Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
Va escluso che la parte civile che non abbia impugnato la decisione non possa chiedere ed ottenere nel successivo grado di giudizio una pronuncia a lei favorevole. Anzitutto è da rilevare che non sussiste nel processo penale una piena indipendenza dell'azione civile rispetto a quella penale, per cui non può essere una tale pretesa autonomia a legittimare l'opposto principio; ne' tale opposto orientamento può trovare fondamento nella disciplina sull'effetto preclusivo del giudicato. Diversamente sarebbero infatti incomprensibili le ragioni per le quali la norma di cui all'art. 601, comma 5, c.p.p., imponga che la parte civile deve essere citata in ogni caso per il giudizio di appello ed anche quando la sentenza impugnata è di assoluzione ed è stata appellata soltanto dall'imputato. Deve in realtà ritenersi che l'art. 601 disponga in tale senso perché la parte civile, anche se non ha proposto gravame, ha il diritto di chiedere al giudice dell'appello la conferma o la modifica della pronuncia di primo grado sulle statuizioni civili. In conseguenza, anche dinanzi alla corte di cassazione, la parte civile, anche se non ha presentato ricorso, ha il diritto di partecipare al giudizio; e lo stesso dicasi anche in relazione al giudizio di rinvio, anche se la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di merito sia stata annullata a seguito di ricorso del P.M. o dell'imputato e non della parte civile.
Commentario • 1
- 1. Parte civile può impugnare assoluzione in appello solo se .. (Cass,. 41960/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2000, n. 9254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9254 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MALINCONICO ALFONSO Presidente del 1.6.2000
1. Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIZZO ALDO " N. 2196
3. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO AMEDEO " N. 11331/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MA IM, nato a [...] l'[...]
avverso la sentenza emessa il 12.11.99 dalla Corte di Appello di Perugia. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dottor Aldo Sebastiano Rizzo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor NO ZO che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio relativamente alle statuizioni civili e per il rigetto del ricorso nel resto;
udito, per la parte civile, l'Avv. Fede Costante Claudio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giacomo Vettori che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.7.96 il Pretore di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidio a Mare, condannava TI IM alla pena di mese 1 di reclusione, quale responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p. per avere, in data 31.8.94, procedendo lungo la strada statale adriatica a bordo di una autovettura, investito per colpa PE KA che stava attraversando la carreggiata, cagionando alla stessa lesioni personali.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 6.3.98, assolveva il TI con la formula perché il fatto non costituisce reato e revocava in conseguenza le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. Contro la sentenza il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione a questa Corte, con sentenza del 23.3.99, annullava con rinvio la decisione impugnata in base al rilievo che il giudizio della Corte di merito, secondo il quale l'attraversamento della strada da parte della PE KA era da considerare un fatto imprevedibile, era contraddetto dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalle donne che avevano avuto modo di assistere al verificarsi dell'incidente.
La Corte di Appello di Perugia, quale giudice di rinvio, con sentenza del 12.11.99, confermava la pronuncia di condanna emessa il 10.7.96 dal Pretore e, riconoscendo il concorso di colpa della vittima, riduceva la pena inflitta al TI a giorni 20 di reclusione nonché a L. 300.000.000 la provvisionale, già liquidata dal primo giudice a favore della parte civile.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione ed anzitutto ha dedotto che la Corte di Appello di Perugia, nell'affermare la sua responsabilità, non aveva indicato le ragioni per le quali l'attraversamento della strada da parte della PE KA era da ritenere un fatto prevedibile. Ha poi lamentato che la Corte territoriale aveva omesso di assumere le prove decisive da lui richieste.
Infine ha contestato le statuizioni civili contenute nella sentenza del giudice di rinvio sostenendo che la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Ancona era passata in giudicato per la parte civile dato che contro la stessa aveva proposto ricorso per cassazione soltanto il Procuratore Generale. Con memoria depositata l'8.4.2000 il TI ha chiesto, a norma dell'art. 613 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna civile contro di lui promossa in forza della sentenza dalla Corte di Appello di Perugia.
La parte civile, con memoria del 22.5.2000, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il primo motivo dedotto dal ricorrente è infondato.
Ed invero la sentenza impugnata afferma che l'incidente ebbe a verificarsi a causa della condotta colposa del TI, con motivazione che non merita censura alcuna.
