Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
La cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza.
Commentario • 1
- 1. Il recente approdo della Corte di cassazione sull’art.328, comma I, cp: il diritto vivente stravolge il senso della littera?Berruti Laura Viola · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2015
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 01.07.2014, confermava la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, pronunciata dal Tribunale di Modica per l'omessa compilazione a cura del primario responsabile del reparto di ortopedia dell'ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche. Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori di C.G. assumendo mancanti nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, che si ritiene impropriamente contestato in ragione dell'assenza di una norma imperativa che impone di redigere la cartella clinica di cui, tra l'altro, se ne contesta la natura pubblica. In ogni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2009, n. 31858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31858 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/04/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 855
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1818/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) P.V. N. IL (OMISSIS);
2) PA.RI. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 10/07/2008 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. AUTRU RYOLO Laura, per i coniugi B. - L.P. e avv. MANCUSO Giuseppe per L.P.;
Uditi i difensori Avv. COPPI Franco e BORGOGNO Roberto per P. e avv. FAVAZZO Antonino per Pa..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 10.7 2008, la corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 14.6.2006 dal tribunale della stessa sede, ha assolto P.V., primario del reparto di ostetricia dell'ospedale (OMISSIS), per non aver commesso il fatto, da due reati di sottrazione di cadavere: uno avente ad oggetto il feto estratto senza vita dall'utero della propria paziente B.M.C., il giorno (OMISSIS);
l'altro avente ad oggetto il cadavere di un neonato, rimasto ignoto, riesumato il (OMISSIS), con cui era stato sostituito il primo. Confermava la dichiarazione di responsabilità del P. e di Pa.Ri. in ordine al reato di falso ideologico, perché, in concorso tra loro, all'esito dell'intervento di parto cesareo trigemellare, effettuato sulla B., nel reparto di ostetricia dell'ospedale (OMISSIS), il P. in qualità di primo operatore, la Pa., ginecologa presso la medesima struttura sanitaria, in qualità di aiuto operatore, nel redigere la cartella clinica, attestavano falsamente che il cadavere del terzo gemello si presentava come papiraceo, indicativo dell'avvenuta trasformazione del corpo privo di vita nell'utero della paziente, causata della sua completa disidatrazione e mummificazione, a seguito di un decesso di molto anteriore alla data del parto (
(OMISSIS)). La redazione della cartella clinica rientrava nei compiti del primo operatore ed era stata materialmente compilata dalla Pa.. La corte territoriale ha riderminato la pena inflitta al P., riducendola a 3 anni e sei mesi di reclusione e ha concesso le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, alla Pa., riducendo la pena a un anno e sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. All'udienza del 10.1.2008, il P., a norma dell'art. 157 c.p., comma 7, ha rinunciato alla prescrizione dei reati che allo stato risultavano già prescritti.
MOTIVI DEL RICORSO E DELLA DECISIONE
I difensori del prof. P. hanno presentato ricorso per motivi che, per la loro molteplicità ed eterogeneità, inducono, ad una distinta analisi e valutazione.
I motivi sono i seguenti.
Violazione di legge in relazione al rigetto dell'esclusione delle parti civili per avere queste ultime, prima della celebrazione del giudizio di appello, promosso azione dinanzi al giudice civile. La difesa aveva sollevato la questione in sede di appello, in quanto risultava che i coniugi B. - L.P., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui due figli, avevano avviato un'autonoma azione civile dinanzi al tribunale di Messina, nei confronti dell'azienda ospedaliera (OMISSIS), del prof. P., e della Dott. Pa., al fine di ottenere il risarcimento dei danni collegati tanto alle complicazioni accusate dalla B. (le indagini sul piano penale si sono concluse con decreto di archiviazione), quanto alle condotte di soppressione e di sostituzione di cadavere e di falso ideologico in cartella clinica. Nell'atto di citazione si fa riferimento alla sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, e si afferma che "il danno risentito dall'attrice B. per le lesioni dalla stessa riportate nel periodo del ricovero è certamente grave, mentre quello risentito da entrambi gli attori, per effetto della sottrazione, in occasione del parto del terzo gemello è addirittura incommensurabile (p. 5 atto di citazione).
