Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
In tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.
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Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Campobasso ha affermato che ricorre il c.d. falso innocuo nell'ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati. Tribunale Campobasso, 23/03/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 23/03/2022), n.141 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto del Gup presso il Tribunale di Campobasso del 24.6.2019 è stato disposto il giudizio nei confronti di Di Ma. Mi., quale Responsabile del procedimento (RUP), Ia. Gi., in qualità di …
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Il falso ideologico si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che un fatto sia stato compiuto o sia avvenuto in sua presenza; il falso è innocuo e quindi non punibile per mancanza di offensività in concreto solo se non offende il bene tutelato, laddove nel caso di specie il bene tutelato offeso è la fede pubblica. Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione, nel falso ideologico, è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplica effetti sulla sua funzione documentale. Sussiste il "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso …
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La tesi del falso innocuo non può trovare applicazione nella specifica materia degli appalti pubblici. il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni, invece, è già di per sé un valore da perseguire perché consente – anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità – la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara. Conseguentemente una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l'impresa meriti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2010, n. 35076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35076 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
н...
35076 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 21/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI 995 Dott. GIULIANA FERRUA
- Consigliere - N. 40253/2009- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere - Dott. VITO SCALERA
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) OR IO N. IL 15/05/1943
avverso la sentenza n. 2143/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito, per la parte civile, l'Avv. dello Stato Giancarlo Caselli;
Uditi i difensori Avv.ti Giovanni Aricò e Guido Corso
Con sentenza in data 19 giugno 2009 la Corte d'Appello di Palermo, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (invece riformata in ordine ad altro reato), ha riconosciuto IO NO responsabile di tre delitti di falso ideo- logico per induzione in danno dell'assessorato regionale della sanità e della presidenza della Regione siciliana, unificati dal vincolo della continuazione;
ha quindi tenuto fer- ma la sua condanna alla pena di legge, escluse l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e le attenuanti generiche, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili co- stituite.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, l'NO a- veva dapprima ottenuto l'inserimento nell'elenco degli aspiranti, e quindi la nomina, a direttore generale dell'azienda ospedaliera "Vincenzo Cervello”, e in un secondo tem- po l'inserimento nel nuovo elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di a- ziende, dichiarando, nelle domande all'uopo presentate e nelle autodichiarazioni alle- gate, di avere conseguito un'esperienza ultraquinquennale di direzione amministrativa nel Banco di Sicilia, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta re- sponsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta degli ultimi dieci anni;
risultata inveritiera tale affermazione, in quanto l'NO non era stato mai nomi- nato dirigente, né aveva svolto le relative funzioni in via di fatto, gli atti amministrativi con i quali le sue domande erano state accolte sono stati considerati falsi nella parte ri- guardante l'attestata ricorrenza delle condizioni per l'inserimento negli elenchi di ido- nei.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei difensori, af- fidandolo a sei motivi.
Col primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente contesta la sussisten- za degli elementi costitutivi del reato;
sotto un primo profilo impugna l'affermazione della Corte d'Appello secondo la quale l'art. 3 bis del decreto legislativo 502/1992 ri- chiede la formale qualifica di dirigente, non bastando a tal fine l'esercizio attivo di funzioni dirigenziali;
nonché l'ulteriore ratio decidendi secondo cui egli non avrebbe comunque svolto tali funzioni in via di fatto. Sotto altro profilo nega la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assumendo di non aver avuto la coscienza e volontà
-2- di dar luogo a una immutatio veri.
Col secondo motivo, anch'esso articolato in più censure, il ricorrente lamenta che sia stata disconosciuta l'autorevolezza della sentenza del Consiglio di Giustizia
Amministrativa della Regione Sicilia, che aveva annullato i provvedimenti di cancel- lazione del suo nominativo dagli elenchi degli idonei;
e ciò in base a un ritenuto con- trasto giurisprudenziale, in realtà insussistente. Si richiama alla giurisprudenza in tema di falso innocuo. Contrasta, siccome illogiche, le argomentazioni svolte nella sentenza in ordine al negato esercizio di funzioni dirigenziali. Deduce il travisamento della pro- va testimoniale, con riferimento alle deposizioni dei testi NO, OR, TI, As- santo, EL, OZ, RO, ME. Contrasta l'interpretazione data dalla Corte di merito alla transazione intercorsa fra esso deducente e il Banco di Sicilia.
