionamento, ai fini dell'attribuzione individuale delle responsabilità facenti capo ai singoli sottufficiali comandanti le sottosquadre sarebbe stato necessario accertare in quali celle, e sotto la sorveglianza di chi, si fossero verificate le vessazioni oggetto delle imputazioni ex art. 608 cod. pen.; e ciò perché la stessa Corte di merito ha riconosciuto che i Carabinieri in massima parte si astennero dal commettere gli stessi delitti ascritti agli altri appartenenti alle forze dell'ordine; e altrove ha rilevato come il testimoniale avesse dato atto del compimento, da parte di alcuni, di atti di umanità, aluto e conforto in favore dei detenuti vessati, mentre altri avevano invece perpetuato il trattamento illecito. La varietà di situazioni così emersa dalle risultanze istruttorie imponeva dunque una specifica valutazione, se resa possibile dal materiale probatorio, der componenti dell'operato delle singole sottosquadre. Di contro, la motivazione addotta dal giudice di appello si limita a richiamare, quanto agli imputati IT, 69 DD, US e FU, le ragioni addotte a sostegno DE responsabilità del sottotenente CO e, quanto agli imputati RR, LL, VO, TU, RO e UR, le ragioni addotte a sostegno DE responsabilità del tenente BR. Ciò non può soddisfare l'obbligo di motivazione che, per i motivi suesposti, avrebbe dovuto distinguere le condotte dei componenti delle sottosquadre al comando dei singoli sottufficiali. 11.4. A maggior ragione la decisione appare viziata avuto riguardo all'inspiegabile aporia fondatamente denunciata col quarto motivo, per cui la Corte ha pronunciato condanna degli imputati IT, DD, US e FU al risarcimento dei danni anche in favore delle parti civili sebbene dalla cronologia dei fatti esposta nella sentenza risultasse che la permanenza di costoro all'interno del sito non coincideva con l'esercizio DE sorveglianza da parte degli imputati;
così come analoga discrasia temporale ha contrassegnato la condanna degli imputati RR, LL, VO, TU, RO e UR al risarcimento dei danni anche in favore delle parti civili oltre al già menzionatol 11.5. La sentenza deve, pertanto essere annullata nei confronti dei ricorrenti in questione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, in conformità al disposto dell'art. 622 cod. proc. pen.. 11.6. È ancora da aggiungere, sebbene la relativa doglianza debba ritenersi assorbita alla stregua di quanto or ora disposto, che la sentenza C.E.D.U. in data 5 luglio 2011, richiamata dalla difesa dei ricorrenti nella memoria con motivi nuovi, non è invocata a proposito nel caso di specie. Con detta pronuncia, invero, la Corte di GO non ha enunciato il principio secondo cui per la legittimità DE riforma in appello di una sentenza assolutoria, nel senso DE condanna dell'imputato, sarebbe richiesta la previa rinnovazione DE prova testimoniale: ha invece affermato che, ove sia omesso tale adempimento, al giudice di secondo grado non sia consentito rivedere il giudizio sull'attendibilità del testimoni: e ciò in quanto la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate». 12. EL GAETANO. Il ricorso è privo di fondamento. 12.1. A dar conto dell'infondatezza dell'eccezione di inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, sollevata col primo motivo, va ricordato che costituisce un principio da considerare alla stregua di diritto vivente», siccome asseverato da ripetute ed unanimi enunciazioni 70 Ph. giurisprudenziali, quello secondo cui le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (così Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423; v. anche le successive Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, Magnatta, Rv. 232774; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; nonché la più recente pronuncia con cui le Sezioni Unite, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale su altra questione, hanno tra l'altro ribadito una volta di più il principio suesposto: Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Ciò detto, non può esservi dubbio che nel caso di specie il diritto alla difesa dell'imputato non sia stato minimamente compromesso per effetto dello spostamento DE collocazione temporale degli illeciti, nei limiti di qualche ora, rispetto all'indicazione contenuta nel capo d'imputazione, donde è derivato lo sconfinamento oltre le ore 24.00 e, quindi, nelle prime ore del giorno successivo. Per giustificare adeguatamente la propria doglianza il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in che cosa la sua linea difensiva sarebbe mutata, se fin dall'inizio la condotta ascrittagli si fosse collocata in orario posteriore alla mezzanotte, anziché anteriore. A tal fine non è pertinente osservare come si fa nel ricorso - - che nelle querele erano indicati orari nei quali egli si era già allontanato dal sito, poiché il principio di correlazione sul quale il motivo ambisce a fondarsi non riguarda le indicazioni temporali desumibili dalle querele, ma soltanto la contestazione formalizzata nel capo d'imputazione; e rispetto a quest'ultima - giova ripeterlo non è ravvisabile alcuna compromissione del diritto alla difesa. 12.2. Il secondo motivo prospetta come carenza motivazionale il fatto che la Corte d'Appello abbia acceduto alla collocazione temporale dei fatti nei termini appena sopra evidenziati, sebbene le risultanze testimoniali indirizzassero a conclusione affatto diversa;
si richiama, in particolare alla deposizione DE persona offesa rilevando come essa abbia riferiti di illeciti perpetrati ai suoi danni dalla Polizia Penitenziaria (così implicitamente escludendo un coinvolgimento DE Polizia di stato), per di più in orario successivo all'allontanamento del deducente dal sito. La censura non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, siccome volta a prospettare una lettura delle risultanze processuali alternativa a quella cui ha argomentatamente acceduto il giudice di merito. Per quanto, in particolare, si 71 la Corte territoriale non ha mancato di riferisce alla deposizione DE osservare che costei ha riferito di aver subito i maltrattamenti nell'ufficio DE Squadra Mobile, alla presenza di persona la cui descrizione - poi confermata dal riconoscimento fotografico corrispondeva ai tratti dell'Ispettore Superiore - NE ET: sicché la conclusione raggiunta da quel collegio, siccome sorretta da motivazione immune da vizi logici, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. 12.3. Analogamente inammissibile nel giudizio di cassazione, per le ragioni già ripetutamente indicate, è la censura di errata valutazione del materiale istruttorio che informa il terzo motivo. Il ricorrente con essa sollecita una rilettura delle emergenze testimoniali, di cui riproduce alcuni stralci, al fine di accreditare una ricostruzione alternativa del fatto che in questa sede non è consentita. 13. SS LU PI. Il ricorso non può trovare accoglimento. 13.1. In ordine al primo motivo non vi è che ribadire quanto già ripetutamente affermato in ordine alla inammissibilità, nel giudizio di cassazione, di censure finalizzate alla rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento DE decisione. Va altresì ricordato che, alla stregua di un principio condivisibilmente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, alla Corte di Cassazione non compete stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma soltanto verificare se il discorso giustificativo sia compatibile col senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato è limitato alla verifica DE consequenzialità logica dei passaggi argomentativi, mentre rimane escluso il sindacato sulla correttezza delle conclusioni raggiunte in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, n. 4842/04 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369; v. anche Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha dato conto compiutamente delle ragioni che l'hanno indotta a dar credito all'ipotesi accusatoria;
ha riconosciuto attendibilità alle dichiarazioni DE persona offesa anche perché riscontrate da quelle rese da che con lui era stato condotto a TO sullo stesso veicolo, condotto dal IG, e unitamente a lui, subito dopo la discesa dall'automezzo, aveva subito una serie di violenze (calci, pugni, sputi, manganellate) che, peri erano culminate nell'atto di particolare brutalità consistito nel divaricargli le dita DE mano sinistra fino alla lacerazione DE mano;
ha valutato positivamente l'individuazione nel 72 IG dell'autore di quest'ultimo fatto, avuto riguardo alla descrizione fattane dallo stesso e dal riconoscimento da lui effettuato quando, una decina di giorni dopo, aveva causalmente incontrato il IG al pronto soccorso di San Martino;
ha confutato punto per punto le deduzioni svolte dalla difesa nell'atto di appello, giustificando fra l'altro talune incertezze e discrasie nelle dichiarazioni ricostruttive delle persone offese con l'osservare come dovesse aversi riguardo in primo luogo alla complessità DE situazione, cioè alla molteplicità di messaggi sonori, fisici e comportamentali dai quali essi venivano bersagliati, dando rilievo agli elementi di fatto che principalmente colpivano i loro sensi, e non agli elementi marginali;
ha inoltre dato plausibile spiegazione del fatto che al momento DE visita medica, avesse detto di essersi ferito da solo, anziché comunicare le modalità dell'aggressione subita, attribuendo tale scelta alla paura di accusare il responsabile in un ambiente nel quale aveva ancora a temere per la propria incolumità. La linea argomentativa cosi sviluppata si presenta immune da vizi logici e giuridici, onde resiste al vaglio di legittimità; mentre il tentativo del ricorrente di screditare l'attendibilità DE persona offesa, proponendo una rilettura in chiave critica delle sue dichiarazioni, non può trovare spazio in questa sede per le ragioni già viste. 13.2. Da disattendere è anche il secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva che addita nell'assunzione dei testi indicati nella lista e non ammessi a deporre. La Corte di merito ha adeguatamente motivato il rigetto del relativo motivo di appello, col rilevare che i testi sarebbero stati chiamati a deporre su fatti completamente diversi da quelli oggetto del processo. All'argomento così esposto, già di per sé sufficiente a legittimare il diniego, vale la pena di aggiungere che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quando si tratta di una «prova decisiva», ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre confrontati con le altre ragioni poste a sostegno DE decisione solo - ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (v. da ultimo Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009). Fra l'altro non si può omettere di rilevare che nel ricorso non sono neppure specificate le circostanze di fatto sulle quali i testi avrebbero dovuto essere chiamati a deporre, onde anche per ciò è assai arduo ravvisare la decisività DE prova. Altra censura infondatamente svolta nello stesso motivo è quella con cui il 73 "Ah. IG si duole che all'AZ non sia stata posta la domanda, sollecitata dalla difesa, riguardante i suoi precedenti penali, né sia stata acquisita la relativa documentazione. Sul punto la sentenza impugnata si è correttamente espressa in senso negativo, stante l'irrilevanza DE richiesta indagine rispetto all'oggetto del presente giudizio. 13.3. La censura che informa il terzo motivo, riferita alla durata DE malattia, non ha ragion d'essere alla luce delle valutazioni espresse dal consulente tecnico del P.M., così come riprodotte dallo stesso ricorrente. Emerge da esse che la durata DE malattia, nel senso fisico di processo patologico in evoluzione, fu valutata in trenta giorni;
ma che a tale durata fece seguito un ulteriore periodo di venti giorni per il completamento DE guarigione e la ripresa dell'attività lavorativa, impedita dalla sintomatologia psichica indotta dal trauma subito dal paziente. Secondo il ricorrente dovrebbe tenersi conto soltanto del trenta giorni necessari alla guarigione chirurgica, mentre sarebbe penalmente irrilevante il protrarsi per altri venti giorni DE componente psicologica attribuibile allo stato emotivo riferito Tuttavia la tesi così prospettata, ancorché condivisa dal consulente (cui peraltro non competono valutazioni di carattere strettamente giuridico), s'infrange nel dettato dell'art. 582 cod. pen., che riserva trattamento indifferenziato alla malattia «nel corpo o nella mente»; nonché dell'art. 583, comma primo, n. 1) dello stesso codice, che prevede l'attribuzione del carattere di gravità alla lesione anche nell'ipotesi in cui l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni si protragga oltre il quaran- tesimo giorno. 13.4. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, col quale il IG volge le proprie critiche al trattamento sanzionatorio riservatogli. In proposito va rimarcato che tanto la modulazione DE pena quanto la concessione delle attenuanti generiche sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni DE logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione: sia col rilevare la congruità DE pena (tre anni e due mesi di reclusione), rispetto alla gravità obiettiva del fatto;
