Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
L'incompletezza di una attestazione dà luogo ad una falsità ideologica qualora il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza.
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- 1. Concorso pubblico, attestazione incompleta, falso ideologico, omissioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2014
- 2. FalsoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2009, n. 18191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18191 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI IU - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 31
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 026984/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ON SE, N. IL 06/07/1956;
avverso SENTENZA del 14/11/2007 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato CORVAGLIA Luigi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
OSSERVA
De DO IU, maresciallo comandante della stazione dei Carabinieri di Spongano, veniva condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie del 21 febbraio 2005, e della Corte di Appello della stessa Città del 14 novembre 2007 - per i delitti di cui agli artt. 476 e 479 c.p., perché attribuiva ad un rapporto, dal contenuto falso per omissione, inviato alla Procura della Repubblica di Lecce una falsa data ed un falso numero di protocollo.
In particolare si trattava di risposta ad una delega di indagini di due anni prima su un esposto anonimo concernente pretesi abusi edilizi.
Con il ricorso per cassazione De DO IU deduceva:
1) la violazione di legge in relazione all'art. 479 c.p., perché il contenuto dell'atto rispondeva a verità in quanto effettivamente la signora FE presentò istanza di condono edilizio ed ottenne la sanatoria, ne' vi era prova che il De DO fosse a conoscenza di ulteriori abusi non avendo effettuato sopraluoghi, ne', infine, era certo che detti lavori fossero stati eseguiti dopo l'ottobre 1999;
2) la violazione di legge in relazione all'art. 476 c.p., sia perché non si poteva ritenere certo che la data apposta sulla comunicazione fosse falsa, sia perché si tratterebbe di falso irrilevante. In ogni caso si tratterebbe di un falso grossolano e, comunque, il così detto protocollo non è atto pubblico.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da De DO IU non sono fondati.
In realtà si tratta di motivi al limite della ammissibilità perché essi sono la mera riproposizione di questioni già sottoposte al vaglio dei giudici di merito, che le hanno motivatamente ritenute infondate.
In effetti il ricorrente non ha tenuto in alcun conto gli argomenti esposti nelle sentenze dei primi due gradi di giurisdizione. Orbene, con motivazione del tutto ragionevole, i giudici del merito hanno accertato che il rapporto firmato dal maresciallo De DO e recante la data del 28 ottobre 1999 era stato in realtà redatto pochi giorni prima della spedizione ovvero nel mese di dicembre del 2001.
Ciò si desumeva da circostanze obiettive, quali il fatto davvero inusuale della spedizione della nota che sarebbe avvenuta dopo due anni dalla redazione della stessa, la falsificazione materiale, debitamente accertata, degli atti del protocollo in modo da attribuire all'atto un numero risalente appunto all'ottobre 1999, il fatto che l'acquisizione della copia della concessione in sanatoria allegata alla nota fosse avvenuta proprio in coincidenza con la spedizione della nota stessa.
Si tratta di circostanze obiettive che non sono superabili con le fragili tesi difensive debitamente confutate dai giudici del merito. In particolare la tesi di una gestione approssimativa e superficiale delle pratiche e, quindi, della perdita della pratica e del suo successivo ritrovamento cozza in modo evidente con la tardiva acquisizione della concessione in sanatoria e con la falsificazione degli atti di protocollo.
Ma - ha osservato il ricorrente - si tratterebbe, comunque, di falso irrilevante.
Non si comprende la ragione di tale pretesa irrilevanza dal momento che la data apposta in calce agli atti pubblici è di sicuro rilevante, dal momento che, nel caso di specie, testimonia che fino alla data di redazione, ovvero fino al dicembre 2001, non vi erano stati abusi da parte della FE successivamente a quelli sanati con il precedente condono edilizio;
circostanza quest'ultima che si rivelerà non rispondente al vero a seguito di ulteriori accertamenti.
Nè può essere accolta la tesi del falso grossolano, ovvero di quel falso immediatamente percepibile da parte di chiunque, dal momento che l'accertamento della falsità del protocollo e della falsità della data della nota hanno richiesto apposite indagini sugli atti del protocollo e presso il comune per verificare la data nella quale era stata richiesta la copia della concessione in sanatoria ottenuta dalla FE.
Al contrario di quanto sostenuto si trattava di una operazione ben congegnata, che è stata disvelata proprio dagli accertamenti ulteriori disposti, accertamenti imposti dal fatto che si trattava di un edificio posto in zona centrale, i cui abusi edilizi non potevano sfuggire anche ad un osservatore distratto.
Infondata è poi la tesi che il protocollo non sarebbe atto pubblico perché la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che il registro di protocollo nel quale l'impiegato pubblico annota in ordine cronologico la ricezione o la spedizione degli atti provenienti da privati o da altre pubbliche amministrazioni, è atto pubblico di fede privilegiata in quanto attesta l'operazione compiuta dal pubblico ufficiale ed è destinato a provare la data dell'annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e delle spedizioni stesse (vedi Cass., Sez. 5^ penale, 2 maggio 1994-10 giugno 1994, n. 6695). Appare inopportuno aggiungere altro sul punto perché l'importanza per molteplici fini di una corretta annotazione nel protocollo della data di ricezione e spedizione degli atti è fin troppo evidente. Quanto alla ipotesi di falso per omissione consistita nell'aver taciuto gli ulteriori abusi commessi dalla FE, va detto che la sussistenza del falso per omissione è da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che l'incompletezza di una attestazione da luogo ad una falsità ideologica ogni qualvolta il contesto espositivo sia tale da fare assumere alla omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza (vedi Cass., Sez. 5^ penale, 12 dicembre 2000 - 31 gennaio 2001, n. 3898). Orbene nel caso di specie i giudici del merito hanno accertato che il ricorrente aveva omesso di rispondere alla Procura con la nota suddetta proprio in ordine al punto centrale della richiesta, ovvero alla circostanza se fosse o meno vero che la FE avesse continuato, ovviamente in periodo successivo a quello coperto dalla sanatoria edilizia, a realizzare abusivamente opere edilizie. Ebbene limitarsi a riferire che la FE aveva ottenuto la sanatoria edilizia per le opere realizzate ha ingenerato la falsa convinzione che successivamente alle opere oggetto di sanatoria null'altro era stato realizzato.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità, posto che gli accertamenti sulla realizzazione da parte della FE di ulteriori abusi successivi a quelli coperti dalla sanatoria costituiscono accertamenti di merito che non possono essere messi in discussione da questa Corte.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2009