Il giudice di rinvio, pur attribuendo alla vittima un concorso di colpa nella causazione dell'incidente, per avere la stessa attraversato la strada di corsa, correttamente ha addebitato all'imputato di avere investito la KA a causa di una sua negligente distrazione, rilevando che costui, in quanto stava percorrendo un tratto di strada ove sostavano diverse autovetture i cui conducenti indugiavano a parlare con le prostitute ivi presenti, avrebbe dovuto prevedere che qualcuno di tali soggetti poteva attraversare la carreggiata.
In ordine al secondo motivo dedotto dal ricorrente è da rilevare che lo stesso è inammissibile poiché il TI non specifica le ragioni per le quali le prove non assunte avrebbero avuto carattere di decisività. Peraltro non può dirsi che il materiale probatorio in atti sia lacunoso poiché la Corte di Appello di Perugia, in base alle prove acquisite, è stata in grado di ricostruire, nei suoi corretti termini, la dinamica dell'incidente. Con l'ultimo motivo il ricorrente contesta le statuizioni civili contenute nella sentenza del giudice di rinvio sostenendo che la pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Ancona avrebbe autorità di cosa giudicata nei confronti della parte civile, essendo stata annullata dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso proposto soltanto dall'organo di accusa.
Con tale motivo il TI propone una questione di diritto sulla quale questa Corte ha avuto modo di esprimere opposti orientamenti.
Ed invero, mentre con alcune sentenze è stato affermato che la parte civile, anche se non ha proposto impugnazione, ha il diritto di partecipare ai diversi gradi del giudizio e di chiedere al giudice una pronuncia sulle sue richieste (Cass. Sez. V, 21.10.99 Maellare ed altri;
Cass. Sez. V, 20. 3.97 Caratelli;
Cass. Sez. IV, 14. 3. 96 Rocchetta, Cass. Sez. IV 31.5.94 Platto), con altre sentenze è stato statuito che la parte civile, per ottener dal giudice della impugnazione una pronuncia a lei favorevole, deve aver proposto autonomo gravame e non può avvalersi di quello presentato dal PM (Cass. Sez. Un. 11.3.99 n. 5; Cass. Sez. IV, 29. 10.97 Marcelli;
Cass. Sez. III 29.10.96 Pellinacci;
Cass. Sez. IV 6.8.93 Baccilieri). In particolare le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 5/99, hanno affermato che, stante il principio della piena autonomia nell'ambito del processo penale dell'azione civile rispetto a quella penale, la sentenza non impugnata dalla parte civile acquista autorità di cosa giudicata nei suoi confronti, sicché il giudice dell'appello, se riforma la sentenza assolutoria di primo grado su gravame proposto soltanto dal PM, non può pronunciarsi sugli interessi civili.
Dopo tale decisione è intervenuta altra pronuncia di questa Corte, quale quella del 21.10.99 sopra ricordata, che invece ha affermato il principio opposto.
Esaminata la questione, ritiene il Collegio di non potere condividere l'avviso espresso dalle Sezioni Unite, in considerazione di quanto previsto dalle norme del codice di rito sugli effetti della costituzione di parte civile.
Anzitutto è da rilevare che non sussiste nel processo penale una piena indipendenza dell'azione civile rispetto a quella penale per cui non può essere una tale pretesa autonomia a legittimare il principio affermato dalle Sezioni Unite.
Una indipendenza dell'azione civile certamente si riscontra relativamente a tutte le questioni che concernono il danno e la sua entità.
Ma in ordine al fatto causativo del danno ed alla sua attribuibilità, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, all'imputato, il giudizio sulla pretesa risarcitoria è strettamente e direttamente dipendente dalla pronuncia sulla responsabilità penale, pacifico essendo che non è ipotizzabile che l'imputato assolto dal reato possa essere condannato a risarcire i danni alla parte civile.
Ma al di là di un tale rilievo, è lo stesso codice di rito ad escludere una piena autonomia dell'azione civile.