sia con l'evidenziare la particolare intensità del dolo, consistito nella volontà di cagionare un dolore molto intenso a persona menomata, già sottoposta ad aggressione e minaccia e sottomessa all'arbitrio del suo aguzzino. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni DE decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo DE motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., 74 Bl. essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo. La doglianza riferita a un preteso aumento di pena per la continuazione è totalmente fuori centro, riferendosi la condanna ad un solo reato, sia pur aggravato dalla gravità DE lesione, dalla minorata difesa e dall'abuso dei poteri inerenti alla pubblica funzione esercitata dal IG. 13.5. Sull'inammissibilità del quinto motivo, volto a impugnare l'entità DE provvisionale riconosciuta alla parte civile, non vi è necessità di soffermarsi se non per richiamare quanto già esposto in argomento al paragrafo 5.3. 14. Il ricorso congiuntamente proposto da costoro è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 14.1. Il primo motivo esula dal novero di quelli consentiti nel giudizio di cassazione là dove, ponendo in dubbio le risultanze fattuali, si traduce nella richiesta di rinnovata valutazione del materiale probatorio in contrasto col principio, già ripetutamente richiamato, secondo cui non compete alla Corte di Cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento DE decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. È, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui pretende di ricondurre le fattispecie contestate nell'area di operatività dell'art. 47 cod. pen. (errore di fatto). L'apposizione a verbale di una risposta negativa, alla domanda rivolta all'arrestato circa la volontà di far informare dell'arresto i familiari e l'autorità diplomatica dello Stato di appartenenza, presuppone la certezza in capo al verbalizzante che la domanda in lingua italiana sia stata ben compresa dall'interlocutore e che la risposta di costui abbia il significato di un diniego: la dedotta reciproca incomprensione DE lingua può avere creato qualche incertezza (che il pubblico ufficiale aveva il dovere di dissipare), ma ciò non può esimere da responsabilità se si considera che anche l'attestazione come certo e inequivocabile di un fatto, che invece certo non sia, costituisce di per sé una falsità. Nessuna rilevanza può riconoscersi alla mancata individuazione del movente, volta che sia accertata come in effetti è nel caso di specie la - sussistenza del reato in ogni suo elemento oggettivo e soggettivo. 14.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. L'aggravante DE fidefacenza, pur in mancanza di un'espressa menzione del secondo comma dell'art. 476 cod. pen. nei capi d'imputazione, è stata ritualmente contestata in fatto attraverso l'indicazione DE natura degli atti ideologicamente falsificati;
è infatti connaturata al processo verbale redatto dal pubblico ufficiale la qualità di 75 الله atto facente piena prova, fino a querela di falso, DE provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni di chi è comparso davanti a lui e di ogni altro fatto avvenuto in sua presenza o da lui compiuto. 14.3. La manifesta infondatezza del terzo motivo è consequenziale a quella del secondo, incidendo l'aggravante DE fidefacenza sulla durata del termine prescrizionale (dieci anni, prorogati fino a dodici anni e sei mesi per effetto degli atti interruttivi). 15 Il ricorso è inammissibile. 15.1. In ordine al primo motivo valgono considerazioni analoghe a quelle dianzi dedicate al corrispondente motivo di ricorso dei coimputati e poi ripreso nella memoria anche in questo caso vi è il tentativo1 con motivi nuovi di prospettare una rilettura del dati processuali, per derivarne una ricostruzione dei fatti contrastante con quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito. Un'argomentazione recata in aggiunta dalį si riferisce alla peculiarità delle mansioni da lui svolte in occasione dei fatti: osserva, invero, il ricorrente che il suo compito è consistito soltanto nell'inserire nel sistema informatico i dati raccolti da altri. Senonché tale rilievo difensivo è manifestamente infondato in quanto mostra di non tener conto dei basilari principi che presiedono al concorso di persone nel reato, secondo cui ciascuno dei compartecipi risponde dell'azione illecita complessiva in forza del contributo da lui consapevolmente fornito anche limitatamente a una parte di essa;
sicché l'aver preso parte all'iter procedurale dell'immatricolazione, introducendo nel sistema informatico i dati inerenti agli arrestati e formalizzando così l'acquisizione di false attestazioni su quanto da essi dichiarato (o non dichiarato) in sua presenza, ha innegabilmente concretato il concorso dell'imputato alla consumazione del reato. 15.2. In ordine al secondo motivo non vi è che da ribadire quanto sopra osservato sub 14.2., emergendo dagli atti l'avvenuta contestazione in fatto, anche nei confronti del dell'aggravante DE fidefacenza. 16. Il ricorso congiunto non ha fondamento. 16.1. Il primo motivo investe, in senso contestativo, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità degli appelli proposti dalle parti civili 76 Al. La questione è, indubbiamente, rilevante, stante la mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, poiché l'eventuale accoglimento di essa imporrebbe l'annulla- mento senza rinvio DE condanna al risarcimento dei danni;
essa è, peraltro, infondata. Ed invero, in ambedue gli atti di impugnazione sottoposti a scrutinio (l'uno presentato per conto delle parti civili l'altro per conto delle parti risultano specificamente civili indicati i capi DE sentenza impugnati, con l'indicazione nominativa degli imputati assolti in prime cure nei confronti dei quali era riproposta la - - domanda di condanna, nonché le ragioni addotte a sostegno dei gravami. Ciò è quanto basta perché possano considerarsi soddisfatti i requisiti di forma di cui all'art. 581 cod. proc. pen.. 16.2. Anche le due censure che informano il secondo motivo di ricorso sono da disattendere. Quanto alla prima, invero, va detto che quando pur la lacuna motivazionale sul punto riguardante l'eccezione di sussistente - inammissibilità degli appelli non sarebbe causa di annullamento DE sentenza in considerazione del fatto che, sulla inosservanza di norme processuali, la Corte di Cassazione decide in maniera diretta e non attraverso il sindacato sulla motivazione adottata dal giudice a quo;
e ciò in quanto nell'esame delle questioni inerenti a vizi in procedendo è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. Comunque it denunciato vizio non sussiste, essendo agevolmente desumibile dal tenore dei motivi di appello quale condotta le parti civili abbiano inteso ascrivere agli odierni ricorrenti quale fonte di responsabilità. La seconda censura priva di fondamento giuridico. Per quanto alla parte civile non sia consentito impugnare agli effetti penali la sentenza di proscioglimento dell'imputato, le è data tuttavia la facoltà di gravarsi senza alcuna restrizione, ai soli effetti civili, contro la sentenza che le è sfavorevole (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539; Sez. 5, n. 35966 del 15/05/2008, Albano, Rv. 241582); perché tale iniziativa possa aprire la strada al conseguimento del risultato prefisso dalla parte civile, cioè all'accoglimento DE domanda risarcitoria azionata nel processo penale, è necessario che sia posto in discussione il giudizio che ha indotto il giudice di primo grado a escludere la responsabilità dell'imputato. In tale ipotesi il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto-reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'impu- tazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto: nel qual caso la res 77 judicanda si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro (Sez. 2, n. 5072 del 31/01/2006, Pensa, Rv. 233273; Sez. 2, n. 897/04 del 24/10/2003, Cantamessa, Rv. 227966). Corretta è stata, dunque, la richiesta di affermazione DE responsabilità degli imputati, finalizzata alla loro condanna al risarcimento dei danni, rivolta al giudice di appello dalle parti civili. Certamente non altrettanto corretta è stata la richiesta aggiuntiva, contenuta nell'atto di impugnazione degli appellanti di condanna degli imputati alle pene di legge: ma ciò non può incidere sull'ammissibilità del gravame nelle parti restanti, alla luce del generale principio utile per inutile non vitiatur. 16.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, a confutazione delle censure ivi mosse corre l'obbligo di osservare, in adesione alla linea argomentativa addotta nella sentenza: che l'esistenza di un obiettivo stato di disorganizzazione all'interno dell'ufficio matricola, lungi dallo scriminare l'operato di chi l'organiz- zazione avrebbe dovuto curare, dimostra anzi come l'ammassarsi disordinato di persone traumatizzate e terrorizzate, perché già sottoposte a maltrattamenti e minacce, abbia costituito l'ideale «terreno di coltura» per una rapida e indiscriminata formazione di verbali che, nei moduli precostituiti, già contenevano le attestazioni di segno negativo circa la volontà di informativa del familiari e dei consolati degli Stati di appartenenza;
che non può andare esente da responsabilità il titolare di una posizione di garanzia per il suo grado e per il ruolo di comando dell'ufficio matricola, che del sistema di predisposizione dei moduli era stato l'artefice; che analoga fonte di responsabilità è stata l'inerzia dell a fronte di quanto si andava perpetrando, nella consape- volezza che la verbalizzazione veniva attuata senza che gli arrestati fossero in grado di capire quanto veniva loro imposto di sottoscrivere;
che la dedotta sottoposizione del a turni di lavoro che la difesa definisce massacranti>> non vale a giustificare la sua colpevole inerzia di fronte ad illeciti consumati ai danni di persone sottoposte a trattamenti ben più massacranti. Quanto all'assunto difensivo secondo cui la falsa attestazione contenuta nei verbali non avrebbe prodotto conseguenze concrete in quanto per molti Paesi, anche comunitari, era all'epoca obbligatoria la comunicazione dell'arresto all'autorità consolare, è pertinente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio»> (cosi Cass. 7 novembre 2007 n. 3564/08; v. anche Cass. 21 aprile 2010 n. 35076); sicché, avendo invece la 78 OS. i falsa attestazione assegnato ai verbali la funzione di provare l'avvenuta formulazione di una risposta negativa alla domanda rivolta a ciascun arrestato, in contrasto con la mancata dichiarazione in tal senso, bene è stata riconosciuta la lesione DE pubblica fede che la norma incriminatrice (art. 479 cod. pen.) s'indirizza a reprimere. 16.4. Il quarto motivo è inammissibile per quanto di seguito esposto. È manifestamente infondato nella parte in cui si fa portatore dell'assunto secondo cui l'obbligo del pubblico ufficiale che redige un atto pubblico consisterebbe soltanto nell'attestare fatti e non dichiarazioni di volontà, ponendosi tale inferenza in contrasto con l'inequivocabile disposto dell'art. 2700, a tenore del quale «l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, DE provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Diversa problematica è quella che attiene alla veridicità di quanto dichiarato dalla parte comparsa, cui non si estende la valenza probatoria dell'atto (salva la responsabilità del dichiarante, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 483 cod. pen.); ma la fattispecie così delineata, cui si riferisce il precedente giurisprudenziale citato dai ricorrenti, non è pertinente al caso di specie. Esula dal novero dei motivi consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. la censura con cui i ricorrenti ambiscono a trarre da talune deposizioni testimoniali la dimostrazione di un travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte d'Appello. In proposito va ribadito una volta di più che, ai fini del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo DE sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato DE prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per «brani>> né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, 79 "BST. Carone, Rv. 250168). 16.5. Il quinto motivo, che si appunta sull'aggravante DE fidefacenza, è manifestamente infondato per le ragioni già ripetutamente esposte dianzi (paragrafi 14.2. e 15.2.). 17. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei confronti di ogni altra censura. L'imputato, invero, è stato colpito da condanna ai soli effetti civili - in grado di appello soltanto in conseguenza del gravame interposto dalle parti civili IN, VI e IN, in assenza d'impugnazione del pubblico ministero. Poiché di tale appello si è riscontrata l'inammissibilità, per le ragioni esposte sub 1.3., la sentenza di secondo grado deve essere annullata in parte qua senza rinvio. 18 Le stesse ragioni or ora addotte valgono a motivare, in accoglimento del primo motivo, l'annullamento senza rinvio DE sentenza nella parte riguardante questo imputato, la cui posizione processuale è sovrapponibile a quella de! IO. 19 Identica decisione deve assumersi in favore del TA, anch'egli assolto in primo grado e condannato in appello al risarcimento dei danni soltanto a seguito dell'impugnazione proposta dalle parti civili, viziata da inammissibilità. 20. Il complesso ricorso dell'imputata, articolato in nove motivi, è privo di fondamento in ogni sua parte. 20.1. Il primo motivo si pone anzi în area di inammissibilità in quanto versato in fatto: al fine di dimostrare in contrasto con l'accertamento - contenuto nella sentenza impugnata che alcune delle parti civili cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni non sono entrate nella sua sfera percettiva, la ricorrente sollecita la Corte di Cassazione a dedicarsi a una rilettura delle deposizioni testimoniali che, invece, non è consentita nel giudizio di legittimità. 20.2. Il secondo motivo è infondato per le ragioni già esplicitate nel paragrafo 2.3, cui si rinvia. 20.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto basato su censure non consentite. Con esse infatti la ricorrente, dietro l'apparente denuncia di 80 violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., si addentra in una rivisitazione del merito attraverso il richiamo di deposizioni-- non consentita in sede di legittimità testimoniali delle quali offre la riproduzione testuale. La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che le violenze perpetrate nella caserma di TO, anche durante il turno di vigilanza svoltosi sotto il comando DE si fossero protratte senza soluzione di continuità, in condizioni di assoluta percettibilità visiva e auditiva da parte di chiunque non fosse sordo e cieco;
