Sentenza 4 luglio 2007
Massime • 2
Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'"animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (il tipo e la micidialità dell'arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la distanza di sparo, la parte vitale del corpo presa di mira e quella concretamente attinta). (Nel caso di specie, la configurabilità dell'omicidio volontario è stata argomentata sulla base di molteplici elementi, quali l'arma usata, ossia un coltello, la direzione e la violenza dei colpi, la reiterazione degli stessi).
In tema di circostanze aggravanti comuni, il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. (Fattispecie in tema di omicidio motivato da un proposito di vendetta e di affermazione di prestigio da parte di un gruppo di giovani in danno di un coetaneo).
Commentari • 6
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L'omicidio preterintenzionale è il reato commesso da chi, con atti diretti a percuotere o a provocare lesioni personali, cagioni, senza volerlo, la morte di un altro soggetto Cos'è l'omicidio preterintenzionale Soggetti e bene giuridico tutelato Elemento oggettivo Elemento soggettivo Circostanze aggravanti dell'omicidio preterintenzionale Aspetti procedurali Cos'è l'omicidio preterintenzionale Figura autonoma di reato prevista dall'art. 584 c.p., l'omicidio preterintenzionale è l'ipotesi più grave tra le due uniche fattispecie di delitti preterintenzionali contemplate dall'ordinamento giuridico penale italiano. All'omicidio preterintenzionale si affianca l'aborto preterintenzionale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2007, n. 35369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35369 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/07/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 994
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 7529/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE UA UA, N. IL 18/11/1986;
avverso SENTENZA del 15/12/2006 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Eugenio (Ndr: testo originale non comprensibile).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 15 dicembre 2006 la Corte d'assise d'appello di Brescia confermava, salvo che per la esclusione dell'aggravante contestata di cui all'art. 112 c.p., numero 1, la sentenza del 4 maggio 2006 della Corte d'Assise della stessa città, che aveva dichiarato la penale responsabilità di ZH AN AN per il reato di omicidio volontario, e riduceva la pena inflitta ad anni quindici di reclusione.
Allo ZH AN AN era stato contestato di avere, in concorso con altri coimputati giudicati in autonomi giudizi e per motivi abietti o futili, la sera del 28 novembre 2004, in Ghedi (BS), all'interno di una discoteca, cagionato la morte di Hu HI, reiteratamente colpito con dei coltelli.
La corte territoriale, rilevava preliminarmente, che nel corso del giudizio di appello l'imputato aveva reso delle dichiarazioni spontanee con le quali aveva sostenuto: che la sua condotta non era diretta ad uccidere, avendo egli vibrato soltanto un colpo diretto alla gamba della vittima, nei cui confronti non nutriva alcun motivo di ostilità, trattandosi di persona incontrata in discoteca per la prima volta;
di essersi trovato in condizioni di ubriachezza e di non aver tenuto alcun atteggiamento molesto nei confronti di una amica della vittima, manifestando il convincimento che quanto accaduto era conseguenza soltanto di un tragico incidente. In particolare la Corte, per quanto ancora interessa in questa sede, osservava:
a) che non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva della preterintenzionalità, in quanto la reiterazione dei colpi, la violenza con cui essi erano stati portati, testimoniata anche dal fatto che le ferite al ventre ed alla coscia erano profonde ben 14 e 15 cm., la zona corporea cui erano dirette le coltellate, sede di organi vitali, deponevano con chiarezza per un'azione accompagnata dalla previsione, in termini di alta probabilità, della produzione di un evento letale, e correggendo la sentenza di primo grado, precisava che si versava in una ipotesi di scuola di dolo diretto, certamente non qualificabile come dolo eventuale, tale concetto designando, piuttosto, quel nesso psicologico in cui il volere è volto alla realizzazione di un certo evento, con contestuale accettazione del verificarsi anche di un evento diverso e più grave che si prevede ragionevolmente possa verificarsi;
b) che in particolare nessuna significativa rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza che l'accoltellamento era avvenuto in un locale scarsamente illuminato, dal momento che se l'azione dello ZH AN AN non era sfuggita, nonostante la scarsa luminosità dell'ambiente, all'attenzione di coloro che gli si trovavano vicini, allo stesso modo si doveva stimare che l'imputato fosse perfettamente in grado di vedere il proprio avversario e di valutare quale bersaglio prendere di mira;
c) che andava confermata la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, risultando di solare evidenza l'abissale sproporzione esistente fra il sacrificio di una vita umana ed il motivo a base della condotta, rappresentato dall'aver preso la vittima le difese di una amica, importunata dal fare insolente dell'imputato, evidenziando, sul punto, che qualunque fosse la cultura di appartenenza, il fare tracotante dell'imputato andava unanimemente considerato come intollerabile, sintomatico di un temperamento indocile e prepotente, significativo di una personalità in cerca di pretesti per dare sfogo alla propria aggressività, e che il richiamo del difensore all'ambiente culturale dell'imputato doveva ritenersi inconferente, dal momento che lo stesso appellante non aveva fornito alcun elemento sul quale fondare il convincimento che una cultura di antichissime tradizioni come quella cinese potesse stimare eticamente non disprezzabile la motivazione che è stata individuata alla base del comportamento dello ZH AN AN.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello ZH AN AN, deducendone l'illegitimità, per violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento sia alla qualificazione giuridica del fatto in termini di omicidio volontario e non invece di omicidio preterintenzionale che alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del motivo abietto o futile. Con il primo motivo di gravame, da parte del ricorrente si deduce, in particolare, che la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di appello sarebbe contraddittoria e viziata, fondandosi sulle dichiarazioni dei testi EN NY e Hu Li NG tra loro non coincidenti sul numero di coltellate inferte dall'imputato alla vittima, dovendosi considerare in particolare che il teste EN NY, ritenuto dalla Corte territoriale il teste più preciso, aveva riferito che lo ZH AN AN aveva inferto alla vittima una sola coltellata e che l'imputato al momento dei fatti era sicuramente poco lucido ed incapace di individuare con chiarezza il bersaglio da colpire, in quanto ubriaco.