Nell'atto di citazione si richiamano i fatti attinenti all'asserita scomparsa del cadavere del terzo gemello.
Che l'atto di citazione sia volto ad ottenere il risarcimento per tutti i titoli di responsabilità (compreso quello relativo alle conseguenza dei fatti oggetto del presente procedimento penale) è confermato dalla frase: "Sennonché ai danni superiormente descritti, risentiti da entrambi gli attori, va aggiunto il danno risentito soggettivamente dall'attrice B. in conseguenza delle lesioni riportate nel periodo di ricovero ..."
La corte di appello aveva già esaminato la richiesta di estromissione delle parti civili, rigettando la richiesta, in quanto ha ritenuto che l'evento denunciato dalla difesa non produce alcun effetto in ordine alla capacità della parte civile di permanere nel giudizio penale, ma produce effetti nell'ambito del processo dinanzi al giudice civile. Infatti l'art. 75 c.p.p., comma 3 prevede che se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza di primo grado, il processo civile è sospeso fino a pronuncia di sentenza penale non più soggetta a impugnazione.
Secondo il ricorrente la norma che disciplina il caso in esame è quella prevista dall'art. 82 c.p.p., comma 2, secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni ovvero promuove l'azione dinanzi al giudice civile. È evidente quindi la violazione di legge addebitabile alla corte territoriale, quando ha rigettato la richiesta di estromissione delle parti civili dal giudizio di appello.
Il motivo è infondato: secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5^, 8.6.2005 n. 28753, CED 232298), i presupposti della revoca tacita della costituzione di parte civile sussistono, qualora, nell'atto di citazione successivamente proposto dinanzi al giudice civile, non siano determinati (o comunque ravvisabili) gli elementi di autonomia della nuova domanda risarcitoria, in modo da escludere la coincidenza fra le due domande civili e quindi un duplice esercizio della medesima azione che integra l'ipotesi di revoca tacita di cui all'art. 82 c.p.p., comma 2. Nella sentenza impugnata si parla (v. p. 89) solo di danni derivati dalla falsità, ma niente si dice sui danni derivati dalle lesioni e dalla scomparsa del cadavere (per quest'ultimo fatto, il P. è stato ritenuto estraneo dai giudici penali).La corte di merito, con la condanna del P. relativa agli interessi civili ha inteso tutelare solo "il diritto dei parenti ad essere correttamente informati circa le vicende occorse in ambito ospedaliero al prossimo congiunto (nel caso di specie deceduto), con conseguente produzione di danni, quantomeno morali, per la falsa attestazione contenuta nella cartella clinica".
Violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha assolto il prof. P. dalle imputazioni di sottrazione e sostituzione di cadavere (capi B e C) con la formula "per non aver commesso il fatto" anziché con la formula "perché il fatto non sussiste". La formula adottata dalla sentenza contrasta con le richieste avanzate in sede di appello ed espone il ricorrente ad effetti pregiudizievoli non solo sul piano morale, ma anche nel giudizio civile in corso di svolgimento dinanzi al tribunale di Messina, esercitata sia nei confronti dell'ospedale (OMISSIS), sia nei confronti diretti del ricorrente. Posta la sua posizione apicale nella struttura sanitaria, potrebbe esser chiamato a rispondere della soppressione e sostituzione del feto per culpa in vigilando. Del resto l'impugnata sentenza ammette che ove si volesse desumere la responsabilità dell'imputato dalla sua posizione apicale del reparto non si andrebbe oltre quel non poteva non sapere che la giurisprudenza di legittimità ha ormai sconfessato, ma in tal modo non esclude che proprio in relazione alla culpa in vigilando la ricostruzione dei fatti possa risultare pregiudizievole al ricorrente.
Anche questo motivo è infondato.
Quanto alla doglianza sulla formula assolutoria vi è da rilevare che la sentenza impugnata richiama quella emessa dal tribunale, secondo cui il P., una volta resosi conto che la morte del terzo gemello sarebbe stata evitabile probabilmente se il parto cesareo fosse stato eseguito qualche giorno prima (e precisamente (OMISSIS)), descrisse il feto come papiraceo per retrodatarne la morte in epoca molto antecedente a quella del parto. Il passo successivo, secondo la corte, fu sostituire il feto nato morto con uno che potesse corrispondere alle caratteristiche di un feto morto molto prima del parto.