a tanto si è indotta attraverso la disamina delle deposizioni testimoniali di dunque 39 fonti di prova, sostanzialmente convergenti nel descrivere il clima di completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di per quanto d'interesse con riferimento al diritto creatosi nel sito, ma anche motivo di ricorso in esame tali da persuadere il giudice di merito, già dopo - l'esame delle prime dieci testimonianze, che non si fosse trattato di momenti di violenza che si alternavano a periodi di tranquillità, ma dell'esatto contrario. La linea argomentativa così sviluppatasi, in base alla valutazione di prove analiticamente richiamate nella sintesi del loro contenuto narrativo e argomentatamente vagliate nella loro capacità dimostrativa, è immune da vizi logici e giuridici;
mentre il tentativo DE ricorrente di valorizzare in chiave difensiva alcuni specifici passi delle deposizioni testimoniali si risolve nella prospettazione di una lettura del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione, come si è già avuto modo di ricordare a più riprese. 20.4. Non è fondato l'addebito, mosso alla Corte d'Appello, di aver addotto una motivazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado - a sostegno del deliberato assunto nei confronti DE ricorrente. Ciò vale sia in generale, stante l'ampio spazio dedicato nella sentenza come sopra si è - ricordato a un'analitica disamina delle prove testimoniali, sia in particolare per - quanto concernente l'individuazione DE fascia temporale entro la quale la sorveglianza dei detenuti rimase affidata alla AI. Sull'argomento la Corte si è 81 GS1. appositamente soffermata osservando che l'assunto dell'imputata, secondo cui il suo arrivo a TO aveva avuto luogo dopo le ore 23.00 del 20 luglio, era inattendibile in quanto, pur essendosi appurato che il contingente dell'Ispettore non era smontato alle ore 19.00 come previsto, ma si era trattenuto più a lungo, non poteva ragionevolmente ritenersi in mancanza di qualsiasi - elemento a conferma, e tenuto conto degli orari fissati negli ordini di servizio - che tale prolungamento DE sua presenza si fosse protratto oltre le ore 22.00: onde intorno a quell'orario doveva presumersi effettuato l'avvicendamento dei due contingenti. La motivazione si è inoltre dedicata a confutare le ragioni esposte dall'imputata nei motivi di appello, osservando che la deposizione liberatoria DE era lacunosa, non avendo la teste potuto affermare che la permanenza nel sito del contingente comandato dalla fosse stata conforme all'orario indicato nel documento indicato con la sigla cat. A4/GAB; e che neppure soccorreva la deposizione di la quale si era limitata a ricordare, con approssimazione, di essere giunta nel sito insieme con l'imputata EC verso le 23.00; e ciò in quanto era emerso dalle dichiarazioni DE Terenzi che l'orario del gruppo di EC non coincideva con l'orario di arrivo dell'Ispettore Non sussistono, pertanto, le denunciate lacune motivazionali. 20.5. Non ha ragion d'essere la critica mossa alla sentenza quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 608 cod. pen.. Secondo la ricorrente la Corte di merito, dopo aver precisato che le posizioni vessatorie imposte ai detenuti non erano consistite nella sola stazione eretta, ma in una serie di altre imposizioni atte ad accentuarne la penosità, quali l'obbligo di tenere le braccia alzate e le gambe divaricate, la prolungata collocazione in ginocchio col viso alla parete, il transito nei corridoi con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e con la torsione delle braccia dietro la schiena, la posizione a ballerina» (sulle punte dei piedi o su una gamba sola), la costrizione dei polsi entro laccetti di plastica, avrebbe omesso di verificare quali di tali violazioni fossero imputabili alla a titolo omissivo: che, assume, era tanto più necessario in quanto non vi era alcuna prova che ciò fosse accaduto durante la fascia oraria DE sua permanenza nel sito. Di contro va rilevato, a reiterazione di quanto già detto a confutazione del terzo motivo, che secondo quanto accertato in sede di merito le vessazioni a danno dei prigionieri si protrassero senza soluzione di continuità durante tutto l'arco temporale qui d'interesse e, purtroppo, anche al di fuori di esso - senza - che alle vittime fosse concessa una tregua, se non per frazioni di tempo assai limitate;
sicché a chi fosse stato interessato ad imporre il rispetto DE legge e DE persona umana non sarebbe potuto sfuggire, in qualsiasi momento avesse 82 acceduto alla struttura, che l'obbligo di mantenere le posizioni vessatorie era continuativamente imposto ai detenuti per lunghi periodi di tempo, fino al limite DE sopportazione. La sentenza impugnata è costellata dalla descrizione di una miriade di vessazioni fatte subire ai detenuti nei modi più vari, senza risparmio di fantasia da parte del personale di volta in volta incaricato DE sorveglianza, per tutta la durata dell'utilizzo DE caserma di TO quale luogo di raduno, identificazione, immatricolazione e smistamento degli arrestati. Certamente non può essere addossata all'Ispettore la responsabilità per quanto accaduto al di fuori del suo orario di servizio;
ma la continuità delle condotte criminose così poste in essere consente di ritenere con certezza che si siano verificate anche nella fascia oraria compresa fra le 22.00 del 20 luglio e le 3.30 del 21 luglio, cioè nel tempo in cui l'odierna ricorrente era incaricata DE vigilanza sui prigionieri (che si sarebbe dovuta estendere alla tutela DE loro incolumità); tanto più che la motivazione DE sentenza dà conto del positivo accertamento in tal senso, attraverso l'analisi delle deposizioni testimoniali più sopra citate. Tale essendo la situazione oggettivamente emersa, e considerato che nella deposizione di la Corte d'Appello ha colto la smentita dell'assunto difensivo dell'imputata, secondo cui essa non avrebbe avuto cognizione di quanto accadeva perché rimasta presso il proprio automezzo al di fuori DE struttura, pienamente conforme a legge è la affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 20.6. Parimenti legittimo è il giudizio di responsabilità emesso a carico DE AI per il delitto ascrittole nel capo d'imputazione n. 28. Il testimoniale valorizzato nella sentenza impugnata dà conto delle lesioni con gas urticante, delle percosse con calci, pugni, schiaffi e colpi di manganello, degli insulti, delle minacce dai testi subite o viste subire da altre persone offese in loro presenza, durante la fascia oraria di pertinenza del contingente nonché delle violenze private consumatesi nello stesso arco temporale e concretatesi nella costrizione a inneggiare al fascismo. -Torna qui pertinente quanto osservato dalla Corte territoriale e già in precedenza sommariamente ricordato circa l'impossibilità che all'interno DE - struttura potessero sfuggire a chicchessia le risonanze vocali (cioè gli ordini, i pianti, le grida, i lamenti, i cori), le risonanze sonore (cioè i transiti, le cadute, i colpi), le percezioni olfattive (cioè la puzza dell'urina, l'odore del gas urticante spruzzato, l'odore del vomito, del sudore e del sangue) e le tracce lasciate sui volti, sui corpi, sugli abiti, negli sguardi, negli ansiti e nella voce delle vittime;
e proprio nell'avere avuto consapevolezza di tutto ciò e nell'avere omesso di impedirlo è stata correttamente ravvisata la responsabilità ex art. 40 cod. pen. 83 A . dell'Ispettore che, nella sua qualità di funzionario posto al comando del contingente, era investito di una posizione di garanzia. 20.7. Manifestamente infondata è la censura che informa il settimo motivo, con cui si contesta sotto il profilo DE mancanza di verifica controfattuale - la - sussistenza del nesso di causalità fra la condotta omissiva dell'imputata e gli eventi addebitatile. La ricorrente fa leva sul rilievo, che si legge in un certo passo DE sentenza impugnata, secondo cui l'istruttoria aveva dimostrato che anche un solo agente avrebbe potuto impedire gli eventi;
e osserva che ciò era emerso soltanto in nove casi, malgrado l'imponenza dell'istruzione dibattimentale: il che, par di capire, dovrebbe dimostrare che nella maggioranza dei casi la volontà contraria del singolo agente sarebbe rimasta inosservata. Ma l'argomento non ha alcuna valenza logica, né giuridica. La scarsità degli interventi sporadicamente verificatisi, da parte di singoli agenti, a favore di questo o quel detenuto, lungi dal dimostrare che in altri casi non riscontrati dal giudice di merito analoghi interventi avessero avuto insuccesso, è piuttosto la riprova dell'atmosfera di soverchiante ostilità creatasi nel sito in danno degli arrestati. Ciò che rileva, comunque, ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'Ispettore è il fatto che l'autorità di cui era rivestita, in virtù DE sua supremazia gerarchica sugli agenti che componevano il contingente affidatole, le avrebbe consentito di far cessare gli abusi con un solo comando. L'accertamento di ciò non richiede alcuna verifica controfattuale, non essendo minimamente ipotizzabile una ribellione dei sottoposti o anche soltanto un'insubordinazione - a fronte di un siffatto comando: il quale, tuttavia, è invece mancato, con le conseguenze accertate nel presente processo. 20.8. Irrilevante, per la sua inidoneità a infirmare l'impianto logico- argomentativo DE sentenza, è la pur innegabile non pertinenza alla - 1 ricorrente dell'accenno fatto in sentenza al fatto che gli agenti operanti non si fossero mai fatti mancare cibo ed acqua (negati invece ai detenuti), «conce- dendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra». È abbastanza evidente che l'Ispettore giunta nel sito non prima delle 22.00 e rimastavi fino alle 3.30, non abbia avuto modo di giovarsi delle tavole conviviali godute da altri;
ma la nota critica erroneamente inserita in quel passo DE sentenza è nulla più che una chiosa di carattere etico, estranea al discorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità per aver fatto mancare cibo e acqua ai detenuti: in tale proiezione, invero, ciò che interessa è soltanto il rilievo - appena prima espresso nella motivazione inerente alla mancanza di qualsiasi valida ragione per negare a persone affamate e assetate quel minimo di conforto cui si sarebbe potuto provvedere attingendo l'acqua dai rubinetti dei bagni e prelevando cibo dalla mensa o dai distributori automatici. 84 Do. 20.9. Indubbiamente errata è anche la menzione dell'art. 323 cod. pen. contenuta in un successivo passo DE motivazione. L'errore, peraltro, non si è minimamente riverberato sul contenuto sostanziale DE sentenza né sul dispositivo, nel quale la responsabilità ai soli effetti civili dell'imputata è stata affermata soltanto con riferimento ai reati di cui ai capi d'imputazione 27 (abuso di autorità contro arrestati) e 28 (concorso in percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata), senza alcun accenno all'abuso d'ufficio. Non è, dunque, invocato a proposito il principio di correlazione fra contestazione e condanna, non essendone conseguito alcun pregiudizio alla posizione processuale dell'imputata, né tanto meno alla sua difesa. 21. MATILDE ARECCO. Il ricorso non merita accoglimento, essendo infondate tutte le censure mosse dalla ricorrente col suo unico, complesso motivo. 21.1. Dopo avere svolto una premessa riassuntiva delle ragioni dell'im- putazione spiegate dal pubblico ministero in primo grado, nonché dei criteri di giudizio adottati dal Tribunale, la ricorrente muove le proprie critiche alla sentenza di appello sostenendo che in essa si sia ritenuto di dover attribuire la penale responsabilità ai cosiddetti intermedi e, quindi, alla deducente posta al comando di un sottogruppo incaricato DE sorveglianza delle celle - assumendo ad unico criterio quello DE presenza nel sito;
