Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 2
Ha natura di atto pubblico la attestazione di eseguita visita medico-oculistica e la conseguente diagnosi compiuta dal medico ospedaliero nell'esercizio delle sue funzioni. (Fattispecie nella quale il certificato medico rilasciato all'esito della visita ed attestante che il paziente aveva un"visus" naturale di 10 su 10 era funzionale al conseguimento dell'attestato di idoneità, necessario alla assunzione del richiedente la visita come vigile urbano).
In tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere non veritieri. Sicché, nell'ambito di contesti che implichino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione. Ne consegue che è ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni (Fattispecie in tema di misurazione della vista compiuta da medico ospedaliero nell'esercizio delle sue funzioni, con successivo rilascio di certificato medico attestante, contrariamente al vero, che il paziente visitato aveva un "visus" naturale di 10 su 10, certificato poi utilizzato per ottenere l'attestato di idoneità necessario all'assunzione quale vigile urbano).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2007, n. 15773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15773 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato IG - Presidente - del 24/01/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 165
Dott. BRUNO Paolo IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 047599/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO UI N. IL 23/12/1957;
2) NE NG N. IL 10/08/1964;
3) NI PE N. IL 06/04/1958;
4) CH NC N. IL 07/11/1963;
5) BU VI (OPP. BONGIORNO) N. IL 23/01/1948;
6) PI TO N. IL 31/07/1939;
avverso SENTENZA del 14/02/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. G. Izzo che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
uditi i difensori;
avv. M. Tuccillo nell'interesse di NO e FE;
avv. A. Caporale nell'interesse di NO;
avv. E. Carucci nell'interesse di ZI, i quali, riportandosi ai motivi dei relativi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento, associandosi in subordine alle richieste del PG;
letta la nota presentata dall'avv. E. Di Lorenzo nell'interesse di CC, con la quale ha insistito nei suoi motivi di ricorso (nullità delle sentenze per violazione del diritto di difesa, innocuità del falso), associandosi, in subordine, alle richieste del PG.
osserva quanto segue:
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RICORSI
NO IG, FE GE, IN SE, CC ZO, NO RI e ZI IO, candidati al concorso per vigile urbano nel comune di Arzano i primi quattro, medici oculisti gli altri due (NO presso l'ospedale Nuovo Pellegrini, ZI presso l'ospedale Monaldi di Napoli e quest'ultimo anche assessore presso il comune di Arzano), furono rinviati a giudizio, insieme con altre persone, per rispondere di una serie di reati di falso ex art. 479 c.p. (diretti o per induzione) e condannati dal Tribunale di Napoli alle pene ritenute di giustizia. La Corte di appello di Napoli, con sentenza 14.2.2005, in parziale riforma, ha rideterminato la pena per FE, confermando la sentenza per gli altri.
In particolare:
a) NO è imputato di avere tratto in inganno il dr. US Michele, oculista presso la USL Campania 26 di Arzano, determinandolo ad attestare, contrariamente al vero, che egli aveva un visus naturale di 10/10 (capo 10 con assorbimento di capo 11) e di aver poi tratto in inganno (capo 12) i componenti del collegio medico, istituito presso la predetta USL, cui presentava la falsa attestazione sopra ricordata;
b) FE è imputato (artt. 110, 476 e 479 c.p.) di avere, in concorso con PPUU non identificati, attestato falsamente in cartella clinica dell'osp. Monadi (apparentemente sottoscritta dal primario oculista dr L. Milano) che egli aveva un visus naturale di 10/10, presentando detta documentazione e traendo in tal modo in inganno il collegio medico come sub a (capi 13 e 16);
c) NO e CC sono imputati, nelle rispettive qualità, di concorso il falsità ex art. 479 c.p., per analoga attestazione sul visus del CC documento presentato per le medesime finalità presso la commissione medica di cui ai punti che precedono (capi 18 per entrambi, 20 per il solo CC);
d) ancora per NO e IN analoghe imputazioni (capi 22 per entrambi, 24 per IN;
e) ZI è imputato del delitto ex artt. 110, 81 cpv, 479 c.p. per avere, nella sua qualità di sanitario addetto al reparto accettazione, false attestazioni di ricovero nelle quali si sosteneva, contrariamente al vero, che i ricoverandi accusavano sintomi di cefalea.
