Sentenza 31 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. L'impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico, a pena di inammissibilità, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile renderebbe inammissibile l'impugnazione. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la "res iudicanda" si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. (Nella specie, la S.C. ha disposto il rinvio al giudice penale, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sull'inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza di proscioglimento).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2006, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 31/01/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 117
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 018303/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ESERCIZI BAR DI NI PI & CO SAS;
2) PE AN, N. IL 05/03/1950;;
avverso SENTENZA del 07/11/2002 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo G. che ha concluso per annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Con sentenza del 7 novembre 2002, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del 14 maggio 2001, con la quale il Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Merano, aveva assolto l'imputato PE GI dal reato di truffa ascrittogli perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2. La Corte Territoriale, in particolare, ha ritenuto l'appello inammissibile "in primo luogo" perché l'appellante parte civile aveva formulato richiesta di condanna dell'imputato a "congrua pena", ed inoltre perché aveva "chiesto di ottenere direttamente dal giudice penale una pronunzia di condanna al risarcimento dei danni". Avverso tale declaratoria di inammissibilità ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della parte civile, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. Sottolinea in particolare il ricorrente - alla luce anche della più recente giurisprudenza soffermatasi sul punto - come debba ravvisarsi la sussistenza dell'interesse della parte civile a rimuovere le sentenze assolutorie per evitare il consolidarsi degli effetti extrapenali previsti dall'art. 652 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve ritenersi consentito alla parte civile chiedere, in sede di gravame ed a prescindere dalla mancata impugnazione del Pubblico Ministero, la condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno e, sia pure limitatamente a quegli effetti, anche l'affermazione di responsabilità penale.
Il ricorso è fondato. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che, in tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 576 cod. proc. pen., preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, con la conseguenza che tale richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si formato il giudicato, in mancanza della impugnazione del Pubblico Ministero, ma semplicemente alla affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. L'impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile - salvo la eccezionale ipotesi prevista dall'art. 577 cod. proc. pen. - renderebbe inammissibile l'impugnazione. In
tale ipotesi, si è aggiunto, il giudice della impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato, e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto della imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la ras indicando, si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni, potenzialmente in contrasto tra loro;
contrasto - si è pure aggiunto - che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse (Cass., Sez. 2^, 24 ottobre 2003, p.c. in proc. Cantalamessa). Dovendosi, pertanto, aver riguardo, non tanto al petitum formale, quanto a quello sostanziale proposto dalla parte civile quale nucleo della propria azione di impugnativa, e dovendosi pertanto interpretare la relativa "domanda" alla luce degli ordinari canoni ermeneutici della volontà perseguita, avuto riguardo alle connotazioni "negoziali" che contraddistinguono l'atto di impugnazione - pur nell'ovvio rispetto dei requisiti di forma e sostanza prescritti dalla legge - ne deriva che - alla luce anche del generale canone di conservazione degli atti giuridici - l'impugnazione della parte civile potrà dirsi "estranea" ai poteri ad essa spettanti, e dunque da dichiarare inammissibile, solo nella ipotesi in cui l'impugnazione stessa non si rivolga al perseguimento degli effetti risarcitori o restitutori posti a fondamento della stessa costituzione di parte, ma semplicemente ad ottenere dal giudice del gravame una affermazione di responsabilità penale dell'imputato prosciolto, ormai preclusa per la mancata impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero.
Considerato che
nella specie era stata espressamente richiesta da parte dell'appellante la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, per di più quantificato, la declaratoria di inammissibilità si rivela errata e quindi da rimuovere.
La decisone impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Trento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006