mentre si sarebbe dovuto Indagare nello specifico su quanto accaduto nelle singole celle, valutando altresì il contenuto degli ordini ricevuti e impartiti, nonché il tempo di permanenza nel sito, onde attribuire le responsabilità in base a quanto effettivamente accertato. La doglianza non ha ragion d'essere. Premesso che l'attribuzione di una posizione di garanzia dipende dalla supremazia gerarchica nei confronti dei sottoposti chiamati a svolgere un determinato compito (nel caso di specie la sorveglianza dei detenuti), e non dalla durata dell'attività svolta, vanno qui ribadite le considerazioni spese nel trattare il precedente ricorso: secondo quanto insindacabilmente accertato dal giudice di merito, in base ad una argomentata valutazione delle risultanze istruttorie, durante il tempo di permanenza del contingente comandato dall'Ispettore e sotto il controllo dei sottogruppi da questa organizzati, fra cui quello comandato dal Vice Sovrintendente TI EC, le vessazioni imposte ai detenuti furono continue e diffuse in tutta la struttura;
non risulta, infatti, dalla motivazione DE sentenza che vi fossero singole celle da riguardare come oasi felici nelle quali non si imponesse al reclusi di mantenere la posizione vessatoria, non volassero calci, pugni o schiaffi al minimo tentativo di cambiar posizione, non si adottassero le modalità di accompagnamento nel corridoio (verso i bagni 85 B1. a gli uffici) con le modalità vessatorie e violente riferite dai testi. Così stando le cose, non è a dubitarsi che ciascuno dei comandanti dei sottogruppi, avendo precisa conoscenza di quanto accadeva, fosse soggetto all'obbligo di impedire l'ulteriore protrarsi DE consumazione dei reati;
e il giudizio di responsabilità è correttamente scaturito dalla violazione di tale obbligo e dalla correlativa applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.: non già dalla denunciata equiparazione DE mera presenza sul-ma insussistente- posto a fonte di responsabilità per tutto quanto accadutovi. Quanto fin qui argomentato rende ragione, altresì, DE insussistenza di qualsiasi violazione, da parte del giudice di merito, del principio di correlazione fra contestazione e condanna di cui all'art. 521 cod. proc. pen.. 21.2. Nel tener conto del grado e DE qualità di pubblico ufficiale DE EC la Corte territoriale ha correttamente operato: è, invero, proprio dalla qualifica dell'imputata e dal conseguente rapporto di supremazia gerarchica sugli agenti a lei sottoposti che è dipesa l'assunzione DE posizione di garanzia sulla quale ci si è già intrattenuti. Quanto alla durata DE sua permanenza nel sito, la Corte ha sostanzialmente acceduto alla linea difensiva che tendeva a collocare alle ore 23.00 l'arrivo a TO DE EC (sul punto ci si è già soffermati al paragrafo 20.4), mentre per la determinazione dell'orario terminale si è attenuta alle risultanze che lo collocavano alle 3.30. Non si vede, comunque, come tale dato temporale possa assurgere a fonte di esenzione da responsabilità per quanto accaduto durante quelle quattro ore e mezzo;
trattasi, invero, di un intervallo di tempo non breve, che ancor meno breve deve essere sembrato a chi lo dovette trascorrere in piedi, a braccia alzate e gambe divaricate, con la faccia al muro (nel migliore dei casi). 21.3. Le censure rivolte alle determinazioni «in ordine al danno prodotto e alle provvisionali concesse>> sono inammissibili. Circa l'ammontare dei danni nessuna determinazione è contenuta nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a confermare la legittima rimessione al giudice civile di ogni statuizione al riguardo. Circa l'entità delle provvisionali concesse, vale qui richiamarsi a quanto già precedentemente osservato nel paragrafo 5.3 e alla giurisprudenza ivi citata. 22. RI TURCO. Il ricorso è infondato. Le censure dedotte con l'unico motivo sono sostanzialmente conformi a una parte delle deduzioni appena esaminate, svolte dalla coimputata TI EC. A confutazione di esse, pertanto, basterà ribadire: che non vi è stata da parte DE Corte d'Appello alcuna violazione del principio codificato nell'art. 521 cod. 86 pen., essendosi ravvisata la responsabilità degli imputati non a motivo DE loro sola presenza nella struttura, ma per la condotta omissiva concretatasi nella consapevole violazione dell'obbligo di impedire la consumazione di reati da parte dei loro sottoposti;
che, a proposito DE durata delle permanenza nel sito DE EC (e il discorso vale anche per il RC) l'orario di arrivo è stato individuato alle ore 23.00, in sostanziale adesione all'assunto difensivo;
che l'attribuzione di una posizione di garanzia non legata alla durata dell'incarico, comunque tutt'altro che breve nel suo protrarsi per quattro ore e mezzo e tale, comunque, da consentire la piena percezione degli illeciti che nel sito si andavano perpetrando;
che DE scala gerarchica fra i componenti del contingente il giudice di appello ha ben tenuto conto, riconoscendo la colpevolezza dei comandanti dei singoli sottogruppi al pari del comandante dell'intero contingente, in considerazione dell'autorità di ciascuno di essi nei confronti del rispettivi sottoposti e dell'obbligo per ciascuno di impedire la commissione dei reati, alla stregua DE posizione di garanzia rivestita. 23. OL UBALDI. Il ricorso non è fondato. 23.1. Il primo motivo si basa su talune doglianze delle quali ci si è già occupati nella disamina dei precedenti ricorsi: onde sarà sufficiente richiamare sinteticamente, a confutazione, quanto già argomentato in proposito. A tal fine va subito ribadito che la ratio decidendi che ha indotto la Corte d'Appello a ravvisare la penale responsabilità del comandanti del singoli sottogruppi, formanti il contingente al comando dell'Ispettore AI, non si è fondata sull'assioma che la sola presenza sul posto fosse sufficiente a giustificare la condanna, bensì sulla certezza che il compimento dei gravi abusi in danno dei detenuti si fosse reso evidente per tutto il tempo, data l'imponenza delle risonanze vocali, sonore, olfattive e delle tracce visibili sul corpo e sul vestiario delle vittime: donde l'inaccoglibilità DE linea difensiva basata sulla pretesa inconsapevolezza di quanto si perpetrava all'interno delle celle, e anche nel corridoio durante gli spostamenti, ai danni di quei detenuti sui quali i sottogruppi avrebbero dovuto esercitare la vigilanza, anche in termini di protezione DE loro incolumità. -La natura delle vessazioni cui i soggetti passivi venivano sottoposti ovunque nella struttura è stata diffusamente spiegata nella sentenza - impugnata, traendone la descrizione dal narrato dei 39 testi più sopra elencati (paragrafo 20.3); onde è fin troppo evidente che la condotta richiesta ai comandanti dei sottogruppi e, quindi, nello specifico, all'UB consisteva nel vietare al personale dipendente compimento di atti la cui illiceità era 87 "BSL manifesta: ciò non significa attribuire agli imputati una responsabilità oggettiva, ma soltanto dare applicazione al disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. in relazione alla posizione di garanzia da essi rivestita in virtù DE supremazia gerarchica sugli agenti posti al loro comando. L'irrilevanza DE durata effettiva DE presenza dell'UB nel sito è stata correttamente rimarcata dalla Corte di merito con l'osservare come la sua permanenza sia stata, comunque, del tutto sufficiente a consentirgli la percezione dei fatti e a decidere di non intervenire per reprimerli;
a fronte di tale argomento perde rilievo l'indagine sulla veridicità o meno di quanto addotto dall'UB nel sostenere di avere lasciato TO verso le ore 1.00, essendo giunto a Chiavari alle 2.30: onde la motivazione DE Corte d'Appello conserva intatta la sua valenza logica anche a prescindere dalla ritenuta inattendibilità dell'affermazione del teste secondo cui sarebbe stato impiegato il tempo di un'ora e mezzo per percorrere i 33 chilometri che dividono TO da Chiavari. 23.2. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Ispettore AI nel corso delle indagini preliminari, perché lette in udienza ex art. 513 cod. proc. pen. senza il consenso degli altri imputati, non può trovare ingresso per un duplice ordine di ragioni. Sotto un primo profilo la questione risulta tardivamente sollevata nel giudizio di cassazione, senza che l'imputato ne avesse fatto oggetto di un motivo di appello, con la conseguente preclusione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; né potrebbe utilmente invocarsi il disposto dell'art. 191, comma 2, dello stesso codice, atteso che la rilevabilità del vizio, ivi prevista, anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento si riferisce soltanto all'inutilizzabilità c.d. patologica di cui al primo comma dello stesso articolo, cioè a quella che dipende dall'acquisizione di una prova in violazione di un divieto di legge: mentre nel caso di specie si tratta di prova acquisita del tutto ritualmente, i cui limiti di utilizzabilità ineriscono soltanto alla fase procedimentale in atto (v. Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). Sotto un secondo profilo va ricordato il principio giurisprudenziale, già enunciato da questa stessa sezione e qui ribadito, secondo cui «ai fini rese da dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali contra alios la necessità delimputati contumaci, assenti o rifiutatisi di sottoporsi ad esame -T consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione» (Sez. 5, n. 47014 del 08/07/2011, M., Rv. 251445). 88 24. IA MA. Il ricorso non ha fondamento e va disatteso. La riforma, da parte DE Corte d'Appello, DE pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale, lungi dall'essere immotivata, ha invece nella linea argomentativa addotta una precisa esplicazione DE sua ragion d'essere. Elemento di gludizio determinante è la constatazione, alla stregua delle emergenze probatorie, che nel condurre al bagno la detenuta l'agente CI mostrò, bensì, un'apparente disponibilità a ben consigliarla, ma non mancò al contempo di imporle la posizione vessatoria (capo chino all'altezza delle ginocchia, torsione delle braccia dietro la schiena); mentre l'aiuto prestatole non era consistito nel far desistere i poliziotti ai lati del loro passaggio dalle percosse e dagli insulti, ma soltanto nell'invitare la a stare attenta a non cadere quando un agente le aveva fatto lo sgambetto. Certa, per quanto sopra, la materialità del fatto, del tutto pertinente è l'osservazione DE Corte di merito secondo cui attenuare gli effetti delle violenze (ammesso che tale attenuazione vi sia stata) è cosa ben diversa dall'opporsi ad esse. E Il quesito che la ricorrente pone alla Corte di Cassazione, col domandare come avrebbe potuto essa impedire le sopraffazioni provenienti dai poliziotti facenti ala al loro passaggio, ha già trovato risposta nella sentenza di secondo grado, col conforto di episodi espressamente evocati, là dove testualmente si legge: «Quanto infine alla prova del nesso causale, e al potere degli imputati di impedire gli eventi, l'ampia istruttoria dibattimentale ha provato che anche un solo agente poteva impedire gli eventi». Quanto all'operato direttamente posto in essere dalla CI, nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che la posizione vessatoria, consa- pevolmente e volontariamente imposta alla per tutto il transito attraverso il corridoio, oltre ad esporla alle violenze altrui costituiva essa stessa una misura di rigore arbitrariamente applicata: sia per il disagio fisico causato (oltre al dolore per la torsione del braccio), sia per l'effetto umiliante DE postura;
e non è seriamente sostenibile l'assunto che pur sembra di cogliere nelle argomentazioni DE ricorrente secondo cui un tal modo di procedere sarebbe previsto dalla legge e specifici regolamenti»: donde la sussistenza del reato, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo. 25. BARBARA AMADEI. Il ricorso non può trovare accoglimento. 25.1. Non sussiste il vizio di motivazione dedotto col primo motivo. La Corte territoriale, invero, confutando analiticamente i motivi di appello dedotti 89 R. dall'imputata, ha prestato innanzi tutto adesione al convincimento espresso dal Tribunale col ritenere pienamente dimostrato che tutti gli agenti di sesso femminile dunque anche la MA fossero stati impiegati nel servizio T all'interno DE struttura, elementi in tal senso potendosi trarre dalle dichiarazioni degli imputati IA e GL;
ha considerato, altresì, che la persona offesa la quale aveva riconosciuto in fotografia l'agente donna che l'aveva accompagnata al bagno e le aveva fatto mettere la testa nella turca, non aveva alcun motivo per indicare quale responsabile la MA, piuttosto che la vera autrice del fatto, se il riconoscimento non fosse stato veritiero;