Al riguardo è il caso di ricordare la norma di cui all'art. 574 u.c. c.p.p., la quale sancisce che la impugnazione dell'imputato contro la pronuncia penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno quando tale pronuncia dipende dal capo o punto impugnato, nonché la disposizione di cui all'art. 574 u.c. c.p.p., la quale stabilisce che il responsabile civile può impugnare anche le disposizioni della sentenza che riguardano la responsabilità penale dell'imputato. Escluso, pertanto, che l'asserito principio, secondo il quale la parte civile che non ha impugnato non può chiedere ed ottenere nel successivo grado di giudizio una pronuncia a lei favorevole, possa trovare il suo fondamento in una pretesa piena autonomia del giudizio sulla responsabilità civile rispetto a quello sulla responsabilità penale, è da rilevare che un tale fondamento neppure può essere rinvenuto nella disciplina sull'effetto preclusivo del giudicato. È pur vero che l'art. 648 c.p.p. sancisce che sono irrevocabili le sentenze contro le quali non è stata proposta impugnazione. Ma un tale principio, certamente valido in via generale, soffre notevoli eccezioni, espressamente previste dal codice di rito, sia con riferimento ai soggetti che non hanno impugnato, sia con riferimento ai punti della sentenza che non sono stati oggetto di gravame.
Sotto il primo profilo è sufficiente considerare la disposizione di cui all'art. 587 c.p.p. sull'effetto estensivo dell'impugnazione e, sotto l'altro profilo, basta richiamare la ricordata disposizione di cui all'art.574 c.p.p. nonché quella di cui all'art. 609 co. 2 c.p.p. Deve allora dirsi che, per affermare che la sentenza acquista autorità di cosa giudicata nei confronti della parte civile che non la ha impugnato, non è decisivo il richiamo della norma di cui all'art.648 c.p.p. e piuttosto occorre esaminare se una tale affermazione è sostenibile alla luce delle disposizioni del codice di rito che disciplinano gli effetti della costituzione di parte civile.
Or se si esaminano le norme processuali, assume rilievo, per il suo valore di cardine fondamentale, la disposizione di cui all'art.76 co. 2 c.p.p., la quale sancisce che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Si può anche discutere sul significato da attribuire al principio dell'immanenza della costituzione di parte civile fissato dalla norma, ma un punto sembra certo e cioè che la disposizione contenuta nell'art. 76 co. 2 c.p.p. ha una sua rilevanza solo se intende affermare che la parte civile, anche se non ha proposto impugnazione, ha il diritto di essere parte nei vari gradi del processo e di ottenere dal giudice una pronuncia sulle sue richieste. Se infatti si dovesse ritenere che un tale diritto è da riconoscere alla parte civile solo nel caso in cui ha proposto impugnazione, la norma sarebbe del tutto inutile, essendo incontestabile che, nel caso in cui la parte civile ha proposto gravame, la sua presenza nell'ulteriore grado di giudizio è conseguenza diretta della sua impugnazione.
Nè può sostenersi che l'art. 76 co. 2 c.p.p. ha un suo autonomo rilievo perché intende riconoscere alla parte civile che non ha impugnato un "diritto di resistenza" contro il gravame proposto dall'imputato avverso le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
Alla norma non può essere attribuito un tale limitato ambito di efficacia sol che si consideri che l'art. 601 c.p.p., a proposito del giudizio di appello, dispone che la parte civile deve essere citata non solo quando l'imputato ha impugnato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado ma anche quando ha appellato una sentenza che, prosciogliendolo, ha respinto la pretesa risarcitoria.
La norma sancisce infatti che la parte civile deve essere "in ogni caso" citata per il giudizio di appello ed aggiunge che la citazione è da effettuare anche quando la sentenza emessa dal giudice di primo grado è di proscioglimento ed è stata appellata soltanto dall'imputato.
Proprio tale disposizione, a giudizio del Collegio, dimostra la infondatezza della tesi secondo la quale la sentenza assolutoria non impugnata dalla parte civile fa stato nei suoi confronti. Poiché, se essa fosse nel vero, sarebbero incomprensibili le ragioni per le quali la norma impone che la parte civile "in ogni caso" deve essere citata per il giudizio di appello ed anche quando la sentenza impugnata è di assoluzione ed è stata appellata soltanto dall'imputato.
Non si capirebbe infatti quale interesse possa avere la parte civile ad essere presente nel giudizio di appello, dato che il giudice dell'impugnazione, per il principio del divieto della "reformatio in pejus" non potrebbe modificare la pronuncia del primo giudice che, assolvendo l'imputato, ha in conseguenza respinto la richiesta risarcitoria della parte civile.