Col terzo motivo il ricorrente contesta che le dichiarazioni ritenute false acce-
dessero a documenti facenti parte di quelli richiesti dai numeri 3, 4 e 5 del bando, in relazione ai quali soltanto doveva applicarsi la disciplina dell'autocertificazione.
Col quarto motivo contesta la falsificazione del foglio di notizie emesso dal
Banco di Sicilia apparentemente in data 10 gennaio 1989, nel quale la Corte d'Appello ha ritenuto potersi ravvisare un'alterazione.
Col quinto motivo deduce carenza di motivazione in ordine al diniego delle at-
tenuanti generiche.
Col sesto motivo lamenta che sia stato ingiustificatamente escluso, ai fini degli interessi civili, il concorso di colpa dell'Amministrazione.
DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Per una migliore chiarezza esplicativa, è opportuno riassumere brevemente l'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella motivazione del proprio delibe- rato.
Ha esordito quel collegio col ricordare che l'NO il 5 aprile 2002 era stato nominato direttore generale dell'Azienda Ospedaliera pubblica "Vincenzo Cer- vello", su proposta dell'assessore regionale per la sanità; tale proposta doveva necessa- riamente riguardare un soggetto iscritto in un apposito elenco di idonei, ritenuti tali perché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.
-3- B. 502; e, ai fini dell'inserimento in quell'elenco, i candidati erano tenuti a dichiarare, nella relativa domanda, di aver conseguito "esperienza almeno quinquennale di dire- zione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posi- zione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse uma- ne, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avvi- so”; alla domanda, inoltre, dovevano essere allegati i documenti comprovanti il pos- sesso dei requisiti di legge, essendo consentito a tal fine il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio. Il dottor NO, nella sua domanda,
aveva dichiarato di "avere conseguito un'esperienza di direzione amministrativa, così come richiesto dal bando, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane in strutture pubbliche, svolta negli anni precedenti la pubblicazione dell'avviso". Aveva inoltre allegato una scheda riassuntiva in cui, alla voce "attività dirigenziale svolta", aveva indicato: "Banco di Sicilia Ist. di Dir. Pubbli- co - Dirigente dal 1989 al 1998"; nonché un curriculum vitae in cui aveva dichiarato:
"...nel 1970 è stato assunto al Banco di Sicilia. Al Banco ha percorso tutta la carriera da impiegato sino a dirigente occupandosi di servizi amministrativi e finanziari"; più avanti: “Dal 1989 al 1998 in posizione dirigenziale con autonomia gestionale ha svolto compiti di gestione amministrativa e finanziaria (comprensiva della vigilanza sulla ge- stione del personale)".
Successivamente l'NO, rendendo le stesse dichiarazioni e allegando analoga documentazione, aveva dapprima ottenuto di essere confermato nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende di cui al D.A. 12 settembre
2000, e aveva poi conseguito la seconda nomina con deliberazione della Giunta Re-
gionale in data 14 aprile 2005, ancora sul presupposto di aver conseguito un'espe- rienza ultraquinquennale di direzione amministrativa in strutture pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'av-
viso.