ha poi dato logica spiegazione alla maggior dovizia di dettagli nella deposizione dibattimentale DE TI, rispetto alla querela, col rimarcare che l'espositiva DE querela, presentata a ridosso dei fatti accaduti, era stata necessariamente succinta (come è lecito attendersi - giova osservarlo da un atto che ha la sola funzione di assicurare la procedibilità dell'azione penale, mentre la completa ricostruzione degli accadimenti ha la sua sede nel contraddittorio dibattimentale). Il collegio di seconda istanza si è dedicato, altresì, a verificare se il narrato DE persona offesa fosse riscontrato dalla deposizione dell'altra detenuta pervenendo a conclusione affermativa sebbene quest'ultima non fosse stata in grado di indicare l'identità dell'autrice dell'accompagnamento: ed anzi proprio in ciò ravvisando una riprova dell'assenza di volontà calunniosa. Ha poi smentito la tesi del complotto fra le persone offese, adombrato per il fatto che esse fossero giunte insieme nel luogo del processo, osservando essere del tutto naturale che due parti offese che tanto hanno subito in termini di trauma fisiopsicologico possano aver voluto condividere l'esperienza del processo, nel corso del quale le loro deposizioni non si sovrappongono in modo totalmente coincidente, proprio perché non concordate, e quindi non sintomo di alcuna volontà calunniosa». I passaggi motivazionali testé succintamente rievocati sono il frutto, logicamente ineccepibile, di una valutazione delle risultanze probatorie insindacabile in questa sede;
in essi risiede la dovuta risposta alle contestazioni mosse dalla difesa circa l'attendibilità DE e DE la cui reiterazione in questa sede non è consentita perché refluente nel merito. 25.2. Il secondo motivo si traduce in una critica basata esclusivamente su ragioni di fatto, là dove la ricorrente impugna l'affermazione DE sua responsabilità per il reato di cui al capo 59 (abuso di autorità e percosse in danno DE TI) e le ragioni DE propria assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dall'imputazione di cui al capo 62 (abuso di autorità contro le arrestate fondando il gravame sul 90 presupposto DE propria assenza dal luogo dei fatti nel momento in cui questi vennero commessi. In argomento vi è soltanto da annotare che la sentenza impugnata si è soffermata sul punto in questione, dandovi argomentata risposta col rilevare che le emergenze dibattimentali avevano inequivocabilmente provato la commissione dei reati ad opera DE MA, la quale aveva certamente preso parte alle operazioni all'interno DE struttura, così come tutte le agenti di sesso femminile colà inviate. La linea argomentativa così addotta, siccome immune da vizi di carattere logico, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. 25.3. Il terzo motivo è privo di fondamento, non sussistendo il denunciato deficit motivazionale in ordine alla disposta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, del codice penale. La Corte d'Appello ha dato conto in modo chiaro, e conforme ai canoni DE logica, delle ragioni per cui ha ritenuto che l'illecito fosse stato commesso per motivi abietti e futili;
ha considerato, in proposito, le modalità DE condotta, che alle consuete forme vessatorie di accompagnamento al bagno lungo il corridoio (testa all'altezza delle ginocchia, torsione delle braccia, esposizione al colpi inferti dai poliziotti disposti ad ala) avevano visto aggiungersi il forzato avvicinamento del viso DE TI al fondo DE turca, fin quasi a toccarlo, accompagnato dalla pronuncia di parole insultanti;
e ha rilevato al contempo che nessun motivo per tale comportamento, diverso dalla abiezione e futilità, era emerso dal dibattimento né era stato, in qualsiasi modo, allegato dall'imputata. La motivazione così addotta non vede inficiata la propria correttezza giuridica dal fatto che sia stata espressa in adesione alle richieste del pubblico ministero appellante;
né può parlarsi di motivazione per relationem (come sostiene, invece, la ricorrente), dato che le ragioni del convincimento del giudice di appello risultano esposte in modo autosufficiente, anche a confutazione del contrario giudizio del Tribunale. 25.4. Inammissibile è il quarto motivo con cui la ricorrente prospetta, quale vizio di nullità DE sentenza, il fatto che nel dispositivo non sia formalizzata la disposta applicazione dell'aggravante ex art. 61, n. 1, cod. pen., sulla quale ci si è or ora soffermati. Anche a prescindere dalla carenza d'interesse alla deduzione da parte dell'imputata (atteso che l'omissione, se sussistente, si risolverebbe in un suo vantaggio), corre l'obbligo di rilevarne la manifesta infondatezza in dipendenza del fatto che la menzione fatta nel dispositivo del reati di cui al capi 60 e 61, così come contestati», comporta un inequivocabile rinvio al corrispondenti capi d'imputazione, nei quali l'aggravante in discorso era espressamente indicata. 25.5. Il quinto motivo non ha ragion d'essere, in quanto volto a criticare la 91 AL. mancata applicazione delle attenuanti generiche. Non è, invero, ipotizzabile alcuna moderazione del trattamento sanzionatorio nel caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito di intervenuta estinzione del reato. 25.6. Analogamente fuori centro è il sesto motivo di ricorso, indirizzato a impugnare la quantificazione DE pena (invece non irrogata, stante la rilevata prescrizione), assertivamente «superiore al massimo edittale», nonché una pretesa applicazione DE continuazione di cui non vi è traccia (né potrebbe mai esserci) nel deliberato. 25.7. A sua volta inammissibile, per le ragioni espresse nel paragrafo 5.3 e già più volte richiamate, è il settimo motivo con cui la ricorrente censura la quantificazione DE provvisionale. 26. ALFREDO INCORONATO. Il ricorso è infondato. 26.1. Il primo motivo, volto a contrastare la ricostruzione del fatto sotto il duplice profilo DE sussistenza dell'evento lesivo (frattura di una costola) e DE sua riconducibilità ad azione del ricorrente, dietro l'apparente denuncia di vizi DE motivazione tende in realtà a riproporre argomentazioni di merito, precluse nel giudizio di cassazione. Ciò è a dirsi sia per quanto riguardante le conseguenze del pugno inferto al detenuto (colpita mentre teneva le braccia alzate, ancora legate dai laccetti, per sottoporsi all'auscul- tazione del torace), che la Corte d'Appello ha legittimamente ritenuto di poter trarre dalle risultanze del certificato medico in atti, senza necessità di un corredo radiografico;
sia per quanto riguardante l'individuazione dell'autore del pugno, fondata sulla deposizione testimoniale dell'infermiere Costul, invero, ha dato una descrizione del fatto conforme a quanto riferito dal Lorente e ha effettuato il riconoscimento fotografico sia DE persona offesa, sia dell'agente che lo aveva colpito. Ciò ha consentito al giudice di merito una precisa ricostruzione del fatto che, per essere basata su una argomentata valutazione dei dati probatori, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. 26.2. Primo di fondamento è il secondo motivo. La Corte d'Appello ha legittimamente giudicato ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., avendo ravvisato nel contesto dell'atto impugnatorio un inequivocabile riferimento al reato di cui al capo d'imputazione n. 66, contestato all'NA; così, invero, si legge nella sentenza: «II Procuratore DE Repubblica ha impugnato la sentenza quanto all'imputato per quanto attiene al capo 66 di rubrica, quanto all'esclusione dei motivi abbietti e futili, "non essendo identificato con certezza il movente del reato">. Circa l'accoglimento del gravame, la motivazione esente 92 Ar. da vizi logici e giuridici là dove osserva che la condotta dell'NA si è inserita in un generale contesto di ingiustificate vessazioni ai danni dei fermati, non necessitate dai comportamenti di costoro e riferibili piuttosto alle condizioni e alle caratteristiche delle persone arrestate, tutte appartenenti all'area dei no global. Corretto è, altresì, il richiamo fatto nella motivazione al principio giurisprudenziale secondo cui il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (oltre ai precedenti ivi citati vedasi la più recente Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237686). 27. AC ZO ND. Il complesso ricorso dell'imputato va disatteso in ogni sua parte. 27.1. Il primo motivo si articola in una serie di critiche mosse alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, sia in generale sull'atteggia- mento assunto dal FO fin dal sopraggiungere nel sito di TO dei primi arrestati, dei quali era evidente lo stato di prostrazione fisica e psicologica trattandosi di persone «trascinate, umiliate, percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite dalla mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate»; sia nella dettagliata disamina delle numerose imputazioni ascrittegli (più sopra riassunte al paragrafo 26 DE narrativa in fatto, cui si rinvia), delle quali la Corte di merito ha ravvisato la fondatezza sulla base delle risultanze testimoniali, Orbene, le critiche mosse dal ricorrente sono, nella quasi totalità (salvo quanto di seguito si preciserà), dirette a sollecitare una rinnovata valutazione del materiale probatorio: il che non è consentito nel giudizio di legittimità, come già - ripetutamente si è avuto modo di osservare nelle pagine che precedono. In - proposito vale la pena si ribadire, una volta di più, che il controllo sulla motivazione esercitabile in questa sede attiene soltanto alla consequenzialità logica interna al testo DE sentenza impugnata: restando spazio al rilievo del rapporto di contraddizione esterno soltanto se esso riguardi l'errore revocatorio sul significante («travisamento DE prova», e non del fatto), mentre non è sindacabile la valutazione del risultato probatorio. Ciò detto, resta soltanto da osservare, a confutazione delle poche censure non versate puramente in fatto: che il riconoscimento fotografico è un mezzo di prova atipico, sul quale il giudice può formare il suo libero convincimento in base B. 93 alla credibilità DE deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo DE sua identificazione (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910): né vi è alcuna ragione perché non si debba riconoscere la stessa valenza probatoria al riconoscimento fatto su una fotografia riprodotta su un giornale;
che l'avere altri pubblici ufficiali preso cognizione del delitto commesso ai danni di con lo spruzzo di gas urticante non esonera da responsabilità il FO, che al pari degli altri omise di farne denuncia all'Autorità, sebbene le sue cognizioni mediche gli avessero permesso di cogliere appieno la gravità del fatto (come è dimostrato dal suo tentativo di somministrare alla vittima il cortisone); che il ricorrente è stato riconosciuto responsabile DE minaccia ai danni del detenuto non per la posizione di garanzia (comunque sussistente) da lui rivestita nell'area medica, ma perché individuato quale autore materiale del reato in base alla descrizione datane dalla persona offesa e al riconoscimento fotografico da questa operato;
che la Corte d'Appello, sorreggendo la riforma DE sentenza di primo grado nella parte a - contenuto assolutorio con un costante e puntuale richiamo alle risultanze - dibattimentali, ha dato pienamente conto delle ragioni di dissenso rispetto al convincimento del Tribunale, così soddisfacendo l'obbligo di motivazione nel rispetto del principio giuridico enunciato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 e dalle successive conformi pronunce;
che la finalità DE visita medica da effettuarsi all'ingresso degli arrestați nella struttura non era soltanto quella di verificare la compatibilità delle loro condizioni con lo stato di detenzione (come sostenuto dal ricorrente), ma anche e soprattutto di accertare l'esistenza di eventuali malattie fisiche o psichiche, secondo il dettato dell'art. 11, comma quinto, DE legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento peniten- ziario): e ciò, in tutta evidenza, onde poter eventualmente loro prestare l'assistenza sanitaria del caso, infatti prescritta per tutta la durata DE loro permanenza nell'istituto; che il mendacio dell consistito nell'aver attribuito a una caduta per le scale (cioè sui tre gradini di accesso alla caserma) la ferita alla mano invece infertagli dall'imputato IG, per la non plausibilità e l'incompatibilità con la natura delle lesioni è stato giustamente valutato dalla Corte di tale trasparenza da non poter essere passivamente accettato dal FO, il quale avrebbe dovuto rendersi conto che la lesione era la conseguenza di un reato e farne denuncia all'autorità; che la necessità di riscontri alla deposizione DE persona offesa sentita con le modalità di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., era in realtà insussistente per la dirimente ragione ben evidenziata nella sentenza impugnata che la sua - - qualità di imputata si riferiva a reato in nessun modo connesso o collegato ex artt. 12 e 371 cod. proc. pen. con quello oggetto del procedimento: onde la teste 94 A. avrebbe potuto essere escussa nei modi ordinari e il suo dichiarato può assurgere anche da solo a fonte di prova, una volta superato - come è stato nel caso specifico, secondo l'apprezzamento DE Corte di merito il vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva, senza che sia necessario il concorso di riscontri esterni (v. ex multis Sez. 3, n. 34110 del 27/04/2006, Valdo Iosi, Rv. 234647; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230590; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755): considerazione, quest'ultima, che vale anche per le dichiarazioni dell'altra persona offesa 27.2. Il secondo motivo non ha ragion d'essere. Ed invero, indipen- dentemente dalle modalità espressive adottate nel dispositivo DE sentenza impugnata, anche per le provvisionali concesse in aumento, rispetto a quelle già statuite in primo grado, la solidarietà deve intendersi operante in ogni caso di concorso nel medesimo reato per disposto dell'art. 2055, comma primo, cod. civ., come espressamente riconosciuto dal Tribunale con statuizione non riformata dalla Corte d'Appello. 28. NI DR. I motivi dedotti a sostegno del ricorso dell'imputata sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi;
