Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2004, n. 33162
CASS
Sentenza 3 giugno 2004

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In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi terzo e quarto cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che occorrevano i riscontri esterni, in quanto risultava che la parte civile, vittima di una serie di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati, nutriva nei loro confronti forti risentimenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2004, n. 33162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33162
Data del deposito : 3 giugno 2004

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