Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2000, n. 9254
CASS
Sentenza 1 giugno 2000

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Massime1

Va escluso che la parte civile che non abbia impugnato la decisione non possa chiedere ed ottenere nel successivo grado di giudizio una pronuncia a lei favorevole. Anzitutto è da rilevare che non sussiste nel processo penale una piena indipendenza dell'azione civile rispetto a quella penale, per cui non può essere una tale pretesa autonomia a legittimare l'opposto principio; ne' tale opposto orientamento può trovare fondamento nella disciplina sull'effetto preclusivo del giudicato. Diversamente sarebbero infatti incomprensibili le ragioni per le quali la norma di cui all'art. 601, comma 5, c.p.p., imponga che la parte civile deve essere citata in ogni caso per il giudizio di appello ed anche quando la sentenza impugnata è di assoluzione ed è stata appellata soltanto dall'imputato. Deve in realtà ritenersi che l'art. 601 disponga in tale senso perché la parte civile, anche se non ha proposto gravame, ha il diritto di chiedere al giudice dell'appello la conferma o la modifica della pronuncia di primo grado sulle statuizioni civili. In conseguenza, anche dinanzi alla corte di cassazione, la parte civile, anche se non ha presentato ricorso, ha il diritto di partecipare al giudizio; e lo stesso dicasi anche in relazione al giudizio di rinvio, anche se la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di merito sia stata annullata a seguito di ricorso del P.M. o dell'imputato e non della parte civile.

Commentario1

  • 1Parte civile può impugnare assoluzione in appello solo se .. (Cass,. 41960/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019

    E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2000, n. 9254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9254
Data del deposito : 1 giugno 2000

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