Articolo 6 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 5Articolo 7
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11 gennaio 1991
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19 aprile 2025
Art. 6. (Personale del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di ((vigilanza e osservazione)) all'interno delle sezioni ((detentive)) deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli agenti e degli assistenti.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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