Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
È illegittima la statuizione del giudice di secondo grado che, appellante solo l'imputato, l'abbia condannato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, quando la domanda di quest'ultima sia stata rigettata, sia pure implicitamente, dal primo giudice, poiché opera, anche con riferimento alla materia delle statuizioni civili, il divieto di "reformatio in peius".
Commentari • 2
- 1. Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022
- 2. Provvisionale in appello senza impugnazione (Cass. 35570/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 13545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13545 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 111
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037755/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LU, N. IL 15/02/1952;
avverso SENTENZA del 14/04/2008 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello CE Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. TRAINI Ettore che ha concluso l'accoglimento dei motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
con sentenza del 22.6.07 la Corte d'Assise di Milano ha ritenuto TI LU penalmente responsabile dei seguenti reati:
a) - reato di cui all'art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 110 c.p., e art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1; tentata rapina aggravata in concorso con CH OG PE, giudicato a parte ed altra persona rimasta non identificata, avente ad oggetto quanto contenuto nel furgone portavalori della società "Fidelitas" e l'incasso giornaliero del centro commerciale Ipercoop "Le Torri", sito in Milano, via Gozzoli n. 104, ammontante a circa L. 320 milioni, tentando di sottrarre quanto sopra alle guardie giurate AL VI e LA LE, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, principalmente per la pronta reazione di dette guardie giurate, che avevano risposto al fuoco;
b) - reato di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1: rapina aggravata, in concorso con CH OG PE, giudicato a parte ed altra persona rimasta non identificata, avente ad oggetto la pistola in dotazione alla guardia giurata LA LE e commessa con violenza e minaccia consistite nel colpire con un calcio alla testa il LA A., mentre giaceva a terra ferito e nello scaricare a scopo intimidatorio una raffica di mitra nelle sue immediate vicinanze;
c) - reato di cui agli artt. 110 e 575 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 1, in relazione all'art. 61 c.p., n. 2: omicidio volontario, in concorso con CH OG PE, giudicato a parte ed altra persona rimasta non identificata, in danno della guardia giurata AL VI, colpito con numerosi colpi d'arma da fuoco mediante i fucili di assalto indicati nel successivo capo e), uni dei quali lo attingeva all'addome causandogli un'acuta emorragia secondaria, che ne provocava il decesso durante il trasporto in ospedale;
d) - reato di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., 56 e 575 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 1, in relazione all'art. 61 c.p., n. 2: tentato omicidio, in concorso con CH OG PE, giudicato a parte ed altra persona rimasta non identificata, in danno delle guardie giurate LA LE, NA RI e CC LU, nei cui confronti erano stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco con i fucili d'assalto, di cui al capo e), colpendo il LA A. alla gamba ed alla coscia sinistra, alla regione dorsale ed al braccio destro, cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni 90, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà ed in particolare per la pronta reazione delle guardie giurate anzidette, che avevano risposto al fuoco;
e) - reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10, art. 12, commi 1 e 2, art. 14:
illecita detenzione e porto in luogo pubblico, in concorso con CH OG PE, giudicato a parte ed altra persona rimasta non identificata, di tre fucili tipo SH AK47 e di un fucile d'assalto 11KG3A3, da qualificare armi da guerra e di una pistola Sig Sauer calibro 9, da ritenere arma comune da sparo, quest'ultima sottratta ala guardia giurata LA LE. Riuniti tali reati col vincolo della continuazione, la Corte d'Assise di Milano ha condannato TI LU alla pena dell'ergastolo e di anni 9 di reclusione, con isolamento diurno per al durata di anni 1, interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili TT EN e AL LA, da liquidare in separata sede, senza riconoscere in loro favore alcuna provvisionale.
Detta sentenza è stata impugnata dal TI L. innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, la quale con sentenza del 14.4.08 ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, condannando altresì l'appellante al pagamento di una provvisionale complessiva di Euro 150.000,00 in favore delle parti civili costituite. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione TI LU per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1) - nullità della sentenza per violazione dell'art. 597 c.p.p.:
la sentenza impugnata aveva violato il principio del divieto di reformatio in peius;
nel caso in esame, in assenza dell'impugnazione della parte civile, la Corte d'Assise d'Appello di Milano non avrebbe potuto riformare la pronuncia di primo grado, concedendo una provvisionale in favore delle parti civili;
2) - nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e) per omessa assunzione di una prova decisiva;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
violazione artt. 190, 191 e 499 c.p.p.:
esso ricorrente in sede di impugnazione aveva chiesto l'esame del DNA sui mozziconi di sigaretta rinvenuti nel luogo in cui i rapinatori si erano posizionati.