Con il secondo motivo di gravame, che la corte territoriale aveva mal interpretato il riferimento difensivo alla cultura d'origine, intendendo esso significare che la valutazione circa la sproporzione della condotta criminale rispetto agli stimoli esterni ovvero la banalità delle ragioni all'origine della stessa, non andava effettuato in astratto, con riferimento ad un "comportamento medio difficilmente definibile" e che pertanto l'episodio delittuoso andava valutato con riferimento all'ambiente socio culturale in cui esso si era verificato (serata in discoteca, presenza di coetanei, ecc.). MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Entrambi i motivi di gravame prospettati dalla difesa di ZH AN AN sono manifestamente infondati.
Ed invero, con riferimento al primo motivo di impugnazione, il collegio deve rilevare che i giudici di appello hanno escluso la tesi della preterintenzionalità, in base ad un percorso argomentativo del tutto logico e coerente e pienamente aderente alle risultanze processuali, evidenziando al riguardo: (a) che la testimonianza del EN NY che vide lo ZH AN AN, armato di coltello, avvicinarsi allo Hu HI si saldava, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto nel ricorso, con quella dello Hu Li NG, il quale aveva precisamente indicato i colpi sferrati dal prevenuto come "coltellate al basso ventre", nella direzione cioè ove sul corpo della vittima erano state localizzate le ferite più gravi (all'addome ed all'inguine); (b) che non era dubitabile, in ragione della identità della direzione dei colpi e della pari violenza con cui essi vennero inferti, che le ferite all'addome, all'inguine ed alla coscia erano addebitagli ad una stessa mano, quella dell'imputato, deponendo in tal senso anche l'ulteriore considerazione (c) che solamente un soggetto spinto da una fortissima animosità, propria di chi aveva vivacemente litigato con la vittima fino ad un attimo prima, "versava nella soggettiva condizione di perdere il controllo dei freni inibitori e di scatenarsi in un'aggressione furibonda e senza limiti"; (d) che la reiterazione dei colpi era dimostrata, infine, dalla circostanza che lo stesso aggressore era rimasto ferito ad un pollice a causa evidentemente dello scivolamento della mano lungo la lama, facilitata dall'imbrattamento di sangue provocato dal primo dei colpi. Orbene, in presenza di un siffatto percorso motivazionale, del tutto in linea con l'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 25239 del 20/5/2001 - 21/6/2001, rv. 219433, ric. Militi S e altri), secondo cui "Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'"animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (il tipo e la micidialità dell'arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la parte vitale del corpo presa di mira e quella concretamente attinta), le deduzioni difensive volte a sostenere che il ricorrente, in stato di ubriachezza, avrebbe inferto alla vittima un'unica coltellata e per giunta "alla cieca" in ragione della scarsa visibilità, si risolvono a ben guardare nella prospettazione di una diversa "lettura" delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede e fondata oltretutto su dati fattuali indimostrati.
Quanto poi al secondo motivo di gravame, premesso che la Corte territoriale, recependo quanto affermato sul punto dai giudici di primo grado, ha individuato, sulla base di precise risultanze processuali, che il concreto movente dell'azione criminosa risiedeva nell'esigenza di punizione di colui che aveva messo in discussione il prestigio personale dello ZH AN AN, rifiutandosi di prestare acquiescenza al comportamento offensivo tenuto da costui, sicché "doveva senz'altro riconoscersi la particolare futilità del motivo, poiché l'azione era stata determinata da sentimenti di nessun valore sotto il profilo morale, avvertiti dalla coscienza collettiva come assolutamente sproporzionati a petto delle conseguenze provocate, frutto esclusivo di una sottocultura eticamente disprezzabile" è agevole rilevare, che in presenza di una motivazione del tutto logica e coerente ed in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in argomento, secondo cui "il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa" (così Cass., sez. 1, sentenza n. 4819 del 17/12/1998 - 16/4/1999, rv. 213378, ric. Casile G, nonché ex multis Cass. Sez. 1, sentenza n. 10414 del 09/1/2002 - 12/03/2002, rv. 221468 ric. Amendola ed altro), risultano inconferenti le deduzioni svolte in ricorso con riferimento alle connotazioni culturali del soggetto giudicato, al contesto sociale in cui si è verificato l'evento nonché ai fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa, anche perché che nel caso in esame si discute non già di una pur riprovevole aggressione di un gruppo giovanile ai danni di un coetaneo, posta in essere a mani nude, con pugni e calci, ma "dell'utilizzo sinergico di armi da punta e taglio" motivato da un proposito di vendetta e di affermazione di prestigio, ragion per cui non è certo un generico riferimento ad una non meglio definita "cultura giovanile" che può valere ad attenuare il palese disvalore morale della condotta dell'imputato e l'enorme sproporzione esistente tra il motivo e l'azione delittuosa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 3500,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Condanna altresì il ricorrente alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 3500,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007