Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 11638
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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Massime1

Integra il reato di percosse (art. 581 cod. pen.) la condotta di colui che colpisca la persona offesa ripetutamente sulla spalla al fine di spintonarla fuori da un negozio, considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, con la conseguenza che in tale ambito previsionale rientra anche la spinta, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona.

Commentari2

  • 1Rapina: Interruzione temporale tra sottrazione e violenza esclude il reato complesso
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Violenza privata esclusa se condotta configura altro reato (Cass 10132/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 luglio 2019

    Il delitto di violenza privata non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita. Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona o spintona considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 11638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11638
Data del deposito : 12 gennaio 2012

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