I predetti ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello. IC NO e FE - deducono;
1) erronea applicazione della legge penale, atteso che la condotta addebitata a tali imputati va ricondotta sotto il paradigma dell'art. 480 c.p., che si pone in rapporto di species a genus nei confronti della ipotesi ex art. 479 c.p., in ragione della specificità della natura dell'atto oggetto della attività di falsificazione (atto certificativo o autorizzazione amministrativa). In realtà, la giurisprudenza di legittimità, a proposito dei cc.dd. certificati medici, ha affermato che essi hanno duplice natura: di atto pubblico nella parte in cui concernono la attestazione della provenienza del documento dal PU che lo ha formato e che da atto della attività svolta (visita medica) e di certificazione amministrativa nella parte diagnostica, che esprime un giudizio valutativo. Dunque, l'annotazione contenuta nelle cartelle cliniche ha natura di atto pubblico ex art. 479 c.p. relativamente alla attestazione della attività svolta (appunto la visita medica) e dei fatti avvenuti in presenza del medico o da lui rilevati, mentre è certamente da qualificarsi certificato per quanto riguarda la indicazione del livello del visus. Considerazioni analoghe devono essere svolte in riferimento alla ulteriore fattispecie di falso contestata agli imputati, che avrebbero indotto in errore il collegio medico sulla sussistenza delle idoneità fisica alle mansioni di VU. In realtà anche tale condotta va riportata allo schema normativo ex art. 480 c.p., sia quanto all'oggetto (trattandosi di attestazione di fatti non risultati dalla attività o percezione del PU), sia quanto agli effetti (trattandosi di atto che riproduce effetti dell'atto che necessariamente presuppone). A integrazione dei motivi depositati il 29.6.2005 sono stati, quindi, depositati, nell'interesse del solo NO, ulteriori motivi con in quali si deduce inosservanza di norme processuali e si afferma la sussistenza di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), atteso che, per il giudizio di appello, NO fu citato, una prima volta per l'ud. 20.5.2003 presso il domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. (a mani della moglie convivente), una seconda volta (in conseguenza della mancata celebrazione della predetta udienza per astensione degli avvocati) per l'udienza del 17.2.2004, con le medesime modalità (domicilio dichiarato e notifica a mani della moglie), una terza volta (non essendo stata, ancora una volta, celebrata l'udienza per incompatibilità di un magistrato), per l'udienza del 23.6.2004 (sempre con le stesse modalità) e quindi, a seguito di ulteriore rinvio a nuovo ruolo, una quarta volta (per l'udienza del 25.10.2004) con notifica presso lo studio del difensore dell'epoca (avv. G. Pansini), in assenza di variazione nella dichiarazione o elezione di domicilio. Tale ultima notifica non fu preceduta da alcun accesso presso il domicilio dichiarato. Tale ultima citazione era dunque del tutto inidonea per determinare la vocatio in jus, con la conseguenza che la successiva dichiarazione di contumacia e celebrazione dell'udienza (differita per le conclusioni al 14.2.2005) sono affatto dalla sopra indicata nullità che travolge tutti gli atti successivi. IC CC e IN - deducono: 1) nullità assoluta del decreto di citazione e degli atti conseguenti, nonché violazione dell'art. 6 Conv. Dir. dell'uomo, atteso che, essendo entrambi difesi dall'avv. Enrico Di Lorenzo con studio in Somma Vesuviana, per l'udienza del 28.4.1999, l'avviso venne dato ad omonimo difensore con studio in Napoli. Alla udienza 8.10,1999, il precedente difensore (avv. Della Pietra) rappresentava di avere avuto avvisi per imputati (appunto i due ricorrenti) dai quali era stato revocato e chiedeva al Tribunale di esperire i necessari controlli;
