Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1294.
(Solidarieta' tra condebitori).
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
(Solidarieta' tra condebitori).
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
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- 1. La natura delle obbligazioni condominiali. Questioni di solidarietà e parziarietà.Ilaria Chirillo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 226.80093
[…] Civ. 2004, n. 14593, 2005, n.17563) aveva fatto proprio il principio di diritto secondo cui, la responsabilità dei singoli partecipanti, per le obbligazioni assunte dal “condominio” verso terzi, avesse natura solidale, posto che l'art. 1294 c.c., a cui si riferiva, riguardasse l'ipotesi in cui più soggetti fossero obbligati per la medesima prestazione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/10/2023, n. 868Provvedimento: […] 2.07.2008 unitamente all'ing. CP_4 nella qualità di legale rappresentante della G.V.C., richiamando, impropriamente, il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. Rilevava, inoltre, che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere sussistenti i presupposti della presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 7/09 e conseguentemente, stante il principio di parziarietà dell'obbligazione, che l'ammontare del suo debito fosse rideterminato nella somma di euro 1.000,00. 2.1 Si costituiva il geom. Controparte_1 sostenendo la correttezza dell'iter logico seguito dalLeggi di più...
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