nondimeno la pronuncia emessa dalla Corte d'Appello nei confronti DE ND è da annullare parzialmente in virtù dell'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., per quanto più oltre si dirà nel trattare del ricorso del coimputato AL TA. 28.1. L'infondatezza del primo motivo discende dall'insussistenza DE denunciata carenza motivazionale per asserita omissione di appropriata confutazione delle ragioni poste dal Tribunale a sostegno DE pronuncia assolutoria. Infatti non risponde a verità l'addebito, mosso dalla ricorrente alla Corte distrettuale, di essersi limitata alla condivisione delle doglianze espresse negli atti di appello del Procuratore DE Repubblica, del Procuratore Generale e delle parti civili (l'eccezione di inammissibilità degli stessi non merita apposita disamina, per la sua genericità); in realtà la sentenza impugnata contiene una puntuale ricostruzione fattuale e un'autonoma valutazione giuridica - sia pur adesiva alla tesi accusatoria proposta dagli appellanti - dei fatti accertati: basti por mente all'articolato passaggio motivazionale nel quale, riferendosi al reato di cui al capo 113 (abuso d'ufficio), la sentenza si richiama alla collocazione dell'infermeria all'interno DE struttura, rilevandone la posizione nel cuore nevralgico del sito>>, donde era impossibile non cogliere i segni di quanto andava accadendo;
per concludere che «i singoli episodi oggetto dell'indagine, non possono in alcun modo venir separati dal complesso degli eventi, di cui l'imputata, e ciò per la delicata funzione che svolgeva, per la sua professionalità, T 95 ebbe contezza. ND quindi vide, seppe e capì che le persone offese che venivano condotte davanti a lei, trascinate, umiliate, percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite dalla mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate, venivano ulteriormente seviziate in sua presenza, dove, per sevizie, s'intende il complesso di gesti e di parole attraverso le quali la persona veniva fatta denudare, con l'imposizione violenta DE postura del corpo, veniva costretta a subire una perquisizione che vedeva la distruzione di molti effetti personali [...] doveva esporre la propria nudità a molte persone, subiva spesso percosse da agenti che eseguivano materialmente la perquisizione, e non venivano sottoposti a una normale indagine clinica [...] né ricevano assistenza né conforto». Alla stregua di tale linea argomentativa, non si vede come possa fondatamente sostenersi che il deliberato di appello non contiene una pertinente confutazione DE ratio decidendi che aveva indotto il Tribunale a considerare carente la prova del dolo. Analogamente sorretta da motivazione (espressa, bensì, per relationem, ma rispetto ad altri passi DE stessa sentenza, e non ai motivi di appello) è la riforma del deliberato di primo grado in ordine ai delitti di cui ai capi 114 e 115: non venendo qui in considerazione, per quest'ultimo reato, quanto dovrà dirsi più innanzi in ordine al diverso vizio di violazione dell'art. 110 cod. pen., denunciato da altro ricorrente. Per ciò che si riferisce al delitto di falsità ideologica in atto pubblico, di cui al capo 116 dell'imputazione (cui il motivo di ricorso dedica più ampio spazio), logicamente inattaccabile è il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da il cui narrato ha trovato riscontro non soltanto nelle deposizioni testimoniali degli infermieri e di molte persone offese, confermative DE necessità imposta a diversi detenuti di orinarsi addosso, per essere loro vietato l'accesso al bagno;
ma anche nell'obiettività dell'infiammazione riportata dalla GA nella zona inguinale, diagnosticata in una successiva visita a Vercelli ma non presa minimamente in considerazione dalla Dott.ssa ND, malgrado la richiesta rivoltale dalla paziente affinché verificasse la patologia e si adoperasse per lenire il bruciore. A fronte di ciò, la falsità del diario clinico è stata giustamente ravvisata dalla Corte di merito nel fatto stesso che nessuna menzione fosse ivi dedicata alla sintomatologia accusata dalla GA: e ciò in quanto la visita medica» consistette soltanto secondo la ricostruzione DE - sentenza nel far denudare la detenuta, nel toglierle di dosso i monili e nel farle - eseguire delle flessioni;
mentre mancò la verifica delle condizioni DE parte inguinale, sede del bruciore lamentato. Quest'ultima considerazione dà conto, altresì, dell'infondatezza DE linea difensiva basata sul carattere valutativo DE diagnosi medica, non suscettibile di sindacato penale sotto il profilo DE falsità; 96 siffatto principio giuridico (peraltro non di valore assoluto, potendo ugualmente sussistere falsità quando si contraddicano criteri generalmente condivisi: v. Sez. 5, n. 15773 del 24/01/2007, Marigliano, Rv. 236550), non è invocabile in casi - come quello di specie nei quali la valutazione del medico sia invece del tutto - mancata, per sostanziale disinteresse verso i sintomi lamentati dal paziente. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte Suprema, la falsità ideologica di un atto può derivare anche dall'omissione o dalla incompletezza dei dati in esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolve nella mendace negazione dell'esistenza di un fatto (così Sez. 1, n. 46966 del 17/11/2004, Narducci, Rv. 231183; v. anche le più recenti Sez. 5, n. 41131 del 18/06/2008, Toselli, Rv. 241602; Sez. 5, n. 18191 del 09/01/2009 - dep. 04/05/2009, De Donno, Rv. 243774). Nel caso di cui ci si occupa il silenzio del diario medico circa l'affezione che aveva colpito la ha assunto il significato di attestare, contrariamente al vero, la normalità delle sue condizioni fisiche: donde la sussistenza del reato. 28.2. Il secondo motivo di ricorso, che si appunta sull'aggravante DE fidefacenza, è manifestamente infondato per le ragioni già ripetutamente esposte ai paragrafi 14.2 e 15.2, valendo anche nei confronti DE ND il rilievo per cui detta aggravante era chiaramente contestata in fatto attraverso l'indicazione del diario clinico, quale atto pubblico munito di fede privilegiata quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e ai fatti ivi attestati, non diversamente dalla cartella clinica di una struttura sanitaria pubblica (quanto a quest'ultima v. Sez. 5, n. 31858 del 16/04/2009, P., Rv. 244907). 29. NA ZA e LD ME. Il ricorso congiuntamente proposto dai due imputati è solo parzialmente fondato nella parte riguardante l'TA. 29.1. Privo di fondamento è il primo motivo, del quale anzi va rilevata l'inammissibilità per le ragioni già più volte esplicitate nella disamina fin qui condotta nella parte in cui s'indirizza a contrastare la ricostruzione in fatto - operata dalla Corte d'Appello, adducendo ragioni e argomentazioni refluenti nel merito. Ancora una volta va ribadito il principio secondo cui alla Corte di Cassazione è preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento DE decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
e il riferimento ivi contenuto anche agli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità, al quale rimane comunque estraneo il controllo sulla correttezza DE motivazione in 97 Bl. rapporto ai dati processuali. Destituito di fondamento è, poi, l'assunto a tenore del quale la visita medica degli arrestati avrebbe avuto la sola finalità di verificare l'esistenza delle condizioni che rendessero il detenuto idoneo ad affrontare il viaggio verso il carcere di destinazione, secondo la previsione dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. In contrario va ricordato il disposto del già citato art. 11 DE legge 26 luglio 1975, n. 354, che fin dal momento dell'ingresso del detenuto nella struttura carceraria rende obbligatoria la visita medica, onde accertare l'esistenza di eventuali malattie fisiche o psichiche. 29.2. A confutazione del secondo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità DE AR per il reato di ingiuria rubricato al capo 120 dell'imputazione, va rimarcato che nella lingua italiana la parola «sfacciato» ha il significato di «spudorato, privo di qualsiasi ritegno»; al che non può che ricollegarsi la valenza offensiva che è propria dall'ingiuria. Analogamente è a dirsi dell'espressione «puzzate come dei cani», a maggior ragione ove si consideri il contesto nel quale è stata pronunciata, siccome manifestamente diretta ad umiliare persone che in quello stato maleodorante erano venute a trovarsi non per libera scelta, ma per fatto dei propri aguzzini. Giuridicamente inaccoglibile è la tesi secondo cui le dichiarazioni DE persona offesa, sarebbero prive di valenza probatoria in assenza di riscontri esterni. Anche nel caso di questa teste, come già si è annotato per (paragrafo 27.1), non vi era alcuna ragione per cui l'assunzione dovesse avvenire con le modalità di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., dato che la sua qualità di imputata non si riferiva a reati in alcun modo connessi o collegati, ai sensi degli artt. 12 e 371 cod. proc. pen., a quello per cul si procede. Valeva e vale quindi, anche per lei, il principio per cui la deposizione DE persona offesa dal reato, pur non essendo equiparabile a quella di un testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola a fonte di prova. 29.3. Il terzo motivo, sviluppato nell'interesse dell'imputato TA, è fondato solo in parte. Non lo è dove muove critica all'affermazione di responsabilità per i reati in concorso formale di cui agli artt. 365 e 378 cod. pen., con riferimento alla constatata lesione grave subita da Sul punto ha correttamente motivato la Corte di merito con l'osservare che l'eziologia DE ferita prospettata dalla vittima era assolutamente incompatibile con la natura DE lesione, così come spiegato dal consulentel con argomentazioni precise ed esaurienti: sicché non era credibile che detta incompatibilità fosse sfuggita al Dott. TA (così come non poteva essere sfuggita al Dott. 98 A. FO), il quale si era acquietato alla mendace spiegazione dell'AZ per non redigere il dovuto referto. La motivazione così addotta si basa su un'argo- mentata valutazione del materiale probatorio e non presenta vizi di carattere logico, onde resiste al sindacato di legittimità. Fondata è invece la critica mossa all'affermazione di correità dell'TA con riferimento al delitto di minaccia (capo 106) in danno dello stesso È emerso, in punto di fatto, che mentre l'TA sottoponeva a sutura la mano DE persona offesa, la cui carne era lacerata per la forzata divaricazione delle dita praticatagli da AS UI IG, il ferito si lamento del dolore provocatogli dall'applicazione dei punti senza anestesia;
a questo punto il sanitario che si era incaricato di tener ferma la mano dell poi identificato nel FO, lo minacciò di percosse con una frase del tipo se non stai zitto ti diamo le altre». Da tale ricostruzione emerge con chiarezza l'estraneità dell'TA alla condotta illecita del FO, cui egli non partecipò in alcun modo. Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema è presente l'enunciazione del principio secondo cui anche la sola presenza nel luogo di commissione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi DE partecipazione criminosa: ma soltanto se sia servita a fornire all'autore materiale del reato un maggiore senso di sicurezza, rivelando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244094; Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Bash Hysa, Rv. 241871); ma ciò non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo dato cogliere nel comportamento dell'TA intento a praticare la sutura alcun segno di approvazione preventiva DE minaccia, non preceduta da alcun preavviso e tanto meno prevedibile in quanto ingiustificata. La condanna dell'TA-ai fini civili, stante la prescrizione del reato - è stata perciò pronunciata in violazione dei principi che presiedono al concorso di persone nel reato, così come lumeggiati dalla giurisprudenza di legittimità: e deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, per non avere l'imputato commesso il fatto. L'annullamento deve essere esteso anche alla coimputata NI ND, che a sua volta non risulta essere stata coinvolta nell'episodio se non per la sua inerte presenza all'accaduto. Pur in mancanza di specifica censura da parte - - di costei, che come si è visto ha criticato la pronuncia sotto altri, infondati, profili, deve farsi applicazione in suo favore del disposto dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.. 