Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica - investito dell'appello della parte civile avverso i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile - d'inammissibilità dell'appello, in quanto il testo novellato dell'art. 576 cod. proc. pen. - ad opera dell'art. 6 della legge n. 46 del 2006 - prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né esclude espressamente o per implicito l'appello, sicché può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma d'impugnazione ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2008, n. 35966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35966 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/05/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 2257
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 028938/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ER P.C., N. IL 02/10/1945;
contro
2) AL LA N. IL 08/03/1959;
avverso SENTENZA del 29/09/2006 GIUDICE DI PACE di CHIARAVALLE CENTRALE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio, (qualificarsi il ricorso come appello e atti al giudice di appello).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza de 29.9.2006 il giudice di pace di Chiaravalle Centrale (Cz) dichiarava AL MO colpevole dei reati di cui agli artt. 612, 594, 582 c.p. e, ritenuta la continuazione tra tali reati, condannava il medesimo AL alla pena di Euro 688,00, di multa, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in complessivi Euro 444,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione, sostenute dalla stessa parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.100,00.
Avverso la predetta sentenza la parte civile AR PI proponeva, per mezzo del difensore, appello, lamentando la pretesa illegittima esclusione del danno morale in relazione ai reati di minaccia e di ingiuria e l'asserita erronea liquidazione delle spese di costituzione.
Con ordinanza del 28.5.2007, il tribunale di Catanzaro (in composizione monocratica), qualificato l'appello del RE come ricorso, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.
Ciò premesso, osserva preliminarmente il Collegio che, dopo le modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6, all'art. 576 c.p.p., deve ritenersi che la parte civile abbia la facoltà di proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, oltre che, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio.
Invero, il testo novellato dell'art. 576 c.p.p., che prevede una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limita detto potere al solo ricorso per cassazione, ne' esclude, espressamente o per implicito, la possibilità dell'appello, come accade nel caso disciplinato da altra nonna (art. 428 c.p.p., comma 2), sicché può essere letto anche nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria.
Tale lettura è compatibile con un'interpretazione meno rigida e restrittiva del principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1. L'art. 576 c.p.p., infatti, stabilisce che la parte civile può impugnare la sentenza che le è sfavorevole e non pone alcuna restrizione all'utilizzo degli ordinari mezzi previsti, la cui individuazione, in un contesto invariato dei rapporti tra processo penale e processo civile, non può che essere affidata ad un'ermeneutica sistematica e costituzionalmente orientata del complessivo quadro normativo in tema di impugnazioni, evitando epiloghi che determinino asimmetrie ed irragionevoli posizioni processuali differenziate;
tanto vale, dato il carattere generale della disposizione, anche per l'impugnazione delle sentenze pronunciate nel procedimento davanti al giudice di pace, in cui più alto è il rischio di asimmetrie, che vanno accortamente evitate nel rigoroso rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., comma 2, (Cass. Pen. SS. UU. 29.3.2007 / 12.7.2007, n. 27614, Rv. 236539). Pertanto, alla stregua delle illustrate considerazioni, la suaccennata ordinanza del tribunale di Catanzaro deve essere annullata senza rinvio e l'impugnazione de qua deve essere riqualificata come appello con la conseguente trasmissione degli atti a detto tribunale per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio l'ordinanza del tribunale di Catanzaro in data 28.5.2007 e, qualificata l'impugnazione della parte civile come appello, dispone trasmettersi gli atti allo stesso tribunale, per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 15 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008