Articolo 323 del Codice civile
Articolo 320Articolo 324
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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7 febbraio 2014
Art. 323.

Atti vietati ai genitori.

I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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