29.4. Diversamente è a dirsi dell'imputazione di cui al capo 108, investito dal quarto motivo di ricorso nell'interesse dello stesso Dott. TA. Costui risulta aver assistito senza intervenire all'azione delittuosa compiuta dall'agente 99 M. AL NA, il quale colpì con un pugno il detenuto mentre stava per essere sottoposto all'auscultazione del torace e, a tal fine, aveva alzato le braccia davanti all'TA, che a tanto si apprestava munito di stetoscopio. Il concorso morale dell'TA è stato ravvisato dalla Corte d'Appello nel fatto stesso di aver assistito passivamente all'evento, lasciando anche che altri poliziotti infierissero ulteriormente sulla vittima già accasciatasi su una scrivania. In questo caso l'art. 110 cod. pen. è stato correttamente applicato, avendo il giudice di merito accertato che l'azione criminosa dell'NA non era stata improvvisa, ma aveva avuto dei prodromi ben riconoscibili nel fatto che l'NA si fosse preventivamente infilato i pesanti guanti neri il cui utilizzo per colpire i detenuti era tristemente noto, nell'ambiente di sopraffazione che si era creato, e avesse apostrofato il con una frase astiosa come tu che cazzo hai intenzione di fare, stronzo». Lo stesso principio giuridico che si è díanzi evocato, a giustificazione dell'annullamento DE condanna per il reato di cui al capo 106, trova qui applicazione in senso sfavorevole all'imputato, apparendo chiaramente individuato il significato adesivo alla consumazione dell'illecito nella condotta volontariamente passiva dell'TA e nel conseguente rafforzamento del proposito criminoso in capo all'NA, che ben sapeva di poter così contare sull'impunità (poi effettivamente procuratagli dallo stesso TA, che parlando con l'infermiere ebbe a giustificare il fatto ipotizzando che il avesse «offeso qualcuno di grosso>>). Le censure mosse dal ricorrente alla propria individuazione quale sanitario presente all'episodio si traducono in una richiesta di rivisitazione del compendio istruttorio e non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per le ragioni già ripetutamente esposte. 29.5. Ragioni analoghe a quelle testé indicate rendono conto DE corretta applicazione dell'art. 110 cod. pen. con riferimento alla tacita adesione al comportamento insultante tenuto da un poliziotto non identificato nei confronti del detenuto in questo caso il consapevole concorso morale dell'TA è evidenziato dal comportamento passivo da lui tenuto malgrado la ripetitività DE condotta dell'autore materiale del reato, che reiteratamente intimava al soggetto passivo di non azzardarsi a guardare il medico in faccia, colpendolo con schiaffi ad ogni avvisaglia di violazione di quell'ingiustificato divieto. L'ipotesi che l'TA possa non aver udito le parole offensive, o che udendole possa averle imputate a ritorsione per improbabili offese rivolte all'agente dal è stata giustificatamente ignorata dalla Corte d'Appello 100 "Oh. siccome manifestamente infondata: non si può certo supporre che la aggressiva e violenta condotta dell'agente si esprimesse attraverso sussurri;
né che - l'TA potesse realisticamente congetturare un contegno offensivo del detenuto, nel momento in cui era soggetto al potere incontrollato esercitato dai poliziotti sulla sua incolumità fisica (infatti già pregiudicata dal colpi ricevuti prima dell'accesso all'infermeria). Dal pari diÈ appena il caso di rimarcare come le dichiarazioni del quelle rese da altre persone offese introdotte nel sito in stato di arresto, non richiedessero l'acquisizione di riscontri esterni per assumere valore probatorio;
l'assunzione DE testimonianza nelle forme di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen. non era, infatti, necessitata in quanto le imputazioni cui egli era soggetto non avevano alcun rapporto di connessione, o di correlazione, con quelle alle quali il presente processo si riferisce. ascritto all'TA perQuanto al delitto di percosse ai danni del fatto da lui materialmente commesso, del tutto ingiustificata è la qualifica di risibile» attribuita dal ricorrente all'accusa rivoltagli (capo 111). La Corte d'Appello ha accertato che il fu immotivatamente colpito non con uno schiaffetto>>, ma con un vero e proprio schiaffo, infertogii in prossimità DE ferita che già recava su di sé e che, poco prima, lo stesso TA aveva tamponato con acqua distillata. Non può esservi, dunque, alcun dubbio sulla sensazione dolorosa provocata al soggetto passivo dal colpo così subito: il che integra indubbiamente quella manomissione dolorosa DE persona fisica altrui, cui la costante giurisprudenza di legittimità riconduce la nozione giuridica del reato di cul all'art. 581 cod. pen. (Sez. 5, n. 11638 del 12/01/2012, Andrisani, Rv. 252953; Sez. 5, n. 15004 del 06/02/2004, Morrone, Rv. 228497). 29.6. Il sesto motivo di ricorso, analogo a quello dedotto dai ricorrenti IN e CC come settimo motivo e già esaminato al paragrafo 7.5, inammissibile in quanto carente del requisito DE specificità. Ed invero, la sua illustrazione è carente di quelle indicazioni (nominativi delle parti civili che hanno ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precisazioni circa il quomodo dell'inosservanza dei valori medi, dettaglio delle parti civili assistite dai medesimi difensori) dalle quali soltanto si potrebbe trarre l'individuazione dei punti DE sentenza investiti dal gravame e, successivamente, verificare l'esi- stenza o meno delle denunciate violazioni di legge. 30. RI NI. Il ricorso è fondato, sebbene non possano condividersi nella loro totalità le censure formulate a suo sostegno. Ciò è a dirsi per l'eccezione formulata col settimo motivo, volta a dedurre 101 l'illegittimità DE condanna al risarcimento dei danni pronunciata in favore delle parti civili non appellanti. In proposito ci si richiama a quanto già argomentato al paragrafo 2.3. Tuttavia a monte di tale questione, come di quella sollevata con l'ottavo motivo, si pone in termini di assorbente efficacia la problematica, immanente alla maggior parte delle censure svolte, che investe l'affermazione di responsabilità DE ZO per i reati contestatile: problematica che non appare adeguatamente risolta dalla sentenza impugnata, la cui motivazione si presenta in parte lacunosa e, complessivamente, imprecisa. Giustificata è, innanzi tutto, la censura con cui la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia in parte fondato il proprio deliberato su un preteso riconoscimento di incompletezza delle visite mediche, proveniente dalla stessa ZO;
così argomentando quel collegio avrebbe dovuto precisare in quale sede sia stato formulato quel riconoscimento: il che era tanto più necessario in quanto risulta che l'imputata sia rimasta contumace sia in primo, sia in secondo grado. La motivazione, inoltre, tende a omologare la posizione processuale DE ricorrente a quella degli altri imputati appartenenti all'area sanitaria, sulla base delle stesse argomentazioni spese nei loro confronti, senza tuttavia indicare nello specifico gli atti comportamentali attribuiti alla ZO. È, bensì, vero che l'impianto argomentativo fa perno su una serie di testimonianze delle persone offese, in parte confermate dalle deposizioni degli infermieri OG e contenenti la descrizione dei trattamenti cui i detenuti erano stati sottoposti nell'infermeria, DE sommarietà delle visite, degli scherni subiti, DE mancanza di qualsiasi forma di reale assistenza e conforto;
ma manca l'indicazione di elementi probatori atti a dimostrare che gli eventi narrati fossero dipesi da fatto DE ZO o, quanto meno, fossero avvenuti in sua presenza e col suo tacito consenso. La difesa DE ricorrente, ad illustrazione delle proprie censure, ha avuto cura di prendere analiticamente in considerazione l'orario di immatricolazione e di sottoposizione a visita medica di ciascuno dei 64 detenuti in favore dei quali la ZO è stata condannata al risarcimento dei danni, al fine di evidenziare che le condotte illecite nei loro confronti si erano verificare al di fuori del proprio turno di lavoro nell'infermeria. Non è certamente compito DE Corte di Cassazione verificare se le discordanze orarie così denunciate trovino conferma negli atti processuali;
ma è la Corte di merito che avrebbe dovuto farsi carico di accertare se esistessero elementi idonei a ricollegare prima di tutto sotto il profilo temporale le vicissitudini subite dalle persone offese alla presenza - dell'odierna imputata in infermeria;
e, in caso affermativo, verificare se costei 102 B. avesse avuto parte, con una condotta commissiva od omissiva, alla perpetrazione degli illeciti di cui si tratta, così come si è fatto per gli altri Imputati. Il silenzio DE motivazione su tali questioni di fatto, di rilevanza decisiva ai fini DE responsabilità DE ZO e delle conseguenti obbligazioni risarcitorie, vizia la sentenza rendendone inevitabile l'annullamento. Il giudice civile competente per valore, che si designa quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., riesaminerà la posizione DE ricorrente sottoponendo a rinnovata valutazione il materiale probatorio acquisito. 31. Esaurita, così, la disamina dei ricorsi proposti dagli imputati, viene ora In considerazione quello congiuntamente proposto dai responsabili civili Ministeri DE Difesa, DE Giustizia e dell'Interno. Prima di addentrarsi nello scrutinio dei quattro mezzi d'impugnazione ivi dedotti, corre l'obbligo di evidenziare come le Amministrazioni chiamate a rispondere dell'operato degli imputati possano giovarsi dell'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle statuizioni di annullamento assunte nelle pagine che precedono. Così, in particolare, la cassazione delle condanne emesse nei confronti di ZO IA, AD ZO, NE IN e BR CC (per questi ultimi limitatamente alla condanna in favore di AL TA e NI ND (per costoro limitatamente alla condanna per minaccia al danni di comporta il venir meno delle conseguenze a carico del Ministero DE Giustizia;
la cassazione delle condanne di FR IO, AL TA e NE TA estende i propri effetti in favore del Ministero dell'Interno; quella delle condanne pronunciate nei confronti di IZ IT, AN NO DD, NN US, CO FU, SE RR, RI LL, RD VO, NN TU, PI RO e GN UR giova anche al Ministero DE Difesa. Al di fuori di quanto or ora precisato, le statuizioni emesse a carico dei responsabili civili rimangono ferme, stante l'inammissibilità dei motivi di critica espressi nel ricorso congiunto. 31.1. Il primo motivo investe l'assegnazione di provvisionali disposta dalla Corte d'Appello in aggiunta a quelle già riconosciute alle parti civili dal Tribunale. Per quanto la questione inerente alla possibilità di impugnare nel giudizio di legittimità le determinazioni inerenti alla provvisionale sia stata già affrontata in precedenza (paragrafo 5.3, successivamente richiamato ai paragrafi 7.4, 8.2, 13.5, 21.3 e 25.7), è tuttavia necessario nuovamente occuparsi dell'argomento in quanto il ricorso dei responsabili civili suggerisce una diversa proiezione, 103 Ch. denunciando vizi di extrapetizione (nei casi in cui l'aumento DE provvisionale non era stato chiesto) e di ultrapetizione (nei casi in cui la richiesta era per una somma inferiore). Sul tema così prospettato la risposta giurisprudenziale non è uniforme, essendo dato rinvenire sia decisioni che negano al giudice di appello la facoltà di concedere provvisionali in aumento, qualora manchi l'impugnazione DE parte civile (Sez, 4, n. 989 del 13/04/1965, Steiner, Rv. 99766; Sez. 4, n. 8324 del 14/05/1979, Genovese, Rv. 143054; Sez. 4, n. 7303 del 07/04/1983, Farneti, Rv. 160136), sia decisioni di segno opposto (Sez. 4, n. 9936 del 26/02/1985, Santini, Rv. 170872; Sez. 4, n. 8134 del 09/05/1990, Ararah, Rv. 184554; Sez. 2, n. 7812 del 06/11/1991 - dep. 08/07/1992, Di Prima, Rv. 191058). A ben guardare, tuttavia, gli arresti favorevoli alla tesi propugnata dai ricorrenti sono i più risalenti nel tempo, mentre nel prosieguo è divenuta costante l'affermazione del principio giuridico secondo cui la decisione sulla provvisionale può essere adottata anche senza apposita istanza DE parte civile e non soltanto dal giudice di primo grado, ma anche da quello di appello;
ciò parallelamente al progressivo affermarsi del più generale principio a tenore del quale il divieto di reformatio in peius concerne esclusivamente le disposizioni di natura penale, ma non si estende alle statuizioni civili DE sentenza» (così la più recente Sez. 5, n. 8339 del 18/10/2012 dep. 20/02/2013, T., Rv. 255014; v. anche Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Consolo, Rv. 249961; contra Sez. 4, n. 42134 del 01/10/2008, Federico, Rv. 242185, citata anche dai ricorrenti;
Sez. 1, n. 13545 del 04/02/2009, Bestetti, Rv. 243132). Convince a pronunciarsi in favore dell'orientamento più recente, ormai maggioritario, la considerazione per cui il divieto di reformatio in peius, nel caso di appello proposto dal solo imputato, ha nel processo penale la sua fonte normativa nel precetto dell'art. 597, comma 3, del codice di rito, che limita la sua previsione alla pena, a eventuali misure di sicurezza o alla causa di proscioglimento, ossia alle statuizioni che concernono l'esito DE azione penale;