La corte di merito ritiene però che non sia stata raggiunta alcuna prova certa sulla diretta responsabilità del P., in ordine a questa seconda fase diretta a coprire la verità, tenendo anche conto che sul piano logico vi è solo il tema del movente, in quanto l'unico ad avere interesse alla immutazione della verità dovrebbe essere l'imputato. La corte richiama l'orientamento interpretativo, secondo cui il movente può costituire solo elemento di conferma di un quadro probatorio costituito di elementi di prova positivi, che nel caso in esame manca.
Pertanto riconosce che la riferibilità all'imputato della sostituzione del cadavere sulla base dell'interesse ad effettuarla, costituisce solo un motivo di sospetto, non concretizzatosi in prova;
comunque ritiene l'episodio obiettivamente verificato e inconfutabile.
Questa ricostruzione dei fatti è del tutto correlata alle risultanze processuali ed è esposta con apparato argomentativo di inconfutabile logicità Essa non è assolutamente sindacabile in sede di legittimità, in quanto comporterebbe una nuova valutazione degli elementi di prova già accertati, con superamento del perimetro valutativo stabilito dal legislatore.
Pertanto la tesi dell'insussistenza affermata dal ricorrente non può essere accolta.
Il ricorrente espone quindi una serie di doglianze:
sostiene che non è possibile escludere che il feto analizzato dal secondo collegio di periti sia stato partorito dalla B. e che quindi non è sufficientemente provato che il feto partorito dalla donna sia stato sostituito da altro di ignota provenienza. Il ricorrente si propone di dimostrare che all'origine di questo feto non vi sia una sostituzione, ma una colposa o volontaria "embrio - mix up", cioè una fecondazione assistita, realizzata, parte con materiale genetico proveniente dalla coppia, parte con l'impianto di uno o di più embrioni provenienti da altra coppia. Questa tesi non è stata sufficientemente analizzata dalla sentenza impugnata, che si è limitata a definirla "una mera illazione".
La tesi che il feto possa essere derivare dalla coppia B. - L. P. si fonda anche sull'ipotesi che il feto, dopo l'autopsia, effettuata nell'(OMISSIS) dal primo collegio di perito, è stato conservato in formalina per ben 17 mesi, fino all' (OMISSIS): la formalina è un potente veleno molecolare che altera e disgrega il DNA, pertanto l'esito delle analisi effettuale dal secondo collegio di periti - secondo cui il feto esumato era geneticamente incompatibile con i coniugi B. - L.P. - può essere stato falsato dall'azione di questo veleno molecolare. E su questo punto la motivazione della sentenza non si è soffermata adeguatamente o si è soffermata in maniera illogica. La difesa del P. ha fatto rilevare anche l'esistenza di due fondamentali caratteristiche del feto estratto morto dall'utero della B. che lo accomunano con quello esumato: il peso, indicato in 800 grammi nella cartella clinica, e lo schiacciamento anche sul punto la sentenza incorre in evidenti illogicità.
Dalla lunghezza del femore si è ricavata l'età gestionale di 26 settimane e che ad essa corrisponde un peso di 800 grammi e il ricorrente critica la fondatezza delle conclusioni della sentenza impugnata, secondo cui non risulta dimostrabile l'effettivo peso del feto partorito dalla B.. Lo schiacciamento del feto non è compatibile con una morte avvenuta in prossimità del parto (come vorrebbe l'impostazione accusatoria) e quindi consente di retrodatare la morte a data imprecisata ma molto precedente al parto. E anche a questo aspetto non è stato dato dalla sentenza il giusto rilievo. Inoltre le illogicità e le carenze della motivazione della sentenza impugnata emergono anche dal mancato rilievo a un definitivo elemento di confutazione dell'ipotesi accusatoria: l'esito negativo degli accertamenti, capillarmente condotti dalla p.g. in tutti gli ospedali di (OMISSIS), volti a individuare la provenienza del feto con cui sarebbe stata operata la sostituzione. Non è stata data la rilevanza liberatoria alle dichiarazioni del teste assistito prof. M., primario di neonatologia, che ha riconosciuto di essere stato autore della valutazione di papiraceo espressa nei confronti del feto estratto morto dall'utero della B..