il Tribunale infatti, accogliendo l'eccezione di nullità, disponeva rinnovo del decreto di citazione per il 25.11.1999, ma l'avviso veniva nuovamente notificato all'avv. Di Lorenzo con studio in Napoli, che lo rifiutava. La causa non veniva comunque trattata (impedimento del PM) e veniva rinviata al 25.2.2000, senza avviso all'avv. Di Lorenzo, considerato assente ingiustificato. Ne consegue, come premesso, nullità di tutte le udienze, nullità che erroneamente la Corte di appello non ha riconosciuto, costringendo CC e IN, che pure avevano validamente nominato il difensore di fiducia, ad avvalersi di un difensore di ufficio (nella intestazione del verbale udienza 13.2.2001, il CC addirittura risulta - erroneamente - ancora difeso dagli avv.ti Della Pietra e Vignola), 2) violazione degli artt. 479 e 480 c.p., atteso che è jus receptum che, quando l'atto redatto dal PU contenga giudizi e valutazioni e non mere attestazioni (è il caso delle diagnosi sanitarie), non può ritenersi sussistente il delitto ex art. 479 c.p., ma, al più quello di cui all'art. 480 c.p., 3) manifesta illogicità di motivazione anche in relazione a travisamento della norma del bando di concorso che prevedeva il requisito del visus di 10/10 anche con correzione. Invero, la motivazione in questione è in contrasto anche con la perizia redatta dal Dr. Spezzano (atto pubblico anch'esso e quindi da non trascurare), secondo la quale l'uso di lenti a contatto da parte di CC, ovvero la tecnica di "strizzare" l'occhio da parte di IN (rendendo la vista in tal modo più acuta) erano correzioni consentite a termini del predetto bando. Invero l'art. 4 regolamento comunale non specifica affatto che il requisita dei 10/10 di visus deve essere naturale. D'altronde basta riflettere che, per essere arruolati nella Polizia di Stato, tale requisito non è previsto, essendo consentito certamente a un poliziotto l'uso di lenti. In altre parole, per l'assunzione nella PA (e anche in magistratura), l'uso di lenti di qualsiasi tipo non è considerato un handicap con conseguenze ostative. Diversamente ragionando, si avrebbe un'odiosa discriminazione nei confronti di soggetti non dotati di tale visus naturale, discriminazione così profonda da fare ritenere addirittura operante la scriminante dello stato di necessità nel candidato che altrimenti sarebbe stato escluso dall'esercizio del diritto al lavoro.
Ricorso ZI - deduce: inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 479 e 480 c.p.; invero il caso è reato previsto a tutela delle fede pubblica ed è necessario che la condotta dell'agente determini nel terzo l'induzione in errore Nel caso in esame, la diagnosi di ingresso "cefalea" non ha inciso sulla natura fidefacente delle cartelle cliniche poi redatte nei confronti di tutti i ricoverati. Le cartelle infatti contenevano annotazioni veritiere circa tutti gli accertamenti effettivamente posti in essere. La riscontrata falsità della diagnosi di ingresso dunque non ha esplicato alcun effetto sul giudizio del lei commissione esaminatrice. La ritenuta falsità dunque, al più, potrebbe essere ricondotta sotto lo schema dell'art. 480 c.p.. Si tratta comunque di un atto interno e dunque meramente prodromico alla instaurazione della cartella clinica, dunque privo di rilevanza esterna. Le stesse SU della Corte di cassazione hanno più volte affermato che la fede pubblica va tutelata in cenerete e non in via meramente astratta. Ricorso NO - deduce: 1) violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e artt. 484, 477 e 509 c.p.p.. La censura, già proposta innanzi alla Corte di appello, è stata erroneamente rigettata. All'udienza del 24.2.2002, il dibattimento fu "aggiornato" ad ore 13, senza alcun avviso orale. Esso riprese in anticipo, alle ore 14,36, senza la regolare ricostruzione del rapporto processuale. La Corte non precisa quale sia il criterio normativo per la distinzione tra sospensione del procedimento nel corso della stessa giornata o udienza e sospensione che ha comportato una vera e propria interruzione del dibattimento;
