CASS
Sentenza 27 novembre 2012

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Massime1

L'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione. (Nella specie la Corte ha affermato che una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l'atto perde l'idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di cui al comma primo dell'art. 533 cod. proc. pen.)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 49758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49758
Data del deposito : 27 novembre 2012

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