d'altra parte la norma che regola il limite devolutivo DE domanda nel processo civile, cioè quella contenuta nell'art. 112 cod. proc. civ., non può considerarsi automaticamente applicabile nel processo penale: tanto si desume dai precedenti giurisprudenziali già richiamati al paragrafo 2.3, che hanno riconosciuto al giudice il potere-dovere di pronunciarsi sugli effetti civili quando riformi la sentenza assolutoria di primo grado su appello del pubblico ministero, e non anche DE parte civile. Se dunque, in base a quanto testé osservato, deve riconoscersi al giudice di appello la facoltà di maggiorare la liquidazione DE provvisionale in favore DE parte civile anche d'ufficio, e senza soffrire la limitazione segnata dal petitum, 104 resta ferma anche nella descritta ipotesi la ratio decidendi che, valorizzando il carattere meramente delibativo DE relativa statuizione, ne esclude l'impugna- bilità con ricorso per cassazione: donde l'inammissibilità del motivo in esame. 31.2. Ciò rende ragione, al contempo, dell'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, che investono lo stesso provvedimento sotto il profilo del vizio di motivazione e, rispettivamente, DE correttezza del criterio adottato nella quantificazione. 31.3. L'inammissibilità del quarto motivo, infine, discende dalla genericità DE formulazione. I ricorrenti, invero, lamentano che le spese in favore delle parti civili siano state uniformemente liquidate in euro 18.000,00 per ciascuna, senza tener conto del fatto che molte di esse erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, comportante l'obbligo di non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti;
e che in numerosi casi lo stesso difensore aveva assistito una pluralità di parti civili, il che avrebbe dovuto comportare la liquidazione di un'unica parcella, aumentata secondo le percentuali previste dalle disposizioni tariffarie in allora vigenti. Senonché in nessun modo la censura si accompagna, come dovrebbe, all'indicazione delle parti civili che hanno ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
né i ricorrenti spiegano in che modo sarebbe stato violato, in tali casi, l'obbligo di applicazione dei valori tariffari medi;
né, infine, sono precisati i nominativi delle parti civili cui la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare le spese in conformità al criterio dettato dall'art. 3 DE tariffa penale allegata al d.m. 8 aprile 2004, n. 127. Va rilevato anche qui, come si è fatto nei confronti dell'analogo motivo di ricorso proposto da NE IN e BR CC (paragrafo 7.5), nonché di quello proposto come sesto da IL AR e AL TA (paragrafo 29.6), come l'estrema genericità DE deduzione, che si limita all'indicazione del principi giuridici assertivamente violati senza spiegare in che modo avrebbero dovuto trovare applicazione nel caso concreto, impedisca di identificare con precisione i punti DE sentenza investiti dal gravame, giusta il precetto dell'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; e sia, per di più, inosservante del disposto di cui alla lettera c) dello stesso comma. 32. A conclusione DE disamina fin qui condotta, l'esito del giudizio può essere riepilogato come segue: annullamento senza rinvio DE sentenza impugnata nei confronti di ZO IA, FR IO, AL TA, NE TA, AL TA e NI ND, per questi ultimi due limitatamente al concorso nel reato di minaccia ai danni di annullamento senza rinvio nella parte riguardante la correzione che ha disposto la condanna degli imputati IN e CC in favore di rigetto, nel resto, 105 Ar. dei ricorsi degli imputati TA, ND, IN e CC;
annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello nei confronti di IZ IT, AN NO DD, NN US, CO FU, SE RR, RI LL, RD VO, NN TU, PI RO, GN UR e AD ZO;
estensione degli effetti dei disposti annullamenti a favore dei responsabili civili Ministero dell'Interno, Ministero DE Difesa e Ministero DE Giustizia;
inammissibilità, per il residuo, dei ricorsi proposti dai predetti Ministeri;
inammissibilità dei ricorsi di NN RO, LE SA LU e CE UL, con le relative conseguenze ex art. 616 cod. proc. pen.; rigetto dei ricorsi di AL PE, NA OG, AN IA GL, TE CO, RC BR, NE ET, AS UI IG, CO LO LO, GI UR, LA AI, TI EC, RI RC, LO UB, NA CI, BA MA, AL NA, AC NZ FO e IL AR, con la conseguente condanna individuale alle spese del procedimento;
rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova. 33. Rimane soltanto da statuire sulla ripartizione delle spese nei rapporti fra le parti private (fra queste ricomprendendosi anche le Pubbliche Amministrazioni la cui presenza nel processo è a titolo di responsabili civili). 33.1. Nell'attendere a ciò devesi in linea di massima applicare il principio DE soccombenza, per cui sono da porre a carico degli imputati, il cui ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile, in solido coi rispettivi responsabili civili, le spese sostenute dalle parti civili che hanno presentato specifiche conclusioni;
negli altri casi si reputa conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese. 33.2. Nel procedere alla liquidazione si terrà conto dei criteri attualmente dettati dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, i quali, sebbene non vincolanti per la presenza DE clausola di salvaguardia contenuta nel comma 7 dell'art. 1, costituiscono tuttavia un punto di riferimento di indiscutibile utilità. In particolare viene in considerazione il disposto dell'art. 12, comma 4, del menzionato decreto, il quale così dispone: «Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti». 33.3. Venendo, dunque, allo specifico, si effettua la liquidazione come segue: in favore di entrambi difesi e dall'Avv. Luca Andrea Brezigar, euro 3.000,00 solidalmente a carico degli imputati AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, 106 Bl. AN IA GL, TE CO, RC BR e LA AI;
in favore di difesi dall'Avv. Fabio e Fossati, euro 3.000,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, RC BR, NN RO, LE SA LU, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore di (e per esso gli eredi), tutti difesi dall'Avv. Roberto Lamma, euro 4.000,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, RC BR, LA AI, TI EC, RI RC, LO UB, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore di tutti difesi dall'Avv. AN CI, euro 3.600,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, AN IA GL (quest'ultimo limitatamente alle quote parti di TI EC, RI RC, LO UB (questi ultimi limitatamente alle quote parti di;
in favore di difesi dall'Avv. RIa Maltagliati, euro 3.200,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, AC NZ FO, NI ND, IL AR, AL TA, AN IA GL, TE CO, RC BR (gli ultimi tre limitatamente alla quota parte di AS UI IG (limitatamente alla quota parte di TI EC, RI RC e LO UB (questi ultimi in favore dilimitatamente alla quota parte di difesi dall'Avv. Riccardo Passeggi, euro 3.200,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, RC BR, LE SA LU (gli ultimi due limitatamente alla quota parte di NN RO (limitatamente alla quota parte di AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore dif e difesi dall'Avv. AS Pastore, euro 3.200,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, AC NZ FO, NI ND, IL AR, AL TA, TE CO (quest'ultimo limitatamente alla quota parte di RC BR (limitatamente alle NN ROquote parti di e CE UL (limitatamente alle quote parti di B 107 (limitatamente alla quota parte di;
in favore di difesi dall'Avv. LO Angelo Sodani, euro 3.000,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, AC NZ FO e AL TA;
in favore di tutti difesi dall'Avv. Fabio Taddei, euro 4.000,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IO GL, LA AI, TI EC, RI RC, LO UB (gli ultimi quattro limitatamente alla quota parte di AC NZ FO, NI ND, IL AR e ' AL TA;
in favore di difeso dall'Avv. SE Campanelli, euro 2.700,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, LA AI, TI EC, RI RC, LO UB, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore di difeso dall'Avv. Manlio Riccardo Dozzo, euro 2.700,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, LA AI, TI EC, RI RC, LO UB, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore difeso dall'Avv. Fausto Gianelli, euro 2.700,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, TE CO, RC BR, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore di difeso dall'Avv. LO MA, euro 2.700,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, CO LO LO, GI UR, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore difeso dall'Avv. Vladimiro Noberasco, euro 2.700,00 di solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, RC BR, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore di difesa dall'Avv. Luca Partesotti, euro 2.700,00 solidamente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, TE CO, RC BR, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA;
in favore di difeso dall'Avv. SE NT, euro 2.700,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, LA AI, TI EC, RI RC, LO UB, AC NZ FO, NI ND, IL AR e 108 AL TA;
in favore di difeso dall'Avv. Federica Roccatti, euro 2.700,00 solidalmente a carico di AL PE, NA OG, NE IN, BR CC, AN IA GL, NE ET, LA AI, TI EC, RI RC, LO UB, AC NZ FO, NI ND, IL AR e AL TA. 33.4. Le somme come sopra liquidate, al cui pagamento sono tenuti anche i responsabili civili in solido coi rispettivi imputati, sono da maggiorare in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA ZO, IO FR, TA AL e TA NE, nonché le correlate statuizioni nei confronti dei responsabili civili, per inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dalle parti civili Annulla senza rinvio nei confronti di TA AL e, per l'effetto estensivo, nei confronti di ND ÍA, limitatamente al concorso nel reato di minaccia al danni di per non aver commesso il fatto. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti TA e ND. Annulla le statuizioni DE sentenza impugnata, limitatamente alla correzione che ha disposto la condanna di IN NE e CC BR, in solido col responsabile civile Ministero DE Giustizia, al risarcimento dei danni in favore di disposizione che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi degli stessi IN e CC. Annulla le statuizioni dell'impugnata sentenza relative a IT IZ, DD AN NO, US NN, FU CO, RR SE, LL RI, VO RD, TU NN, RO PI, UR GN, nonché le correlate statuizioni contro il Ministero DE Difesa, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla le statuizioni dell'impugnata sentenza relative a ZO AD, nonché le correlate statuizioni prese contro il Ministero DE Giustizia, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibili per il residuo i ricorsi dei Ministeri responsabili civili. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da RO NN, SA LU LE e UL CE, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento DE somma di euro 1.000,00 in favore DE Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna ciascuno al 109 a. pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale DE Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova. Per ogni ricorso degli imputati rigettato o dichiarato inammissibile condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalle parti civili concludenti e le liquida in euro 3.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Brezigar, in euro 3.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Fabio Fossati, in euro 4.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Roberto Lamma, in euro 3.600,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. AN CI, in euro 3.200,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. RIa Maltagliati, in euro 3.200,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Riccardo Passeggi, in euro 3.200,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. AS Pastore, in euro 3.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. LO Angelo Sodani, in euro 4.000,00 per le parti offese rappresentate dall'Avv. Fabio Taddei;
nonché in euro 2.700,00 per ciascuna altra singola parte civile specificamente concludente;
oltre accessori come per legge in ordine a ciascuna delle suddette liquidazioni. Compensa per il resto tra le parti private, in relazione alla genericità delle richieste formulate, le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso il 14 giugno 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente LO Oldi Gaetanino Zecca Робот вы Растай DEPOSITATA IN CANCELLERIA addı 10 SET 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise do 110 La Corte Supremo di Cassazione - Quinta Sesione Penale - con ordinanza n° 13593/15 del 25/2/2015 e de= Poritata il 30/3/2015: 4 dispue correggers il dispriti vo DE sentenza n. 1865/2013 di questa sezione vel seuse che la condanna al rimborso delle gese anticipate delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio deve intendersi promunciata in favore dello State>>.- ASSAZIONE Rama, ก - 3 APR 2015 Il Funzionato Giudiziario Filippo GRECO La Corte Supremo di Cassazione - Quinta Sezione Perele e- con sent. n° 22967/15 del 18/12/14 a depositator il 28/5/2015: LL Disque correggers it dispositivo DE sen tenza n. 1865 in data 14/06/2013 di questa sezione e dre relative molo di udienza nel senso che, dogo la lv₂ quidazione delle sexe in forore delle parti civili prima DE frase "oltre accessori couse for legge e in ordine a ciascuna delle suddette liquidazioni", si intenda insenta la precisazione: "disponendo, quan лиfavore il pagamento to a dello stato". >> E 献 N O STE I Z Il Funzionario Giudiziario A Roma, 18 GIU 2015 S Filipo GRECO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Canarione - Quinta Sezione Penole, con ordinanza n° 15392/16 deportata il 13/4/2016 : Ll dispue dee 25/2/2016 e it disporitive nel sensowel seus de la cou correggersi il dispositivo て danna al mim borso delle spese per difesa del e de parti civili comporta il pagamento in favore dello Stato, limitatamente alle par ti civili ammesse al patrociicis a spex dello Stato 77. CASSATIO Rome 13 MAG 2016 T Il Funzionario Giudiziario C R O NE Fontana одиPame