in realtà la natura della sospensione non dipende certo dal tempo per il quale essa dura. Ciò che rileva è che sussistano le condizioni ex art. 477 c.p.p., comma 3 e art.484 c.p.p., comma 1; ebbene dal resoconto stenografico non risultano gli avvisi a imputati e difensori (che sostituiscono le citazioni), potendosi solo leggere "a questo punto si sospende il dibattimento", espressione che denota una decisione, non uni comunicazione, 2) violazione dell'art. 161 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) medesimo codice con conseguente nullità del secondo grado di giudizio, perché il decreto di citazione fu notificato al NO al domicilio reale e non a quello eletto presso il difensore, 3) manifesta illogicità di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la stessa Corte di merito afferma che il NO agì in maniera "frettolosa", nel presupposto che fosse chiamato a un mero adempimento burocratico. Si tratta di una condizione psicologica che ha a che fare con la leggerezza e certo non con il dolo, di talché la Corte poi si contraddice quando scrive che non può parlarsi di negligenza, disattenzione o imperizia, 4) violazione dell'art. 480 c.p., poiché ogni accertamento di carattere sanitario esprime una valutazione che non può esser confusa con l'attestato di un fatto compiuto dall'agente o avvenuto in sua presenza. Ebbene, per quanto riguarda la parte asseverativa del documento, non è dubbio che gli aspiranti si siano sottoposti a visita, mentre, per quanto detto, la parte valutativa del documento non può integrare gli estremi del falso ex art. 479 c.p.. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Va subito rilevato che i reati di cui ai rispettivi capi di imputazione risultano prescritti (considerate le intervenute sospensioni) alla data del 16.8.2006. I ricorsi, d'altra parte, tenuto conto della natura processuale di talune censure e della incompletezza del fascicolo trasmesso a questa Corte, non avrebbero potuto essere decisi alla precedente udienza. Tanto premesso, deve subito essere chiarito (alla luce di ASN 200230802-RV 222176) che la ipotizzata (da parte dei ricorrenti) sussistenza di nullità - anche di ordine generale - non è rilevabile nel presente giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (salvo che - ma non è il caso in esame - la sentenza di merito ipoteticamente effetto da nullità abbia deciso anche in ordine al risarcimento dei danni o alle restituzioni, giacché, in tal caso, la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili). In altre parole, costituisce ormai jus receptum (SS.UU. sent n. 17179 del 2002, ric. Conti, RV 221403) il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., il quale impone che, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima (salvo, si intende, che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito - per es. il riconoscimento di attenuanti generiche - nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio).
Tutte le censure relative alle dedotte nullità dunque, in considerazione di quanto premesso, non verranno analizzate. Vanno viceversa esaminate le residue censure, allo scopo di verificare, da un lato, se, alla luce delle stesse, la sentenza impugnata debba eventualmente essere annullata per ragioni diverse dalla prescrizione (e sulla stessa prevalenti, in quanto più favorevoli ai ricorrenti art. 129 c.p.p., ex comma 2). In considerazione del fatto che tutti i ricorrenti (esplicitamente o implicitamente) pongono la questione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti loro addebitati, sostenendo, da un lato, che l'atto valutativo proveniente da un PU non può mai essere qualificato falso (potendo un giudizio essere errato o corretto, ma non potendo mai integrare una immutatio veri), dall'altro, che, a tutto voler concedere, gli episodi contestati andrebbero inquadrati nella fattispecie ex art. 480 c.p. (e non in quella ex art. 479 c.p.), appare opportuno affrontare, in unico contesto, tale problematica.
NO, CC, FE e IN sono accusati di avere, con vari espedienti, ottenuto certificati medici con i quali si attestava che essi erano portatori di un visus "naturale" di 10/10 e di avere, in tal modo, tratto in inganno, la commissione medica giudicatrice, che doveva pronunziarsi sulla loro idoneità ad assumere la funzione di VU per il comune di Arzano. ZI è accusato di avere redatto falsi documenti di ricovero con i quali si diagnosticava cefalea a un certo numero di persone;
ciò allo scopo di consentirne il ricovero in ospedale, velocizzando in tal modo l'iter degli accertamenti necessari per ottenere l'attestato di idoneità ad assumere servizio come VVUU. NO è accusato di aver concorso, in un caso, con CC, nell'altro, con IN, nella redazione di un certificato medico con il quale si affermava che i due avevano un visus naturale di 10/10.