In realtà, ha osservato la Corte d'Appello, l'NO non era in possesso dei requisiti che erano invece attestati - per induzione in errore da lui stesso causata - nei provvedimenti amministrativi ora visti;
ed invero, il passaggio in rassegna della carrie-
- 4- ra da lui percorsa presso il Banco di Sicilia dal 4 maggio 1970 al 31 maggio 1998, alla luce di quanto riferito dallo stesso B.d.S. all'assessorato regionale con nota del 28 ot- tobre 2005 e relativo allegato, permetteva di constatare che egli non aveva mai supera- to il grado di vicedirettore, appartenente alla qualifica di funzionario e non a quella di dirigente;
a indurre in contrario avviso non valevano le diverse dichiarazioni rese dal teste ER AO OR, che non potevano mutare l'oggettività dei dati documentali, né le risultanze di un foglio di notizie del B.d.S. a data apparente 10 gennaio 1989, che ri- sultava contraffatto sia nella data, sia nel contenuto. Inoltre l'analisi dell'attività svolta nel corso di quel rapporto di lavoro rivelava che egli non aveva mai svolto neppure in linea di fatto funzioni corrispondenti alla qualifica di dirigente.
Ravvisata la consapevolezza e volontà dell'NO di attestare false circo- stanze nelle domande e autocertificazioni da lui presentate, ha ritenuto conclusivamen- te la Corte d'Appello che egli si fosse reso responsabile dei reati di falso contestatigli, il più risalente dei quali, tuttavia, si era estinto per prescrizione;
per i restanti doveva essere confermata la condanna penale, mitigata dalla ritenuta insussistenza dell'aggra- vante teleologica, ma non dalle attenuanti generiche (applicate dal primo giudice ed escluse da quello di appello); nel contempo doveva trovare accoglimento - con riforma della pronuncia reiettiva del Tribunale – la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'Amministrazione regionale, costituitasi parte civile.
L'iter argomentativo fin qui riassunto per sommi capi risponde pienamente ai criteri della consequenzialità logica ed è immune da vizi giuridici, onde resiste a tutte le critiche mossegli dal ricorrente.
La tesi giuridica secondo la quale, a soddisfare il requisito previsto dall'art. 3 bis D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 basterebbe l'avvenuto esercizio di fatto di fun- zioni dirigenziali, non richiedendo il formale possesso della corrispondente qualifica, non assume decisivo rilievo ai fini della responsabilità dell'imputato: e ciò per due concorrenti ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo va detto che, indipendentemente dalla necessità o meno di una tale attestazione ai fini del procedimento amministrativo, la falsa affermazione riguardante la qualifica formale di dirigente, contenuta nelle domande ed autocertifica- zioni dell'NO e recepita nei provvedimenti amministrativi di inserimento negli
-5- B. elenchi e di nomina a direttore generale, ha costituito un vulnus per la fede pubblica, alla cui tutela è rivolta la norma incriminatrice dettata dall'art. 479 c.p.. La teoria del c.d. falso innocuo, cui si richiama il ricorrente, ha una portata ben definita e si riferisce a casi nei quali l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione
(nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto; nella de- scritta ipotesi, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto
è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati: con la conse- guenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (così Cass. 7 novembre 2007 n. 3564; v. anche Cass. 30 settembre
1997 n. 11681). Applicando tale principi al caso di specie, deve concludersi che non è rilevante, ai fini del giudizio di colpevolezza, stabilire se l'aver rivestito la qualifica formale di dirigente fosse necessaria o meno ai fini dell'esito favorevole del procedi- mento amministrativo, essendo comunque risultata ingannata la pubblica fede dall'at- testazione falsamente resa in tal senso.
Per le stesse ragioni deve negarsi rilievo all'argomentazione difensiva basata sulla pretesa estraneità delle attestazioni ritenute false, rispetto ai requisiti da provarsi con autocertificazione ai sensi del bando (numeri 3, 4 e 5). Anche l'inutilità del falso, invero, deve essere rapportata all'idoneità di esso a ingannare la fede pubblica, onde viene in considerazione soltanto se cade su una parte dell'atto riguardante fatti diversi da quelli che l'atto stesso è destinato a provare: il che non è nel caso di specie.
