Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 49758
CASS
Sentenza 27 novembre 2012

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Massime1

L'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione. (Nella specie la Corte ha affermato che una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l'atto perde l'idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di cui al comma primo dell'art. 533 cod. proc. pen.)

Commentari2

  • 1Estorsione aggravata: coazione mediante minaccia e ruolo rafforzativo del complice (Collegio -Capasso presidente)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Modalità del riconoscimento fotografico (Cass. 9505/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    Le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona: ma a meno di macroscopiche difformità rispetto al modello legale della ricognizione, la scelta delle immagini fotografiche effettuata dagli operanti per procedere alla individuazione non si presta ad essere valutata in termini di legalità, dato l'enorme margine di opinabilità che ogni selezione porta con sè, solo potendosi apprezzare la congruenza del percorso che ha portato il teste a riconoscere, tra le varie immagini a lui sottoposte, quella che corrisponde al soggetto osservato nel contesto del reato e valutare la forza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 49758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49758
Data del deposito : 27 novembre 2012

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