In un processo come quello in esame, nel quale le fonti di prova erano costituite esclusivamente dalle parole di alcuni collaboratori di giustizia, la prova richiesta in grado di appello avrebbe sicuramente contribuito a far luce sulla sua presunta responsabilità.
La Corte d'Assise d'Appello non aveva viceversa neppure ritenuto di prendere posizione sulla richiesta anzidetta, sebbene esplicitamente formulata da esso ricorrente sia in sede d'impugnazione, sia in sede di conclusioni.
La motivazione della sentenza impugnata aveva poi omesso di valutare la deposizione resa dal teste EO CE innanzi alla Corte d'Assise di primo grado, nel corso della quale il teste aveva dichiarato di non avere mai ceduto armi al TI L. su incarico dei fratelli LL;
la sentenza di primo grado aveva ritenuto inattendibile il EO F., pur avendo ritenuto che il EO F. fosse complice dei LL;
la Corte di Assise d'Appello aveva omesso di motivare sul punto e ciò sebbene esso ricorrente avesse presentato una specifica doglianza al riguardo.
Non era stata poi valutata l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e c'era un dato che condizionava in senso negativo tale attendibilità e cioè il fatto che i collaboratori avevano progettato un omicidio proprio nei confronti di esso TI L.;
in particolare la Corte di primo grado, nel rimarcare l'inesistenza di motivi di rancore del DO nei confronti di esso ricorrente, aveva trascurato di valutare il progetto omicidiario anzidetto, mentre la Corte di secondo grado aveva cercato di sminuirne la valenza;
ma tale progetto omicidiario riguardava non solo il NI, ma coinvolgeva tutti gli appartenenti al gruppo NI.
Non era poi possibile dare credito al collaboratore di giustizia LL CE, tenuto conto delle reticenze manifestate nella sua deposizione circa il ritardo di cinque anni con cui aveva riferito di detta rapina, avvenuta nel marzo 1994 ed in ordine alla quale tutte le indagini effettuate non avevano portato ad alcun risultato;
solo nel 1999 il DO, a distanza di anni dall'inizio della sua collaborazione, aveva deciso di parlare, quando un servizio televisivo su di una rapina analoga gli avrebbe risvegliato la memoria;
ma della rapina del 1994 avevano parlato numerosi giornali ed anche gli stessi collaboratori ne avevano parlato fra di loro. Mancavano poi riscontri certi sulle armi. LL IC e LL CE avevano dichiarato di aver consegnato un fucile LA al ricorrente;
non era tuttavia certo che, in ogni caso, detto fucile avesse sparato durante la rapina, avendo la sentenza impugnata solo sostenuto che, durante la rapina, avrebbero comunque sparato armi di quel tipo. NI aveva ritenuto di avere fatto consegnare al ricorrente anche due pistole, che certamente non avevano sparato durante la rapina;
e non era sufficiente quanto al riguardo riferito dalla sentenza impugnata, avere cioè il ricorrente con sè probabilmente anche armi corte. D'altra parte il complice di esso ricorrente, CH era un trafficante d'armi, si che non era credibile che esso ricorrente avesse chiesto al DO e non al CH le armi necessarie.
Mancavano riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti anche perché, dopo la rapina, erano stati scritti numerosi articoli di giornale, che avevano descritto la dinamica della rapina, poi fatta propria dai collaboratori. Era priva di riscontri logici la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva indicato il ricorrente come ideatore della rapina;
il DO aveva riferito che il ricorrente frequentava una palestra di Baranzate, di cui era socio una guardia giurata;
il teste D'AS, titolare di detta palestra, aveva invece escluso che il ricorrente fosse stato mai socio della stessa;
il che aveva una valenza maggiore di quella ritenuta dalla sentenza impugnata, atteso che la fonte dell'informazione necessaria per l'esecuzione della rapina proveniva da detta palestra, ed una rapina di tale complessità non avrebbe potuto essere compiuta senza la fattiva presenza di una guardia giurata come basista, si da non poter essere stata ideata dal TI L., che era appena uscito dal carcere.