Sotto un secondo - ed autonomo - profilo deve considerarsi, ancora, che nel-
l'impianto logico della sentenza impugnata la qualifica formalmente rivestita dall'Im- mordino non è decisiva, atteso che la Corte d'Appello ha comunque escluso che dalla ricostruzione della carriera dell'imputato emergesse l'avvenuto esercizio, da parte sua, delle relative funzioni in via di fatto.
E il giudizio così espresso si basa su una argomentata valutazione critica degli elementi probatori - di fonte documentale e dichiarativa - raccolti nell'istruttoria di-
battimentale, che per la sua stretta attinenza al giudizio di merito si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione. Non possono, dunque, venire in considerazione le argomen- tazioni con cui il ricorrente, denunciando travisamento delle emergenze testimoniali, sollecita la rivisitazione delle deposizioni rese dai testi NO, OR, TI, Assan-
-6- A. to, EL, OZ, RO e ME. In argomento vale la pena di ricordare che, ai fini del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che esse- re inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso
è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera con- trapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto si- gnificativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito.
Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezza- mento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giusti- ficativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una riva- lutazione del risultato probatorio (Cass. 11 gennaio 2007 n. 8094).
Un risvolto che indubbiamente ha assunto determinante rilievo nel convinci-
mento della Corte d'Appello, in ordine al mancato esercizio di funzioni dirigenziali, è quello che attiene alla qualifica da riconoscere all'NO in connessione all'accer- tata assunzione, da parte sua, delle funzioni di vicedirettore nell'arco di tempo com- preso fra il giorno 1 ottobre 1989 e il 31 maggio 1998.
Prima di entrare nell'argomento si richiede una breve parentesi riguardante il passo della sentenza in cui si afferma che il foglio di notizie proveniente dal Banco di
Sicilia, con apparente data 10 gennaio 1989, è alterata in alcune sue parti, fra cui l'indicazione della qualifica di vicedirettore (essendovi invece il termine "procuratore" nel testo originario). L'imputato lamenta che gli sia stata addebitata la falsificazione del documento, senza che si sia preventivamente provveduto agli accertamenti del ca- so, anche attraverso una perizia grafica. Tuttavia la Corte d'Appello ha avuto cura di evitare, nella motivazione, qualsiasi riferimento all'NO quale autore della falsi- ficazione, limitandosi a disconoscere la valenza probatoria del documento a motivo della constatata sua alterazione: il cui accertamento (agevolmente operato per tabulas,
a quanto si apprende dalla sentenza) rientra a sua volta nell'area del giudizio di merito e non è censurabile in sede di legittimità.
-7- A. Ciò detto, si osserva che l'avere l'NO rivestito la carica di vicedirettore come punto apicale della sua carriera presso il Banco di Sicilia comporta, secondo la
Corte d'Appello, che egli non abbia mai acceduto alle funzioni dirigenziali, se non nel- le occasioni limitate, per numero e per durata (non tali, pertanto, da dar luogo ad "e- sperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa"), in cui ebbe a supplire all'assenza del dirigente a lui sovraordinato. E tale convincimento si è basato sulla disamina della pianta organica del Banco di Sicilia, nella quale era contemplato il riconoscimento della qualifica di dirigente ai gradi da direttore semplice a direttore ge- nerale, mentre i vicedirettori erano collocati al livello più alto della carriera di funzio- nario;
nonché sul fatto stesso che l'NO abbia tentato di ottenere la promozione a dirigente, senza riuscirvi.
La Corte territoriale ha anche preso in considerazione il contenzioso instaurato dall'odierno ricorrente nei confronti del B.d.S., davanti al giudice del lavoro, proprio allo scopo di conseguire il riconoscimento della qualifica dirigenziale, in base alle fun- zioni che assumeva di aver esercitato in via di fatto. La lite risulta essersi composta con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, col quale l'NO rinunciava ad ogni pretesa e si impegnava a dimettersi, ottenendo quale contropartita una “buonu- scita" di 213 milioni di lire, ivi comprese le indennità di cui al punto 1 dell'accordo a- ziendale datato 14 gennaio 1998. Orbene, ha rimarcato la Corte di merito che il Banco di Sicilia, sottoscrivendo l'accordo conciliativo, non soltanto non ha espressamente ri- conosciuto alla controparte la qualifica professionale rivendicata, ma neppure gli ha corrisposto emolumenti ad essa ricollegabili: infatti le indennità riconosciutegli hanno avuto la loro causale nell'applicazione di clausole dell'accordo collettivo aziendale del
14 gennaio 1998, che nulla avevano a che vedere con l'esercizio di funzioni dirigen- ziali.
