Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2009, n. 31858
CASS
Sentenza 16 aprile 2009

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Massime1

La cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza.

Commentario1

  • 1Il recente approdo della Corte di cassazione sull’art.328, comma I, cp: il diritto vivente stravolge il senso della littera?
    Berruti Laura Viola · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2015

    La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 01.07.2014, confermava la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, pronunciata dal Tribunale di Modica per l'omessa compilazione a cura del primario responsabile del reparto di ortopedia dell'ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche. Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori di C.G. assumendo mancanti nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, che si ritiene impropriamente contestato in ragione dell'assenza di una norma imperativa che impone di redigere la cartella clinica di cui, tra l'altro, se ne contesta la natura pubblica. In ogni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2009, n. 31858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31858
Data del deposito : 16 aprile 2009

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