Trattavasi di ulteriore indizio circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, in particolare del teste NI RI, che aveva appunto affermato che vi era una guardia giurata d'accordo con i rapinatori.
Le dichiarazioni del NI non erano state poi spontanee, essendo state rilasciate solo dopo insistenze del P.M.. La deposizione del teste IE era poi viziata da due menzogne, la prima secondo cui egli aveva conosciuto esso ricorrente per una comune detenzione al carcere di Pianosa;
l'altra relativa ad un presunto ferimento subito da esso ricorrente durante un conflitto a fuoco con i carabinieri.
Non era infatti vero che il IE fosse stato mai detenuto al carcere di Pianosa;
il che minava l'attendibilità di tutta la sua deposizione.
La sentenza impugnata doveva pertanto essere annullata.
1. Il grave fatto di sangue oggetto del presente processo è stato ricostruito dai giudici di merito, in modo sostanzialmente incontestato, come segue. Alle ore 00,30 circa del 26.3.1994, nei pressi della cassa esterna dell'Ipercoop sita in Milano, via Bozzoli, alcuni rapinatori, in numero non precisato, ma comunque non inferiore a quattro, appostati dietro una siepe con muro, posta a confine fra il piazzale di un distributore ERG ed il parcheggio dell'ipercoop, distante 4/5 metri dalla cassa anzidetta, hanno attaccato con colpi d'arma da fuoco, sparati con quattro fucili mitragliatori diversi, di cui tre SH ed un ER Koch, un furgone portavalori dell'agenzia "Fidelitas", mentre due componenti l'equipaggio del furgone, tali AL VI e LA LE, erano intenti, all'esterno, ad eseguire le operazioni di prelievo del contante dalla cassa dell'ipermercato anzidetto. La guardia giurata rimasta al volante del furgone, tale NA RI, non era stato colpito;
invece gli altri due, scesi dal furgone per effettuare le operazioni di prelievo anzidette, erano stati raggiunti dai colpi, esplosi dai malviventi in numero non inferiore a 99; ed il AL, a seguito delle ferite riportate, era deceduto, mentre il LA aveva riportato ferite gravi, cui era seguita una malattia durata vari mesi con sua inabilità permanente.
I malviventi non erano tuttavia riusciti a sottrarre ne' il danaro contenuto nella sacca dell'ipermercato Supercoop, ne' il danaro già a bordo del furgone, prelevato in precedenza dalle casse di altri supermercati, essendo stati costretti a ruggire per l'arrivo della polizia. Le indagini non erano approdate ad alcun risultato e solo il 14.5.1999 e quindi a distanza di oltre cinque anni dai fatti, tale DO IC, collaboratore di giustizia, già appartenente ad un gruppo di criminalità facente capo a NI RI, in occasione di un'analoga rapina verificatasi in quella data nei confronti di un furgone portavalori in Milano, via Imbonati, aveva riferito al P.M. i suoi ricordi in ordine alla rapina del 1993, affermando di avere preso parte solo alla preparazione della stessa, propostagli dal TI L. ed alla quale erano interessati tali LL DI o IC, CH OG PE, cognato di LL OL, VI GI MA e LO CA. Resisi conto dei gravi rischi cui si sarebbero esposti, trattandosi di una rapina che avrebbe certamente comportato un conflitto a fuoco con le guardie giurate, avevano rinunciato al progetto sia esso DO, sia il LO, sia LL DI o IC. Tali fatti erano stati poi confermati da PE DI o IC, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, che aveva riferito di averlo appreso dal DO;
da LL CE, anch'egli divenuto collaboratore di giustizia, siccome appreso dal ricorrente;
da NI RI, altro collaboratore di giustizia, per averlo appreso sia dal DO che dai fratelli LL e dal ricorrente. I processi a carico dei concorrenti VI e CH per gli stessi fatti si erano conclusi con le loro condanne, divenute irrevocabili quanto al CH il 3.4.08 e quanto al VI il 5.3.08. Sulla base delle concordi dichiarazioni accusatorie rese dagli anzidetti collaboratori di giustizia, ritenute attendibili oltre che confortate da riscontri esterni, anche TI LU era stato sottoposto al giudizio della Corte d'Assise di Milano per i gravi reati in precedenza descritti e condannato alla pena sopra indicata, poi confermatagli in grado di appello.