Non ha omesso, infine, il giudice di appello di fermare la sua attenzione sulle voci “indennità direttiva” e “maggiorazione di grado", contenute nei cedolini dello sti- pendio dell'NO a partire dal luglio 1987. In proposito ha rilevato che l'inden- nità direttiva esisteva già nel cedolino del febbraio 1987, quando egli ancora non rive- stiva neppure la qualifica di procuratore, ma era al primo grado della qualifica di fun- zionario: si trattava, infatti, di indennità collegata alle funzioni direttive che, nella ge-
-8- stione interna, erano proprie dei funzionari ed erano qualitativamente diverse da quelle della dirigenza. La maggiorazione di grado, invece, era stata corrisposta a partire dall'agosto 1987, in concomitanza con la promozione a procuratore: ed era, anch'essa una voce retributiva destinata ai funzionari.
Se, dunque, alla stregua di quanto accertato - in esito a una compiuta e argo- mentata valutazione delle emergenze probatorie - l'odierno ricorrente ha rivestito co- me livello più alto della sua carriera il grado di vicedirettore, comportante la qualifica di funzionario, e se anche in linea di fatto ha sempre esercitato le corrispondenti fun- zioni sotto l'autorità di un dirigente alle cui assenze ha solo sporadicamente supplito, non può negarsi che sia assicurata la tenuta logica della sentenza impugnata, là dove afferma la falsità dell'attribuzione all'NO della qualifica di dirigente (sia dal punto di vista formale, sia da quello fattuale).
Anche in ordine all'elemento psicologico del reato la motivazione addotta dal- la Corte territoriale resiste alle critiche mossele. L'avere l'NO ritenuto che ai fini dell'ammissione negli elenchi degli idonei, e della successiva nomina a direttore generale, fosse sufficiente l'esercizio di fatto di funzioni dirigenziali, certamente non giustifica l'autoattestazione da lui resa circa il conseguimento della qualifica formale di dirigente, esplicitata sia nella scheda riassuntiva ("Banco di Sicilia Ist. di Dir. Pub- blico - Dirigente dal 1989 al 1998"), sia nel curriculum vitae con l'espressione "ha percorso tutta la carriera da impiegato fino a dirigente...". E in relazione all'esercizio di fatto delle corrispondenti funzioni, decisivo è il rilievo per cui l'imputato sapeva benissimo di non aver mai esorbitato dai compiti propri della qualifica formale da lui rivestita, nell'ambito dell'attività svolta preso il Banco di Sicilia: tant'è che nella stes- sa causa di lavoro, intentata per ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente, aveva fatto riferimento ad un'altra fase della sua carriera, nella quale era stato distac- cato presso la ES (cioè presso altra società e in periodo anteriore al decennio inte- ressato dalle attestazioni di cui alle imputazioni). Non può certo l'NO fonda- tamente sostenere di aver ignorato che le sue aspirazioni alla promozione a dirigente erano state disattese, e che le funzioni espletate presso il B.d.S. corrispondevano al grado di vicedirettore da lui rivestito.