Ebbene, tanto premesso, è il caso di ricordare che la recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (es. ASN 199903552- RV213366) che le diagnosi e le valutazioni compiute dal medico, anche se contenenti (come è ovvio) giudizi di valore, possono essere, al pari degli enunciati in fatto, false. Questo perché, nell'ambito di contesti che implichino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono, non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità; e ciò in quanto, laddove il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è certamente un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione. Conseguentemente può dirsi falso l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni.
Partendo da tali premesse, si è ritenuto (ASN 200001004-RV 215744) che gli atti redatti da una commissione medica incaricata di accertare lo stato di invalidità civile eventualmente presente nelle persone sottoposte al suo esame, in quanto provenienti da PU, attestano i risultati degli accertamenti da lui compiuti e possono integrare: delitto di falsità ideologica, ex art. 479 c.p.. Ebbene, per quanto riguarda la "misurazione" della vista - accertamento che si compie anche con il supporto di appositi strumenti e che passa attraverso una "prova" in cui il paziente, invitato a leggere un tabellone, viene sottoposto - sembra difficile negare quei caratteri di predeterminazione dei criteri valutativi cui fa cenno la ricordata giurisprudenza. Non ha infatti rilievo il fatto che si tratti di diagnosi implicanti valutazioni, dal momento che, anche la valutazione, quando rappresenti falsamente la realtà, può esser falsa. D'altronde, se la valutazione è un giudizio sull'esistente, essa è necessariamente preceduta (ma anche costantemente accompagnata) da una ricognizione dell'esistente, non potendo, ovviamente, valutarsi, se non quello che si è conosciuto. Ed è allora evidente che la falsa attestazione ben può riguardare, innanzitutto, tale momento conoscitivo. A ben riflettere, lo stesso concetto di "visita medica" merita di essere vagliato, dal momento che visitare un soggetto non significa semplicemente avere la sua presenza, ma sottoporlo ad accertamenti/valutazioni, che potranno anche essere opinabili o erronei, ma che comunque devono aver avuto luogo. Dopo tale premessa, sembra inevitabile affermare che i documenti che vengono in rilievo nel presente procedimento (diagnosi e accettazione di ricovero di paziente in struttura ospedaliera, attestazione di eseguita visita medico-oculistica e conseguente diagnosi, cartelle cliniche, attestazioni delle commissioni mediche) hanno tutti natura di atto pubblico, atteso che, da un lato, la risalente giurisprudenza cui fa riferimento qualcuno tra i ricorrenti (SU sent. n. 6752 del 1988, ric. Giordani, RV 178541) è relativa alla "ricetta" rilasciata dal medico convenzionato e non all'atto redatto dal medico ospedaliero nell'esercizio delle sue funzioni, dall'altro, che bisogna far capo ai ben noti approdi giurisprudenziali in tema di casistica relativa ai documenti sanitari (ASN 199801098-RV 209682 per quanto riguarda la cartella clinica, ASN 199502207-RV 200422 per quanto riguarda le certificazioni mediche, quantomeno nella parte relativa alla loro provenienza e paternità, nonché alla attestazione delle attività svolte - come ben illustrato nei ricorsi NO e FE - ASN 199003090-RV183551, per quanto riguarda la diagnosi di ammissione in ospedale). Si può, a tal punto, passare all'esame delle singole posizioni e dei vari ricorsi.
La censura sub 1) dei ricorsi NO e FE è infondata, atteso quanto si è sopra premesso a proposito della possibilità che anche una valutazione possa essere obiettivamente falsa. NO, dotato di un visus di 4/10 all'occhio destro e di 10/10 al sinistro, traendo in inganno il dr. US, ottenne un'attestazione di visus naturale di 10/10 per entrambi gli occhi. L'attestazione va considerata obiettivamente non rispondente al vero, atteso che la menomazione all'occhio sinistro risultava certa, come si legge nel capo di imputazione e come neanche il ricorrente contesta, dalla visita medica precedentemente sostenuta per il conseguimento della patente di guida.