La citata sentenza delle Sezioni Unite avverte la rilevanza di una tale facile obiezione e precisa che la parte civile deve essere citata nel giudizio di appello, anche se non ha proposto impugnazione, perché sussisterebbe un suo interesse a partecipare al nuovo giudizio per "evitare esiti che comunque potrebbero pregiudicare le ragioni da far valere nel giudizio civile da instaurare".
Una tale spiegazione è tutt'altro che convincente perché, se la sentenza del primo giudice che ha assolto l'imputato ed ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni ha autorità di cosa giudicata per la parte civile che non la ha appellata, non si vede quali ulteriori pregiudizi essa possa subire dalla sentenza d'appello. In conseguenza della sentenza emessa dal primo giudice risulterebbe definitivamente compromesso anche in sede civile l'esito della sua domanda risarcitoria dato che, in forza di quanto disposto dall'art. 654 c.p.p., nei confronti della parte civile la sentenza irrevocabile emessa in sede penale, relativamente ai fatti accertati, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile.
Deve allora ritenersi che l'art. 601 co. 5 c.p.p. dispone che la parte civile in ogni caso deve essere citata per il giudizio di appello perché la stessa, anche se non ha proposto gravame, ha il diritto di chiedere al giudice dell'appello la conferma o la modifica della pronuncia del giudice di primo grado sulle statuizioni civili. La norma in definitiva conferma il valore da attribuire al principio dell'immanenza della costituzione della parte civile fissato dall'art. 76 co. 2 c.p.p., per cui è da ritenere che, nel vigente sistema processuale, sino a quando il processo penale non si conclude con sentenza irrevocabile, la parte civile è parte processuale, anche se non ha proposto gravame, ed ha diritto ad ottenere dal giudice dell'impugnazione una pronuncia sulle sue richieste.
In conseguenza, anche dinanzi alla Corte di Cassazione la parte civile, seppur non ha presentato ricorso, ha il diritto di partecipare al giudizio ed il suo difensore, a norma degli artt. 610 e 614 c.p.p., deve ricevere l'avviso della data dell'udienza ed è legittimato a formulare le sue conclusioni. Così pure nel giudizio di rinvio, seppur la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di merito è stata annullata dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso del PM o dell'imputato e non della parte civile, questa deve essere citata per il dibattimento ed il giudice di rinvio deve pronunciarsi sulle sue richieste.
Relativamente al giudizio di rinvio una tale conclusione è imposta, oltre che dalla norma di cui all'art. 76 co. 2 c.p.p., dal chiaro disposto dell'art. 627 c.p.p. Tale articolo precisa che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. Quindi nel giudizio di rinvio il processo non può che riprendere con il rispetto delle posizioni processuali già proprie del precedente giudizio di merito. Ne consegue che, anche nel caso in cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza di secondo grado a seguito di ricorso del PM o dell'imputato, la parte civile ha comunque diritto a partecipare al nuovo giudizio di appello, dovendosi applicare la ricordata disposizione di cui all'art. 601 5 co. c.p.p. Nè può dirsi che la sentenza annullata dalla Corte di
Cassazione nei confronti della parte civile che non l'ha impugnata ha autorità di cosa giudicata per effetto del giudicato parziale previsto dall'art. 624 c.p.p. La norma, infatti, nel prevedere il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non annullate, espressamente lo esclude per quelle che sono in connessione essenziale con la parte annullata. Or poiché una tale connessione essenziale intercorre tra la pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato e quella che in conseguenza è emessa sull'azione promossa dalla parte civile deve ritenersi che, annullata dalla Corte di Cassazione la prima pronuncia, anche la seconda è travolta dall'annullamento. Ne consegue che nel caso in esame, seppur la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Ancona, è stata annullata dalla Corte di Cassazione su ricorso proposto soltanto dal PM, correttamente la parte civile è stata citata per il giudizio di rinvio e correttamente la Corte di Appello di Perugia ha statuito sugli interessi civili.
Considerato che anche l'ultimo motivo dedotto dal ricorrente è infondato, il ricorso va rigettato con la condanna del TI al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che vanno liquidate in L.
2.000.000 per onorari di avvocato, oltre IVA e CA. Il rigetto del ricorso comporta che va respinta la istanza con la quale il TI ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della condanna civile contro di lui promossa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese alla parte civile che liquida in L.
2.000.000 per onorari di avvocato, oltre IVA e CA. Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000