Per quanto si riferisce al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al diniego
-9- B delle attenuanti generiche, corre l'obbligo di immediatamente osservare che l'utilizzo a fini probatori, da parte dell'imputato, del documento alterato recante la data apparen- te del 10 gennaio 1989 ha costituito solo uno dei motivi addotti dalla Corte d'Appello
a giustificare la statuizione;
nella sentenza, infatti, è anche valorizzata, come elemento negativo sotto il profilo del comportamento processuale, la riconduzione - contro ogni logica, ivi si osserva, e in palese difformità dal dato documentale delle voci stipen-
-
diali della maggiorazione di grado e dell'indennità direttiva allo svolgimento di attività dirigenziale, essendosi trattato anche in questo caso non di una interpretazione, ma di una sorta di immutatio veri. Ma poi, in aggiunta a ciò, occorre tener conto del principio giurisprudenziale secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente dalla legge, tali da esigere una più incisiva considerazione in vista di una riduzione di pena che, altrimenti, non spetterebbe (Cass. 28 maggio
1999 n. 8668); e nel caso di specie il giudice di merito, oltre a riscontrare le ragioni di segno opposto di cui si è detto or ora, ha comunque rilevato la mancanza di elementi positivi idonei a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis c.p., tale valore non poten- dosi riconoscere all'incensuratezza e al rispetto verso l'organo giudicante.
Quanto alle statuizioni civili, il concorso di colpa dell'Amministrazione è stato escluso in base a una linea argomentativa esente, a sua volta, da vizi logici e giuridici.
Ha infatti rimarcato la Corte territoriale che le quattro autocertificazioni prodotte dal-
l'NO nel procedimento amministrativo, stante la loro chiarezza, non richiede- vano ulteriori accertamenti;
e si è espressamente riferita alle risultanze della prova ora- le (teste Maniaci), confermativa dell'orientamento a ritenere sussistenti i presupposti per l'iscrizione negli elenchi, in presenza di siffatte dichiarazioni e di un curriculum così impostato. L'argomento di segno contrario portato dal ricorrente, col sostenere che la nomina dell'NO fu decisa per ragioni diverse dal possesso della qualifi- ca formale di dirigente, atteso che questa non aveva formato oggetto dell'autocertifi- cazione, s'infrange nell'oggettività del dato accertato nel giudizio di merito: le doman- de avanzate dall'NO e il curriculum vitae contenevano un espresso ed inequi- vocabile riferimento alla qualifica di dirigente;
e anche ciò - unitamente alle autocerti- ficazioni - è stato ritenuto idoneo a trarre in inganno la pubblica amministrazione, dan-
- 10 - B do luogo alla falsità per induzione in errore degli atti emessi dagli organi regionali che confidavano nella veridicità di quanto ivi attestato.
Malgrado l'infondatezza del ricorso, la condanna penale non può tuttavia esse- re tenuta ferma per tutti i reati per quali è stata ribadita in grado di appello;
il più risa- lente di essi, invero, e cioè il reato di cui al capo B), avendo la sua collocazione crono- logica al 5 aprile 2002 si è estinto per prescrizione alla data del 5 ottobre 2009; si ren- de infatti applicabile il termine massimo di sette anni e sei mesi, tenuto conto degli atti interruttivi, in quanto la data di pronuncia della sentenza di primo grado (6 marzo
2008) conferisce operatività al nuovo testo dell'art. 157 c.p. in base alla norma transi- toria di cui all'art. 10 c. 3 L. 5 dicembre 2005 n. 251; né constano, d'altra parte, eventi sospensivi del decorso prescrizionale.
Conseguentemente, per quanto riguarda il reato di cui al capo B), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa;
il corrispondente au- mento di pena irrogato in continuazione deve essere quindi eliminato, ferma restando ogni altra statuizione.
All'infondatezza del ricorso in ordine alla responsabilità dell'imputato non consegue condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile in quanto la stessa, sebbene comparsa attraverso il proprio difensore, non ha pre- sentato in forma scritta la necessaria domanda di rifusione.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena in continuazione di mesi uno di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
IL PRESIDENTE
UALS IL CONSIGLIERE EST.
AO Depositata in Cancelleria
Roma, 2.9.SET 2010....
ELLIERE лижсара Carmida Lanzuise
-11-