2. Il motivo di ricorso sub 1) è fondato. Alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Corte, in sede di appello ed in caso di impugnazione del solo imputato, non è consentita la condanna del medesimo al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile, quando, come nel caso in esame, la relativa domanda sia stata respinta dal primo giudice e ciò in quanto il principio devolutivo impedisce la reformatio in peius in assenza di una specifico gravame sul punto. Invero il principio del divieto di reformatio in peius è un principio di carattere generale, che concerne non solo le statuizioni penali della sentenza ma anche quelle civili, perseguendo esso la finalità di rendere effettivo il diritto dell'imputato a vedere rivalutata la sua posizione in grado di appello, si da essere messo in condizione di proporre impugnazione senza timore di vedere aggravata la sua posizione in secondo grado in mancanza di impugnazioni delle altre parti.
Trattasi di applicazione del principio devolutivo, di cui all'art.597 c.p.p., comma 1; ed al riguardo non risulta che la parte civile abbia impugnato con atto di appello l'implicito diniego di tale provvisionale da parte della Corte d'Assise di Milano (cfr., in termini, Cass. 4, 7.5.03 n. 35584; Cass. 5 19.6.07 n. 36062). Consegue a quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata concessa una provvisionale immediatamente esecutiva alle parti civili.
3. Con riferimento all'articolato motivo di ricorso sub 2), si osserva quanto segue.
Nè la sentenza impugnata, ne' la sentenza di primo grado contengono alcun riferimento alla richiesta, che il ricorrente asserisce avere formulato nell'atto di appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Assise di Milano, concernente la richiesta di accertamento del dna sui mozziconi di sigaretta, rinvenuti sul luogo in cui i rapinatori si sono appostati prima di dare l'assalto al furgone blindato. Ritiene tuttavia questa Corte che, a prescindere dalla circostanza se l'odierno ricorrente abbia formulato o meno nell'atto di appello la richiesta di esame del dna, il fatto che nella sentenza della Corte d'Assise di Appello di Milano non sia contenuta alcuna pronuncia in ordine a tale richiesta, non costituisce motivo di annullamento della sentenza impugnata, atteso che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova, per far luogo all'annullamento di una sentenza, deve avere ad oggetto una prova decisiva e cioè di tale pregnanza e rilievo da essere potenzialmente idonea a porre nel nulla il compendio probatorio acquisito al processo ed a determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta (cfr., in termini, Cass. 6, 11.6.08 n. 37173). Il che non può certamente ritenersi nella specie in esame, atteso che l'esame del dna sui mozziconi di sigarette rinvenuti sul luogo in cui si sono appostati gli autori della tragica tentata rapina del 26.3.94 non porterebbe in ogni caso ad acquisizioni probatorie di difensiva rilevanza.
È infatti certo che i rapinatori appostati erano almeno in numero di quattro, in esso compreso l'odierno ricorrente;
non è dato sapere se il TI L. fosse all'epoca dei fatti un fumatore;
se anche lo fosse stato, non è certo che egli avesse fumato, nell'attesa del furgone portavalori da rapinare, ne' che avesse stazionato proprio nel punto esatto in cui sono stati rinvenuti i mozziconi di sigaretta, si che, pure ammettendo che la prova del dna fosse risultata negativa, ciò non avrebbe assolutamente consentito porre nel nulla il rilevante materiale indiziario raccolto nei suoi confronti.
4.1. Le restanti censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata sono infondate al i limite dell'inammissibilità, avendo esse ad oggetto elementi di fatto già presi in esame ed adeguatamente valutati sia dalla Corte d'Assise di Milano, sia dalla sentenza impugnata. Va infatti ricordato che esula dai poteri di questa Corte riesaminare gli elementi di fatto posti dalla sentenza impugnata a fondamento del verdetto di colpevolezza, costituendo prerogativa esclusiva del giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali, si che non è denunciarle come vizio di legittimità la prospettazione di una diversa e, nell'ottica del ricorrente, più adeguata valutazione delle stesse.
Il controllo di legittimità operato da questa Corte è al contrario finalizzato a verificare, qualora il ricorrente proponga una ricostruzione alternativa dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione conseguano ad un apprezzamento ragionevole e coerente del materiale probatorio sottoposto al suo esame;
il che è da ritenere essere avvenuto nella specie in esame (cfr., in termini, Cass. 2 23.5.07 n. 23419).
