Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il reato di percosse (art. 581 cod. pen.) la condotta di colui che colpisca la persona offesa ripetutamente sulla spalla al fine di spintonarla fuori da un negozio, considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, con la conseguenza che in tale ambito previsionale rientra anche la spinta, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona.
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- 2. Violenza privata esclusa se condotta configura altro reato (Cass 10132/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 luglio 2019
Il delitto di violenza privata non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita. Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona o spintona considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 11638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11638 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 12/01/2012
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana rel. Consigliere N. 61
Dott. FUMO Maurizio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 15950/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI CI N. IL 10/11/1938;
avverso la sentenza n. 52/2010 TRIBUNALE di MILANO, del 13/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo B) e in parte per il capo A); a.c.r. per il trattamento senz'altro.
udito il difensore avv. (Ndr.: testo originale non comprensibile) Stefano del foro di Milano.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13.12.2010 il Tribunale di Milano, quale giudice di appello, confermava nei confronti di NI CI la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 25.3.2010,che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 594 e 581 c.p., art. 612 c.p., comma 1, commessi ai danni di De IN RO, ed aveva inflitto la pena di Euro 1.200,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni liquidati in Euro 1.000,00. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 - la erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 581 c.p.. Al riguardo evidenziava che - ai fini della configurabilità del reato - sarebbe stata necessaria la prova di una sensazione dolorosa inflitta alla persona offesa, dato che nella specie, sarebbe stato carente. In tal senso riteneva che il fatto contestato, realizzato con uno spintonamento della persona offesa, fosse stato erroneamente qualificato.
2 - Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), per erronea applicazione della legge penale, in riferimento al reato di cui all'art. 594 c.p.. In ordine a tale censura rilevava che l'espressione contestata, rivolta dall'imputato alla persona offesa, "Faccia da becchino" non poteva definirsi realmente dotata di efficacia offensiva. Pertanto concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
La sentenza è motivata in modo del tutto esauriente, descrivendo le modalità dell'episodio ed il contesto nel quale si era verificata la condotta illecita. Il Giudice ha fornito risposte adeguate alle richieste dell'appellante, analiticamente valutate. D'altra parte si deve ritenere correttamente applicata l'ipotesi normativa enunciata dall'art. 581 c.p. ..essendo la condotta illecita individuata nell'avere percosso la persona offesa "colpendolo con entrambe le mani ripetutamente sulla spalla e sul braccio destro, al fine di spintonarlo fuori del negozio".
Il Tribunale ha specificato che l'azione di "spintonamento" inferto al soggetto passivo del reato era attestata da varie fonti di prova, e tale atto deve ritenersi legittimamente riferito al reato di percosse,tendendo alla offesa della integrità fisica della persona offesa e concretamente costituendo atto tale da cagionare sensazione dolorosa.
Tale interpretazione appare conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che ha stabilito - con sentenza Sez. 5, del 22-3-1988, n. 3764 - Beretta - che "il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel suo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più lato,comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, sicché anche la spinta, concretandosi in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, integra il percuotere ...". Per quanto riguarda le censure attinenti alla insussistenza degli elementi idonei a configurare l'ipotesi di ingiuria, deve rilevarsi che il motivo di ricorso si basa su deduzioni in fatto e manifestamente infondate, avendo il giudice di merito reso congrua e logica motivazione sull'argomento della effettiva offensività delle espressioni contestate. Tale motivazione appare peraltro in sintonia con la giurisprudenza di legittimità (cass. sez. 5, del 27.10.2005, n. 39454; e in senso conforme 28-1-2010, n. 3931 - RV 232339 - per cui "In tema di tutela penale dell'onore fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale").
Per tali motivi la Corte deve pronunziare il rigetto del ricorso ed il ricorrente va condannato come per legge al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2012