FE è chiamato a rispondere di una condotta (rubricata al capo 14 ai sensi dell'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 476 c.p., art.479 c.p.) consistita nella confezione di una cartella clinica sulla quale compariva la falsa firma del primario oculista dr MI, cartella anche ideologicamente falsa, in quanto, l'imputato, contrariamente a quanto attestato nel falso documento presentava all'occhio destro un visus di 6/10.
Anche per quanto riguarda la documentazione "prodotta" dalla commissione medica (capi 12 e 16), si deve ritenere corretta la qualificazione giuridica adottata, atteso che la predetta commissione certamente non si limitò (non poteva limitarsi) a recepire e trascrivere notarilmente un giudizio da altri formulato, ma, per la sua natura tecnica e per la sua funzione valutativa, pur partendo dalla (falsa) attestazione redatta dal US e (apparentemente) dal MI, dovette necessariamente integrarla in una sua propria dichiarazione valutativa (e affermativa delle idoneità fisica di NO e FE alle mansioni di VU), da ritenersi dunque frutto di conoscenza ex propriis sensibus.
La censura dei ricorsi CC e IN è infondata per i motivi precedentemente illustrati. L'ulteriore censura è manifestamente infondata, atteso che, innanzitutto, non compete certamente al perito (ammesso che lo abbia fatto) stabilire in qual modo debba essere interpretata una norma, essendo questo, ovviamente, compito precipuo del giudice;
in secondo luogo, l'affermazione in base alla quale il requisito del possesso di un visus di 10/10 per entrambi gli occhi andava valutato, con riferimento non al visus naturale, ma con riferimento a quello eventualmente ottenuto con "correzioni" fisse (lenti a contatto) o estemporanee ("strizzando" gli occhi) è palesemente illogica e addirittura contrastante col senso comune, atteso che, in tal caso, il criterio suggerito dai ricorrenti non avrebbe avuto alcun effetto selettivo, mentre, ovviamente, questa è la logica del "pubblico concorso", nel quale i candidati si aggiudicano i "posti" disponibili, dando dimostrazione di possedere t requisiti (tecnici, culturali e, quando è il caso, anche fisici) necessari per svolgere al meglio la funzione che la PA intende attribuire loro. Al proposito appare paradossale il ragionamento sviluppato nei ricorsi, e in particolare nel "passaggio" in cui, sostenendo che per altre funzioni svolte da PU per conto della PA non viene richiesto il possesso di un visus naturale di 10/10, si giunge alla conclusione che sarebbe ingiusto, discriminatorio e vessatorio pretendere tale condizione per i VVUU. L'assunto evidentemente muove dal presupposto (palesemente inaccettabile) che tutte le funzioni, i ruoli e i compiti dei soggetti attivi nel pubblico impiego siano equivalenti, anzi omologhi, mentre tutti sanno (dovrebbero sapere) che le diverse figure professionali che operano all'interno della PA richiedono differenti profili di competenza e quindi, inevitabilmente, differenti identikit professionali e psicofisici. Davvero singolare è poi la tesi con la quale si sostiene che eventuali azioni obiettivamente violatrici di norme penali sarebbero scriminate ex art. 54 c.p. quando il soggetto certat de damno vitando, nel tentativo di assicurarsi un posto di lavora, essendo il lavoro un diritto costituzionalmente garantito. Al proposito è agevole replicare, sia utilizzando le argomentazioni della Corte di appello (che non sono affatto metagiuridiche, atteso che con esse, si evidenzia la sostanziale par candicio che deve connotare la posizione di tutti i concorrenti), sia facendo ricorso alla pacifica interpretazione dello stato di necessità (atteso che nessun pericolo attuale di danno grave alla persona è stato rappresentato dai ricorrenti), sia facendo, in fine, riferimento ad altri principi costituzionali, quali quelli di eguaglianza dei cittadini, legalità, imparzialità e buon andamento della PA (artt. 3 e 97 Cost.). Il ricorso ZI è infondato. È pacifico in punto di fatto che questo imputato redasse false diagnosi di ammissione in ospedale per i candidati al concorsa di VU, in modo che, con un ricovero in day hospital (per una struttura sanitaria che non lo prevedeva), gli stessi sarebbero stati, in un unico giorno, sottoposti a tutti gli accertamento medici di routine.