Anche queste doglianze appaiono non fondate.
L' analisi critica contenuta nei motivi di impugnazione non si limita a sottolineare pretesi errori argomentativi della sentenza di secondo grado, ma si spinge a formulare doglianze sulla mancata considerazione delle cd. "piste alternative", addirittura in termini di opportunità indagatoria. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare la non consentita rivalutazione del fatto. Si tratta, anche nei limiti in cui sono state proposte, di ipotesi, di argomentazioni sfornite di concreti elementi di prova che ne inducano una qualche plausibilità, allo stato neppure confrontabili con le certezze del giudizio di condanna. Poiché la sentenza, come risulta dai limiti connessi alla presente valutazione di legittimità, supera ogni vaglio critico, tutte le suggestioni proposte - ipotizzando scenari alternativi - non possono che restare fuori dall'esame della Corte (sez. 1^, n. 923/08, 27.5.08, Cosoleto). Avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto "costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo" è normativamente preclusa la possibilità, in sede di legittimità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle circostanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiarne la tenuta logica, mediante il raffronto tra l'apparato argomentativo che lo sorregge ed altri ed eventuali modelli mutuati dall'esterno (S.U. sentenza del 31.5.2000, Jakani, Cass. pen. 2000, p. 3255, n. 1762)
È stato statuito che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui è geneticamente informata, anche se siano ipoteticamente rimpiazzabili con altri. La ricostruzione e la valutazione dei fatti contenute nella sentenza della corte territoriale sono perfettamente correlate alle emergenze processuali e pienamente aderenti alla normativa penale richiamata nel capo di imputazione.
La Corte di appello di appello di Messina ha innanzitutto adempiuto all'esigenza logica di individuare il plausibile movente della condotta antigiuridica del P.: accertato il ritardo di alcuni giorni con cui egli procedette al delicato intervento (il parto fu procrastinato, senza apparente ragione, dall' (OMISSIS)), la corte ha ritenuto che il prof. P.
nell'immediatezza dell'accertamento dell'avvenuta morte del terzo gemello, cedette alla tentazione di retrodatare la morte ad epoca remota, tale da escludere che il ritardo, a lui ascrivibile (non per scelte professionali, ma per esigenza di svago), potesse aver avuto un'efficacia causale nella verificazione del decesso. La corte è giunta poi alla conclusione dell'obiettiva falsità del contenuto dell'atto pubblico, attraverso la rievocazione degli oggettivi e indiscutibili accertamenti effettuati in sede sanitaria. La descrizione di un cadavere papiraceo apparve non pienamente compatibile con l'esito di ecografie, effettuate nei giorni immediatamente precedenti ((OMISSIS)), che avevano descritto i tre feti come vivi e vitali, con normale sviluppo, con regolare battito cardiaco, senza che nulla di patologico avessero accertato. In occasione del controllo effettuato il (OMISSIS) erano stati constatati la registrazione dei battiti cardiaci e un normale accrescimento dei feti. Le ecografie erano state effettuate dalla dottoressa Pa. e dal dottore F.M., medico di fiducia della paziente, con un controllo ecografia) incrociato. La signora B. - che era stata sottoposta ad un intervento di fecondazione assistita in vitro nel (OMISSIS) - dopo il parto gemellare subì delle complicazioni e presentò denuncia nei confronti dei medici curanti.
Il gip affidò ad un collegio di periti, l'accertamento delle cause delle patologie della denunciante. Nel corso di tale accertamento, il (OMISSIS), fu riesumato un feto presentato come quello del terzo gemello e venne rilevato che non era papiraceo e che presentava uno sviluppo di 26 settimane, anziché delle normali 40 settimane;
furono inoltre accertate alcune malformazioni, che ne avevano causato la morte e che erano state ragionevolmente ritenute visibili al momento del parto, in virtù della loro macroscopica consistenza, (toracogastroschisi, con eventrazio di polmoni, cuore, fegato e matassa intestinale, cioè fuoriuscita delle viscere addominali, e amielia (cioè mancanza dell'arto superiore sinistro), ma che non erano apparse nel corso delle ecografie e non erano annotate nella cartella clinica.
