Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2017, n. 12603
CASS
Sentenza 2 febbraio 2017

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Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall'art. 617, comma primo, cod. pen., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell'archivio di posta elettronica della prima.

La facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con la previsione del comma sesto dell'art. 523 cod. proc. pen., in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove, talché, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve escludersi la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, anche attraverso un memoriale in forma scritta indirizzato al giudice, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.

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  • 1La consulta al passo con i tempi
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. 3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato l'11 maggio 2022 (reg. confl. poteri n. 10 del 2022), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti, corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore Renzi senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'art. 68, terzo …

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  • 4Comunicazioni digitali, (il)legittimità delle fonti di prova e licenziamento disciplinareAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 28 gennaio 2025

  • 5Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2017, n. 12603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12603
Data del deposito : 2 febbraio 2017

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