4.2. In quest'ottica non è condivisibile la censura relativa alla lamentata omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla deposizione resa dal teste EO CE, il quale, secondo le dichiarazioni rese da LL IC, aveva consegnato per suo conto un kalashnikov al ricorrente, ma, sentito come teste, aveva negato la circostanza.
Già infatti la sentenza di primo grado ha dato una ragionevole spiegazione del fatto, facendo presente che il EO, siccome non collaboratore, non aveva ritenuto di muovere accuse ad eventuali complici;
si che va ritenuto che, sul punto, la mancanza di esplicita motivazione della sentenza d'appello vale come implicita conferma di quanto detto dalla sentenza di primo grado.
4.3. Sull'attendibilità e convergenza delle dichiarazioni accusatorie rese dei collaboratori di giustizia, DO IC, LL IC (o DI), PE CE, fratello di IC e NI RI, entrambe le sentenze di merito hanno adeguatamente riferito, facendo presente la sussistenza di riscontri oggettivi, idonei a dare credibilità alle loro dichiarazioni, costituiti per il DO dal sopralluogo esterno fatto col TI L. sul luogo della rapina e nell'individuazione di un dettaglio (una Madonnina, una chiesettina, un loculo), che presupponeva l'effettivo svolgimento, da parte sua, del riferito sopralluogo.
Il ricorrente ha cercato di sminuire l'attendibilità di detti collaboratori, riferendo dei motivi di rancore che avevano nei suoi confronti sia il DO, sia i due LL, quali appartenenti al gruppo facente capo al NI, per avere avuto essi un progetto omicidiario nei suoi confronti, connesso ad uno sgarbo che il TI L. aveva fatto alla sorella della moglie. L'impugnata sentenza ha rilevato in modo convincente sul punto che, se effettivamente i tre dichiaranti avessero avuto motivo di rancore nei confronti del TI L., avrebbero certamente incastrato il TI L. quattro anni prima, in occasione del loro arresto, quando avevano iniziato a collaborare con le forze dell'ordine, non sussistendo alcun ragionevole motivo per una forma di vendetta a scoppio ritardato.
4.4. Quanto poi alla pretesa mancanza di riscontri sulle armi utilizzate per la sanguinosa tentata rapina di cui è causa, la sentenza impugnata rileva come è verosimile quanto dichiarato dai due LL circa la consegna di un SH al TI L., atteso che, dall'esame balistico dei proiettili esplosi sul luogo della tentata rapina, risulta con certezza che i rapinatori hanno usato almeno un fucile SH.
Il fatto poi che il NI abbia parlato anche di due pistole consegnate al TI L., non è, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, inverosimile, in quanto nulla poteva escludere che i rapinatori avessero addosso anche delle pistole da usare in caso di necessità.
4.5. Il fatto poi che il teste D'AS, titolare di una palestra in Baranzate, avesse escluso che il ricorrente fosse stato socio di tale palestra, che sarebbe stata frequentata da una guardia giurata, peraltro mai identificata, che avrebbe svolto il ruolo di basista nella tentata rapina di cui è causa, secondo quanto riferito dal collaborante NI costituisce un'imprecisione che, conformemente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, è del tutto secondaria e non certo idonea a sminuire il quadro indiziario emerso nei confronti del ricorrente.
4.6. Va infine rilevato che le considerazioni svolte dal ricorrente per sminuire la valenza della deposizione resa dal teste IE ER, quest'ultimo non collaborante, non colgono nel segno. La sentenza di primo grado ha infatti precisato che detto teste ha trascorso un periodo di detenzione col TI L., dopo che quest'ultimo era stato estradato dalla Francia per rispondere della tentata rapina di cui è causa;
e le confidenze riferite alla tentata rapina di cui è causa erano state fatte dal ricorrente al IE non nel carcere di Pianosa, come erroneamente indicato dal ricorrente, ma nel carcere di Busto Arsizio, dove erano stati assieme nel maggio del 2004 per una ventina di giorni, prima che il TI L. fosse poi trasferito al carcere di S. Vittore in Milano.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla concessione della provvisionale alla parte civile. Nel resto, il ricorso proposto da TI LU va rigettato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della provvisionale alla parte civile;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009