Un altro collegio di periti venne incaricato di accertare la compatibilità genetica dei coniugi B. - L.P. con il feto riesumato e con i nati vivi e risultò che i coniugi erano geneticamente incompatibili con il feto.
La sentenza della corte di merito ha messo in luce la piena affidabilità degli accertamenti tecnici che avevano escluso la coincidenza tra il bambino dato alla luce per terzo dalla persona offesa e il cadaverino riesumato, nonché credibilità delle persone presenti al parto che hanno negato l'esisenza dello stato di papiraceo del terzo gemello.
Di quest'ultima caratteristica ha parlato solo il Prof. Ma. M. primario del reparto di neonatologia dell'ospedale (OMISSIS), che nel corso delle indagini preliminari è stato indiziato di reato. Sentito dal p.m. il 10.7.2000,escluse di essere stato contattato da alcuno prima di essere convocato e dichiarò che il terzo gemello "era morfologicamente perfetto, presentava tutti gli arti, non affetto da schisi addominale. Non ritengo che comunque il feto potesse essere definito totalmente papiraceo". Risentito il 6.10.2000, in qualità di indiziato, aveva ammesso di aver avuto contatti diretti e telefonici con P. sempre con riferimento al procedimento in corso;
l'11.12.2000 confermò che il feto era "parzialmente papiraceo" e che "forse" l'aveva riferito alla Pa., mentre l'intervento era ancora in corso.
La sentenza così valuta queste dichiarazioni testimoniali: il riferimento al feto parzialmente papiraceo era stato fatto perché condizionato dal P., che aveva interesse a che altri si assumesse la paternità dell'espressione incriminata. Gli stessi termini goffi e approssimativi sono spia del disagio provato dal teste che tentava di prendere le distanze dalla sua stessa affermazione. La non credibilità di questa valutazione sulla stato del feto è confermata dalle dichiarazioni del medico neonatologo R., presente al parto, secondo cui il M. riferì che il terzo gemello era "macerato", cioè affetto da fenomeni tanatologia, che intervengono 24 - 48 ore dopo la morte. Il neonatologo D., non presente al parto, parlò poco dopo con M., "il quale ci disse che il terzo gemello si presentava più piccolo degli altri due e un po' macerato" La sentenza sul punto conclude che, se M. esprimendosi con colleghi con termini tecnici, disse "macerato" vuol dire che riteneva di aver assistito alla estrazione di un feto "macerato" e non "papiraceo". È del tutto logica la conclusione, secondo cui il termine - sia pure ambiguo e ridotto - non nasce dalla mente del M., non è
trasmesso da questi alla Pa.. Costei, secondo la corte di merito, non lo avrebbe acriticamente accolto, prendendo per buono un termine ambiguo proveniente non dalla fonte legittimata (il primo operatore), ma da persona non legittimata e in più ampliandone la portata da "parzialmente papiraceo" o "non totalmente papiraceo" e papiraceo tout court. Pienamente corretta è la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui è infondata la tesi difensiva del P., secondo cui il termine papiraceo fu usato non da lui, ma dalla Pa., su suggestione del M.: questo termine fu invece concepito ed espresso dal P. e tale conclusione è pienamente corrispondente e coerente con il convincimento dei giudici di merito, che alla primaria origine del falso vi sia il suidicato interesse dell'imputato alla retrodatazione della morte del feto. La corte ha correttamente ritenuto che l'aggettivo è stato materialmente apposto sull'atto dalla redattrice della cartella clinica, dottoressa Pa., su istigazione del primo operatore del parto cesareo. La stessa Pa. ha riconosciuto di aver scritto la parola papiraceo, con la consapevolezza della sua non corrispondenza allo stato del feto.
Venendo agli altri motivi del ricorso presentato nell'interesse del P., è stato rilevato che la sentenza ha violato l'art. 479 c.p. nonché è incorsa in manifesta illogicità in quanto ha ritenuto configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, sebbene la contestata falsità della cartella (con riferimento all'aggettivo papiraceo), costituisca espressione di un giudizio non di un'attestazione di un fatto.
