Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi terzo e quarto cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che occorrevano i riscontri esterni, in quanto risultava che la parte civile, vittima di una serie di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati, nutriva nei loro confronti forti risentimenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2004, n. 33162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33162 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento