(Solidarieta' tra condebitori).
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
[…] Questo rappresenta un'eccezione alla regola del diritto civile classico del libro delle obbligazioni, in quanto sappiamo che, invece, in ambito inter vivos, obbligazioni, la presenza di una pluralità di codebitori fa presumere la solidarietà, salvo che il titolo o la legge non dispongano diversamente, come prevede l'art. 1294 codice civile. […]
Leggi di più…[…] del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, degli artt. 11 e 15 preleggi, dell'art. 1294 c.c., e la contrarietà dell'interpretazione accolta con gli artt. 3,97,101, […]
Leggi di più…[…] L'art. 63 comma 4 disp. att. c.c. dispone la solidarietà passiva tra alienante e...» Consulenza legale Q202334845 (Articolo 1294 Codice Civile - Solidarietà tra condebitori) «Purtroppo l'amministratore del condominio ha il diritto di pretendere anche da uno solo dei comproprietari il saldo delle spese condominiali relative alla gestione...» Consulenza legale Q202332980 (Articolo 1936 Codice Civile - Nozione) «Alla morte del de cuius , in linea generale i debiti cadono nella successione ereditaria ai sensi degli art. 752 del c.c. e art. 754 del c.c. . […]
Leggi di più…[…] In altre parole, se, da un lato, è pacifico che gli ex soci rispondono nei rapporti interni solo pro quota, dall'altro lato, ci si è chiesti se verso i creditori sociali rispondano pro quota, in forza di un'applicazione analogica del principio dettato ex art. 754 del Codice civile in materia di debiti ereditari, ovvero solidalmente (salvo regresso verso gli altri dopo aver adempiuto l'intero), in forza del principio generale di cui all'art. 1294 del Codice civile. […]
Leggi di più…[…] Il motivo è stato ritenuto infondato, posto che, ha osservato la Cassazione, “lo schema plurisoggettivo, che estende la tutela del lavoratore-creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti per parte datoriale-debitrice, in termini di responsabilità solidale, non muta la natura delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro”; pertanto, soggiunge la Corte, “in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro ovvero di codatorialità, tutti i fruitori dell'attività lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c.”. […]
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