Il motivo è infondato, in quanto il primario non ha effettuato un'analisi dignostica su un fatto pacificamente avvenuto (estrazione di un feto morto), ma è andato oltre: ha attestato, grazie alla collaborazione della sottoposta dottoressa Pa., come avvenuto un fatto inesistente: l'estrazione dal grembo della B. di un feto avente manifestamente caratteristiche inesistenti, ma funzionali a dimostrare un decesso avvenuto in data di molto anteriore, in vista di autotutela della propria posizione professionale. Altra censura riguarda l'asserita violazione delle disposizioni in materia di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, in quanto la sentenza ha considerato applicabile la circostanza aggravante di cui al combinato disposto ex art. 479 c.p. e art. 476 c.p., comma 2, mai contestata. Nell'ipotesi di ritenuta infondatezza di tale motivo, il ricorrente afferma la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla affermata configurabilità della circostanza aggravante del fatto commesso su atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Anche questa doglianza è infondata: la contestazione di aver falsificato una cartella clinica comprende chiaramente la contestazione dell'aggravante ex art. 476 c.p., comma 2, trattandosi di atto fede privilegiata: sono tali gli atti che il pubblico ufficiale forma nell'esercizio di una speciale potestà di attestazione conferitagli dalla legge, dai regolamenti, dall'ordinamento interno dell'ente, nel cui conto e nel cui nome l'atto è formato (sez. 6^, 30.5.1975, Pericola, rv 132103). La cartella clinica va ritenuta atto pubblico munito di fede privilegiata, dovendo tale particolare efficacia intendersi riferita alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza (sez. 5^, 24.10 1980, Saccone, Cass. pen. 1982, 470). Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente rileva che, in materia di commisurazione della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza è incorsa in violazione di legge e in manifesta illogicità, laddove ha commisurato la pena a un livello superiore al minimo edittale e non ha concesso le attenuanti generiche, non tenendo conto della eccellenza del sua comportamento processuale.
Il motivo del ricorso è assolutamente privo di fondamento: la sentenza impugnata, in maniera pienamente corrispondente alle emergenze processuali, nega un trattamento sanzionatorio meno severo, richiamando la condotta dell'imputato successiva alla commissione del falso, consistita nel capillare inquinamento probatorio. La profonda slealtà professionale del prof. P. si è manifestata non solo avvalendosi della supremazia nei confronti della più giovane ginecologa (in posizione di lavoratrice notoriamente "dipendente", nelle sue aspirazioni professionali, dai buoni o cattivi rapporti con il primario del reparto di ostetricia, in servizio nella medesima struttura sanitaria) ma si è avvalso di un piano di sviamento conoscitivo che, pur senza coinvolgerlo direttamente nei suoi aspetti penalmente rilevanti, è stato diretto sicuramente a sviare le indagini e a nascondere la verità agli stretti interessati e all'autorità giudiziaria.
Questo riferimento alla lesione del diritto alla verità, di cui sono titolari i coniugi L.P. - B., anticipa parzialmente il giudizio negativo sulla fondatezza dell'ultima doglianza, relativa alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Costoro, non solo hanno subito il grave trauma della morte di uno dei gemelli, ma hanno dovuto essere bersagliati dalla falsità commessa, in primo luogo, dal sanitario a cui erano state affidate le sorti della donna e dei tre gemelli nascituri. È pienamente giustificata, quindi, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (ansie, turbative di affetti e sentimenti) subiti dalle suddette parti civili. Ugualmente meritevole di risarcimento è l'Ospedale, che ha subito danno non patrimoniale dal maldestro e fraudolento piano, di cui anche P. è stato protagonista, che era diretto a nascondere la reale data della morte del feto e che ha coinvolto una più giovane assistente;
questa condotta ha determinato non solo menomazione delle credibilità professionale dei colleghi di reparto, ma anche pregiudizio dell'intero ospedale nelle relazioni con i privati cittadini e con le pubbliche autorità.