Questa (e non altra) è la imputazione per la quale residua condanna nei confronti di ZI.
Ebbene: 1) che la diagnosi fosse non rispondente al vero è adeguatamente dimostrato in motivazione (neanche il ricorrente lo nega), 2) che il predetto attestato avesse natura di atto pubblico, è stato già detto, 3) che per il reato ex art. 479 c.p. sia sufficiente il dolo generico è principio pacifico in giurisprudenza (da ultimo, cfr: ASU 20D406246-RV228084) cioè la volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, ne' può ragionevolmente sostenersi che un medico che rediga numerose attestazioni false di malattia faccia tutto questo senza coscienza e volontà. Ciò posto, è irrilevante che la falsità della diagnosi di ammissione non si sia riverberata sulle cartelle cliniche poi "aperte" a nome dei ricoverati, cosi come è irrilevante che le dette diagnosi avessero natura di atti interni, atteso che gli stessi hanno certamente valenza probatoria in relazione all'attività espletata dalla PA;
ne' rileva, infine, il fatto che il documento contenente la falsa attestazione debba poi essere riprodotto in atti diversi e successivi, posto che anche gli atti interni possono rientrare nella categoria dell'atto pubblico (ASN 200404618-RV228059). La prima censura del ricorso NO è manifestamente infondata, non essendo dubbio che, quando fu disposta la sospensione, i presenti (o coloro che dovevano essere ritenuti tali) ne furono, per ciò solo, resi edotti. È artificiosa la differenza tra decisione e comunicazione, essendo del tutto ovvio, che, nel momento in cui il giudice esterna una sua decisione, evidentemente la comunica ai presenti. L'indicazione dell'oraria in cui la trattazione di quel determinato processo sarebbe ripresa vincolava i presenti o a non abbandonare l'aula, ovvero a ripresentarsi nella stessa nell'orario "comunicato" e il contatto visivo tra giudice e parti rende del tutto superfluo qualsiasi controllo sulla presenza delle parti in aula al momento della "ripresa", essendo del tutto evidente che il giudice, nel caso dovesse accorgersi dell'assenza di una di esse (così come se, nel corso del dibattimento, dovesse accorgersi del suo allontanamento), è tenuto a darne atto e ad assumere i conseguenti provvedimenti.
Ad ogni buon conto, la censura è inammissibile anche per genericità, in quanto il ricorrente si è limitato a riferire della interruzione della "ripresa" di udienza, ma non ha chiarito se in tale secondo momento qualcuno tra le parti essenziali non fosse presente.
La seconda censura del medesimo ricorso non è da prendere in considerazione per le ragioni sopra specificate.
La terza censura è manifestamente infondata in quanto poggia su una disattenta lettura della sentenza di secondo grado. In realtà la Corte napoletana non sostiene che NO eseguì una visita frettolosa, ma da atto che lo stesso ha detto in dibattimento di avere eseguito una visita frettolosa (rectius più visite frettolose), pensando che si trattasse di meri adempimenti burocratici. Non si tratta quindi di un assunto del giudicante, ma della esplicitazione della linea difensiva del giudicato, cui la Corte territoriale replica (cfr. pagina seguente della sentenza) ricordando come le pressioni (ammesse dallo stesso NO), le sollecitazioni, un contesto ambientale di sospetto favoritismo avrebbero dovuto indurre il sanitario al massimo rigore. Partendo da tale premessa e considerando che NO era già un medico di provata esperienza, la Corte giunge alla conclusione che lo stesso non poteva non essersi reso conto che gli esaminandi usavano lenti a contatto, ovvero facevano ricorso a manovre non consentite per meglio mettere a fuoco (strizzando gli occhi) i caratteri a stampa loro mostrati sul tabellone. La Corte dunque sostiene l'esatto contrario di ciò che il ricorrente crede di aver letto.
La quarta censura, attinente alla qualificazione giuridica del fatto, è infondata per le ragioni più volte sopra esposte.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte e in conseguenza di quanto premesso in apertura della parte illustrativa dei "motivi della decisione", la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per la intervenuta prescrizione dei reati.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007