Sentenza 8 luglio 2011
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" - rese da imputati contumaci, assenti o rifiutatisi di sottoporsi ad esame - la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2011, n. 47014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47014 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/07/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1875
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 14618/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.L. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 100/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 20/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, Avv. Cinuzzi, il quale ha chiesto il rigetto;
udito il difensore dell'imputato, avv. Caccavalle il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, per quanto ancora d'interesse, la corte d'assise d'appello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata all'esito del giudizio di primo grado ed appellata dal pubblico ministero, dichiarò M.L.
responsabile dei reati di tentata rapina aggravata ed omicidio preterintenzionale, per avere, secondo l'accusa, in concorso con il minore V.P. , separatamente giudicato e condannato per i suddetti reati, nel tentativo di impossessarsi del motociclo sul quale viaggiava A.P. , dapprima strattonando quest'ultimo e poi inseguendolo e stringendolo da presso con altro motociclo condotto dal V. e sul quale aveva preso posto anche esso M. , onde costringerlo a fermarsi, cagionato la perdita del controllo del mezzo da parte del nominato A. , con conseguente caduta a terra di quest'ultimo, dalla quale erano derivate al medesimo lesioni di esito mortale;
- che, a sostegno di detta decisione, ritenne la corte di secondo grado che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, potessero valere come prova le dichiarazioni predibattimentali di G.G. , già imputata del reato di favoreggiamento,
dal quale era stata però assolta, secondo le quali essa avrebbe saputo dal V. che, in occasione dei fatti sopradescritti, il soggetto trasportato a bordo del motociclo da lui condotto sarebbe stato appunto il M. ; e ciò nonostante che le dette dichiarazioni non avessero trovato conferma da parte del V. , avvalsosi della facoltà di non rispondere;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) violazione dell'art. 513 c.p.p., sull'assunto che erroneamente sarebbe stata ritenuta la piena utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della G. in assenza del consenso delle parti, richiesto dal citato art. 513, comma 1, sol perché la difesa, nel corso del giudizio di primo grado, essendosi verificato un mutamento nella composizione del collegio giudicante, aveva acconsentito alla utilizzabilità delle prove già acquisite al fascicolo del dibattimento, dal momento che un tale consenso - si sostiene - poteva valere soltanto ad escludere la necessità della loro riassunzione, ma non a superare il divieto di utilizzazione previsto dalla legge;
2) violazione dell'art. 195, in relazione all'art. 192 c.p.p., sull'assunto che, a parte la loro già rilevata inutilizzabilità, le dichiarazioni della G. non sarebbero state idonee a costituire valida prova di colpevolezza in quanto "de relato" e prive di qualsivoglia elemento di riscontro, posto che le stesse non avevano trovato conferma ne' in quelle rese in dibattimento dal V. (il quale, nel processo a suo carico, si era avvalso della facoltà di non rispondere) ne' in alcuna altra risultanza probatoria;
3) erronea applicazione dell'art. 584 c.p., sull'assunto che, non potendosi qualificare la condotta attribuita all'imputato come diretta a ledere o percuotere la vittima, sarebbe mancato il presupposto per la ritenuta sussistenza del delitto di omicidio preterintenzionale, potendosi piuttosto configurare l'omicidio colposo ai sensi del combinato disposto degli artt. 586 e 589 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che non appare meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, dal momento che, a parte la opinabilità (ed incontrollabilità, in questa sede), della interpretazione che, secondo la difesa, si sarebbe dovuta dare al consenso da essa manifestato alla utilizzabilità delle prove già acquisite, successivamente all'intervenuto mutamento nella composizione del collegio giudicante, appare decisivo il rilievo che, secondo quanto si legge a pag. 6 dell'impugnata sentenza, la dichiarazioni predibattimentali della G. , "in mancanza di specifiche contestazioni", erano state "regolarmente acquisite al processo"; e non vale al riguardo obiettare, per confutare la ritenuta, regolare acquisizione di dette dichiarazioni (come invece si fa nel motivo di ricorso in esame), che non si rinviene in atti "una espressa ed inequivocabile dichiarazione funzionale a renderle utilizzabili contra alios", dal momento che l'art. 513 c.p.p., comma 1, ultima parte, invocato dalla difesa a sostegno del proprio assunto, nello stabilire la necessità del consenso ai fini dell'utilizzazione "contra alios" delle dichiarazioni predibattimentali rese da imputati contumaci, assenti o rifiutatisi di sottoporsi ad esame, non prevede affatto che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale;
per cui nulla impedisce di desumerlo, per implicito, dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di opposizione da parte della difesa;
il che, del resto, si pone in linea con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il consenso, patimenti necessario per la utilizzazione di prove acquisite da un collegio giudicante diversamente composto, ben può essere desunto, per implicito, dal solo fatto costituito dalla mancata opposizione alla lettura dei verbali relativi a dette prove o dall'assenza, comunque, di iniziative da parte della difesa (in tal senso: Cass. 2, 4 giugno - 5 settembre 2008 n. 34723, Rotondi, RV 241000; Cass. 5, 16 maggio - 19 settembre 2008 n. 35975, La Porta, RV 241583);
- che appare invece meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso (con conseguente assorbimento, quindi, allo stato, del terzo), dal momento che, in effetti, ferma la utilizzabilità, per le ragioni sopraindicate (e salve le eventuali diverse emergenze in fatto che ne inficiassero i presupposti), delle dichiarazioni che risultano assunte dalla corte territoriale come elementi di prova a carico dell'imputato, tali dichiarazioni, siccome provenienti da soggetto che era o era stato imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, non avrebbero potuto costituire, da sole, prova esclusiva di colpevolezza ma avrebbero dovuto essere corroborate da validi elementi di riscontro, come già ritenuto, in un caso analogo, da questa Corte, sez. 6, 12 novembre 2002 - 15 gennaio 2003 n. 1639, Dolcetti ed altro, RV 223279, secondo cui: "In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni de relato rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortateci sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata"; ma di siffatti riscontri non si rinviene traccia alcuna nella motivazione dell'impugnata sentenza, per cui quest'ultima non può che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto a sua disposizione, dovrà tuttavia aver cura di non discostarsi dal principio di diritto dianzi enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio,per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011