Quanto alla dottoressa Pa., il difensore ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi. Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione:
la corte di merito ha riconosciuto che il rifiuto della dottoressa alla richiesta del primario di descrivere il feto come papiraceo era "per nulla agevole da effettuare". Conseguentemente, seguendo l'unico percorso logico, si sarebbe dovuto concludere per la insussistenza dell'elemento psicologico. Invece i giudici hanno affermato la sua sussistenza, avendo redatto la cartella clinica "coscientemente e volontariamente, sapendo che il suo contenuto non corrispondeva al vero".
La sentenza ha dato per scontato quanto andava dimostrato, tenuto conto dell'inesperienza della Pa. e della diffusa incertezza di professionisti ben più esperti sul significato del termine papiraceo.
Questo aggettivo costituisce un giudizio valutativo e come tale discrezionale circa la condizione fisica del feto. La valutazione del medico rientra nel novero di quelle attività che si esprime in un giudizio di valore che, proprio perché non è riconducibile all'interno di parametri normativamente determinati e tecnicamente indiscussi, non può per sua natura costituire elemento materiale tipico del delitto di falso (sez. 5^, 9.2.1999, n. 3552). La sentenza impugnata ha violato le disposizioni sul giudizio di comparazione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena.
Proprio il riferimento alla preponderante posizione del P. andava ridotta la pena alla Pa., mentre la sentenza senza alcuna giustificazione ha inflitto una sanzione in misura tutt'altro che lieve.
I motivi sono chiaramente infondati: la sentenza impugnata ha correttamente concluso - in stretta correlazione con le risultanze processuali - che il falso ideologico è immediatamente da attribuire alla redattrice della cartella clinica, dottoressa Pa., su istigazione del primo operatore del parto cesareo, prof. P.. La Pa. ha riconosciuto di aver scritto la parola papiraceo, con la consapevolezza della sua non corrispondenza allo stato del fato, ma ha giustificato questa discrepanza con la soggezione e la posizione subalterna che le impedirono di rifiutare di eseguire l'ordine del primario.
I giudici di merito hanno ritenuto non rilevante, agli effetti scriminanti o comunque di un ulteriore contenimento della pena, il rapporto di forze a lei sfavorevole con il primario P.. Anche se il rifiuto non avrebbe agevolato la posizione della Pa. nella struttura sanitaria, ella non aveva alcun obbligo di commettere il reato di falso: suo unico obbligo era quello di dichiarare il vero e cioè che il feto, con le normali caratteristiche ben percepite, non rientrava in quella specifica tipologia indicata dal primario. La condotta antigiuridica era evitabile semplicemente mediante il rifiuto di eseguirla, con contestuale esternazione delle ragioni del rifiuto. Non emerge che siano state poste in essere, nei suoi confronti, minacce o altre apprezzabili forme di pressione idonee a coartarle la volontà. Le possibili conseguenze negative sulla posizione di un lavoratore in una struttura sanitaria, derivanti dalla sua fedeltà alla legge, non integrano una situazione giustificativa, o fortemente attenuativa, di comportamenti illeciti, nel nostro ordinamento giuridico, che prevede efficaci strumenti di tutela, a fronte di eventuali lesioni di diritti.
Quanto alla classificazione tecnica della condotta della Pa., è da ritenere che essa si riferisce a un fatto attestato come avvenuto in presenza dei pubblici ufficiali, ossia alla estrazione di un feto con caratteristiche di papiraceo, caratteristiche che in realtà non esistevano. La Pa., dinanzi all'alternativa verità/falsità, ha scelto la seconda e ha attestato la qualifica di papiraceo (e conseguentemente la retrodatazione del feto), non in base a proprie valutazioni tecniche, ma in base alla volontà del "superiore" che le aveva chiesto di scrivere ciò che non le appariva corrispondente alla verità.
In definitiva, nella commisurazione della pena, la posizione di "inferiorità" è stata ampiamente tenuta presente dai giudici di merito, che, rispetto alla pena inflitta al primario prof. P., hanno contenuto la sanzione nei limiti di molto inferiori, compatibili, inoltre, con la concessione della sospensione condizionale della pena.
I ricorsi vanno quindi rigettati e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate, per ciascuna, in Euro 2.600,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle due parti civili, liquidate, per ciascuna, in Euro 2.600,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2009